Il dolo dei delitti di falso è generico

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 maggio 2019, n.21748.

La massima estrapolata:

Il dolo dei delitti di falso è generico ma esso non può tuttavia essere considerato in re ipsa, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo.

Sentenza 17 maggio 2019, n.21748

Pres. De Gregorio

est. Borrelli

Ritenuto in fatto

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 ottobre 2017 dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha riformato quoad poenam quella pronunziata dal Tribunale di Taranto nei confronti di M.I.M. , condannato per falso materiale in atto pubblico di fede privilegiata; l’addebito mosso dall’ufficio di Procura ed avallato dai giudici di merito è che il M. , quale ufficiale giudiziario delegato per le notifiche presso la sezione di (omissis) del Tribunale di (…), aveva contraffatto la relata di notifica alla parte soccombente apposta all’originale di una sentenza civile nella parte concernente la data, cancellando quella errata (27 dicembre 2006) ed apponendovi quella in cui effettivamente era stato dato corso alla notifica (9 gennaio 2007). Dal diverso addebito di falso ideologico quanto all’originaria indicazione della data del 27 dicembre 2006 quale giorno di notifica della sentenza, l’imputato, nell’ambito di altro procedimento, era stato assolto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto con sentenza passata in giudicato.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, ricorso strutturato su tre motivi.
2.1. Con un primo motivo, la parte lamenta violazione di legge (art. 476 c.p., e art. 49 c.p., comma 2) e vizio di motivazione. La sentenza sarebbe illogica – sostiene il ricorrente perché il procedimento di notifica era ancora in corso quando egli aveva apportato la correzione sulla relata di notifica, dal momento che la sentenza da notificare non era stata ancora restituita alla parte richiedente, donde la non configurabilità del falso per alterazione trattandosi di una correzione di errore materiale di un atto la cui formazione era ancora in itinere. Anche qualora questa Corte non accedesse all’interpretazione appena compendiata, il ricorrente evidenzia l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza (rispetto alla stessa giurisprudenza in essa evocata) laddove non aveva ritenuto che quella ascritta al M. fosse una mera correzione. In ulteriore subordine, il ricorso censura la sentenza della Corte tarantina quanto al falso grossolano, perché la correzione era evidente a tutti.
2.2. Il secondo dei motivi di ricorso verte anch’esso su violazione di legge e vizio di motivazione, questa volta avuto riguardo al coefficiente soggettivo.
La correzione – come evincibile anche dalla motivazione con cui il Giudice dell’udienza preliminare tarantino aveva prosciolto l’imputato dal falso ideologico quanto alla relata di notifica sottostante alla correzione – era dovuta a leggerezza e superficialità; l’imputato, resosi conto dell’errore commesso nell’indicare, quale data di notifica della sentenza, la stessa del precetto (per una plausibile confusione), aveva inteso solo correggere l’errore posto in essere, indicando la data effettiva in cui, dopo essersi avveduto che la sentenza non era stata ancora notificata, aveva provveduto all’incombente.
La Corte distrettuale, inoltre, aveva omesso qualsivoglia valutazione circa la documentata parziale invalidità del ricorrente, dovuta ad una labirintite, tanto da essere anche provvisoriamente esonerato dallo svolgimento delle notificazioni nel circondario e da avere patito un malore ed un ricovero ospedaliero il 12 gennaio 2007 mentre era in giro per le notifiche.
A sostegno della doglianza, infine, nel ricorso viene evocata la richiesta di assoluzione del Procuratore generale distrettuale per carenza dell’elemento psicologico.
2.3. Il terzo motivo di ricorso adducendo violazione di legge e vizio di motivazione – critica la sentenza della Corte di appello in punto di riconoscimento del danno morale in capo alla parte civile. La pronunzia sarebbe illegittima perché, da una parte, aveva omesso di replicare alla doglianza secondo cui l’annullamento del precetto era frutto non già della falsificazione, bensì della sua notifica in una data antecedente a quella della sentenza da notificare, notifica legata ad una scelta proceduralmente errata del patrocinatore della parte civile (tale ritenuta anche dal Giudice dell’udienza preliminare tarantino); mentre, dall’altra, aveva poi immotivatamente riconosciuto un danno morale alla parte civile per la sola scoperta della contraffazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso del M. è fondato, il che impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce.
È fondato, in particolare, il motivo di ricorso che censura per vizio di motivazione la pronunzia della Corte tarantina quanto al coefficiente soggettivo del delitto contestato.
Giova premettere, sul punto, che la giurisprudenza sul tema ha da tempo – e senza ripensamenti – sancito il principio per cui il dolo dei delitti di falso è generico ma che esso non può tuttavia essere considerato in re ipsa, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi e altri, Rv. 264328 – 01; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264 – 01; Sez. 5, n. 1963 del 10/12/1999, dep. 2000, Veronese e altri, Rv. 216354 – 01; Sez. 5, n. 3004 del 13/01/1999, Thaler W e altro, Rv. 212939 – 01; Sez. 2, n. 2593 del 31/05/1989, dep. 1990, Pasini, Rv. 183469 – 01).
Tra detti precedenti, assume particolare rilievo, rispetto al caso concreto sub iudice, Sez. 5, n. 3004 cit., laddove la Corte ha dubitato della sussistenza del dolo della fattispecie pur non avendo l’agente – un insegnante – osservato la procedura di correzione dell’annotazione errata.
Occorre altresì ricordare, in fatto, che è incontestato che l’imputato abbia provveduto, una volta resosi conto di non avere ancora notificato la sentenza alla parte soccombente s.a.s. immobiliare Cuscela, ad eseguire detta notifica il 9 gennaio 2007, correggendo la relata sull’originale dell’atto presente in ufficio, dove era stata erroneamente annotata la data del 27 dicembre 2006; detta correzione è stata operata in maniera incontestabilmente evidente, come si legge nella stessa pronunzia avversata, laddove la Corte di appello ha opinato che, dall’osservazione dell’atto, poteva evincersi che la correzione era stata eseguita mediante sovrascrittura della nuova data e che detta sovrascrittura era stata effettuata con inchiostro di colore diverso.
Orbene, tenuto conto degli anzidetti parametri ermeneutici e della sequenza degli avvenimenti, la motivazione della sentenza impugnata quanto al coefficiente soggettivo appare caratterizzata da obiettive carenze che ne inficiano la complessiva tenuta logica laddove sembra confondere due piani, quello della sussistenza obiettiva del falso e quello, appunto, del coefficiente che aveva animato la condotta dell’imputato, esaurendo nel primo l’analisi del secondo. La Corte di merito, infatti, partendo dalla constatazione del perfezionarsi del delitto di falso, si è limitata a richiamare la natura generica del dolo della fattispecie, senza tuttavia interrogarsi sulle interferenze che la finalità correttiva che aveva pacificamente animato l’operato del M. potesse avere avuto rispetto alla volontarietà circa l’esito finale dell’azione, vale a dire l’alterazione dell’annotazione della data della notifica della sentenza. La circostanza, invero, che l’imputato non avesse osservato l’iter – che non si comprende, peraltro, se segnato da un riferimento normativo o frutto di una prassi – che doveva essere seguito nel caso si presentasse la necessità della correzione non è elemento che milita per la sussistenza certa del dolo, a fortiori laddove ci si trovava al cospetto di un’operazione di rettificazione di un errore tesa a ristabilire la verità dei fatti, oltretutto posta in essere attraverso un intervento graficamente maldestro e, di conseguenza, particolarmente evidente.
La Corte di appello dovrà, pertanto, fornire nuova motivazione sul punto, avendo cura di interrogarsi sulla condotta complessiva dell’imputato e sulle implicazioni in termini di coefficiente soggettivo delle finalità dell’azione e delle modalità con cui essa è stata posta in essere.
Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti e la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile è rimessa alla definizione del procedimento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo esame

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