I requisiti necessari della revocazione

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 2 settembre 2019, n. 6047.

La massima estrapolata:

Rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.

Sentenza 2 settembre 2019, n. 6047

Data udienza 18 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2019, proposto da
Mi. Lo., Lu. Pe., rappresentati e difesi dagli avvocati Vi. Do., Lu. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lu. Ma. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Da. Me., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Or. Si. in Roma, via (…);
Amministrazione per i Beni e Le Attività Culturali non costituito in giudizio;
nei confronti
Ma. Be., rappresentato e difeso dagli avvocati Ga. Gu., Al. Cr., Ga. Pa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ga. Pa. in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 04690/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e di Ma. Be.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Vi. Do., Or. Si. su delega di Da. Me. e Ga. Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti erano proprietari in Creazzo di un vetusto immobile collocato in zona paesisticamente vincolata dal 1965 quale bellezza d’insieme meritevole di tutela.
Ai sensi art. 26 NTA al prg di Creazzo nella zona non è ammessa ristrutturazione per demolizione e ricostruzione ove non espressamente prevista ed in effetti, per quell’immobile, la scheda allegata al piano (n. 114) non consentiva tale intervento.
Nel 2001 gli interessati hanno chiesto al comune il permesso di costruire per realizzare intervento di ristrutturazione e sopraelevazione.
Tale intervento fu assentito dal comune mediante rilascio di un titolo che imponeva però di salvaguardare le preesistenti pareti nord/sud con tecnica cd. ” cuci e scuci”.
I proprietari invece hanno realizzato l’intervento previa demolizione integrale della preesistenza.
Su esposto di un vicino il comune ha ordinato la sospensione dei lavori e successivamente disposto la demolizione del costruito, essendo venuto meno l’oggetto del permesso.
Gli interessati hanno impugnato l’ordinanza demolitoria avanti al TAR Veneto che ha però respinto il ricorso.
Con sentenza n. 1204 del 2019 la Sezione ha poi respinto definitivamente l’appello all’uopo proposto dai soccombenti.
Di tale sentenza i signori Lotto e Pereto hanno chiesto la revocazione con il ricorso all’esame, denunciando in sostanza tre errori di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio giudicante.
Si è costituito in resistenza il Comune di (omissis).
Anche il controinteressato Be. ha chiesto il rigetto del gravame.
Le Parti hanno depositato memorie e note di replica.
All’udienza del 18 luglio 2019 il ricorso é stato trattenuto in decisione.
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Con il primo motivo si denuncia l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante allorchè ha ritenuto che il divieto di demolizione derivasse dal vincolo paesistico.
Tale vincolo invece, avendo carattere generale di tutela della zona, non precludeva la demolizione e ricostruzione del singolo immobile.
Il motivo è inammissibile per la semplice ragione che il supposto errore non è rinvenibile: la sentenza revocanda infatti, ove correttamente compulsata, correla chiaramente e inequivocamente il divieto di demolizione alla “specifica e non contestata normativa urbanistica…”.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante allorchè ha affermato che la demolizione integrale delle preesistenze sia stata il frutto di una scelta volontaria dei proprietari. Al contrario, dagli atti di causa si evince con chiarezza che la demolizione fu imposta da cause di forza maggiore e cioè dal pericolo di crollo delle preesistenze ormai ammalorate.
Anche questo mezzo è inammissibile, per un duplice ordine di concorrenti motivi.
In primo luogo, e decisivamente, va osservato che la questione sostanziale in esame (carattere volontario della demolizione) ha costituito uno dei punti massimamente controversi nel corso del giudizio, punto sul quale la sentenza revocanda si è espressamente pronunciata.
La questione esorbita quindi dal perimetro della revocazione, atteso che ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice. (ad es. Cass. I Sez. n. 9527 del 2019).
In secondo luogo – a tutto voler concedere – quanto condivisibilmente affermato dalla sentenza revocanda circa il carattere volontario della demolizione costituisce il frutto non di attività meramente percettiva quanto piuttosto di una complessa valutazione delle risultanze istruttorie: il che esclude la riconducibilità dell’asserito errore all’ambito revocatorio.
E’ evidente infatti che l’errore materiale può sussistere solo in caso di errata percezione del contenuto del materiale istruttorio, immediatamente rilevabile dal confronto tra la statuizione del giudice e il contenuto degli atti.
Per converso, la valutazione critica delle risultanze istruttorie costituisce il frutto di attività di giudizio, non aggredibile col mezzo in esame.
Inammissibile è infine il terzo motivo, col quale si denuncia la mancata percezione, da parte del giudicante, del carattere non essenziale delle difformità costruttive riscontrate dal comune rispetto all’assentito, con conseguente illegittimità della sanzione demolitoria applicabile solo in caso di varianti essenziali non autorizzate.
Alle considerazioni sopra esposte in ordine alla inammissibilità della contestazione revocatoria su decisioni relative a punti controversi deve aggiungersi che quella evocata – carattere essenziale o meno della difformità – è chiaramente questione di diritto e non di fatto.
In proposito non viene in rilievo infatti la percezione materiale delle difformità comprovate in atti ma il giudizio (tipicamente di diritto) circa la loro incidenza rispetto all’assentito.
In conclusione il ricorso é inammissibile, essendo evidente che gli interessati domandano a questo Consiglio un ulteriore grado di giudizio non previsto dall’ordinamento.
Le spese della fase seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna in solido Mi. Lo. e Lu. Pe. al pagamento per le spese della fase di euro 7.500 (settemilacinquecento) oltre spese generali IVA e CPA in favore del Comune di (omissis) ed euro 7.500 (settemilacinquecento) oltre spese generali IVA e CPA in favore di Ma. Be..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere
Roberto Proietti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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