Le controversie su questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998 rimangono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 18 ottobre 2018, n. 5961.

La massima estrapolata:

Le controversie su questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998 rimangono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000; ai fini della corretta individuazione dei limiti temporali per l’esercizio dell’azione, deve farsi riferimento alla data di notifica dell’atto introduttivo di giudizio e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto processuale che si realizza con il deposito del ricorso; la tempestiva notifica del ricorso impedisce ogni decadenza, assumendo il deposito rilevanza esclusivamente al fine della sua procedibilità.

Sentenza 18 ottobre 2018, n. 5961

Data udienza 11 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7550 del 2008, proposto da:
Tr. Le., rappresentata e difesa dall’avvocato An. Ma. Di So., domiciliata ex art. 25 Cod. proc. amm. presso il Consiglio di Stato, Segreteria, in Roma, piazza (…);
contro
Comune di (omissis);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 09597/2007, resa tra le parti, concernente accertamento del rapporto di lavoro subordinato, del diritto all’inquadramento e alle differenze retributive.
Visto il ricorso in appello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica dell’11 ottobre 2018 il Cons. Anna Bottiglieri, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo regionale per la Campania per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, quale insegnante di scuola materna, intrattenuto con il Comune di (omissis) nel periodo 1° settembre 1981 – 7 gennaio 1990, sulla base di una delibera di Giunta comunale di nomina e di successivi contratti d’opera annuali, e di ogni diritto, anche economico, derivante dal suo conseguente inquadramento, per il periodo considerato, nel V livello CCNL dei dipendenti degli enti locali.
Con sentenza 17 ottobre 2007, n. 9597, il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000 di cui all’art. 45, comma 17, parte seconda, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, secondo cui “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”, disposizione poi ripetuta dall’art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La sentenza ha così concluso perché fatti costitutivi del rapporto si collocano a prima del 30 giugno 1998, e il termine del 15 settembre 2000 di cui alle dette disposizioni rileva quale limite non alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma alla proponibilità della domanda giudiziale. Questa, quando introdotta dopo tale data, incorre nella decadenza sostanziale del citato art. 69. Il che si era verificato nella fattispecie, poiché il ricorso era stato depositato dopo il 15 settembre 2000.
L’interessata ha proposto l’appello, per violazione dell’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1988: la decadenza non si sarebbe verificata, in quanto l’art. 45, comma 17, d.lgs. 80 del 1998, nel riferirsi alla proposizione del ricorso, farebbe riferimento alla vocatio in ius, e, indi, alla notifica del ricorso, nella specie effettuata entro il 15 settembre 2000, e non alla vocatio iudicis, che si perfeziona con il deposito.
L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza e ha reiterato le difese di primo grado, che ritiene comprovanti il diritto a conseguire il richiesto accertamento del rapporto di lavoro intercorso nel citato periodo come di subordinazione e il conseguente inquadramento per lo stesso periodo nel V livello del CCNL dei dipendenti degli enti locali, nonché a vedersi corrispondere le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in base al predetto inquadramento, a titolo di stipendio e di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola mancata percezione al soddisfo, con ricostruzione della posizione assicurativa spettante.
Il Comune di (omissis) non si è costituito in appello.
La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2018.

DIRITTO

1. L’appello va accolto.
2. La sentenza appellata richiama un orientamento giurisprudenziale ormai minoritario (Cons. Stato, IV, 17 luglio 2007, n. 4002 e 31 maggio 2007, n. 2796), avendo la giurisprudenza poi aderito a un diverso indirizzo – da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi – per cui, al fine dell’individuazione del limite temporale posto all’esercizio dell’azione dinanzi al giudice amministrativo in materia di pubblico impiego per fatti anteriori al 30 giugno 1998, deve farsi riferimento alla data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto processuale che si realizza con il deposito del ricorso. Infatti, fermo il principio generale per cui il compiuto radicamento del rapporto processuale avviene nel processo amministrativo con l’atto del deposito, la gravità della sanzione comminata, sub specie di decadenza sostanziale e non di sottoposizione ad altra giurisdizione, impone, anche a tutela del principio costituzionale del diritto di difesa, l’interpretazione conservativanel senso della sufficienza della notificazione (tra altre, Cons. Stato, V, 21 giugno 2007, n. 3390; VI, 27 giugno 2005, n. 3345; IV, 3 aprile 2006, n. 1716).
In particolare, si è osservato anche più di recente (Cons. Stato, III, 11 luglio 2014, n. 3607; 7 maggio 2012, n. 2619; V, 5 agosto 2011, n. 4704; IV, 22 marzo 2011, n. 1753), che l’art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha ripreso quanto già previsto dall’articolo 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, prevedendo che sono attribuite al giudice ordinario le controversie sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, di cui all’articolo 63, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, e che le controversie relative a questioni attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998 restano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quando i relativi ricorsi siano stati proposti, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 settembre 2000.
Al riguardo, si è rilevato che la disposizione, (ritenuta legittima da Corte costituzionale, sentenza 26 maggio 2005 n. 213), nello stabilire che le controversie su questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998 rimangono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, ha connotato tale data non come limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ma come termine di decadenza del diritto di azione e di proponibilità della domanda giudiziale, con le seguenti conseguenze: decorsa detta data, la domanda non può più essere proposta né innanzi al giudice amministrativo, né davanti al giudice ordinario; ai fini della corretta individuazione dei limiti temporali per l’esercizio dell’azione, deve farsi riferimento alla data di notifica dell’atto introduttivo di giudizio e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto processuale che si realizza con il deposito del ricorso; la tempestiva notifica del ricorso impedisce ogni decadenza, assumendo il deposito rilevanza esclusivamente al fine della sua procedibilità .
In applicazione di tale giurisprudenza, appare fondato il motivo di appello che ha censurato l’erroneità della sentenza nel considerare, al fine della decadenza, la data di deposito del ricorso, successiva al 15 settembre 2000, e non quella, anteriore, della sua notifica.
3. Stante l’effetto devolutivo dell’appello, deve passarsi all’esame del merito del ricorso di primo grado.
3.1. Preliminarmente si osserva che:
a) il thema decidendum del giudizio di appello è circoscritto alle censure ritualmente sollevate in primo grado nei limiti in cui sono criticamente e specificamente riproposte nei mezzi di gravame;
b) si intendono rinunciate le domande e le eccezioni non esaminate nella sentenza di primo grado che non siano state riproposte nell’atto di appello.
Gli assunti del Comune di (omissis) in primo grado si intendono pertanto rinunciati, non essendo state riproposti in appello, fase di giudizio in cui il Comune non si è costituito.
3.2. Ciò posto, il ricorso è infondato nel merito.
L’interessata afferma di aver intrattenuto con la l’amministrazione, per il periodo 1° settembre 1981 – 7 gennaio 1990, un rapporto di lavoro avente a oggetto l’insegnamento nella scuola materna, che, ancorché formalmente qualificato contratto d’opera, è in realtà qualificabile come rapporto di lavoro dipendente subordinato.
Oggetto principale del giudizio è la domanda di accertamento della detta natura di tale rapporto.
3.3. Sul tema, la giurisprudenza, superato un primo orientamento basato sulla necessità della tempestiva impugnazione degli atti qualificativi del rapporto in maniera difforme dalle concrete caratteristiche manifestate dalle modalità di svolgimento, è pervenuta alla conclusione che l’accertamento giudiziale del rapporto di lavoro pubblico non postula la disamina sulla illegittimità di tali atti, essendo ininfluenti ai fini della costituzione del rapporto di pubblico impiego sia il nomen iuris attribuito al rapporto che vi ha dato origine, sia l’espressa negazione della sua sussistenza o l’affermazione della natura autonoma del rapporto contenute negli atti stessi o nell’eventuale convenzione sottoscritta dalle parti.
L’accertamento riguarda infatti un diritto azionabile negli ordinari termini di prescrizione e non compromesso nella sua effettiva consistenza dal nomen iuris del rapporto attribuito dall’amministrazione (Cons. Stato, V, 28 aprile 2014, n. 2192; 29 dicembre 2009, n. 8871; 19 aprile 2005, n. 1784; 30 ottobre 2003, n. 6749; VI, 29 febbraio 2008, n. 753).
Ciò che rileva, piuttosto, è la concreta attuazione del rapporto e, quindi, la verifica della sussistenza dei tradizionali indici rilevatori del pubblico impiego, quali la predeterminazione della retribuzione, la sua erogazione con cadenza mensile, la continuità del rapporto, l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione amministrativa e il vincolo di subordinazione gerarchica (Cons. Stato, V, 3 agosto 2006, n. 5070).
3.4. L’odierna appellante ha depositato unitamente al ricorso soltanto alcune note indirizzate al Comune a fini interruttivi della prescrizione, nonché un certificato di servizio rilasciato dalla Direzione didattica statale di Piedimonte Matese.
Da detto certificato, che riporta solo il servizio svolto, la sede, il periodo, non emerge alcun elemento utile a determinare le concrete modalità che hanno connotato il rapporto di lavoro di cui trattasi.
L’interessata non ha pertanto allegato, come era suo onere, elementi di prova della sussistenza nella fattispecie degli indici rilevatori del pubblico impiego, nei sensi dianzi chiariti.
Vieppiù, dall’esame della documentazione versata dal Comune di (omissis), quale parte resistente nel giudizio di primo grado, consistente in due delibere di Giunta comunale, la n. 198/1981, relativa all’anno scolastico 1981/1982, e la n. 198/82, relativa all’anno scolastico 1982/1983, che affidano alla ricorrente l’incarico di insegnamento, e nella convenzione di locatio operis richiamata nella seconda delibera 198/82, afferente al periodo 1° settembre 1982/30 giugno 1983, emerge l’assenza nella fattispecie (quantomeno) di uno di tali indici, quello della erogazione della retribuzione con cadenza mensile.
La appena detta convenzione prevede infatti all’art. 2 l’erogazione del compenso complessivo stabilito per il periodo considerato a mezzo di tre ratei scadenti, rispettivamente, il 31 dicembre 1982, il 30 aprile 1983 e nei primi 5 giorni del luglio 1983.
4. Alle dette conclusioni consegue l’accoglimento dell’appello, con conseguente riforma della sentenza appellata, e la reiezione nel merito del ricorso proposto in primo grado.
L’andamento della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge nel merito il ricorso proposto in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere, Estensore

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