Il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell’imposizione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 26 novembre 2019, n. 30737.

La massima estrapolata:

Ai fini dell’azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell’imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministrazione in quanto strumentale alla verifica di un’obbligazione già sorta.

Ordinanza 26 novembre 2019, n. 30737

Data udienza 3 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11834-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
e contro
EDER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
Nonche’ da:
(OMISSIS)EDERICO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 1831/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 10/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ricorre, avvalendosi di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 11831/2017 della Corte d’Appello de L’Aquila, pubblicata il 10 ottobre 2017.
Propone ricorso incidentale (OMISSIS).
Ader – Agenzia delle entrate – Riscossione si costituisce al fine di partecipare all’udienza di discussione di cui all’articolo 370 c.p.c., comma 1.
Il ricorrente espone in fatto di essere stato convenuto in giudizio, insieme con il padre, nel luglio 2014 da (OMISSIS) S.p.a., ora Agenzia delle entrate – Riscossione, che, affermandosi creditrice della somma di Euro 3.334.208,24 per debiti erariali maturati negli anni 2007-2008, ma accertati nel 2012, intendeva ottenere la declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 c.c. dell’atto con cui, nel 2009, aveva acquistato dal padre (OMISSIS) alcune unita’ immobiliari facenti parte del Condominio (OMISSIS).
Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1414/2016, accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali.
La sentenza veniva impugnata autonomamente da (OMISSIS) e (OMISSIS), innanzi alla Corte d’Appello di Pescara, la quale, riuniti i due procedimenti, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, respingeva il gravame e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, il giudice adito riconosceva la legittimazione attiva dell’ADER, benche’ fosse ente abilitato alla riscossione e non anche all’imposizione, ai sensi della L. n. 311 del 2004, che aveva abilitato il concessionario della riscossione tributaria a promuovere con ogni azione la tutela del credito.
Riteneva irrilevante che l’accertamento del credito fiscale fosse stato induttivo, perche’ ai fini dell’articolo 2901 c.c. rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa di credito oltre che del credito litigioso; negava rilevanza, ai fini dell’anteriorita’ dell’atto dispositivo rispetto alla nascita del credito, al momento dell’accertamento dell’illecito fiscale tributario, prestando rilievo al momento in cui si erano realizzati i presupposti per il sorgere del credito, cioe’ il momento consumativo del fatto di evasione dell’imposta; reputava che, essendo stati posti in essere gli atti che avevano portato all’evasione fiscale negli anni 2007 e 2008 e considerando che il pagamento delle imposte avviene a conclusione dell’anno solare, l’avere proprio nel 2009 trasferito tutti i suoi beni e proprio al figlio, unitamente al fatto che il figlio si trovasse in una condizione di soggetto consapevole della idoneita’ lesiva dell’atto di alienazione, fossero idonei ad integrare gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per la revocatoria della compravendita.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale di (OMISSIS).
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’illegittimita’ costituzionale della L. n. 311 del 2004, articolo 10 bis in relazione all’Art. 3 Cost., sulla scorta del quale la Corte territoriale aveva ritenuto legittimata all’esercizio dell’azione revocatoria l’ADER.
Il giudice a quo, infatti, aveva fatto leva sulla ratio della L. n. 311 del 2014, volta a superare il principio della netta separazione tra titolarita’ del credito e titolarita’ dell’azione esecutiva, vigente nell’ordinamento tributario, mediante l’attribuzione di specifici poteri all’ente incaricato della riscossione, senza i quali solo il creditore effettivo, cioe’ l’ente pubblico che aveva provveduto alla formazione del ruolo, avrebbe potuto esercitare le azioni cautelari e conservative del credito.
Questa Corte ritiene che l’eccezione di illegittimita’ costituzionale sollevata dal ricorrente debba essere disattesa, per le seguenti ragioni:
– in primo luogo perche’ genericamente dedotta: il ricorrente si limita a dedurre un astratto allentamento delle tutele costituzionali, ma la sospettata violazione dei parametri costituzionali viene ad essere fondata sul mero presupposto di fatto costituito dalla deroga al diritto comune, in assenza di alcuno sforzo argomentativo volto a negare la giustificatezza di una differenziazione normativa, atteso che il principio di eguaglianza non vieta in assoluto trattamenti differenziati, ma solo quelli che risultino irragionevoli ed inadeguati rispetto al fine perseguito; ne’ diversa considerazione merita l’assunta incompatibilita’ della L. n. 311 del 2005, articolo 10 bis con i principi della legittimazione processuale, anche questa genericamente formulata, vieppiu’ considerando che relativamente alla conformazione degli istituti processuali il legislatore fruisce di ampia discrezionalita’ (Cass.18/04/2019, n. 97); per finire nessun riferimento e’ rivolto all’eventuale inadeguatezza della tutela garantita dall’articolo 17 dello statuto del contribuente che estende l’applicabilita’ delle norme contenute nelle precedenti disposizioni anche all’operato dei “soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attivita’ di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura”.
– in secondo luogo, perche’ non tiene conto che i connotati di specialita’ dell’assetto normativo del sistema esecutivo a tutela delle entrate tributarie e’ passato indenne attraverso varie censure di incostituzionalita’, sull’assunto che tale specialita’ sia funzionale all’esigenza di pronta e sicura realizzazione del credito fiscale, non derivando da cio’ la violazione del diritto di difesa del contribuente (cfr. ad es. Corte Cost. 20/11/2000, n. 455).
Va osservato, in particolare, che il dovere di concorrere al sostentamento della spesa pubblica trova proprio nel momento della riscossione la vera e propria realizzazione, che rende effettivo quell’obbligo di concorso. Se ne trae la convinzione che la riscossione del tributo e’ momento essenziale della vicenda/prelievo, poiche’ solo con la riscossione la spesa pubblica e’ concretamente finanziata e trova le risorse necessarie.
Non e’ un caso che il carattere di specialita’ si sia rafforzato con la pubblicizzazione dell’azione di recupero della c.d. “evasione da riscossione”. La rinnovata attenzione per la fase della riscossione coattiva cui e’ eventualmente funzionale l’utile esercizio dell’azione revocatoria e’ andata di pari passo con il progressivo allentamento dell’obbligo del c.d. “non riscosso come riscosso”, che aveva prodotto un sostanziale disinteresse dei concessionari per la realizzazione forzosa del credito tributario, alimentando la tendenza a sfuggire volontariamente all’adempimento dell’obbligo fiscale: tendenza che si concretizzava nella fase della riscossione e si manifestava tramite la sottrazione di beni all’esecuzione coattiva, merce’ atti dismissivi piu’ o meno simulati, o nella sistematica insolvenza del debitore iscritto a ruolo.
E’ proprio in questa chiave che sono stati adottati numerosi interventi aventi lo scopo di accentuare la natura pubblicistica del sistema di riscossione e l’incremento del tasso di efficacia dell’azione riscossiva.
Ai fini che qui interessano, peraltro, giova ricordare che questa Corte regolatrice, a Sezioni Unite, con la del 25/07/2007, n. 16412, ha chiarito che il contribuente interessato ad impugnare un atto della riscossione puo’ esercitare l’azione “(…) indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario(…)”. La sentenza e’ stata accolta con particolare favore dalla dottrina che ha valutato positivamente l’affermazione nei fatti di una sorta di legittimazione passiva alternativa. In particolare, l’ente creditore, quale titolare del diritto di credito oggetto di contestazione, e’ legittimato passivo per vizi imputabili tanto alla propria attivita’ quanto all’attivita’ dell’agente della riscossione.
L’insegnamento che se n’e’ tratto muove in direzione del rafforzamento e del riconoscimento del profilo unitario dell’amministrazione finanziaria che, nella gestione del rapporto tributario, si propone come interlocutore unico del contribuente, la giustificazione dei quali, secondo autorevole dottrina, risiede nel fatto che “non puo’ esservi soluzione di continuita’ nella gestione dell’unitario procedimento volto alla realizzazione della pretesa tributaria che, avviato dall’ente impositore, si completa con la fase terminale della riscossione”.
Cio’ spiega perche’ la letteratura specialistica guardi con sospetto ai tentativi di reintrodurre forme di scomposizione del collegamento tra l’agente della riscossione e gli enti creditori, secondo una visione evidentemente anacronistica dei ruoli e delle competenze, ove si consideri soprattutto che la separazione tra la titolarita’ del credito, attribuita al soggetto attivo del tributo, e la titolarita’ dell’azione esecutiva, riconosciuta all’ente incaricato della riscossione, aveva dimostrato tutti i suoi limiti, dando luogo ad un possibile giudizio diretto ad accertare il rispetto della normativa sul recupero del tributo iscritto a ruolo, in aggiunta ad un eventuale giudizio risarcitorio diretto ad accertare la legittimita’ delle misure esecutive adottate.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per mancata applicazione dell’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 2.
La tesi e’ che la Corte d’Appello abbia erroneamente individuato il momento della insorgenza del credito fiscale, il quale era diventato certo, liquido ed esigibile, solo con l’avviso di accertamento del 2012, e, di conseguenza, non si sia pronunciata in merito alla partecipatio fraudis, necessaria, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., essendo l’atto dispositivo anteriore rispetto al sorgere del credito.
Il motivo e’ inammissibile.
Costituisce ius receptum che il credito tributario si determini con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento.
Al verificarsi dei presupposti il contribuente e’ tenuto a liquidare l’imposta dovuta, a corrisponderla all’amministrazione finanziaria ed a comunicare l’avvenuta corresponsione; l’attivita’ dell’amministrazione e’ diretta al controllo della dichiarazione, ma l’obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicche’ l’attivita’ dell’amministrazione e’ da ritenersi strumentale rispetto all’accertamento di un credito gia’ sorto e non puo’ essere considerata sotto il profilo genetico dell’obbligazione.
Pertanto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte, anche di recente ribadito da Cass. 09/04/2019, n. 9798.
Non vi sono nelle prospettazioni del ricorrente argomenti atti a mettere in discussione tale, peraltro, corretto assunto, essendosi (OMISSIS) limitato ad affermare assertivamente che, essendo stato l’avviso di accertamento notificato soltanto nel 2012, il quel momento il credito era diventato certo, liquido ed esigibile.
Tale ultima affermazione e’ introdotta senza alcuno sforzo di confutazione degli gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata per richiamare la giurisprudenza di legittimita’, secondo cui oggetto di revocatoria puo’ essere anche un’aspettativa di credito e/o un credito litigioso, quindi un credito difettante dei caratteri della certezza, della liquidita’ e della esigibilita’.
Ricorso incidentale di (OMISSIS).
3. Il ricorso riproduce gli stessi motivi del ricorso principale e si basa sulle medesime argomentazioni.
4. In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
5. Le spese tra il ricorrente principale e quello incidentale sono compensate.
5. Si da’ atto che ricorrono i presupposti processuali per porre a carico di entrambi i ricorrenti l’obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa le spese tra i due ricorrenti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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