Il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2024| n. 9435.

Il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica

Il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica, poiché la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’articolo 277 del Cc e, quindi, giusta l’articolo 261 del Cc, implica per il genitore la spettanza di tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex articolo 148 del Cc. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento, anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 del Cc), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’articolo 1299 del Cc nei rapporti fra condebitori solidali. Con la precisazione che la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell’azione non può prescindere da un’espressa domanda della parte.

Ordinanza|9 aprile 2024| n. 9435. Il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica

Data udienza 15 febbraio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: FAMIGLIA E FILIAZIONE – Filiazione – Filiazione naturale – Dichiarazione giudiziale – Obbligo di mantenimento del figlio naturale – Momento costitutivo – Nascita – Mantenimento sostenuto per intero da un genitore – Obbligo di rimborso “pro quota” dell’altro genitore – Decorrenza dalla stessa data – Diritto al rimborso – Carattere disponibile – Domanda di parte – Necessità – Provvedimenti opportuni per il mantenimento del minore – Potere d’iniziativa d’ufficio – Limiti temporali – Durante la pendenza del giudizio. (Cc, articoli 147, 148, 261, 269, 277 e 1299; Cpc, articolo 112)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio -Presidente

Dott. MELONI Marina -Consigliere

Dott. PARISE Clotilde -Consigliere

Dott. TRICOMI Laura -Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna -Relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5289/2023 R.G. proposto da:

MA.FE., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA (…), presso lo studio dell’avvocato Cr.St. (omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mo.Al. (omissis)

– ricorrente –

Contro

MA.AN., elettivamente domiciliato in ROMA VIA (…), presso lo studio dell’avvocato Me.Pa. (omissis) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ma.Lu. (omissis), Bi.Al. (omissis)

– controricorrente –

avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 4024/2022 depositata il 20/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

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RILEVATO CHE

Il Tribunale di Como ha dichiarato che Ma.Ca., nato a M il omissis, è figlio di Ma.An.; ha affidato il minore alla madre, conferito mandato ai servizi sociali di regolare gli incontri tra padre e figlio e posto a carico di Ma.An. l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma di Euro 1.300,00 mensili. La madre, Ma.Fe., ha proposto gravame che la Corte d’appello di Milano ha respinto.

Ma.Fe. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi. Ma.An. svolge difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

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RITENUTO CHE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter, commi 1, 2 e 3, c.c. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso qualsivoglia pronuncia circa i primi due motivi di appello afferenti il regime legale di affidamento esclusivo alla madre del figlio minore e la disciplina dei tempi e delle modalità di permanenza del figlio minore presso il genitore non collocatario.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter, commi 4 e 5 c.c. e 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente applicato il principio di proporzionalità nella determinazione del contributo paterno al mantenimento del figlio e per aver fatto scorretta applicazione dei principi in ordine alla valutazione di rilevanza delle prove acquisite e richieste dalla parte ed omesso ogni pronuncia sul terzo motivo di appello.

3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 147 e 148 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso qualsivoglia pronuncia circa il quinto motivo di appello afferente la domanda di condanna del Ma.An. al rimborso delle spese di mantenimento antecedenti la domanda giudiziale.

3.- Il primo e il terzo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente fondati, posto che la Corte di merito sul punto si limita a ricapitolare le prospettazioni di entrambe le parti, ma non esamina affatto né il capo d’appello sulla domanda relativa all’affidamento e ai tempi di permanenza né quello sulla domanda relativa al rimborso delle spese di mantenimento pregresse.

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Si tratta invece di motivi di appello ammissibili – che la Corte d’appello stessa trascrive in sentenza, dando atto che sono stati proposti – posto che sono appellabili e ricorribili per cassazione non solo le statuizioni in punto di affidamento ma anche i provvedimenti giudiziali che statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori nella misura in cui il diniego si risolva nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare, sancito dall’art. 8 CEDU, suscettibile di essere leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse del minore (Cass. n. 332 del 05/01/2024; Cass. n.32013 del 17/11/2023; Cass. n. 4796 del 14/02/2022; Cass. n. 9764 deN’08/04/2019). Inoltre, ai sensi dell’art 277 c.c., il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica, poiché la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c. e, quindi, giusta l’art. 261 c.c., implica per il genitore la spettanza di tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c. La relativa obbligazione si collega allo “status” genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento, anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali. Con la precisazione che la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell’azione non può prescindere da un’espressa domanda della parte (Cass. civ. n. 3661/2023; Cass. civ. n. 7960/2017).

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La Corte d’appello dovrà quindi, attenendosi a questi principi, pronunciarsi sui motivi d’appello di cui ha completamente omesso l’esame.

4.- Anche il secondo motivo del ricorso è fondato, nei termini di cui appresso.

La ricorrente lamenta che Corte territoriale limitandosi alla comparazione dei redditi dei genitori, ingiustificatamente, abbia omesso di pronunciarsi circa le circostanziate eccezioni sollevate dall’appellante sin dal primo grado di giudizio, in merito alla inattendibilità delle dichiarazioni reddituali rese dell’appellato e circa le istanze istruttorie reiterate in secondo grado e volte ad una più analitica verifica delle reali risorse dell’appellato, in specifica violazione dell’ultimo comma dell’art. 337-ter cc. Lamenta inoltre che il giudice d’appello non abbia tenuto in alcuna considerazione le esigenze del figlio i tempi di permanenza presso l’uno e l’altro genitore; deduce poi che il giudice ha omesso a di esaminare una serie di elementi e cioè che la società Ma.An., di cui il convenuto detiene il 25% delle partecipazioni, distribuisce utili lordi ai soci e che vi è una rilevante discrasia tra gli oneri che il convenuto dichiara di sostenere e il suo reddito mensile dichiarato, il che è indice di percezione di redditi superiori; di conseguenza il giudice avrebbe invece dovuto disporre indagini di polizia tributaria.

Pur se la censura presenta alcuni profili di indeterminatezza, poiché rappresenta tutta una serie di allegazioni difensive sulle condizioni economiche patrimoniali della controparte ma senza esattamente specificare se e in che termini sono state sottoposte al giudice d’appello, tuttavia essa coglie nel segno laddove evidenzia che la Corte distrettuale non ha tenuto in alcuna considerazione i tempi di permanenza del minore né ha indagato su quali fossero le sue esigenze di vita e si è limitata a uno stereotipato riferimento al tenore di vita tenuta del minore in costanza di convivenza, senza individuare quale fosse. La Corte di merito non si è quindi attenuta al consolidato principio secondo cui, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, il che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori nonché delle loro capacità di lavoro, professionale o casalingo, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto, e la valutazione dei tempi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro genitore, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass. n. 2536 del 26/01/2024; Cass. n. 4145 del 10/02/2023).

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Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per un suo nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese anche del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 09 aprile 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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