In caso di sentenza di rigetto dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 4 dicembre 2019, n. 31702.

La massima estrapolata:

In caso di sentenza di rigetto dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., al fine di procedere all’esecuzione non è necessario che al decreto sia conferita anche l’esecutorietà ai sensi dell’art. 654 c.p.c., non potendo equipararsi l’opposizione proposta dalla parte destinataria dell’ingiunzione al provvedimento giudiziale di revoca della provvisoria esecuzione già concessa.

Ordinanza 4 dicembre 2019, n. 31702

Data udienza 9 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 310/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.A.S., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 2251/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 17/06/2013, R.G.N. 4363/2011;
Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 18.6.2013, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) e da (OMISSIS) s.a.s. avverso l’atto di precetto con cui l’INAIL aveva intimato loro il pagamento di somme per premi non pagati gia’ portati da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani successivamente confermato in sede di opposizione;
che avverso tale pronuncia (OMISSIS) e (OMISSIS) s.a.s. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INAIL ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso;
che l’INAIL ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 653 e 654 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il decreto di esecutorieta’ di cui all’articolo 654 c.p.c., non fosse necessario, al fine di procedere in executivis, nel caso in cui la provvisoria esecuzione fosse stata concessa in occasione dell’emissione del decreto ingiuntivo e non fosse stata revocata nel giudizio di opposizione conclusosi con la sua conferma;
che, al riguardo, va premesso che solo qualora la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, concessa a norma dell’articolo 642 c.p.c., sia stata successivamente revocata, la sentenza che rigetta l’opposizione, pur se dichiarata provvisoriamente esecutiva, non determina l’automatica caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione, con la conseguenza che, dovendo equipararsi il decreto ingiuntivo confermato a quello per il quale la clausola non sia stata mai concessa, esso, per costituire valido titolo esecutivo, deve essere munito di esecutorieta’ con provvedimento dichiarativo-costitutivo ai sensi dell’articolo 654 c.p.c., ove l’esecutorieta’ non sia stata dichiarata espressamente con la sentenza o l’ordinanza di cui dell’articolo 653 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 2755 del 1995, cui ha dato seguito Cass. n. 26676 del 2007);
che, avendo nella specie i giudici di merito accertato che il decreto ingiuntivo posto a base del precetto era gia’ munito di formula esecutiva e che la medesima non era stata revocata in sede di opposizione (cosi’ la sentenza impugnata, pagg. 3-4), il motivo si rivela infondato, non potendo equipararsi la semplice opposizione proposta dalla parte destinataria dell’ingiunzione al provvedimento giudiziale con cui il giudice dell’opposizione revochi la provvisoria esecuzione che sia stata concessa, come invece preteso da parte ricorrente;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, condannandosi i ricorrenti alla rifusione in favore dell’INAIL delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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