Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 5 dicembre 2019, n. 31753.

La massima estrapolata:

In caso di contestazione di una ordinanza con la quale un Comune diffidi un condominio intimandogli di compiere gli atti di manutenzione necessari a evitare distacchi di intonaco dal muro e in generale a riparare la facciata, il Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale del luogo, non avendo invece giurisdizione il giudice Civile.

Ordinanza 5 dicembre 2019, n. 31753

Data udienza 22 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez.

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6596-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:
TRIBUNALE DI ROMA, con ordinanza emessa il 25/2/19 (r.g. n. 64123/2018) nella causa tra:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistenti non costituitisi in questa fase –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/02/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale conclude chiedendo risolversi il conflitto negativo di giurisdizione dichiarando la giurisdizione del G.A.
FATTI DI CAUSA
1. Il Condominio di (OMISSIS) ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, chiamando in giudizio Roma Capitale, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la determinazione dirigenziale n. 2211, emessa in data 9 dicembre 2015 dall’Unita’ organizzativa tecnica di Roma Capitale, con cui il Condominio era stato diffidato ad assumere i provvedimenti necessari per evitare pericoli per l’incolumita’ dei cittadini, in relazione ad accertati distacchi di intonaco dal muro condominiale alto 25 metri aggettante su (OMISSIS). Nella delibera impugnata, tra l’altro, Roma Capitale aveva anche profilato, in caso di inerzia da parte del Condominio, la possibilita’ di adottare direttamente i necessari provvedimenti con spese a carico del destinatario.
Con un successivo ricorso per motivi aggiunti il medesimo Condominio ha impugnato anche, davanti allo stesso ufficio, la relazione del 16 luglio 2015, a firma del caporeparto dell’ufficio edilizia del medesimo Comune, gia’ richiamata nel provvedimento di cui sopra.
Con sentenza del 9 gennaio 2018 il Tribunale, decidendo tanto sul ricorso quanto sui motivi aggiunti, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
2. La causa e’ stata riassunta davanti al Tribunale ordinario il quale, con ordinanza del 25 febbraio 2019, emessa ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 59 ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ha osservato il Tribunale – dopo aver richiamato il contenuto della domanda giudiziale in quella sede riproposta – che l’atto impugnato aveva natura di diffida nei confronti del Condominio attore il quale, nel riassumere la causa, aveva ribadito la domanda di annullamento dell’atto amministrativo suindicato. Ricordato che il giudice ordinario non ha il potere di dichiarare la nullita’ o di annullare un atto amministrativo, il Tribunale ha aggiunto che, ove pure detta domanda fosse diretta ad ottenere la sola disapplicazione dell’atto, tale potere non potrebbe essere esercitato dal giudice ordinario nel caso in esame, perche’ in esso l’Amministrazione e’ stata convenuta ed e’ quindi parte del giudizio, mentre la disapplicazione e’ consentita solo nelle cause tra privati.
Ha poi rilevato il Tribunale che – alla luce del petitum sostanziale, che costituisce criterio decisivo ai fini del riparto di giurisdizione – il Condominio attore non ha lamentato di aver subito una qualche lesione del suo diritto di proprieta’, ma si e’ piuttosto doluto “del fatto che il Comune di Roma abbia individuato, in esso attore, il soggetto tenuto alla manutenzione e conservazione del muro, e quindi ad ovviare ad un suo pericolo di rovina”. Lo scritto introduttivo della lite, infatti, si richiama esclusivamente alle censure di violazione di legge e di eccesso di potere, in tal modo confermando che il Condominio ha inteso agire contestando il modus operandi del Comune, cioe’ deducendo in giudizio una pretesa che sembra essere di interesse legittimo, poiche’ non mette in dubbio l’esistenza del potere amministrativo esercitato.
Il provvedimento impugnato, inoltre, avrebbe, secondo il Tribunale, natura di provvedimento contingibile e urgente che l’autorita’ amministrativa puo’ assumere a tutela della pubblica incolumita’, tant’e’ che in esso si prevede anche la possibilita’ di un’esecuzione in danno. Detto provvedimento, quindi, e’ da ritenere rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche alla luce del disposto di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 133, comma 1, lettera q), (Codice del processo amministrativo); ragione per cui, ad avviso del Tribunale, la carenza di giurisdizione rendeva impossibile l’assunzione di un provvedimento di sospensione cautelare nel senso invocato dal Condominio attore.
Il Condominio di (OMISSIS) ha depositato atto di costituzione, con riserva di ulteriori argomentazioni e considerazioni nei termini di cui all’articolo 380-ter codice di rito.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte, ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., chiedendo che venga riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva innanzitutto il Collegio che il conflitto negativo di giurisdizione e’ stato sollevato dal Tribunale ordinario di Roma nel rispetto dei termini di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 59.
Come puntualmente e’ stato rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, infatti, la sentenza con la quale il TAR per il Lazio ha declinato la giurisdizione e’ stata depositata il 9 gennaio 2018 ed e’ percio’ passata in giudicato, ai sensi dell’articolo 92 c.p.a., il successivo 9 luglio 2018, non essendovi prova che la stessa sia stata notificata allo scopo di far decorrere il termine breve per l’impugnazione. L’atto di citazione in riassunzione davanti al Tribunale ordinario e’ stato notificato il successivo 5 ottobre 2018, nel rispetto del termine trimestrale di cui al citato articolo 59, comma 1. Il Tribunale, a sua volta, ha sollevato il conflitto negativo sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di trattazione, il che vuol dire che e’ stato rispettato anche l’ulteriore termine di cui al medesimo articolo 59, comma 3; ne’ vi e’ stata gia’, nella presente vicenda, una precedente pronuncia di queste Sezioni Unite attributiva della giurisdizione.
2. Si puo’ quindi procedere all’esame del merito.
Il Condominio di (OMISSIS) ha impugnato davanti al TAR per il Lazio la determinazione dirigenziale n. 2211, emessa in data 9 dicembre 2015 dall’Unita’ organizzativa tecnica di Roma Capitale, con cui il ricorrente era stato diffidato ad assumere i provvedimenti necessari per evitare pericoli per l’incolumita’ dei cittadini, in relazione ad accertati distacchi di intonaco dal muro condominiale; con avviso che, in difetto, si sarebbe proceduto d’ufficio, ai sensi degli articoli 56 e 94 del Regolamento edilizio urbano vigente, all’adozione dei provvedimenti a tutela dell’incolumita’ pubblica dei cittadini, a spese dei contravventori.
Entrambi i giudici aditi hanno declinato la giurisdizione.
2.1. Cio’ premesso, ritengono queste Sezioni Unite che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo per una serie di concorrenti ragioni.
2.2. Dalla lettura dell’originario ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio nonche’ dell’atto di riassunzione davanti al Tribunale ordinario si evince che il Condominio aveva contestato le modalita’ di esercizio del potere pubblico, e non il diritto di proprieta’ o altro diritto di natura economica. Il petitum sostanziale, alla luce del quale si deve ripartire la giurisdizione, era finalizzato a mettere in discussione l’individuazione del soggetto tenuto all’obbligo di manutenzione. Le doglianze erano infatti dirette ad evidenziare eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in particolare in ordine alla corretta individuazione dei proprietari tenuti alla manutenzione; il che vuol dire che col ricorso si contestavano atti nei quali la P.A. aveva esplicato un proprio potere pubblico, come risulta confermato anche dell’avviso rivolto al Condominio di una possibile esecuzione in danno.
Il Condominio, come correttamente rileva il Tribunale ordinario, non ha lamentato di aver subito una lesione nel suo diritto di proprieta’, quanto, piuttosto, di essere stato individuato come “il soggetto tenuto alla manutenzione e conservazione del muro, e quindi ad ovviare ad un suo pericolo di caduta”. In altre parole, non ha messo in dubbio “il potere dell’ente locale di adottare un provvedimento come quello impugnato”, bensi’ ha contestato “il modus operandi dell’ente locale convenuto”, avanzando una pretesa che ha natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, giacche’ non contesta l’esistenza del potere, ma il concreto esercizio del medesimo. Non e’ corretto, percio’, quanto e’ stato rilevato dal TAR Lazio secondo cui, nella specie, non sarebbe stato esercitato alcun potere pubblico.
E’ opportuno aggiungere, inoltre, che l’accertamento eventuale della sussistenza del diritto di proprieta’ in capo al Condominio attore – con conseguente sussistenza o meno degli obblighi imposti – potra’ essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo senza efficacia di giudicato (articolo 8, comma 1 c.p.a.), fermo restando che il fine ultimo del giudizio in esame resta quello di verificare la correttezza del potere pubblico esercitato dall’Amministrazione capitolina.
2.3. La giurisdizione del giudice amministrativo deriva, poi, anche da un’ulteriore considerazione.
Dalla lettura del provvedimento impugnato – nel quale si fa riferimento anche alla necessita’ di proteggere l’incolumita’ dei cittadini, imponendo l’obbligo al Condominio, una volta eseguiti i richiesti lavori, di dare notizia all’Amministrazione dell’eliminazione di ogni pericolo per tale incolumita’ – risulta evidente la sua natura di provvedimento contingibile ed urgente, come rilevato dal Tribunale ordinario e ribadito anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.
Si tratta, in altri termini, di un provvedimento da ricondurre ai poteri del sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 54, comma 4.
Ne consegue che deve essere anche richiamato, come disposizione attributiva della giurisdizione, l’articolo 133, comma 1, lettera q) c.p.a., secondo cui spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumita’ pubblica e di sicurezza urbana, di edilita’ e polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato” (v., per un caso analogo, l’ordinanza 5 novembre 2019, n. 28331, pubblicata nelle more tra la decisione del caso odierno e la stesura della presente motivazione).
3. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti davanti al TAR competente.
Non occorre provvedere sulle spese, trattandosi di conflitto negativo sollevato d’ufficio dal Tribunale ordinario.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti davanti al TAR competente. Nulla per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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