Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 6 dicembre 2019, n. 31945.

La massima estrapolata:

Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un’obbligazione accessoria “ex lege” che possiede la stessa natura giuridica di quella principale.

Sentenza 6 dicembre 2019, n. 31945

Data udienza 18 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10923/2014 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, P.IVA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 8548/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2013, R.G.N. 3551/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 3 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma ed accoglieva in parte l’opposizione proposta da (OMISSIS) nei confronti di INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, avverso il decreto ingiuntivo con il quale la Cassa gli aveva intimato il pagamento di contributi omessi e relative sanzioni per gli anni dal 1990 al 2005, dichiarando l’intervenuta prescrizione tanto dei contributi quanto delle sanzioni per il periodo anteriore all’ultimo quinquennio.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, esclusa la configurabilita’ quale atto interruttivo della prescrizione della lettera denominata “comunicazione di omesse dichiarazioni reddituali e di volume d’affari”, l’obbligazione contributiva soggetta, in base al regime generale valido per tutte le forme di previdenza obbligatoria previsto dalla L. n. 335 del 1995, a prescrizione quinquennale e parimenti soggetta a prescrizione l’obbligazione di natura sanzionatoria accessoria alla prima.
Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Cassa, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Dott. (OMISSIS), pur intimato, non ha svolto alcuna attivita’ difensiva.
L’INARCASSA ricorrente ha poi presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la l’INARCASSA ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10 e L. n. 6 del 1981, articolo 16, articolo 17, comma 4 e articolo 18, lamenta la non conformita’ a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale concernente l’assoggettabilita’ delle sanzioni civili accessorie all’obbligazione contributiva al medesimo regime prescrizionale, di durata quinquennale, previsto per l’obbligazione principale.
Con il secondo motivo, denunciandola violazione e falsa applicazione degli articoli 2943, 1219, 1182 c.c., L. n. 6 del 1981, articoli 16, 17, 19 e 20, articoli 36, 37 e 39 dello Statuto INARCASSA, la stessa ricorrente lamenta l’incongruita’ logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla disconosciuta valenza di atto interruttivo della prescrizione, dovendosi ritenere, trattandosi di crediti “portabili”, il debitore automaticamente costituito in mora e, cosi’, l’effettuata contestazione dell’omissione idonea a porsi quale atto interruttivo del decorso della prescrizione.
Il primo motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento prevalentemente accolto da questa Corte per il quale le sanzioni civili restano soggette al medesimo regime prescrizionale dell’obbligazione contributiva (cfr. da ultimo Cass. 20.2.2014, n. 4050), orientamento cui il Collegio intende dare continuita’, radicandosi questo in un piu’ ampio indirizzo interpretativo, fatto proprio da questa Corte con la sentenza resa a sezioni unite n. 5076 del 13.3.2015 e successivamente ribadito fino alla piu’ recente n. 16262 del 20.6.2018, per il quale l’estendersi delle vicende che afferiscono all’obbligazione contributiva discende dal carattere di accessorieta’ che rispetto a questa va attribuito all’obbligazione sanzionatoria.
Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 26621 del 13.12.2006 in fattispecie del tutto sovrapponibile che vedeva coinvolta la stessa INARCASSA, orientamento in base al quale si affermava la necessita’ di un atto di costituzione in mora del debitore idoneo a porsi quale valido atto interruttivo del decorso della prescrizione.
Inoltre, il motivo di censura confonde tra loro messa in mora ed effetto interruttivo, nel senso che, se e’ vero che ad ogni atto di costituzione in mora consegue l’interruzione della prescrizione non e’ pero’ vero che la mora ex re propria dei creditit portabili non abbia bisogno alcuno di interruzione (la tesi contraria renderebbe sostanzialmente imprescrittibili i crediti portabili), Infine nella parte in cui si lamenta un’errata interpretazione della lettera che, ad avviso della ricorrente INARCASSA, si sarebbe dovuta intendere come contenente una sostanziale implicita volonta’ di esercitare il diritto di credito, il motivo scivola sul piano del merito, estraneo alla cognizione di questa Corte.
Il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione di spese non avendo l’intimato svolto alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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