Il notaio e la non corretta identificazione della parte

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|4 giugno 2021| n. 15599.

Il notaio e la non corretta identificazione della parte.

Il notaio incaricato di stipulare gli atti di mutuo e compravendita non è responsabile della non corretta identificazione della parte, se ha fatto affidamento oltre che sul carta di identità, anche sull’istruttoria portata a termine della banca. In tal caso, l’istituto di credito non può rivalersi sul professionista perché l’ipoteca iscritta è risultata priva di effetti giuridici a causa di tale svista.

Sentenza|4 giugno 2021| n. 15599. Il notaio e la non corretta identificazione della parte

Data udienza 27 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Professioni – Notaio – Responsabilità – Banca – Accertamenti necessari all’identificazione delle parti – Stato civile – Omissione – Responsabilità del notaio – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 788/2018 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, rappresentano e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS), pec: (Ndr: testo originale non comprensibile);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, pec: (Ndr: testo originale non comprensibile);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4330/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado.

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS), con atto di citazione del 19/10/2009, convenne in giudizio il notaio (OMISSIS) per sentir accertare che il medesimo, incaricato della stipula di atti di mutuo e compravendita, aveva omesso gli accertamenti necessari all’esatta identificazione delle parti, con particolare riguardo allo stato civile della parte acquirente e mutuataria (OMISSIS) e che, per effetto di dette omissioni, l’ipoteca iscritta dalla banca in danno degli acquirenti-mutuatari (OMISSIS) e (OMISSIS) era risultata priva di effetto giuridico. Cio’ premesso la Banca chiese di essere risarcita dal notaio della somma di Euro 221.235,49 oltre interessi, e di ulteriori spese sostenute per approfondimenti resisi necessari a causa della accertata falsa identita’ dei contraenti.
Il notaio (OMISSIS) si costitui’ in giudizio resistendo alle domande e chiedendo, in via gradata, la chiamata in causa di (OMISSIS), mediatore responsabile di aver creato il contatto tra le parti garantendo circa la loro identita’, e della compagnia di assicurazioni (OMISSIS).
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8286 del 2012, accolse la domanda ritenendo che il notaio fosse responsabile, in particolare, per non aver accertato lo stato civile di (OMISSIS), dichiaratasi nubile ma in effetti coniugata e condanno’ il notaio a risarcire il danno nella misura richiesta dalla attrice.
La Corte d’Appello di Napoli, adita dal notaio (OMISSIS), con sentenza n. 4330 del 24/10/2017, ha accolto l’appello ritenendo che l’appellante avesse svolto tutti gli accertamenti idonei in ordine all’identita’ dei contraenti, riscontrando i loro documenti di identita’ e facendo altresi’ affidamento su quanto garantito dal mediatore finanziario, poi rivelatosi un truffatore, e dalla Banca. In particolare, ad avviso della Corte territoriale, l’acquisita disponibilita’ dell’istruttoria svolta dalla Banca in ordine alla identita’ delle parti contraenti e dell’immobile su cui accendere l’ipoteca, nonche’ l’affidamento costituito da quanto riferito dal mediatore finanziario, esoneravano il notaio dal fare ricorso a testi fidefacienti.
Avverso la sentenza che, in accoglimento dell’appello, ha rigettato l’originaria domanda, condannando la Banca alle spese del doppio grado, la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il notaio (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
La causa e’ stata assegnata per la trattazione in pubblica udienza ma, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. n. 170 del 2020, non avendo ne’ la parte ricorrente ne’ il P.G. depositato istanza per la trattazione in pubblica udienza, la causa e’ stata tratta in adunanza camerale non partecipata.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, articolo 49, e dell’articolo 1176 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la banca ricorrente assume che l’impugnata sentenza non abbia applicato correttamente le norme dettate dalla legge professionale alla luce della peculiare diligenza di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2. Dalle predette disposizioni deriverebbe la configurazione di un rapporto di prestazione d’opera professionale con il conseguente obbligo, a carico del notaio, di porre in essere tutti gli accorgimenti idonei a conseguire, con pienezza e stabilita’ di effetti, il regolamento di interessi voluto dalle parti. Tale obbligazione non potrebbe essere soddisfatta con un controllo meramente for male dell’identita’ delle parti attraverso l’acquisizione ed il controllo dei loro documenti di identita’ ma implicherebbe un’attivita’ di accertamento piu’ rigorosa eventualmente corroborata dal ricorso a testimoni fidefacienti, attivita’ nel caso di specie del tutto omessa e non idoneamente sostituita dall’affidamento riposto dal notaio nei confronti del mediatore finanziario.
1.1. Il motivo e’ infondi: to. L’obbligo di accertamento della identita’ delle parti, incombente sul notaio ai sensi dell’articolo 49 della legge professionale, va interpretato nel senso che, nell’attestare detta identita’, il professionista, in assenza di conoscenze: personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza conseguibile in base ai criteri di diligenza, prudenza e perizia e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento anche di natura presuntiva (Cass., n. 29321 del 7/1272017, Cass., n. 9757 del 10/72005), non potendo a tale scopo ritenersi sufficiente l’acquisizione della carta di identita’ (Cass., n. 11767 del 12/5/2017). In questa prospettiva l’identificazione della parte, fondata, oltre che sull’esame della carta d’identita’ (o di altro documento equipollente), anche sul confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell’istruttoria del mutuo, consente di ritenere adempiuto l’obbligo professionale, mentre e’ contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi del mutuatario, si dolga dell’erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base dell’apparente regolarita’ della carta d’identita’ (Cass., 3, n. 13362 del 29/5/2018).
Premessi questi princir i deve riaffermarsi che l’accertamento della correttazza dell’attivita’ volta ad accertare la identita’ delle parti e’ demandato al giudice del merito, il cui giudizio e’ incensurabile in cassazione se motivato in maniera congrua e logica (Cass. 3, n. 29321 del 7/12/2017).
Nel caso di specie la Co te territoriale ha motivato la propria decisione in modo piu’ che ragionevole e logico, facendo leva sulla presenza di elementi forti e convincenti, tutti concorrenti a costruire un quadro di ragionevole certezze circa l’identita’ delle parti. sentenza ha valorizzato in particolare, con cio’ conformandosi al richiamato orientamento di questa Corte, la comparazione effettuata tra i documenti di identita’ forniti dalle parti e la documentazione approntata dall’istituto di credito mutuante in sede di istruttoria per la stipulazione del mutuo, alla quale attivita’ di comparazione si e’ aggiunta, nella concreta fattispecie anche la garanzia del mediatore finanziario, solo successivamente rivelatasi inveritiera.
Ove si volessero, di contro, svalutare gli importanti elementi acquisiti dal professionista, si dovrebbe ritenere che, al di fuori dei casi di conoscenza personale degli stipulanti, il notaio debba sempre fare ricorso a testi fidefacienti, il che non corrisponde ne’ alle previsioni normative ne’ alla logica della corretta e rapida stipulazione di mutui ipotecari.
2. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5000 (oltre Euro 200 per esborsi), piu’ accessori di legge e spese generali al 15%. Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater; della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di: Ha ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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