Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 35314.
Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
Il privilegio riconosciuto ex art. 2751-bis, n. 4, c.c. riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica, essendo escluso per il creditore costituito in forma societaria.
Ordinanza|| n. 35314. Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
Data udienza 22 novembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilita’ patrimoniale – Cause di prelazione – Privilegi – Generale sui mobili – Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c. per il coltivatore diretto – Applicabilità al creditore costituito in forma societaria – Esclusione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16431/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di Liquidatore Giudiziale della (OMISSIS) sas (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ AGRICOLA (OMISSIS) SS, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 3072/2019 depositata il 29/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.
Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 3072/2019, depositata il 29.10.2019, in accoglimento dell’appello proposto dalla Societa’ Agricola (OMISSIS) s.s. avverso la sentenza n. 1014/2018, depositata il 15.10.2018, del Tribunale di Ravenna, ha accertato e dichiarato che il credito dell’importo di Euro 230.019,01, vantato dalla predetta societa’ nei confronti della (OMISSIS) sas (OMISSIS), e’ privilegiato ex articolo 2751 bis c.c., n. 4.
La Corte d’Appello ha, in primo luogo, evidenziato essere stato accertato in causa che la Societa’ Agricola (OMISSIS) s.s. svolge l’attivita’ agricola con prevalenza del lavoro personale dei soci che coltivano direttamente il fondo (e svolgono le connesse attivita’ di allevamento del bestiame e strumentali) sul lavoro dei terzi, non essendo, invece, rilevante e necessaria, secondo le norme di riferimento, la comparazione tra il fattore “lavoro” dei soci rispetto alla componente “capitale”.
Il giudice di secondo grado, inoltre, discostandosi consapevolmente dal precedente di questa Corte n. 11917/2018 – che aveva, a suo dire, privilegiato solo gli aspetti letterali richiamando la disciplina di cui agli articoli 2083 e 1647 c.c. che riguarderebbero solo le persone fisiche (lavoro proprio e dei componenti della famiglia) – ha osservato che proprio l’articolo 2083 c.c. contempla anche gli artigiani e i piccoli commercianti, relativamente ai quali non si dubita ormai piu’ (anche dopo la modifica dell’articolo 1 L. Fall.) che rientrano tra i “piccoli imprenditori”, anche se organizzati in societa’. Una impresa artigiana puo’ quindi essere ammessa al privilegio ex articolo 2751 bis c.c., anche se esercitata in forma societaria, e, segnatamente, fino al 2012, secondo l’articolo 2083 c.c., e, successivamente, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 5 del 2012, secondo la legge speciale artigiana.
Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
Rileva, altresi’, la Corte d’Appello che, nell’ambito dell’articolo 2751 bis c.c., in virtu’ della comunemente riconosciuta ratio lavoristica, il privilegio e’ stato riconosciuto a realta’ imprenditoriali tutt’altro che piccole, quali le cooperative, ex articolo 2751 bis n. 5 c.c. e soprattutto n. 5 bis, con organizzazioni societarie anche complesse ed imponenti, cosi’ come anche all’attivita’ di agenzia esercitata in forma societaria, anche se non di capitali.
Il giudice d’appello, pur dando atto che le norme sui privilegi sono eccezionali, e come tali insuscettibili di applicazione analogica, ha evidenziato, anche alla luce dell’insegnamento di questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 11930/2010, che ne e’ consentita un’interpretazione estensiva che individui il reale significato e la portata effettiva della norma, in modo tale da delimitare il suo esatto ambito di operativita’, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’articolo 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. Cio’ premesso, ad avviso della Corte d’Appello, ricorre l’identica ratio lavoristica anche se il lavoro personale (e dei familiari) e’ prestato sotto forma di societa’ di persone, essendo, peraltro, la causa del credito la medesima rispetto al credito di una impresa individuale o (solo) familiare coltivatrice diretta.
E’ possibile quindi estendere la qualifica di “coltivatore diretto”, ai fini del privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 4, anche ad una s.s. composta da familiari che lavorano direttamente sul fondo e il cui apporto lavorativo supera quello dei terzi.
Infine, ad avviso del giudice d’appello, anche una lettura costituzionalmente orientata della norma in oggetto impone l’assimilazione, ai fini del privilegio, della figura del coltivatore diretto-persona fisica a quella del coltivatore diretto-societa’ semplice, avente i medesimi requisiti soggettivi “sostanziali” (cosi’ come accade per l’artigiano imprenditore individuale rispetto all’artigiano-societa’), pena il sospetto di incostituzionalita’ per irragionevole disparita’ di trattamento di situazione omogenee.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) in concordato preventivo, nella persona del Liquidatore Giudiziale (OMISSIS), affidandolo ad un unico articolato motivo. La societa’ agricola (OMISSIS) s.s. ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex articolo 380 bis. 1 c.p.c..
Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2751 bis c.c.. Lamenta, in primo luogo, la ricorrente che la Corte d’Appello, con un argomentare omissivo, apodittico e incongruente, ha completamente disatteso la rilevanza degli elevati valori della produzione della Societa’ Agricola (OMISSIS) nel periodo di maturazione del credito, avendo i corrispondenti elementi una chiara valenza sintomatica in una complessa articolazione del soggetto creditore, incompatibile con la figura del piccolo imprenditore e rispetto alla fattispecie del privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 4, che il legislatore aveva inteso riconoscere, introducendo una deroga alla par condicio creditorum, per valorizzare la prestazione di natura “lavorativa” del coltivatore diretto.
In particolare, la S.S. (OMISSIS), a fronte del lavoro dei due soci aveva dichiarato:
-nell’esercizio 2013, ricavi per Euro 2.807.250,00 e costi per Euro 3.056,624,00;
– nell’esercizio 2012, ricavi per Euro 1.650.401,00 e costi per Euro 4.135.092,00;
-nell’esercizio 2011, ricavi per Euro 1.503.882,00 e costi per Euro 1.538,007.
Tali dati evidenziavano una dimensione imprenditoriale assai strutturata che denotava una considerevole prevalenza dei fattori economici, organizzativi e gestionali rispetto al lavoro dei soci, il quale aveva a sua volta acquisito limitata efficacia eziologica nella produzione dei corrispettivi. Tali fattori produttivi, cosi’ come la certificazione I.A.P. rilasciata alla societa’ nonche’ a due dei tre soci, dimostravano che si era dunque ed invece in presenza di un imprenditore agricolo a tutti gli effetti, come disciplinato dall’articolo 2135 c.c., soggetto che deve organizzare la propria impresa prevalentemente sul capitale, e a cui non e’ possibile riconoscere il privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 4.
La ricorrente censura, poi, il richiamo effettuato dalla Corte d’Appello all’impresa artigiana e all’articolo 2083 c.c., il cui ambito soggettivo e’ in realta’ piu’ ampio e non sovrapponibile a quello dell’articolo 2751 bis c.c., n. 4, riguardando la prima norma tipologie di soggetti che possono avere anche una dimensione societaria, ma senza automatica ricaduta sull’applicazione della seconda disposizione, che si riferisce ad una specie (ossia il coltivatore diretto) di un ampio genere disciplinato dall’articolo 2083 c.c..
La ricorrente evidenzia che il riconoscimento del privilegio a realta’ imprenditoriali tutt’altro che piccole, come le cooperative di produzione e lavoro e quelle agricole, disciplinate ai nn. 5 e 5 bis della norma in questione, non costituisce argomento idoneo a sostenere l’estensione del privilegio alla azienda agricola che svolge l’attivita’ di coltivatore diretto in forma societaria, atteso che in quei casi l’ampliamento dei soggetti titolari delle cause legittime di prelazione e’ avvenuto per mano del legislatore.
Infine, la ricorrente censura che il privilegio di cui e’ causa possa essere riconosciuto per effetto di un’interpretazione estensiva, atteso che l’omogeneita’ tra la situazione controversa e quella tipizzata dalla norma non puo’ semplicemente individuarsi nella somiglianza tra l’imprenditore individuale e la ristretta compagine di una societa’ semplice di matrice familiare.
In particolare, assume la ricorrente che “l’inclusione nell’espressione legislativa del caso non espressamente da essa ricompreso vada giustificata non in relazione alla dimensione della societa’ semplice in quanto concettualmente vicina all’impresa individuale, bensi’ in relazione alle modalita’ con cui viene svolta l’attivita’ dalla quale sorge il credito, valutando l’importanza che in essa riveste la prestazione lavorativa dell’imprenditore, che costituisce il bene a cui l’articolo 2751 c.c. intende dare tutela”.
Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
In tale ottica, ad avviso della ricorrente, non e’ possibile sostenere – come fa il giudice d’appello – che la causa del credito maturato da un imprenditore individuale che svolge l’attivita’ con prevalenza del lavoro proprio e dei familiari rispetto a quello dei terzi, sia la stessa causa del credito maturato da una societa’, come la (OMISSIS), che registra costi della produzione milionari, assai piu’ elevati del costo figurativo del lavoro dei due soci e dell’unico familiare applicato in azienda.
2. Il ricorso e’ fondato. Quaestio iuris che forma oggetto del presente giudizio e’ se, ai fini del riconoscimento del privilegio del coltivatore diretto di cui all’articolo 2751 bis c.c., n. 4, requisito indispensabile ed imprescindibile sia che il titolare di tale causa di prelazione debba essere una persona fisica, o se tale privilegio possa estendersi anche a soggetto che, nello svolgimento dell’attivita’ di coltivazione del fondo, sia organizzato in forma societaria, sia pure meno complessa, come la societa’ semplice.
La Corte d’Appello di Bologna ha privilegiato la seconda soluzione, associando in tutto il suo percorso argomentativo la figura del coltivatore diretto all’artigiano (sia esso organizzato in forma individuale o collettiva), in quanto entrambi riconducibili alla categoria del piccolo imprenditore di cui all’articolo 2083 c.c., ed evidenziando, come dato ormai acquisito, che all’impresa artigiana e’ sempre stato riconosciuto il privilegio ex articolo 2751 bis c.c., anche se esercitata in forma societaria, sia prima che dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 5 del 2012.
Il giudice d’appello ha inteso riconoscere il privilegio del “coltivatore diretto” alla societa’ agricola (OMISSIS) s.s. sulla base di una interpretazione dichiarata quale “estensiva” dell’articolo 2751 bis c.c., n. 4, ritenendo, a tal fine, come condizione necessaria e, al contempo, sufficiente che la coltivazione del fondo sia esercitata con prevalenza del lavoro dei soci (e dei familiari) sul lavoro altrui.
Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
Si tratta di impostazione che non puo’ essere condivisa.
Va premesso che, come gia’ evidenziato in parte narrativa, questa Corte, nell’ordinanza n. 11917/2018 (cui e’ seguita, conf., Cass. n. 37060/2021) ha enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuita’ – secondo cui “l’insinuazione al passivo del credito della societa’ semplice agricola non e’ assistita dal privilegio di cui all’articolo 2751 bis c.c., n. 4, che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, puo’ essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli articoli 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia”.
In particolare, il precedente ha evidenziato che nella fattispecie di cui all’articolo 2751 bis, n. 4 “ricorre una omogenea considerazione soggettiva che ha riguardo a persone fisiche, in cio’ la norma distinguendosi dalle fattispecie contemplate ai numeri successivi; nell’intero articolo citato non manca la netta separazione tra “coltivatore diretto del fondo” (locuzione cui ha riguardo per i piccoli imprenditori l’articolo 2083 c.c.) rispetto a “societa’” (Cass. 17046/2016) ovvero anche “impresa” (Cass. 28830/2017), come quella artigiana o fornitrice di lavoro temporaneo che possono astrattamente essere costituite in forma societaria; solo la prima espressione risulta diversa rispetto a quella di imprenditore agricolo piu’ generale (posta dall’articolo 2135 c.c.) o speciale (TAP, imprenditore agricolo professionale ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, articoli 1 e 2 inclusivi, per finalita’ di legislazione sociale e senza influenza diretta sullo statuto civilistico, anche delle societa’ agricole, alle condizioni ivi dettate)”.
La citata Cass. 11917/2018 ha, inoltre, osservato che la figura del coltivatore diretto, in difetto di una diversa locuzione espressa che si riferisca all’organizzazione collettiva, e’ del tutto incompatibile con la dimensione societaria, potendo “semmai il solo legislatore allargare il campo della meritevolezza socio-economica, presidiata con norme eccezionali dalla disciplina dei privilegi ed in particolare dalla peculiare ratio lavoristica della disposizione applicata alla vicenda, non idonea ad assicurare protezione lato sensu retributiva di una componente capitale, per come aggregata nel soggetto societario”.
La Corte di Appello, pur riconoscendo che le norme sui privilegi sono eccezionali, e come tali insuscettibili di applicazione analogica, richiamando la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 11930/2010, ha ritenuto che e’ consentita un’interpretazione estensiva dell’articolo 2751 bis c.c., n. 4, diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva, in modo tale da delimitare il suo esatto ambito di operativita’, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’articolo 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
In realta’ l’interpretazione prospettata dalla Corte d’Appello, al di la’ della sua enunciazione nominalistica, e’ tutt’altro che meramente “estensiva” ed invece risulta inammissibilmente “analogica”, non potendosi in alcun modo ritenere che l’intenzione del legislatore, quando ha riconosciuto il privilegio ex articolo 2751 bis c.p.c., n. 4 per i crediti del coltivatore diretto, mezzadro, colono, soccidario, compartecipante – tutte persone fisiche – fosse quella di estendere tale privilegio anche alle societa’, al di la’ dunque del testo della norma. Ne’ il giudice di merito ha fornito alcun chiarimento sulla portata, presso il creditore, dell’attivita’ di “allevamento del bestiame”, in apparenza non conciliabile con la stessa figura, tipologicamente piu’ limitata, di cui all’articolo 1647 c.c..
Quanto al primo rilievo, di portata assorbente, la Corte d’Appello non ha enunciato alcun elemento che suffraghi una ricostruzione estensiva, a differenza di quanto hanno spiegato le Sezioni Unite n. 11930/2010, che nell’interpretare l’espressione “tributi previsti dalla legge per la finanza locale”, di cui all’articolo 2752 c.c., comma 3, hanno ritenuto che il richiamo della norma non fosse circoscritto ai tributi previsti dalla allora Legge sulla Finanza Locale, ovvero dal Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, ma fosse riferibile a tutti i tributi dei comuni e delle province, tra cui rientrava anche l’ICI (imposta Comunale sugli Immobili) oggetto di contesa.
In particolare, le Sezioni Unite, sul punto, hanno osservato che “….E’ certamente plausibile ritenere che il legislatore del 1942 con l’istituzione del privilegio mobiliare di cui all’articolo 2752 c.c., u.c., intendesse riferirsi proprio al Regio Decreto n. 1175 del 1931, costituente all’epoca il testo normativo che rappresentava una legislazione organica in materia di tributi locali; e che l’espressione “legge per la finanza locale” in luogo del richiamo diretto al Regio Decreto del 1931 fosse necessitata dal fatto che all’epoca della promulgazione del codice civile alcuni dei tributi in esso indicati avevano gia’ cessato di far parte di detta legge ed erano stati trasferiti nella legge comunale e provinciale app. con Regio Decreto n. 383 del 1934. Ma proprio questa circostanza dimostra che la norma fin dal suo testo iniziale fu strutturata in modo da non rivolgersi ad una legge specifica istitutiva della singola imposta – tanto meno coincidente con il solo Testo Unico del 1931 – ma intese rinviare all’atto astrattamente generatore dell’imposizione nella sua lata eccezione onde consentire, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata, l’aggregazione successiva di norme ulteriori in ragione della materia considerata: quali appunto (all’epoca della promulgazione del codice) quelle del Testo Unico del 1934 dettate in tema di finanza locale (e secondo alcune decisioni quelle del Regio Decreto n. 1775 del 1933; nonche’ del R.Decreto Legge n. 338 del 1939): anche perche’ la disposizione in esame specificava altresi’ quali tributi restavano esclusi, individuandoli nei “tributi indicati dagli articoli 2771 e 2773 c.c.”, che beneficiavano di specifici privilegi immobiliari.
Questa finalita’ trova conferma nella Relazione del Guardasigilli al Re nella quale non solo non vi e’ alcun cenno al Regio Decreto n. 1175, ma si legge che l’estensione ai tributi degli enti locali del privilegio generale previsto per i tributi diretti dello Stato e’ stata determinata dall’esigenza di “porre in armonia il sistema del codice con la legge della finanza locale”: percio’ attribuendosi gia’ allora al rinvio carattere formale, onde armonizzare la disciplina delle cause di prelazione con quella della finanza locale, senza escludere nell’ambito applicativo del privilegio quei tributi che fossero stati trasferiti in altre disposizioni di legge o fossero stati istituiti da leggi successive al Testo Unico del 1931…..”.
Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che “Se dunque l’articolo 2752 c.c., u.c., contiene in se’ tutti gli elementi necessari per la sua applicazione anche ai mutamenti successivamente intervenuti nell’intera disciplina dei tributi locali, e quindi anche a quelli di nuova istituzione, non e’ possibile escludervi l’ICI perche’ introdotta dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, e quindi non compresa tra i tributi contemplati dal Regio Decreto n. 1175 del 1931: anche perche’ gia’ il titolo della legge avverte che trattasi di un’imposta rientrante nel programma di riordino “della finanza degli enti territoriali”.
Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
Dunque, nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, l’estensione del privilegio di cui all’articolo 2752 comma 3 c.c. all’ICI con un interpretazione “estensiva” era piu’ che giustificato, essendo stata ricostruita in modo articolato e persuasivo “l’intenzione “del legislatore, al di la’ della formula testuale della norma.
Un’altra fattispecie in cui questa Corte ha adottato un’interpretazione estensiva delle norme sui privilegi riguarda l’articolo 2751 bis c.c., n. 2, in tema di prestazioni dei professionisti.
In particolare, questa Corte (vedi Cass. n. 6285/2016; conf. Cass. 10977/2021; Cass. n. 9927/2018), ponendosi espressamente la problematica del rispetto dei limiti dell’interpretazione estensiva, ha ritenuto che “La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalita’ del rapporto d’opera professionale da cui quel credito e’ derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 2, salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale”.
Questa Corte ha, dunque, evidenziato che proprio la prova rigorosa che il credito, pur richiesto dallo studio professionale associato, si riferisca, in realta’, ad una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso, consente il riconoscimento di tale credito (in privilegio) senza il venir meno della originaria causa dello stesso. Ove non venga, invece, fornita una tale rigorosa dimostrazione, com’e’ onere del richiedente riversare in giudizio, il credito professionale, per il fatto di essere gestito e rappresentato nello studio associato, viene a confondersi con la remunerazione della piu’ ampia attivita’ cosi’ organizzata, degradando le eventuali originalita’ e personalita’ originarie.
Va inoltre osservato che la Corte d’Appello, nel percorso argomentativo con cui ha affermato l’estensione del privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 4 alla societa’ agricola semplice (con prevalenza del lavoro dei soci e familiari sul lavoro altrui), ha menzionato l’interpretazione da parte di questa Corte della norma di cui all’articolo 2751 bis n. 3 c.c., che riconosce il privilegio anche all’attivita’ di agenzia esercitata in forma societaria (seppur non di capitali).
Il richiamo alla fattispecie di cui all’articolo 2751 bis c.c., n. 3, al fine di invocare una generalizzata estensione del diverso privilegio anche alle societa’ organizzate dal coltivatore del fondo, e’ del tutto inconferente. E’ pur vero, infatti, che questa Corte ha riconosciuto il privilegio al credito della societa’ personale che eserciti l’attivita’ propria dell’agente (sempre che sia accertato, in concreto, che quest’ultima sia svolta direttamente dagli agenti-soci e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale). Tuttavia, in questo caso, il riconoscimento del privilegio (comunque ancorato dal “diritto vivente” allo svolgimento di un’attivita’ sostanzialmente lavorativa) e’ stato collegato dal legislatore non ad una condizione soggettiva (persone fisiche), come nelle ipotesi di cui all’articolo 2751 bis c.c., nn. 1, 2 e 4 ma ad un elemento oggettivo, costituito dal “rapporto di agenzia” (vedi, sul punto, Corte Cost. n. 55/1996 e Cass. n 19550/2015).
Nella citata vicenda dell’agente, dunque, l’attivita’ ermeneutica della Corte di legittimita’ si e’ svolta, con evidenza, nel rispetto dei limiti dell’interpretazione estensiva, essendo l’espressione legislativa “rapporto di agenzia” stata estesa nella massima espansione della sua portata semantica (potendo, infatti, tale “rapporto” svolgersi sia in forma individuale che collettiva, seppur non con il modulo organizzativo della societa’ di capitali), e lo stesso riferimento all’elemento oggettivo, e non alla condizione soggettiva dei beneficiari, e’ risultato sintomatico della volonta’ del legislatore di non circoscrivere il privilegio alle “persone fisiche”.
Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
Chiarito, pertanto, che questa Corte, in tutte le fattispecie sopra esaminate (articolo 2752 c.c. e articolo 2751 bis c.c., nn. 2 e 3), pur riconoscendo il privilegio in situazioni non pienamente coincidenti con il tenore testuale delle rispettive norme, ha prestato attenzione alla “intenzione” del legislatore e alla “causa” del credito, anche questo Collegio ritiene operazione non corretta fondare – come erroneamente ha fatto la Corte d’Appello – l’estensione del privilegio del coltivatore diretto alla societa’ agricola semplice che esercita l’attivita’ di coltivazione sul fondo (con il lavoro prevalente dei soci e dei propri familiari), secondo una assimilazione della figura del coltivatore a quella dell’artigiano e solo perche’ contemplate entrambe nell’articolo 2083 c.c. Tanto piu’, come accennato, senza dare conto della incidenza tipologica dell’allevamento del bestiame, attivita’ priva di qualunque riferimento testuale nella disposizione civilistica fondativa del privilegio.
Per parte sua, il riconoscimento del privilegio artigiano anche all’impresa esercitata in forma collettiva non e’ stato il frutto di un’interpretazione “estensiva” della norma sui privilegi, ma e’ riconducibile alla espressa volonta’ del legislatore che ha attribuito il trattamento preferenziale di cui all’articolo 2751 bis c.c., n. 5 non all’artigiano “persona fisica” – come avvenuto con il coltivatore diretto e le altre figure contemplate dall’articolo 2751 bis c.c., n. 4 – ma alla “impresa artigiana”, provvedendo, inoltre, con la novella del 2012 (Decreto Legge n. 5 del 2012, articolo 36 conv. nella L. n. 35 del 2012), a richiamare espressamente la Legge quadro sull’artigianato (L. n. 443 del 1985) al fine di individuare il campo soggettivo di applicazione della norma sul privilegio. Peraltro, anche prima di tale intervento legislativo, la giurisprudenza di questa Corte faceva espresso riferimento ai criteri contenuti nella Legge speciale sull’artigianato (articolo 3 legge cit.) per l’individuazione delle imprese – individuali o collettive – ammesse al privilegio artigiano. Tali criteri attengono al rapporto dei fattori produttivi (valorizzandosi la prevalenza del lavoro sul capitale, come richiesto dalla ratio lavoristica che permea l’intero disposto dell’articolo 2751 bis) e ai limiti dimensionali, proprio per scongiurare che la tutela eccezionalmente derogatoria della par condicio creditorum venga accordata ad imprese molto strutturate, ove la componente lavorativa dei soci diviene fattore quasi irrilevante sulla produzione rispetto ai capitali investiti.
Quanto all’esercizio dell’attivita’ agricola, il legislatore non ha inteso – come avrebbe potuto, analogamente a quanto avvenuto con l’impresa artigiana – attribuire il privilegio all’imprenditore agricolo (e dunque o almeno alle rispettive attivita’ di esercizio), avendo circoscritto il trattamento preferenziale al solo coltivatore diretto (con le prerogative di cui all’articolo 2083 c.c. e nella piu’ circoscritta latitudine operativa rispetto alle altre figure ivi contemplate) e, nonostante abbia riformato la materia piu’ volte (con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e’ stata modificata la stessa definizione dell’imprenditore agricolo, ed esattamente l’articolo 2135 c.c., dando espressa regolamentazione a tale settore; ulteriore riforma e’ avvenuta con il Decreto Legislativo n. 99 del 2004, che ha introdotto la figura dell’imprenditore agricolo professionale e, infine, della L. finanziaria n. 205 del 2017, articolo 1, il comma 515 che ha modificato della L. 3 maggio 1982, n. 203, l’articolo 7 sui contratti agrari) e vi sia stata, sotto alcuni diversi profili, una progressiva limitata equiparazione dell’imprenditore agricolo al coltivatore diretto, da tale equiparazione sempre e’ rimasto escluso il privilegio dell’articolo 2751 bis c.c., n. 4.
In particolare, il Decreto Legislativo n. 99 del 2004, con l’articolo 1, comma 4, ha riconosciuto all’imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Inoltre, a norma dell’articolo 2, commi 3 e 4 legge cit., analoghe agevolazioni, oltre a quelle previdenziali ed assistenziali, sono state riconosciute alle societa’ agricole di cui all’articolo 1, comma 3.
Infine, della L. finanziaria n. 205 del 2017, articolo 1, il comma 515 – norma, peraltro, successiva al Decreto Legislativo del 2012, attributivo del privilegio artigiano alle imprese, individuali e collettive, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3 della Legge sull’artigianato – nel modificare della L. 3 maggio 1982, n. 203, l’articolo 7 sui contratti agrari, ha parimenti equiparato a tali fini l’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola al coltivatore diretto.
I reiterati interventi normativi intervenuti nel settore agricolo hanno, invece, lasciato inalterata proprio la disciplina del privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 4, con la conseguenza che l’interprete non puo’ estendere agli imprenditori agricoli e alle societa’ agricole (pur di natura personale) un trattamento preferenziale che il legislatore non ha inteso riconoscere, ed anzi ha voluto mantenere ai soli coltivatori diretti.
Infine, questo Collegio ritiene che non sia neppure configurabile, nel caso di specie, un vizio di costituzionalita’ per irragionevole disparita’ di trattamento in presenza di una asserita situazione omogenea a quella della “impresa artigiana”.
Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
Una eventuale questione di legittimita’ sarebbe, infatti, manifestamente infondata, in relazione a quanto sopra illustrato, trattandosi di situazioni del tutto non omogenee e quindi incomparabili.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, decidendo nel merito (non essendo necessari accertamenti in fatto), deve rigettarsi la domanda formulata dalla Societa’ Agricola (OMISSIS) s.s. di riconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 4.
Le spese di lite sia del giudizio d’appello che quello di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della Societa’ Agricola (OMISSIS) s.s. volta al riconoscimento del privilegio, ex articolo 2751 bis c.c., n. 4, del proprio credito dell’importo di Euro 230.019,01 vantato nei confronti della (OMISSIS) sas (OMISSIS).
Condanna la Societa’ Agricola (OMISSIS) s.s. al pagamento delle spese processuali per il giudizio d’appello che liquida in Euro 3.700.,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante Societa’ Agricola (OMISSIS) s.s., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo all’appello, se dovuto; condanna la Societa’ Agricola (OMISSIS) s.s. al pagamento delle spese processuali per il giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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