Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 29 luglio 2019, n. 34398.

Massima estrapolata:

Il datore di lavoro che agisce in violazione delle prescrizioni predisposte dal coordinatore per l’esecuzione del cantiere risponde in caso d’infortunio. La medesima responsabilità non ricade, invece, in capo al coordinatore nel caso in cui quest’ultimo non sia stato prontamente avvisato dal datore della nuova operazione di cantiere, nel qual caso avrebbe potuto imporre tempestivamente il rispetto delle condizioni necessarie per assicurare la messa in sicurezza della nuova attività.

Sentenza 29 luglio 2019, n. 34398

Data udienza 5 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENICHETTI Carla – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PERELLI SIMONE, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione nei confronti di (OMISSIS), mentre riguardo ai ricorsi del (OMISSIS) e del (OMISSIS) conclude per l’inammissibilita’.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS), del foro di ROVIGO in difesa della parte civile (OMISSIS), che deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta chiedendo il rigetto dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS), del fora di PADOVA in difesa di (OMISSIS), che insiste per l’accoglimento del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS), del foro di ROVIGO in difesa di (OMISSIS), che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 dicembre 2014 il Tribunale di Rovigo dichiarava (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili dei reati di cui agli articoli 113, 590, comma 3, c.p. e li condannava alle pene ritenute di giustizia. Condannava altresi’ gli imputati in solido al risarcimento del danno subito dalla parte civile, (OMISSIS), per la cui liquidazione rimetteva le parti davanti al giudice civile, oltre al pagamento, in solido, di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro cinquantamila.
1.1. In particolare, si addebitava a (OMISSIS), legale
rappresentante della omonima ditta individuale ed installatore e manutentore di gru da cantiere, a (OMISSIS), coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere presso il cantiere sito in (OMISSIS), a (OMISSIS), legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) s.r.l. e a (OMISSIS), titolare della omonima ditta individuale e conducente del mezzo “pala meccanica gommata terna”, di avere cagionato, per colpa generica e specifica, a (OMISSIS), dipendente della predetta societa’ (OMISSIS), lesioni personali gravi in data (OMISSIS).
Piu’ specificatamente, quanto ai profili di colpa specifica, veniva contestata:
– a (OMISSIS) la violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 21 per avere disatteso le indicazioni fornite dal costruttore della gru che ne vietano il trasporto – traino su di una pubblica via con mezzi non abilitati;
– a (OMISSIS) la violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 92 per non aver organizzato tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita’, nonche’ la loro reciproca informazione;
– a (OMISSIS) la violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 97, comma 3, per non avere coordinato preventivamente le operazioni interferenti che dovevano eseguire gli operatori delle varie ditte interessate per lo spostamento in altro luogo della gru installata nel cantiere;
– a (OMISSIS) la violazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 21 per avere utilizzato come mezzo di traino della gru una pala meccanica gommata (terna) inidonea al trasporto, sia in termini di tipologia che di peso.
1.2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado l’infortunio e’ avvenuto presso il cantiere edile gestito dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. sito in (OMISSIS).
(OMISSIS), dipendente della predetta societa’ con le mansioni di muratore aveva ricevuto l’incarico da (OMISSIS) di coadiuvare (OMISSIS) nell’operazione di smontaggio della gru e del trasporto presso un altro cantiere gestito dalla medesima societa’ (OMISSIS); completata la prima fase la gru era stata posizionata su un carrello e spinta fuori dal cantiere, sulla via pubblica, tramite una pala meccanica condotta da (OMISSIS).
In quel frangente (OMISSIS), dopo avere provveduto a gonfiare le gomme del carrello con un compressore, chiedeva al (OMISSIS) di rimetterlo a posto sul camion e immediatamente dopo faceva cenno al (OMISSIS) di riprendere il movimento di spinta del carrello. A quel punto la gru si muoveva e colpiva alle spalle il (OMISSIS) il quale, dando le spalle alla pala, non si era avveduto del movimento; cadeva cosi’ a terra e il suo piede destro era schiacciato dalla ruota del carrello.
1.3. Il giudice di primo grado addebitava agli imputati altri profili di colpa ed in particolare:
– a (OMISSIS) di avere dato a (OMISSIS) disposizioni di mettere in movimento il convoglio senza adeguatamente controllare che non vi fossero terzi in condizioni di pericolo;
– a (OMISSIS) di non avere impartito istruzioni precise sulla concreta attivita’ lavorativa da svolgere al dipendente (OMISSIS), privo di formazione specifica;
a (OMISSIS) di essere stato imprudente avendo iniziato il movimento del convoglio, pur in assenza di idonea visuale;
a (OMISSIS), pur consapevole della presenza della gru nel cantiere e, quindi della necessita’ del relativo smontaggio e trasporto, di non avere previsto le modalita’ di rimozione della gru.
2. Con sentenza del 19 dicembre 2016 la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto (OMISSIS) dal reato ascritto perche’ il fatto non costituisce reato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, ha ridotto le pene inflitte a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a mesi uno di reclusione ciascuno. Ha revocato le statuizioni civili a carico del (OMISSIS), confermando nel resto.
2.1.Quanto alla valutazione liberatoria nei confronti di (OMISSIS) si e’ osservato che nell’ambito della complessa operazione di trasporto della gru il predetto aveva avviato il movimento del convoglio solo dopo aver ricevuto il relativo comando dal (OMISSIS),il quale era deputato a verificare la sussistenza di situazioni di pericolo per cui non era esigibile, da parte sua, la condotta contestata.
3. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono separati ricorsi per cassazione avverso la predetta sentenza.
4. (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, eleva due motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce il vizio motivazionale contestando la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata,fondata essenzialmente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonostante il suo non lineare comportamento processuale e senza adeguatamente considerare le altre emergenze processuali.
4.2. Con il secondo motivo lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’articolo 43 c.p., comma 3 e articolo 41 c.p., comma 2, e il vizio motivazionale in ragione del comportamento tenuto dalla persona offesa, interruttivo del nesso di causalita’ tra le condotte addebitate e l’evento lesivo.
4.3.Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata ovvero il rinvio ad altra sezione della Corte distrettuale per una nuova decisione nel merito.
5. (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, eleva tre motivi.
5.1. Con il primo motivo lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 92 in relazione al contenuto della posizione di garanzia prevista per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Nel sostenere la sua estraneita’ ai fatti sottolinea che lo stesso P.G. presso la Corte di appello di Venezia, nella requisitoria, ha chiesto la sua assoluzione per non aver commesso il fatto.
Rappresenta che, nonostante il P.O.S redatto dalla societa’ (OMISSIS) prevedesse che il trasporto delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione delle opere fosse di esclusiva competenza della predetta societa’, si era premurato comunque di redigere un dlocumento nel quale stabiliva che qualsiasi sub – appalto a ditte terze dovesse essergli comunicato con un preavviso di cinque giorni.
5.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 113 c.p. nonche’ il vizio motivazionale in relazione alla ricostruzione del nesso causale e all’omessa valutazione dell’apporto causale dell’infortunato. Sostiene che la Corte d’Appello non ha correttamente motivato in punto di causalita’ della colpa mancando di enunciare, in termini di inferenza logico – deduttiva, in quali termini la condotta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia contribuito alla produzione dell’evento. Soggiunge che e’ sottovalutata la condotta della persona offesa, ben consapevole del pericolo al quale si esponeva partecipando alle operazioni di carico della gru, ossia a mansioni estranee a quelle a cui era ordinariamente preposta.
5.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 43 c.p. in relazione all’articolo 113 c.p. nonche’ il vizio motivazionale essendo rimasto completamente ignaro di quanto stava accadendo ed e’ poi accaduto al di fuori del cantiere; ne’ e’ dato comprendere quale sia stato il suo apporto causale, considerate le peculiari modalita’ del fatto e l’accertato adempimento, da parte sua, agli obblighi di C.S.E..
5.4.Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con le conseguenze di legge.
6. (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, deduce, quale unico motivo, il vizio motivazionale rappresentando che una corretta valutazione delle risultanze probatorie avrebbe condotto ad un giudizio di inattendibilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS) quanto alle mansioni affidategli e, conseguentemente, a considerare il suo comportamento all’esterno del cantiere contrario ed esorbitante rispetto alle direttive del datore di lavoro, per questo anomalo, imprevedibile e rilevante ai fini della esclusione del nesso causale ai sensi dell’articolo 41 c.p., comma 2, rispetto all’evento di danno.
6.1.Conclude chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza ovvero il rinvio ad altra sezione della Corte distrettuale per la decisione del caso.
7.Con memoria depositata in data 1 aprile 2019 (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, ha ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da (OMISSIS) e da (OMISSIS) sono inammissibili sia per genericita’ che per manifesta infondatezza.
2. Giova rammentare che, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimita’, i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui cio’ serva a documentare il vizio enunciato e dedotto, con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione (Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv.256133).
In linea generale si osserva che la funzione tipica dell’impugnazione e’ quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilita’ (articoli 581 e 591 c.p.p.) debbono indicare specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione e’, pertanto, indefettibilmente il confronto puntuale (cioe’ con la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, e’ caratterizzato da una duplice specificita’. Esso, oltre ad essere conforme all’articolo 581 c.p.p., lettera c), quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresi’, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisivita’ rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, si’ da condurre a una decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254585).
3. Orbene, nel caso in esame i motivi di ricorso sono gia’ stati proposti con gli atti di appello e riprodotti pedissequamente in questa sede, in assenza di una censura argomentata alle ragioni contenute nella decisione impugnata.
4. Inoltre i motivi poggiano su considerazioni di mero merito, non scrutinabili in sede di legittimita’, a fronte della completezza e della tenuta logica – giuridica dell’apparato argomentativo posto a supporto della sentenza impugnata.
Va rammentato che il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicita’ della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ come nel caso in esame – siano spiegate, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento (per tutte, Sez. Un. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
5.Cio’ premesso, i motivi di ricorso proposti da (OMISSIS) e da (OMISSIS) vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
6. I giudici di merito, con decisioni conformi, hanno ritenuto pienamente attendibile la versione dei fatti resa da (OMISSIS) al dibattimento, ovvero che era stato incaricato di collaborare con (OMISSIS) sia nella fase dello smontaggio della gru che nelle successive operazioni di trasporto sulla strada e di trasferimento nell’altro cantiere edile della societa’ (OMISSIS) per dare un supporto per le necessita’ occorrenti, tra cui quella di controllare il traffico. La Corte distrettuale ha risolto, con argomentazioni congrue, le discrasie del suo narrato rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza al personale Spisal, cosi’ come i contrasti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da (OMISSIS) circa la partecipazione del primo all’operazione di gonfiaggio delle gomme. E’ stato correttamente osservato che in ogni caso si tratta di circostanza non decisiva in quanto cio’ che rileva e’ che al momento in cui (OMISSIS) ha dato disposizioni al (OMISSIS) di mettere in movimento il convoglio la persona offesa si trovava vicino alla gru e, dunque, in una zona pericolosa.
Il sinistro e’ avvenuto pacificamente su strada pubblica nella fase di traino della gru smontata su un carrello gommato sino all’autoarticolato che doveva trasferirla in un altro cantiere.
L’operazione di trasporto implicava il movimento di un convoglio particolarmente ingombrante (pala meccanica – gru) con il rischio che nelle operazione di traino vi fossero contatti tra il rimorchio e le persone presenti tanto che in tale prospettiva il (OMISSIS) aveva previsto che fosse precluso l’accesso di utenti sulla pubblica via nel corso di tale attivita’.
Del tutto corretta e’ l’individuazione delle posizioni di garanzie rivestite da (OMISSIS) e da (OMISSIS) e delle correlate violazioni delle regole cautelari.
Risulta correttamente ascritto a (OMISSIS), nella qualita’ di datore di lavoro di (OMISSIS), di avere conferito al suo dipendente un incarico generico senza avere provveduto a spiegare al dipendente (OMISSIS) i rischi connessi alla fase di trasporto della gru su carrello, a fronte dei quali si doveva realizzare la cautela di posizionarsi ad una certa distanza di sicurezza dal convoglio in movimento; a (OMISSIS), titolare dell’impresa esecutrice, di avere violato l’obbligo di verificare, prima di dare disposizioni al (OMISSIS) di mettere in movimento il convoglio, la presenza di persone nella zona pericolosa.
Il giudizio controfattuale risulta altresi’ correttamente compiuto in quanto l’adozione, da parte dei predetti, della condotta doverosa avrebbe impedito l’evento.
Del tutto inconferente e’ il richiamo contenuto nei motivi di ricorso all’articolo 41 c.p., comma 2, posto che le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalita’ in base a tale disposizione sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente o quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotano per l’assoluta anomalia ed eccezionalita’, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole probabilita’ (Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017, Rv. 271846). E’ dunque necessario, per interrompere il nesso causale, che esse siano caratterizzate da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Rv. 263581; Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013, Rv. 258085; Sez. 4, n. 10626 del 19/02/2013, Rv. 256391); circostanze queste non ricorrenti nel caso in esame.
7. L’inammissibilita’ dei predetti ricorsi comporta la condanna di (OMISSIS) e di (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione in solido delle spese in favore della costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
8. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ fondato.
9. Osserva il Collegio che dagli elementi di fatto evidenziati nelle sentenze di merito non e’ ravvisabile in capo a (OMISSIS), coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, alcuna responsabilita’ in relazione al reato addebitato. Risulta infatti comprovato che:
– la societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha predisposto il piano operativo di sicurezza dichiarando di essere l’unica impresa ad occuparsi del trasporto delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione delle opere;
– (OMISSIS) si e’ premurato di redigere un documento che obbligava (OMISSIS) s.r.l. ad informare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’eventuale presenza in cantiere di altre imprese;
– la societa’ (OMISSIS) s.r.l. non ha comunicato al (OMISSIS) alcunche’ circa l’incarico conferito a (OMISSIS) e in modo del tutto autonomo ha deciso di smontare la gru e procedere al relativo trasporto presso altro suo cantiere avvalendosi dell’impresa individuale facente capo a (OMISSIS) il quale, a sua volta, ha deciso di eseguire il trasporto, attraverso l’ausilio di una terna, incaricando cosi’ (OMISSIS).
Ne consegue che (OMISSIS) ha agito in violazione delle prescrizioni predisposte dal coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione che, se prontamente avvisato, avrebbe potuto verificare la necessita’ dell’attivita’ del coordinamento, imponendo le condizioni per assicurare la messa in sicurezza delle attivita’ inerenti allo smontaggio e al trasporto della gru.
Inoltre la sentenza impugnata omette di indicare, sul piano causale, quale sia stato l’apporto del (OMISSIS) alla realizzazione dell’evento lesivo.
10.Alla stregua di quanto sopra esposto, in considerazione delle concrete modalita’ del fatto tratte dalle sentenze di merito e risultando superflua ogni ulteriore disamina nel merito, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di (OMISSIS) per non aver commesso il fatto. Conseguentemente devono essere revocate le statuizioni civili nei suoi confronti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) per non aver commesso il fatto e revoca nei suoi confronti le statuizioni civili. Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione in solido delle spese in favore della costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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