Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 dicembre 2022| n. 36967.
Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato
Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, ai sensi dell’art 1394 cod. civ., rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante con il terzo nell’esecuzione del mandato, ma non la procura, perché nell’ambito dell’attività procuratoria, la sussistenza del conflitto si può manifestare esclusivamente nella successiva attività negoziale che sia estrinsecazione dei poteri rappresentativi attribuiti dal rappresentato
Ordinanza|16 dicembre 2022| n. 36967. Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato
Data udienza 23 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Compravendita immobiliare – Contratto di procura – Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato – Art. 1394 cc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11055/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Srl, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1349/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 20/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, accoglieva le domande svolte da (OMISSIS) di: rescissione del contratto di compravendita del 20 luglio 2007 stipulato tra l’attore (alienante) ed (OMISSIS) e (OMISSIS) (acquirenti) per lesione ex articolo 1448 c.c., con condanna di (OMISSIS) alla restituzione al (OMISSIS) della quota pari al 50 percento dell’immobile compravenduto, sito in (OMISSIS), denominato “(OMISSIS)”; rescissione del contratto di vendita del 2 aprile 2007 stipulato tra l’attore e l’ (OMISSIS) con condanna dell’immobiliare alla restituzione dell’immobile sito in (OMISSIS); di condanna di (OMISSIS) al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 700.000.
2. (OMISSIS), quale procuratore speciale di (OMISSIS), proponeva appello contestando la rescissione del contratto del 20 luglio 2007. Secondo l’appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti previsti dalla legge per l’accoglimento della domanda di rescissione.
3. Il medesimo (OMISSIS), in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) srl, proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza in punto di dichiarazione di rescissione del contratto stipulato il 2 aprile 2007.
4. L’ (OMISSIS) proponeva appello avverso la medesima statuizione di accoglimento della domanda di rescissione del contratto del 2 aprile 2007.
5. (OMISSIS) proponeva appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Sanremo nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento della somma di Euro 700.000 e chiedeva l’annullamento del contratto del 20 luglio 2007, avendo egli agito nell’esclusivo interesse del proprio rappresentato.
6. (OMISSIS) proponeva appello incidentale per la restituzione della quota del 50% di (OMISSIS).
6. La Corte d’Appello di Genova esaminava congiuntamente l’appello proposto da (OMISSIS) nella veste di procuratore di (OMISSIS) e quello della (OMISSIS) ritenendoli infondati.
Secondo la Corte d’Appello erano senz’altro sussistenti i requisiti previsti dall’articolo 1448 c.c., per la rescissione per lesione del contratto di compravendita. L’attore, infatti, aveva alienato l’immobile sito in (OMISSIS), denominato “(OMISSIS)”, per la somma di Euro 1.100.000, nonche’ l’immobile di (OMISSIS) n. 50 per la somma di Euro 135.000. La consulenza tecnica aveva accertato per contro che il valore commerciale del compendio immobiliare superava, al momento della stipula dell’atto notarile, la somma di Euro 3.000.000. I criteri di stima del consulente erano da ritenersi condivisibili visto il pregio e la rarita’ della posizione dell’immobile, la dotazione di impianti e il suo stato di buona conservazione. L’immobile era stato, dunque, venduto ad un prezzo inferiore alla meta’ del valore stimato e doveva pertanto ritenersi integrato il requisito oggettivo della lesione ultra dimidium. Quanto ai requisiti soggettivi l’attore aveva documentalmente provato la situazione di forte difficolta’ economica in cui versava all’epoca dei fatti mediante la produzione di decreti ingiuntivi indicativi del dissesto finanziario che aveva colpito le aziende a lui riconducibili, nonche’ i contratti di compravendita dai quali risultavano ipoteche iscritte a favore degli istituti bancari per notevoli importi. Lo stato di bisogno dell’attore doveva ritenersi sussistente anche in aderenza all’interpretazione giurisprudenziale secondo cui anche una contingente situazione di difficolta’ economica per carenza di liquidita’ rientra nella requisito dello stato di bisogno richiesto dall’articolo 1448 c.c..
Infine, quanto al requisito della consapevolezza e dell’approfittamento dello stato di bisogno l’attore aveva provato di essersi rivolto a (OMISSIS), qualificatosi come esperto del settore, al fine di sanare la sua situazione debitoria. La circostanza era stata confermata dallo stesso (OMISSIS) che aveva espressamente ammesso di essere a conoscenza dello stato bisogno della controparte. Ai fini della consapevolezza dello stato di bisogno, il fatto che gli acquirenti avessero rapporti con il procuratore e non con il (OMISSIS) personalmente, confermava la conoscenza della difficolta’ dell’acquirente in quanto l’intera operazione immobiliare era stata attuata allo scopo di risolvere i problemi finanziari che affliggevano l’attore.
La Corte respingeva la doglianza relativa alla ineseguibilita’ della condanna alla restituzione dell’immobile di (OMISSIS) da parte della (OMISSIS) non essendo stati prodotti documenti dimostrativi dell’esistenza di atti di trasferimento come rilevato dal giudice di primo grado.
La Corte respingeva l’appello incidentale del (OMISSIS), in quanto il giudice di prima grado aveva fatto giusta applicazione del disposto di cui all’articolo 1452 c.c., secondo cui la rescissione del contratto non pregiudica i diritti dei terzi. Nel caso di specie il (OMISSIS) aveva venduto il 50 % della proprieta’ di (OMISSIS) al (OMISSIS), il quale a sua volta il 31 ottobre 2007 aveva permutato detta quota a (OMISSIS). La permuta era opponibile all’attore, che non risultava aver trascritto la domanda di rescissione in data precedente alla trascrizione della permuta.
La Corte d’Appello di Genova respingeva anche la richiesta di annullamento per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato delle procure a vendere conferite dal (OMISSIS) a (OMISSIS) e (OMISSIS). Nella specie, infatti, non ravvisava alcuna incompatibilita’ tra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante, perche’ il vantaggio conseguito dal terzo acquirente non coincideva con il vantaggio del rappresentante e non era stata proposta alcuna prova della riconoscibilita’ di detto eventuale conflitto da parte del terzo acquirente.
La Corte dichiarava l’inammissibilita’ dell’appello incidentale proposto da (OMISSIS). Con l’appello incidentale, infatti, quest’ultimo aveva chiesto di riformare l’impugnata sentenza annullando il contratto del 20 febbraio 2007, stipulato tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Tale pretesa avanzata in fase di appello era inammissibile in quanto costituente una nuova domanda.
7. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo.
8. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
9. (OMISSIS) con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1394 c.c., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo della controversia.
Secondo il ricorrente doveva essere accolta la sua domanda di annullamento della procura a vendere rilasciata a (OMISSIS) e (OMISSIS). Sussisterebbe, infatti, il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che invece la Corte d’Appello di Genova ha negato.
In punto di fatto il ricorrente evidenzia che con distinti atti di vendita del 2 aprile 2007 e del 20 luglio 2007, rispettivamente i procuratori (OMISSIS) e (OMISSIS) vendevano il 50% dell’immobile di (OMISSIS) a (OMISSIS) nella sua qualita’ di socia e legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) e a (OMISSIS), nella sua qualita’ di amministratore legale e rappresentante della societa’ (OMISSIS), l’immobile in (OMISSIS) al 50% ad (OMISSIS) e al 50% a (OMISSIS). Con successivo atto del 31 ottobre 2007 il (OMISSIS) permutava con la (OMISSIS) la propria quota del 50% dell’immobile in passeggiata (OMISSIS) con l’intera proprieta’ dell’immobile di (OMISSIS) n. 40.
Da tale ricostruzione, secondo la parte ricorrente, emergerebbe la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’articolo 1394 c.c., e, dunque, l’esistenza del conflitto di interessi. Sul punto il ricorrente aveva evidenziato che l’intera operazione era a conoscenza del terzo, come provato anche mediante la produzione della sentenza resa dal Tribunale penale di Torino in data 12 ottobre 2011. La produzione di tale sentenza era ammissibile ai sensi del disposto l’articolo 345 c.p.c., atteso che si era formata successivamente alla sentenza del Tribunale di Sanremo appellata. I suddetti documenti sarebbero stati ignorati dalla Corte d’Appello di Genova, in particolare l’esame di (OMISSIS) e l’intera sentenza penale del Tribunale di Torino dalle quali emergeva la conoscenza tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e il loro rapporto con i procuratori infedeli (OMISSIS) e (OMISSIS). Si era accertato, infatti, che la Dalla Pieta’ era fidanzata del (OMISSIS) e che tutta l’operazione era gestita da quest’ultimo e dal suo amico (OMISSIS), unitamente al figlio (OMISSIS).
La Corte d’Appello di Genova avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria svolta dall’appellante, limitandosi a liquidare la domanda per assenza del requisito della coincidenza del vantaggio conseguito dal terzo acquirente con quello del rappresentante e non essendo stata proposta alcuna prova della riconoscibilita’ di detto eventuale conflitto di interesse in capo al terzo acquirente.
Il (OMISSIS) ha agito per conto di prestanomi, come dimostrato dal fatto che per la vendita non e’ stato pagato alcun prezzo, circostanza provata nel corso del giudizio. Dalle risultanze del processo penale risulterebbe provata la conoscenza e consapevolezza del (OMISSIS) dell’interesse del (OMISSIS). I due hanno alienato gli immobili e non hanno versato nulla al (OMISSIS) a titolo di prezzo e non hanno neanche fatto accollare il mutuo gravante sull’unita’ al terzo acquirente. Cio’ integrerebbe il rapporto di incompatibilita’ tra le esigenze del rappresentante e quelle del rappresentato ex articolo 1394 c.c., e determinerebbe l’annullabilita’ del contratto.
2. L’unico motivo di ricorso proposto e’ infondato.
La Corte d’Appello ha motivato il rigetto della domanda di annullamento della procura rilasciata dal ricorrente a (OMISSIS) e (OMISSIS) sulle seguenti ragioni: non poteva ravvisarsi alcuna incompatibilita’ tra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante; il vantaggio conseguito dal terzo acquirente non coincideva con il vantaggio del rappresentante; non era stata proposta alcuna prova della riconoscibilita’ di detto eventuale conflitto da parte del terzo acquirente. La motivazione della Corte d’Appello e’ erronea e deve essere corretta ex articolo 384 c.p.c., comma 4, senza che cio’ comporti la cassazione della sentenza essendo invece corretto il dispositivo.
2.1 Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato assume rilevanza solo in relazione al contratto posto in essere in esecuzione del mandato con rappresentanza come si ricava dalla stessa lettera dell’articolo 1394 c.c., che fa espresso ed unico riferimento al contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato, prevedendo che tale contratto possa essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Infatti, la salvaguardia del rappresentato e’ assicurata dalla inefficacia dell’atto compiuto dal falsus procurator solo in quanto il terzo sia stato consapevole del conflitto. In altri termini se l’atto posto in essere dal rappresentante soddisfa direttamente o in via mediata suoi interessi in contrasto ed incompatibili con quelli del rappresentato, allora quest’ultimo deve impugnare l’atto negoziale, avvalendosi della facolta’ prevista dall’articolo 1394 c.c., ottenendo tutela a condizione che sia dimostrata la consapevolezza in capo al terzo del fatto che la volonta’ negoziale espressa dal rappresentante non coincide con gli interessi e le esigenze del rappresentato. Dunque, il conflitto deve necessariamente concretizzarsi nell’atto da stipulare.
Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, il conflitto d’interessi – idoneo, ex articolo 1394 c.c., a produrre l’annullabilita’ del contratto – richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilita’ tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro. Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volonta’ negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d’interessi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38537 del 06/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 2529 del 31/01/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23300 del 08/11/2007).
2.2 Sulla base di tali premesse il collegio intende dare continuita’ al seguente principio di diritto: Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, ai sensi dell’articolo 1394 c.c., rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante con il terzo nell’esecuzione del mandato, ma non la procura, perche’ nell’ambito dell’attivita’ procuratoria, la sussistenza del conflitto si puo’ manifestare esclusivamente nella successiva attivita’ negoziale che sia estrinsecazione dei poteri rappresentativi attribuiti dal rappresentato (Sez. 2, Sent. n. 2529 del 31/01/2017, Rv. 642808 – 01).
Come si e’ detto, infatti, la presenza del conflitto di interessi deve essere riscontrata nell’attivita’ negoziale, poiche’ solo in relazione al contratto intercorso con il terzo e’ possibile verificare se la condotta del rappresentante sia effettivamente risultata fedele all’interesse del dominus, ovvero se al fine di perseguire un interesse proprio ovvero della controparte contrattuale, abbia operato in maniera infedele. Ne’ appare possibile estendere la valutazione in ordine al conflitto di interessi al contratto di mandato, peraltro domanda neanche formulata dal (OMISSIS). Infatti, come si e’ detto l’articolo 1394 c.c., fa univoco riferimento al contratto concluso dal rappresentante con il terzo, mentre il mandato e’ un contratto che vede come parti mandante e mandatario sicche’ anche presupponendo a monte una conflittualita’ ed una contrapposizione di interessi tra i due contraenti questa non puo’ che realizzarsi con la successiva stipula del contratto.
2.3 L’errore della Corte distrettuale e’ stato quello di aver ritenuto astrattamente annullabile la procura conferita dal (OMISSIS) ai (OMISSIS) ex articolo 1394 c.c., e di aver rigettato tale domanda solo per mancanza di prova della consapevolezza del terzo ( (OMISSIS)) oltre che per mancanza dell’effettiva sussistenza del conflitto. La decisione gravata, dunque, si e’ fondata sull’erroneo presupposto secondo cui anche la procura poteva essere annullata per conflitto di interesse.
In conclusione, deve ribadirsi che la domanda di annullamento di un atto negoziale per conflitto di interessi non puo’ rivolgersi al conferimento della procura (peraltro atto negoziale unilaterale), potendosi manifestare nell’ambito dell’attivita’ procuratoria esclusivamente nel momento in cui il rappresentante, pur essendosi assunto l’impegno (in virtu’ del diverso contratto sottostante la procura) a tutelare ed a perseguire il soddisfacimento dell’interesse del rappresentato, abusi del potere conferitogli, operando in concreto in vista del soddisfacimento dell’interesse proprio ovvero della controparte.
2.4 Sulla base di quanto esposto, la sentenza della Corte d’Appello di Genova deve confermarsi quanto al dispositivo di rigetto della domanda di annullamento della procura rilasciata dal (OMISSIS) ma deve correggersi quanto all’erronea motivazione di insussistenza dell’incompatibilita’ tra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante e di mancanza di prova della consapevolezza del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.
2.5 Ne consegue che l’ulteriore censura di omesso esame delle risultanze del processo penale che ha visto coinvolto il rappresentante e’ inammissibile perche’ volta a provare la consapevolezza in capo al (OMISSIS) della esistenza del conflitto di interessi tra i (OMISSIS) e il (OMISSIS), circostanza che, rispetto alla domanda di annullamento della procura, e’ priva di rilievo e che, invece, avrebbe dovuto farsi valere con una domanda di annullamento del contratto stipulato in esecuzione del mandato conferito con la procura medesima.
2.5 Nella specie, peraltro, il ricorrente non ha proposto alcuna censura avverso la statuizione della Corte d’Appello di rigetto della domanda di restituzione della quota del 50% di (OMISSIS) (vedi conclusioni del (OMISSIS) riportate a pag. 3 della sentenza impugnata e a pag. 7 del ricorso).
Nella sentenza impugnata, infatti, si legge testualmente (pag. 8) che: il giudice di primo grado ha fatto giusta applicazione del disposto dell’articolo 1452 c.c., secondo cui la rescissione del contratto non pregiudica i diritti dei terzi. Nel caso che ci occupa il (OMISSIS) ha venduto il 50% della proprieta’ di (OMISSIS) al (OMISSIS), il quale a sua volta ha permutato detta quota di sua proprieta’ a (OMISSIS) il 31/10/2007. La permuta e’ opponibile al (OMISSIS) che non risulta avere trascritto la domanda di rescissione in data precedente alla permuta. Le argomentazioni del ricorrente relative alla riferita qualita’ di prestanome in capo alla (OMISSIS) avrebbero potuto avere rilievo in giudizio di interposizione fittizia di persona in primo grado mentre non sono pertinenti ai fini della domanda di rescissione oggetto della causa.
Il ricorrente non si duole di tale parte della sentenza e si limita a censurare la decisione della Corte d’Appello sul rigetto della richiesta di annullamento della procura per conflitto di interessi senza alcun riferimento alle ragioni del rigetto. Egli, infatti, aveva agito per l’annullamento per rescissione del contratto stipulato in nome e per conto del (OMISSIS) e i giudici di merito hanno affermato la non opponibilita’ di tale annullamento alla (OMISSIS) che lo ha acquistato a seguito della permuta con il (OMISSIS), contratto trascritto prima della domanda di annullamento.
La correzione della motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova nei termini anzidetti esclude la cassazione della sentenza, essendo il dispositivo conforme al diritto (articolo 384 c.p.c., u.c.).
3. Il ricorso e’ rigettato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ nei confronti della parte controricorrente che liquida in Euro 4100, piu’ 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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