Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 giugno 2021| n. 15443.
Il Dm n. 55 del 2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell’avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall’articolo 4, comma 1, di tale decreto. Al giudice è riconosciuto il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento – come fatto palese dall’inciso “di regola” che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 – ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione. Ne consegue che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata avendo il giudice del merito, dopo aver enunciato specificamente le attività svolte dal difensore d’ufficio per il recupero del credito (richiesta del decreto ingiuntivo, notifica del decreto e dell’atto di precetto, esecuzione mobiliare, procedimento ex articolo 492-bis cod. proc. civ. e esecuzione mobiliare presso terzi), liquidato il compenso in modo unitario ed omnicomprensivo, senza indicare le ragioni della operata decurtazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 1° marzo 2018, n. 4871).
Ordinanza|3 giugno 2021| n. 15443. I parametri medi del compenso professionale dell’avvocato
Data udienza 5 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Difensore d’ufficio – Compensi – Determinazione – Applicazione dei parametri previsti dal Dm n. 55/2014 per la liquidazione dei compensi per la professione forense – Limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento – Variazione da parte del giudice – Apposita e specifica motivazione – Necessità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19995-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso l’ordinanza N. R.G. 984/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 03/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.
RILEVATO
che:
– il giudizio trae origine dalla richiesta di compenso da parte dell’Avv. (OMISSIS) per l’attivita’ di sostituto del difensore d’ufficio svolta nell’ambito di un processo penale in favore di (OMISSIS);
– per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimita’, a seguito di ricorso Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ex articolo 170, il Tribunale, con ordinanza del 3.6.2020, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dall’Avv. (OMISSIS), liquidava le spese necessarie per il recupero del credito nella misura complessiva di Euro 600,00;
– per la cassazione della ha proposto ricorso l’Avv. (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;
– il Ministero della Giustizia ha depositato un atto di costituzione.
RITENUTO
che:
– con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 116, e dell’articolo 2333 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale liquidato i compensi per l’attivita’ svolta per il recupero del credito in modo parziale e forfettario, senza tener conto dell’attivita’ effettivamente svolta dal difensore, in tal modo arrecando lesione al decoro professionale;
– il motivo e’ fondato;
– la giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. n. 4871/2018) ha affermato che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, indica i parametri medi del compenso professionale dell’avvocato, dai quali il giudice si puo’ discostare, purche’ si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in piu’ o in meno, previste dall’articolo 4, comma 1, di tale decreto.
– anche nel regime dettato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, deve riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall’inciso “di regola” che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 – ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilita’ puo’ essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;
– ne deriva che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.
– nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver enunciato specificamente le attivita’ svolte dal difensore d’ufficio per il recupero del credito (richiesta del decreto ingiuntivo, notifica del decreto e dell’atto di precetto, esecuzione mobiliare, procedimento ex articolo 492 bis c.p.c. e esecuzione mobiliare presso terzi), ha liquidato il compenso in modo unitario ed omnicomprensivo, senza indicare le ragioni della decurtazione;
– in presenza di una nota specifica, non poteva limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma aveva l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimita’, l’accertamento della conformita’ della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilita’ dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, articolo 24 (Cassazione civile sez. III, 14/10/2015, n. 20604);
– l’ordinanza impugnata va, pertanto cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimita’ innanzi al Tribunale di Lecce in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per I spese del giudizio di legittimita’ innanzi, al Tribunale di Lecce in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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