Il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 febbraio 2024| n. 3793.

Il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione

In tema di giudizio di cassazione, il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione, a pena di inammissibilità del controricorso, che può essere dichiarata anche d’ufficio.

 

Ordinanza|12 febbraio 2024| n. 3793. Il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione

Data udienza 24 gennaio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Legittimazione all’impugnazione – Passiva giudizio di cassazione – Controricorso depositato dall’erede della parte originaria – Prova della relativa legittimazione – Necessità – Omissione – Conseguenze.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

dott. DE STEFANO Franco – Presidente

dott. CONDELLO Pasqualina Anna P. – Consigliere

dott. TATANGELO Augusto – Consigliere relatore

dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 22465 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto

da

Te.To. (C.F.: omissis)

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato An.Ve. (C.F.: omissis)

– ricorrente –

nei confronti di

Vi.Br. (C.F.: omissis)

De.Fi. (C.F.: omissis)

De.Fi. (C.F.: omissis)

rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato An.Ba. (C.F.: omissis)

– controricorrenti –

nonché

Be.Gi. (C.F.: omissis)

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1498/2021, pubblicata in data 26 aprile 2021;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione

FATTI DI CAUSA

Te.To. ha proposto opposizione avverso il precetto di pagamento intimatogli da Be.Gi., evocando poi in giudizio anche il terzo De.Fi. e chiedendo di essere tenuto indenne da quest’ultimo per gli importi da pagare al creditore intimante, sulla base di un accordo negoziale stipulato con lo stesso De.Fi.

Il Tribunale di Avellino, accolta solo in parte l’opposizione al precetto del Te.To., ha altresì accolto la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti del De.Fi.

La Corte d’appello di Napoli, su appello del solo De.Fi. relativo a tale ultima domanda, dato atto del passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado non impugnati, in parziale riforma di quest’ultima, ha integralmente rigettato la predetta domanda.

Ricorre il Te.To., sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso Vi.Br., nonché De.Fi. e De.Fi., eredi di De.Fi., deceduto nel corso del giudizio di secondo grado.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si premette che i controricorrenti, Vi.Br., nonché De.Fi. e De.Fi., si sono qualificati eredi della parte del giudizio di merito De.Fi. (deceduto nel corso del giudizio di secondo grado), ma non hanno adeguatamente documentato tale qualità, a sostegno della quale hanno prodotto esclusivamente un certificato di morte di quest’ultimo.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, “in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 – 01; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006, Rv. 592968 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010, Rv. 613693 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615205 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019, Rv. 655307 – 01).

Analoghe considerazioni valgono, evidentemente, ai fini della legittimazione a contraddire nel giudizio di legittimità mediante controricorso, per coloro che si qualificano eredi della persona che ha partecipato al giudizio di merito e nei cui confronti è diretto il ricorso per cassazione.

Nella specie, non risultando adempiuto l’indicato onere da parte dei controricorrenti, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso.

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “360, c.p.c., nr. 4 per nullità della sentenza o del procedimento: violazione art 617 e 618 c.p.c.: inappellabilità sentenza di primo grado in azione qualificata come opposizione agli atti esecutivi”.

Secondo il ricorrente, la domanda oggetto del presente giudizio, cioè quella da lui proposta nei confronti del De.Fi., era da qualificare come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (o, quanto meno era stata in tali termini qualificata dal giudice di primo grado) e, di conseguenza, l’appello proposto dallo stesso De.Fi., soccombente in primo grado, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dal giudice di secondo grado.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione

2.1 Come emerge chiaramente dagli atti, il Te.To. aveva proposto sia opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sia opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto intimatogli dal Be.Gi..

L’opposizione agli atti esecutivi è stata rigettata dal giudice di primo grado.

L’opposizione all’esecuzione, con la quale era stata contestata solo una parte (invero minima) della somma precettata, è stata invece accolta, con conseguente correlativa riduzione dell’efficacia del precetto (risulta richiesta e dichiarata l’inefficacia dell’atto di precetto per Euro 435,00, a fronte di un complessivo importo intimato di oltre Euro 100.000,00).

Con riguardo a tali statuizioni non è stato proposto alcun gravame.

L’ulteriore domanda, proposta dall’intimato Te.To. nei confronti del De.Fi., volta ad ottenere la condanna di quest’ultimo ad essere tenuto indenne di quanto effettivamente dovuto al creditore intimante Be.Gi. e qualificata dal giudice di primo grado come “domanda di manleva” (senza alcuna qualificazione in termini diversi e, in particolare, in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) è stata, invece, accolta integralmente.

Esclusivamente in relazione a tale domanda è stato proposto appello, dal soccombente dal De.Fi. ed esclusivamente tale domanda è, quindi, oggetto del presente ricorso.

2.2 Pare opportuno precisare che, per quanto emerge dagli atti, la domanda proposta dal Te.To. nei confronti del De.Fi. (definita dai giudici di merito come “domanda di manleva”, in quanto, come già chiarito, volta ad ottenere la condanna di quest’ultimo a tenere indenne il primo di quanto da questi dovuto al creditore intimante Be.Gi.) non può dirsi tecnicamente subordinata al rigetto dell’opposizione al precetto, avendo essa ad oggetto l’importo da pagare comunque al creditore intimante, che non era stato contestato integralmente ma solo in (minima) parte.

L’oggetto di tale domanda, infatti, riguardando la “manleva” in relazione all’intero credito del Be.Gi. effettivamente sussistente nei confronti del Te.To.: a) prescindeva senz’altro dalla regolarità dell’atto di precetto, oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi (in quanto la regolarità del precetto e, in generale, degli atti pre-esecutivi ed esecutivi, non incide di per sé sull’entità del credito, ma solo sulla regolarità dell’esercizio dell’azione esecutiva); b) era connessa solo in parte con l’esito dell’opposizione all’esecuzione in concreto proposta, essendo con questa contestata solo una minima quota dell’importo precettato (dunque, per l’importo del credito intimato non oggetto di contestazione, cioè la gran parte di esso, essa era del tutto indipendente anche da tale opposizione).

Il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione

Si tratta, in definitiva (quanto meno per gli importi del precetto non oggetto di specifica contestazione nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione), di una domanda del tutto autonoma, proposta congiuntamente all’opposizione al precetto e, più precisamente, di una ordinaria domanda di accertamento e condanna relativa ad una pretesa obbligazione di fonte negoziale (essa risulta fondata su una scrittura privata, con la quale il De.Fi. si era impegnato a tenere indenne il Te.To. dalle pretese creditorie del Be.Gi. per compensi relativi ad attività professionale, a determinate condizioni e per determinati casi, ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado, ma invece esclusi dal giudice di appello).

Domanda, in altri termini, estranea e autonoma rispetto all’oggetto delle opposizioni esecutive avanzate nel medesimo processo, se non in relazione all’importo per cui era stata avanzata contestazione con l’opposizione all’esecuzione.

2.3 Tanto premesso e precisato (anche a fini di completezza di esposizione), non può sorgere alcun dubbio sul fatto che, con riguardo alla decisione in ordine alla indicata domanda “di manleva” del Te.To. nei confronti del De.Fi. dovesse essere proposto l’appello e non potesse essere in nessun caso proposto direttamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Risulta, in proposito, in realtà assorbente il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023, Rv. 669336 – 01).

In base al suddetto principio di diritto, il regime dell’impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda.

Tale principio deve peraltro ritenersi applicabile, evidentemente, in linea generale e non solo in caso di proposizione congiunta di una opposizione agli atti esecutivi e di una opposizione all’esecuzione: quindi, esso vale, a maggior ragione, anche in caso di proposizione di diverse domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, come avvenuto nella specie.

2.4 Quanto appena osservato è di per sé sufficiente ai fini del rigetto del ricorso.

Il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione

Può aggiungersi, ad abundantiam:

a) che, nella specie, le decisioni del giudice di primo grado sull’opposizione all’esecuzione e sull’opposizione agli atti esecutivi non erano state impugnate in sede di gravame, essendo stata impugnata dal De.Fi. la sola statuizione sulla propria condanna a tenere indenne il Te.To. da quanto avrebbe pagato in esito all’esecuzione relativa all’atto di precetto opposto, onde non vi era più alcuna connessione tra diverse domande che potesse (anche solo in astratto, volendo accedere solo per un momento alla prospettazione che parrebbe alla base delle argomentazioni del ricorrente) giustificare una trattazione congiunta in sede di impugnazione;

b) in ogni caso, la connessione della domanda avanzata dal Te.To. contro il De.Fi. sussisteva, anche ab origine, esclusivamente, oltre che solo parzialmente, con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art 615 c.p.c. e non con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., onde, anche a voler ipotizzare una trattazione congiunta in sede di gravame delle domande connesse (sempre volendo accedere, solo per un momento, alla prospettazione che parrebbe alla base delle argomentazioni del ricorrente), si sarebbe trattato comunque di domande entrambe soggette ad appello e non a ricorso straordinario per cassazione.

2.5 In definitiva, l’unica domanda oggetto del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità, definita “di manleva”, cioè la domanda proposta dal Te.To. nei confronti del De.Fi. volta ad ottenere la condanna di quest’ultimo a tenerlo indenne di quanto dovuto al creditore intimante Be.Gi., è certamente una domanda ordinaria, per quanto proposta nel medesimo processo avente ad oggetto anche altre domande, in particolare opposizioni esecutive; essa era in origine connessa solo con l’opposizione all’esecuzione (per di più solo parzialmente, per un importo di scarso rilievo sul totale precettato).

Di conseguenza, la statuizione di primo grado in ordine a tale domanda andava impugnata senz’altro con l’appello, anche a prescindere dalla sorte delle altre opposizioni esecutive che, peraltro, non erano neanche state oggetto di impugnazione, essendosi in tal modo sciolta ogni possibile connessione.

Ne consegue, altresì, la manifesta infondatezza del ricorso.

3. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del presente giudizio, in considerazione della già rilevata inammissibilità del controricorso.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Il controricorrente che si costituisce in qualità di successore della parte nel precedente grado di giudizio è tenuto a fornire la prova della propria legittimazione

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 24 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *