Non possono ricomprendersi nella nozione di lastrico solare i torrini della gabbia scale e del locale ascensore

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 6 maggio 2019, n. 11771.

La massima estrapolata:

Non possono ricomprendersi nella nozione di lastrico solare i torrini della gabbia scale e del locale ascensore con la relativa copertura, i quali costituiscono distinti e autonomi manufatti di proprietà condominiale sopraelevati rispetto al piano di copertura del fabbricato.

Ordinanza 6 maggio 2019, n. 11771

Data udienza 25 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 12518/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del procuratore avvocato (OMISSIS) giusta procura per notar (OMISSIS) del 22.5.2008, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (quale avente causa di
(OMISSIS)), rappresentati e difesi in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso la famiglia (OMISSIS) – (OMISSIS);
– controricorrenti –
e
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
e
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 423 dei 9/26.1.2015;
udita la relazione nella camera di consiglio del 25 ottobre 2018 del consigliere Dott. Luigi Abete;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto in data 6.4.2006 (OMISSIS) ed altri condomini dello stabile in (OMISSIS), citavano a comparire dinanzi al locale tribunale la ” (OMISSIS)” s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS).
Esponevano che la s.p.a. convenuta gestiva un impianto di telecomunicazioni installato sui lastrici di copertura dell’ultimo piano e del torrino sovrastante la “cassa – scale” dello stabile condominiale in forza di contratto di locazione stipulato dalla “Italtel” s.p.a. – alla quale la “Wind” era subentrata – con (OMISSIS), originario costruttore dell’edificio; che invero (OMISSIS) ed il coniuge, (OMISSIS), si erano assunti proprietari esclusivi dei lastrici di copertura.
Esponevano che viceversa il lastrico di copertura del torrino sovrastante la “cassa – scale” era di proprieta’ condominiale, sicche’ il contratto di locazione era stato siglato senza l’assenso degli altri condomini.
Chiedevano pertanto – e tra l’altro – condannarsi la convenuta s.p.a. a rimuovere l’impianto dal lastrico del torrino.
Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.p.a..
Instava – tra l’altro – per il rigetto dell’avversa domanda.
Si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS).
Deducevano di esser proprietari esclusivi del lastrico di copertura del torrino sovrastante la “cassa – scale”.
Parimenti instavano per il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza n. 454/2009 l’adito tribunale opinava – tra l’altro – per la proprieta’ condominiale del lastrico di copertura del torrino e condannava la ” (OMISSIS)” alla rimozione dell’impianto che vi era collocato.
Proponeva appello la ” (OMISSIS)” s.p.a..
Proponevano separato appello (OMISSIS) e (OMISSIS).
Resistevano ad ambedue i gravami (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Riuniti i gravami, con sentenza n. 423 dei 9/26.1.2015 la corte d’appello di Napoli – per quel che in questa sede rileva – dichiarava che la copertura del torrino della scala “A” dello stabile condominiale era di proprieta’ condominiale.
Evidenziava la corte che il primo giudice aveva correttamente opinato nel senso che i titoli di acquisto dei singoli appartamenti escludevano dalla comunione i lastrici solari, non gia’ i torrini sovrastanti le “casse – scala”; che del resto indubitabile era la differenza strutturale tra i lastrici ed i torrini, viepiu’ avvalorata dalla suddivisione delle spese relative alla manutenzione dei torrini.
Evidenziava altresi’ che il riferimento all’articolo 2933 c.c., comma 2, operato dalla “Wind”, non era pertinente.
Evidenziava al riguardo, in particolare, che il tribunale non aveva ordinato la distruzione dell’impianto, bensi’ la sua rimozione; che l’articolo 2933 c.c., comma 2, concerne opere insostituibili di eccezionale importanza; che la “(OMISSIS)” non aveva dato prova dell’asserita sussistenza di un pregiudizio per l’economia nazionale ne’ dell’impossibilita’ di collocare altrove l’impianto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” (OMISSIS)” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)” (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (quale avente causa di (OMISSIS)) hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimita’ da attribuirsi al difensore anticipatario.
Non hanno svolto difese (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Del pari non hanno svolto difese (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memoria.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1117 e 1362 c.c.; la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, la riserva di proprieta’ esclusiva – chiaramente enunciata nel rogito (OMISSIS) del 23.4.1981 – che (OMISSIS), originario costruttore dell’edificio condominiale, ebbe a prefigurare in suo favore in tutti i contratti di trasferimento delle singole unita’ immobiliari, deve reputarsi comprensiva pur del lastrico di copertura del torrino della scala “A”.
Il primo motivo e’ destituito di fondamento.
Evidentemente le censure che il primo mezzo veicola, danno corpo ad una “questione” ermeneutica. Cosicche’ esplicano valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.
Innanzitutto l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attivita’ riservata al giudice di merito ed e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero (il che in verita’ non e’ avvenuto nella fattispecie per cui e’ controversia) per vizi di motivazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).
Altresi’ l’insegnamento secondo cui ne’ la censura ex n. 3 ne’ la censura ex n. 5 (censura, quest’ultima, estranea, si ribadisce, alle doglianze veicolate dal motivo in disamina) dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni (plausibili), non e’ consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).
In questi termini l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, oltre che assolutamente congruo ed esaustivo.
Invero la corte territoriale in modo inappuntabile ha recepito il dictum di prime cure, che a sua volta in maniera ineccepibile aveva rilevato (in relazione all’incipit dell’articolo 1117 c.c.: “sono oggetto di proprieta’ comune dei proprietari di diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: (…)”) che “i titoli di acquisto dei singoli appartamenti non escludevano dalla comunione i torrini, ma solo i lastrici solari” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 5). Difatti, pur lo stralcio del rogito (OMISSIS) del 23.4.1981, riprodotto alle pagine 5 e 6 del ricorso (“tutti i lastrici solari di copertura ai vari piani”), depone letteralmente in questo senso.
Del resto questa Corte spiega che, in sede di interpretazione del contratto, il giudice di merito, ove ritenga di aver ricostruito la volonta’ delle parti sulla base delle espressioni letterali usate, non ha l’obbligo di fare ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari, la cui adozione e’ legittima (e necessaria) solo quando l’interpretazione letterale dia adito a dubbi (cfr. Cass. sez. lav. 18.7.2000, n. 9438).
E spiega ancora – insegnamento puntualmente richiamato dalla corte partenopea – che, in tema di condominio negli edifici, per lastrico solare deve intendersi la superficie terminale dell’edificio che abbia la funzione di copertura – tetto delle sottostanti unita’ immobiliari, comprensiva di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione, ma non estesa a quelle opere ivi esistenti che, sporgendo dal piano di copertura, siano dotate di autonoma consistenza e abbiano una specifica destinazione al servizio delle parti comuni; sicche’ non possono ricomprendersi nella nozione di lastrico solare i torrini della gabbia scale e del locale ascensore con la relativa copertura, i quali costituiscono distinti e autonomi manufatti di proprieta’ condominiale sopraelevati rispetto al piano di copertura del fabbricato (cfr. Cass. 13.12.2013, n. 27942).
In conclusione quindi le censure che il primo mezzo di impugnazione prospetta, si risolvono tout court nella prefigurazione della correttezza dell’antitetica interpretazione (“assume rilievo dirimente l’espressa volonta’ di riservare al costruttore il diritto dominicale su tutte le superficie piane costituenti copertura dell’edificio”: cosi’ ricorso, pag. 7).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2933 e 2697 c.c., e della L. 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 4, comma 2, all. “E”.
Deduce che la rimozione dell’impianto – opera di urbanizzazione primaria a norma del codice delle comunicazioni elettroniche compromette significativamente la funzionalita’ dell’intero sistema di telefonia mobile e segnatamente la possibilita’ di effettuare chiamate d’emergenza, a garanzia della sicurezza del traffico, lungo la limitrofa tratta autostradale (OMISSIS).
Deduce dunque che, in assenza di siti alternativi, la delocalizzazione dell’impianto deve reputarsi preclusa alla luce della nozione di “cosa insostituibile di eccezionale importanza” enucleata al fine di individuare il pregiudizio all’economia nazionale rilevante ex articolo 2933 c.c., comma 2.
Deduce al contempo che non era certamente onere di essa ricorrente dimostrare l’impossibilita’ di reperire siti alternativi.
Deduce infine che il provvedimento la cui adozione e’ stata ex adverso sollecitata, si risolve in una richiesta all’a.g.o. volta a privare di efficacia l’autorizzazione amministrativa all’installazione della stazione radio; che a tanto osta la L. n. 2248 del 1865, articolo 4, comma 2, all. “E”.
Il secondo motivo del pari e’ destituito di fondamento.
Invero, siccome correttamente ha reputato la corte d’appello, alla vicenda de qua non si attaglia la previsione dell’articolo 2933 c.c., comma 2.
Difatti questo Giudice del diritto spiega che l’articolo 2933 c.c., comma 2, che limita l’esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione (della cosa) che sia di pregiudizio all’economia nazionale, va riferito alle sole fonti di produzione o distribuzione della ricchezza dell’intero Paese (cfr. Cass. 31.10.2017, n. 25890; Cass. 25.5.2012, n. 8358; Cass. 10.2.1987, n. 1434, ove si specifica che l’articolo 2933 c.c., si riferisce alle cose insostituibili di eccezionale importanza attinenti alle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza).
Evidentemente fonte di produzione o distribuzione della ricchezza dell’intero Paese non puo’ considerarsi “l’apparato di che trattasi”. Ne’ ha valenza la circostanza per cui “la rimozione dell’apparato di che trattasi comprometterebbe in maniera apprezzabile la funzionalita’ e la continuita’ dell’intero sistema (…) di telefonia mobile” (cosi’ ricorso, pag. 8).
Cio’ viepiu’ che’ l’impianto de quo agitur puo’ in linea di principio essere collocato in luogo limitrofo. D’altro canto l’onere della prova dell’addotta impossibilita’ di collocazione in altro sito, siccome atta ad impedire, qualora assolta, l’esecuzione specifica dell’obbligo di non fare, grava senza dubbio a carico, in quanto afferente a fatto impeditivo, dell’obbligato al non facere.
La deduzione finale della ricorrente (punto n. 15 del ricorso) risulta nuova, cosi’ come hanno posto in risalto i controricorrenti (cfr. controricorso, pag. 6).
Ovviamente nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319).
In ogni caso – ed a prescindere dal rilievo per cui l’atto amministrativo, pur non potendo essere revocato o modificato dal giudice ordinario, a norma del combinato disposto degli articoli 2 e 4, della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, puo’ essere nondimeno esaminato dallo stesso giudice in via incidentale e, se illegittimo, disapplicato nel caso dedotto in giudizio – la controversia de qua, seppur postulante “a monte” un atto amministrativo, non lo investe direttamente e si esaurisce rigorosamente nell’ambito delle posizioni di diritto soggettivo facenti capo ai privati che ne sono parte.
In dipendenza del rigetto del ricorso la s.p.a. ricorrente va condannata a rimborsare all’avvocato (OMISSIS), difensore dei controricorrenti, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimita’. La liquidazione segue come da dispositivo.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va percio’ nei loro confronti assunta.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, ” (OMISSIS)” s.p.a., a rimborsare all’avvocato (OMISSIS), difensore anticipatario dei controricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, cit..

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *