Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 10 ottobre 2018, n. 24977.
La massima estrapolata:
Il principio secondo il quale la condizione del contratto è avverata se è mancata per causa non imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento di essa.
Sentenza 10 ottobre 2018, n. 24977
Data udienza 27 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7274-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 753/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 7/2/2013;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 27/6/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CELESTE ALBERTO, il quale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di interesse e, nel merito, l’accoglimento dei primi quattro motivi, assorbiti i restanti;
sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS);
sentito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Latina, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e, sulla premessa di aver ceduto agli stessi quote di partecipazione alla soc. (OMISSIS), ha chiesto che fosse dichiarata la nullita’ o l’inefficacia di tali cessioni per violazione del divieto di patto commissorio o per illiceita’ dei motivi nonche’ la rescissione ai sensi degli articoli 1447 e 1448 c.c.. In subordine, l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento, in suo favore, dell’incremento di valore delle quote come statuito negli atti di cessione.
I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande.
Il tribunale di Latina, con sentenza del 3/11/2006, ha rigettato tutte le domande proposte dall’attore, ad eccezione di quella al pagamento dell’incremento di valore, determinato, in conformita’ delle cessioni, in base alla consulenza tecnica d’ufficio.
I convenuti hanno proposto appello deducendo che l’incrementi di valore riconosciuto dal tribunale non fosse dovuto: innanzitutto, perche’, in base al contratto, il fatto costitutivo del diritto azionato era il rilascio della concessione edilizia per dare attuazione al cd. (OMISSIS): concessione che, alla data del 4/1/1991 (termine finale indicato in contratto), non era stata ancora rilasciata; in secondo luogo, perche’ l’incremento ritenuto dal tribunale non sussisteva in re e, comunque, non nella misura indicata in sentenza.
Il (OMISSIS), con appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza limitatamente al mancato riconoscimento del danno da svalutazione e, con appello incidentale subordinato, ha reiterato la domanda di nullita’ degli atti di cessione per violazione del divieto del patto commissorio.
La corte d’appello di Roma, con sentenza del 7/2/2013, ha rigettato l’appello principale ed ha accolto l’appello incidentale, condannando gli appellanti, in solido, a risarcire (OMISSIS) per il maggior danno da svalutazione monetaria.
La corte, in particolare, dopo aver premesso che le parti, con le cessioni in atti, avevano stabilito che “qua/ora entro il termine di mesi 18, il valore delle quote subisca un incremento a seguito del rilascio della concessione edilizia relativa al (OMISSIS) il sign…. si impegna a restituire…”, ha ritenuto che il tenore letterale della clausola non lasciasse spazio a dubbi: “il diritto di percepire l’incremento di valore riconosciuto al (OMISSIS) – era effetto di una fattispecie complessa della quale erano elementi costitutivi tre fatti: a) il rilascio della c.e. entro il 4/1/1991; b) che si fosse verificato, nel detto periodo, un incremento di valore delle quote di partecipazione alla (OMISSIS); c) che tale incremento fosse conseguente proprio alla approvazione del Progetto in questione”.
Ora, quanto al primo punto, ha osservato la corte, gli appellanti hanno dedotto che, alla data del 4/1/1991, il provvedimento assentivo della P.A. non era stato ancora emesso e che, a tutto voler concedere, l’iter amministrativo si era completato in data 26/2/1991.
La corte, al riguardo, dopo aver accertato, in fatto, che: a) il (OMISSIS), quale presidente del consiglio di amministrazione della (OMISSIS), con atto del 28/9/1987, ha acquistato il terreno in questione;
b) il Comune di Sezze, con delibera del 26/10/1987, ha approvato una variante al PRG per la realizzazione dell’impianto sportivo “(OMISSIS)”;
c) la Regione, in data 22/5/1990, ha espresso parere favorevole alla variante, con prescrizioni;
d)il Comune, con delibera del 19/9/1990, ha approvato tale variante, finalizzata a dare attuazione al progetto, facendo proprie le prescrizioni degli uffici regionali;
e) in data 28/12/1992 viene rilasciata la concessione edilizia;
f) la Regione, con delibera del 26/2/1991, ha approvato definitivamente la variante; in data 18/8/1993, viene stipulata tra il Comune e (OMISSIS), uno degli appellanti che aveva sostituito il (OMISSIS) alla presidente del consiglio di amministrazione della societa’, una convenzione per dare attuazione alla concessione;
ha tratto una prima conclusione, e cioe’ che, alla data del 4/1/1991, il provvedimento assentivo per la realizzazione dell’impianto sportivo “(OMISSIS)”, non era stato ancora rilasciato.
La corte, tuttavia, ha ritenuto, per un verso, che il rilascio della concessione edilizia costituisse la condizione sospensiva del diritto alla corresponsione dell’incremento di valore delle quote nella misura del 50%, trattandosi di evento futuro, rispetto alla stipula del contratto, ed eventuale, posto che, in quel momento, non ne era certo il rilascio, e, per altro verso, che tale condizione fosse, seppure parzialmente, potestativa, posto che il rilascio della concessione era una variabile dipendente del comportamento degli appellanti ed, in particolare, del (OMISSIS), quale rappresentante della (OMISSIS), proprietaria dell’area, i quale avevano, al fine di ottenere la concessione, l’onere, una volta venuti meno gli ostacoli amministrativi (ed, in particolare, la detta variante), di richiederla.
La corte, quindi, sul presupposto che:
1) le parti del contratto, ai sensi degli articoli 1175, 1358 e 1375 c.c., devono comportarsi, nell’esecuzione dello stesso, in modo da collaborare al fine di realizzare l’interesse della controparte, sotteso al contratto, ove cio’ non comporti un sacrificio apprezzabile del proprio interesse, specie ove il risultato sia compatibile con entrambi gli interessi in gioco;
2) in ipotesi di contratto condizionato, il debitore di una prestazione sub condicione ha il dovere, in pendenza della condizione, di comportarsi in maniera tale da rendere possibile la sua verificazione e di agire per consentire al fatto condizionante di realizzarsi, tanto piu’ nel caso in cui le parti abbiano fissato un termine entro il quale l’evento condizionante deve verificarsi e la condizione sia parzialmente potestativa;
ha ritenuto che la parte che si avvantaggerebbe della mancata verificazione della condizione, deve attivarsi immediatamente per fare tutto cio’ che e’ a lui richiesto, dalla condizione stessa, al fine di realizzare l’evento mentre, al contrario, egli viola tale obbligo, nascente dalle citate disposizioni, ove tenga una tattica attendista in ragione della quale il termine spiri inutilmente: “in tal caso la condizione si ha per verificata ex articolo 1359 c.c.”.
Ed e’ quanto si e’ verificato, ha aggiunto la corte, nel caso di specie.
Il mancato rilascio tempestivo della concessione edilizia, infatti, avuto riguardo alle circostanze fattuali, come in precedenza descritte, e’ dipeso dal notevole ritardo con il quale la nuova compagine della (OMISSIS) aveva richiesto l’approvazione del progetto. Ed invero, ha aggiunto la corte, gli appellanti ed, in particolare, il (OMISSIS), nella qualita’ indicata, avrebbero potuto richiedere, avviando il relativo procedimento, sin dalla delibera comunale del 19/9/1990, e quindi in anticipo rispetto alla scadenza del termine, il rilascio della concessione, tanto piu’ che la successiva delibera regionale, intervenuta a febbraio del 1991, e quindi in un’epoca assai prossima alla scadenza contrattuale, aveva esclusivamente il valore di condizione di efficacia per cui la sua mancanza non incideva su detta legittimazione a richiedere il rilascio della concessione. La richiesta, invece, e’ stata inoltrata dopo due anni dalla delibera regionale: a dimostrazione, quindi, che la condizione non si e’ verificata, nel termine fissato, in ragione della omessa presentazione tempestiva della domanda di concessione. Gli appellanti, quindi, ha osservato la corte, non hanno fatto cio’ che era in loro potere, presentando una domanda sin da settembre/ottobre del 1990, al fine di ottenere tempestivamente la concessione edilizia per realizzare il progetto in questione.
Gli appellanti, dal loro canto, non hanno allegato, ha osservato la corte, fatti che potessero scriminare tale evidente e consistente ritardo, non avendo contestato la circostanza, allegata dall’appellante, che erano loro a dover chiedere la concessione, per cui non puo’ porsi in discussione che il decritto ritardo sia a loro, quali soci ed amministratore della (OMISSIS), riferibile. Ne’ puo’ rilevare il fatto che, in ogni caso, anche se gli appellanti avessero richiesto la concessione dopo la delibera comunale, essa non poteva essere rilasciata nel termine in mancanza della tempestiva approvazione regionale: cio’ che importa, ha osservato la corte, non e’ di accertare, come invece ai fini di cui all’articolo 1218 c.c., quello che sarebbe potuto avvenire se gli appellanti avessero tenuto il comportamento doveroso, ma solo se hanno, o meno, posto il essere il comportamento doveroso alla luce dell’articolo 1358 c.c. per cui “la circostanza che anche ove si fossero attivati illico et immediate, la condizione comunque non si sarebbe verificata, non elide il fatto che no si sono in re attivati in tempo utile (anzi e’ pacifico che lo hanno fatto in notevole ritardo) al fin di ottenere la concessione che, peraltro, ere comunque sintonica anche ai loro interessi”. La mancata realizzazione della condizione, ha concluso la corte, e’, quindi, a loro imputabile e tanto basta a ritenere configurata la fattispecie di cui all’articolo 1359 c.c..
La corte d’appello, infine, ha ritenuto che l’appello incidentale proposto dal (OMISSIS) fosse fondato.
La corte, in particolare, ha ritenuto che il danno da svalutazione monetaria sussistesse in re se si considera che il credito, a gennaio del 1991, era espresso in lire mentre, al momento della liquidazione, e’ espresso in Euro, per cui, in considerazione del notorio tasso di conversione che ha comportato di fatto una svalutazione della lira, il danno richiesta deve ritenersi provato e deve essere determinato, a norma dell’articolo 1284 c.c., in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata annuale, nella misura in cui non sia gia’ coperto dagli interessi.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso notificato il 19/3/2014, hanno proposto, per sei motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente non notificata.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso notificato il 29/4/2014, depositando atti di transazione intercorsi tra le parti tra il giudizio di primo grado e quello d’appello in forza dei quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il controricorrente ha depositato memorie.
I ricorrenti, all’esito della discussione, hanno depositato osservazioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 1359 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, in ordine all’applicabilita’ della cd. finzione di avvera mento, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha confermato la statuizione di condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore di (OMISSIS), del 50% dell’incremento di valore subito dalle quote sociali della (OMISSIS), acquistate dai primi con singoli atti di cessione del 4/7/1989, ritenendo che il rilascio della concessione edilizia integrasse una condizione sospensiva del diritto alla corresponsione dell’incremento di valore delle quote e che il suo mancato rilascio nel termine pattuito era dipeso dal notevole ritardo con il quale la nuova compagine della (OMISSIS) aveva richiesto l’approvazione del progetto, con la conseguente violazione, da parte dei ricorrenti, del canone di comportamento che impone al debitore di una prestazione sub condicione il dovere, in pendenza della condizione, di comportarsi in maniera tale da renderne possibile la verificazione, tanto piu’ in un caso, come quello di specie, nel quale la concessione era sintonica anche agli interessi degli stessi ricorrenti. In realta’, hanno osservato i ricorrenti, la natura bilaterale della clausola condizionale esclude l’operativita’ della cd. finzione di avveramento di cui all’articolo 1359 c.c., alla quale, invece, la sentenza fa ricorso, posto che tale norma non trova applicazione nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch’essa interesse al suo avvera mento, potendo, al contrario, operare solo in caso di condizione unilaterale, ossia di condizione che, per espressa previsione delle parti, e’ pattuita nell’interesse esclusivo di una sola di esse.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 1355, 1358 e 1359 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al vizio logico sotteso alla errata qualificazione della condizione dedotta inter partes, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha qualificato il rilascio della concessione edilizia come una condizione sospensiva, sia pur parzialmente, potestativa, laddove, in realta’, il rilascio di una concessione edilizia da parte della pubblica amministrazione, a prescindere dal suo avvio, non puo’ in alcun modo collegarsi alla volonta’ di una parte, tanto piu’ in un caso, come quello di specie, in cui la volonta’ del contraente poteva tutt’al piu’ identificarsi in quella della societa’ interessata e non gia’ in quella dei singoli soci contraenti, con la conseguenza che, trattandosi di condizione del tutto casuale e svincolata dai singoli contraenti, non finzione di avvera mento non puo’ trovare applicazione.
3.Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 1358 e 1359 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla ritenuta rilevanza di un comportamento omissivo ai fini dell’applicabilita’ della cd. finzione di avveramento, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la finzione di avveramento potesse trovare applicazione nel caso di specie sul rilievo che la stessa non si era verificata in ragione dell’omessa presentazione tempestiva della domanda di concessione, laddove, in realta’, a fronte di una condizione il cui avvera mento e’ rimesso alla volonta’ della parte, il contraente obbligato sotto condizione non ha alcun obbligo positivo di agire per l’avveramento della condizione.
4. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 1355, 1358, 1359 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’onere della prova in ordine ai presupposti per l’applicabilita’ della cd. finzione di avveramento, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha affermato che il mancato rilascio della concessione edilizia nel termine pattuito era dipeso dal notevole ritardo con il quale la nuova compagine della (OMISSIS) aveva richiesto l’approvazione del progetto, laddove, in realta’, l’imputabilita’ ai soci di tale ritardo non e’ assolutamente comprensibile, a fronte della necessita’ di allegare e dimostrare il comportamento doloso o colposo dei ricorrenti, e non gia’ della societa’, ad opera della parte che aveva eccepito l’operativita’ della finzione di avveramento.
5.Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 1224 e 1697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’onere della prova in ordine al danno da svalutazione monetaria, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello li ha condannati, in solido tra loro, al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria sul rilievo che l’obbligazione dedotta in contratto sarebbe un debito di valuta e che il danno in questione sussista in re in ragione del notorio tasso di conversione che ha comportato di fatto una svalutazione della lira, laddove, in realta’, il danno da svalutazione monetaria non costituisce conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta.
6.Con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 1224 e 1292 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e carenza assoluta di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, con riferimento alla condanna in via solidale al pagamento del danno da svalutazione monetaria, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha condannato i diversi contraenti alla rivalutazione monetaria in via solidale, omettendo del tutto la motivazione a sostegno di tale condanna, che non ha motivo di essere imputata in via solidale tra i ricorrenti.
7. La prima questione da esaminare riguarda l’ammissibilita’ della produzione, da parte del controricorrente, degli atti di transazione dichiaratamente stipulati tra le parti nelle more tra il giudizio di primo grado ed il giudizio d’appello. In linea di principio, la produzione di un documento dal quale risulti che le parti hanno transatto la lite deve ritenersi consentita in sede di legittimita’, a norma dell’articolo 372 c.p.c., sempre che si tratti di un atto successivo alla fase di merito, di tal che l’atto sia diretto a dimostrare una sopraggiunta carenza di interesse alla impugnazione mentre qualora l’atto poteva e doveva essere prodotto nella fase di merito, la sua produzione dinanzi alla Suprema Corte, in applicazione della regola generale che vieta la produzione di nuovi documenti in sede di legittimita’, non puo’ essere ammessa (Cass. n. 29439 del 2017; Cass. n. 12607 del 2002; Cass. n. 1581 del 1987). Nel caso di specie, i documenti che il controricorrente ha prodotto sono, come detto, tutti di formazione anteriore alla sentenza impugnata e non sono, come tali, ammissibili: tanto piu’ che, attraverso gli accordi ivi contenuti, le parti, pur avendo dichiarato di voler transigere la controversia tra loro pendente innanzi alla corte d’appello di Roma e contrassegnata dal n. 150/2007 di R.G., non solo non hanno ad essa posto fine, avendo inteso piuttosto attendere l’esito del giudizio d’appello nelle sue possibili conclusioni, ma neppure hanno previsto che il contenuto della sentenza fosse vincolante per i contraenti a prescindere dalla sua definitivita’, in tal modo non disponendo in alcun modo, ammesso che fosse possibile, del diritto di proporre impugnazione nei confronti della relativa sentenza con l’impegno alla relativa rinuncia ovvero a prestare ad essa acquiescenza.
8. Parimenti inammissibili sono le osservazioni depositate, a norma dell’articolo 379 c.p.c., dai ricorrenti. Tale norma, infatti, nel testo attualmente in vigore, non consente, a differenza di quello precedentemente in vigore, il deposito di osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.
9. Escluso, quindi, che i ricorrenti abbiano perduto l’interesse ad impugnare, la Corte ritiene che il primo motivo di ricorso e’ fondato, con assorbimento degli altri. La corte d’appello, infatti, dopo aver ritenuto, per un verso, che il rilascio della concessione edilizia costituisse la condizione sospensiva del diritto alla corresponsione dell’incremento di valore delle quote nella misura del 50%, trattandosi di evento futuro, rispetto alla stipula del contratto, ed eventuale, posto che, in quel momento, non ne era certo il rilascio, e, per altro verso, che tale condizione fosse, seppure parzialmente, potestativa, posto che il rilascio della concessione era una variabile dipendente del comportamento degli appellanti i quali, al fine di ottenere la concessione “… che, peraltro, ere comunque sintonica anche ai loro interessi”, avevano l’onere, una volta venuti meno gli ostacoli amministrativi, di richiederla, ha ritenuto che il mancato rilascio nei termini della concessione edilizia sia dipeso dal notevole ritardo con il quale la nuova compagine della (OMISSIS) aveva richiesto l’approvazione del progetto e che la mancata realizzazione della condizione era, dunque, ad essi imputabile, con la conseguente applicazione dell’articolo 1359 c.c.. La corte d’appello, tuttavia, cosi’ facendo, non si e’ attenuta ai principi ripetutamente affermati da questa Corte per cui, da un lato, l’articolo 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non e’ applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento di essa, e, dall’altro lato, la condizione puo’ ritenersi apposta nell’interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un’espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l’altra parte non abbia alcun interesse, per cui, in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell’interesse di entrambi i contraenti (Cass. n. 18512 del 2017; Cass. n. 16620 del 2013; Cass. n. 4178 del 1998; Cass, n. 7973 del 2000; Cass. n. 6423 del 2003; Cass. n. 419 del 2006). Nel caso di specie, infatti, la corte non solo non ha accertato, in fatto, la sussistenza, nei contratti di cessione delle quote, di un’espressa clausola contrattuale che avesse disposto che la condizione ivi apposta era prevista nell’esclusivo interesse del cedente, ma ha anzi accertato, in fatto, alla luce del complesso degli elementi acquisiti, che tale condizione era, in realta’, “sintonica” anche agli interessi dei contraenti cessionari. D’altra parte, come e’ stato affermato da questa Corte, colui che si e’ obbligato o ha alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio di determinate autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione delle finalita’ economiche che l’altra parte si propone, ha il dovere di compiere, per conservarne integre le ragioni, comportandosi secondo buona fede (articolo 1358 c.c.), tutte le attivita’ che da lui dipendono per l’avveramento di siffatta condizione, in modo da non impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni, con la conseguenza che deve rispondere delle conseguenze dell’inadempimento di questa sua obbligazione contrattuale nei confronti dell’altra parte, alla quale e’ possibile chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni conseguenti, da accertare secondo il criterio della regolarita’ causale, che consente di riconoscere il danno nel caso in cui, avuto riguardo alla situazione di fatto esistente nel momento in cui si e’ verificato l’inadempimento, debba ritenersi che la condizione avrebbe potuto avverarsi, essendo possibile il legittimo rilascio delle autorizzazioni amministrative con riguardo alla normativa applicabile (Cass. n. 6676 del 1992): fermo restando che ove, come nel caso in esame, il fatto dedotto in condizione sia un provvedimento amministrativo ed il procedimento per la sua adozione non abbia potuto concludersi per il fatto di chi aveva un interesse contrario alla realizzazione della condizione, la prova non puo’ avere ad oggetto la certezza che il provvedimento positivo vi sarebbe stato, ma solo lo stabilire se, nella situazione data, una legittima conclusione positiva del procedimento fosse possibile (Cass. n. 13099 del 2011), verificando, in particolare, se sussistessero circostanze tali da fare ragionevolmente presumere che il procedimento amministrativo avrebbe avuto esito favorevole (Cass. n. 3207 del 2014, per cui la parte che si e’ obbligata o ha alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie alle finalita’ economiche dell’altra parte deve compiere, secondo buona fede, tutte le attivita’ che da lei dipendono per l’avveramento della condizione, senza impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni, potendo l’altra parte, in caso contrario, chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, da accertare con il criterio della regolarita’ causale, ove risulti, in base alla situazione esistente nel momento in cui si e’ verificato l’inadempimento, che la condizione avrebbe potuto avverarsi, mediante il legittimo rilascio delle autorizzazioni).
10. Il primo motivo di ricorso dev’essere, quindi, accolto ed, in relazione a tale motivo, la sentenza impugnata dev’essere, per l’effetto, cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Roma, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Roma, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
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