I limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 1 marzo 2019, n. 6199.

La massima estrapolata:

I limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, “ad substantiam” o “ad probationem”, così come quelli di valore previsti dall’art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione.

Ordinanza 1 marzo 2019, n. 6199

Data udienza 14 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 1418-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (Ammesso P.S.S. Delibera 12/9/17, CONS. ORD. AVV. Catania);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della corte d’appello di Catania n. 1397/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2018 dal consigliere dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 5.3.2010 (OMISSIS) citava a comparire innanzi al tribunale di Catania (OMISSIS).
Esponeva che con scrittura del 10.8.2009 aveva promesso di acquistare e (OMISSIS) aveva promesso di alienargli l’appartamento in (OMISSIS); che il prezzo era stato pattuito in Euro 115.000,00; che alla sottoscrizione della scrittura aveva corrisposto al promittente venditore la somma di Euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Esponeva che gli effetti della promessa di vendita erano stati subordinati all’ottenimento da parte sua di un mutuo ipotecario; che aveva avviato presso la “Banca (OMISSIS)” la pratica per l’ottenimento del mutuo e nondimeno l’istituto di credito gli aveva comunicato che l’importo erogabile sarebbe stato pari, al piu’, ad Euro 55.200,00 in dipendenza del minor valore dell’appartamento.
Esponeva che aveva pertanto sollecitato il promittente venditore ai fini della bonaria risoluzione della promessa di vendita e della restituzione della caparra e tuttavia controparte aveva declinato la richiesta.
Chiedeva – tra l’altro – dichiararsi la risoluzione del preliminare di compravendita immobiliare e condannarsi il promittente venditore alla restituzione della caparra con interessi e rivalutazione.
Si costituiva (OMISSIS).
Instava per il rigetto dell’avversa domanda; in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la legittimita’ del suo recesso dal contratto e dell’operata ritenzione dell’importo di Euro 5.000,00 ricevuto a titolo di caparra.
Espletata c.t.u., assunte le prove orali, con sentenza n. 3024/2013 l’adito tribunale rigettava le domande attoree, accoglieva in toto la domanda riconvenzionale e condannava l’attore alle spese di lite.
(OMISSIS) proponeva appello.
Resisteva (OMISSIS).
Con sentenza n. 1397/2017 la corte d’appello di Catania rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado con distrazione.
Evidenziava la corte di merito che il documento datato 2.12.2009, con firma illeggibile, su carta intestata alla “Banca (OMISSIS)” ed a tenor del quale l’importo mutuabile sarebbe stato, al piu’, pari ad Euro 55.200,00, siccome proveniente da terzo estraneo al processo, non poteva costituire prova piena, sibbene mero indizio liberamente valutabile.
Evidenziava inoltre che i testimoni avevano dichiarato concordemente e dunque attendibilmente che il perito di ” (OMISSIS)” aveva stimato l’immobile in Euro 115.000,00, che l’importo erogabile a titolo di mutuo sarebbe stato pari ad Euro 90.000,00, che “comunicata tale circostanza al (OMISSIS), questi non aveva piu’ dato notizie di se'” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 5).
Evidenziava quindi, alla stregua del principio per cui pur in pendenza di condizione potestativa mista i contraenti sono tenuti ex articolo 1358 c.c., a comportarsi secondo buona fede nonche’ alla luce dei complessivi esiti probatori, che doveva reputarsi avverata in virtu’ della fictio iuris ex articolo 1359 c.c., la condizione apposta al contratto di compravendita nell’interesse dell’appellante ed al contempo doveva lo stesso appellante considerarsi gravemente inadempiente.
Evidenziava pertanto che (OMISSIS) aveva senz’altro diritto di ritenere la somma di Euro 5.000,00 a lui corrisposta a titolo di caparra.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
(OMISSIS) non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 1358, 1359 e 2721 c.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la nullita’ della sentenza per erroneita’, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione e per omesso esame su punto decisivo della controversia.
Deduce che la corte di Catania ha statuito sulla scorta di inammissibili dichiarazioni testimoniali e di un rilievo erroneamente ritenuto “fatto notorio”.
Deduce altresi’ che la corte distrettuale ha del tutto ignorato gli esiti della c.t.u. disposta in prime cure allo scopo di accertare il valore dell’immobile alla data del 31.12.2009.
Il ricorso va respinto.
Non merita alcun seguito la ragione di censura innanzitutto veicolata dall’esperita impugnazione, ossia la prospettazione per cui “con l’appello (…) non ha ex novo dedotto (…) l’apposizione di una condizione impossibile alla scrittura privata del 10.08.2009” (cosi’ ricorso, pag. 15).
Invero la surriferita censura si correla alla puntualizzazione indiscutibilmente operata ad abundantiam dalla corte territoriale in via preliminare (“ove il (OMISSIS) intendesse dedurre l’apposizione di una condizione impossibile al contratto inter partes, siffatta deduzione e’ affatto nuova”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 3).
Cosicche’ e’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in sede di legittimita’, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam”, poiche’ esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (cfr. Cass. sez. lav. 22.10.2014, n. 22380; Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635).
Del pari non merita seguito la successiva ragione di censura, con cui si adduce che ha errato la corte catanese a reputare destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilita’ della prova per testimoni assunta in prime cure.
Al riguardo va appieno condivisa e recepita la puntualizzazione operata dalla corte etnea secondo cui le circostanze oggetto dei capitoli di prova “lungi dal riguardare il contenuto di un contratto, riguardavano l’esito della pratica di mutuo avviata dall’agente per conto del (OMISSIS)” (cosi’ sentenza d’appello, pagg. 3 – 4).
Del resto questo Giudice del diritto da tempo spiega che i limiti legali alla prova di un contratto, per cui sia richiesta la forma scritta, “ad substantiam” o “ad probationem”, cosi’ come i limiti di valore previsti dall’articolo 2721 c.c., per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione (cfr. Cass. 25.3.1995, n. 3562; Cass. 21.7.1983, n. 5029).
Ebbene nel caso si specie per il tramite della – ammessa ed assunta – prova per testimoni si e’ inteso acclarare se (OMISSIS) avesse provveduto ad adoperarsi compiutamente in vista della stipulazione del mutuo ipotecario, non gia’ al fine di riscontare i diritti e gli obblighi atti a scaturire dalla eventuale pattuizione ex articolo 1813 c.c. e ss., sibbene al fine di riscontrare se, in dipendenza, appunto, della “cura” “della pratica di mutuo” – mero fatto storico – l’iniziale attore si fosse reso inadempiente o meno agli obblighi su di lui gravanti in forza del preliminare di compravendita de quo agitur.
In questi termini, evidentemente, per nulla si giustificano e l’asserita carenza “di motivazione logico – giuridica sull’ammissibilita’ ex articolo 2721 c.c. della prova stessa” (cosi’ ricorso, pag. 18) e l’asserita contraddittorieta’, in parte qua, del secondo dictum (cfr. ricorso, pag. 17).
Ingiustificata e’ pur la prospettazione del ricorrente secondo cui la “notorieta’” assunta dalla corte d’appello “va riferita al mutuo fondiario (…) non (…) allo strumento finanziario (mutuo ipotecario) convenuto nella scrittura del 10.08.2009” (cosi’ ricorso, pag. 18; cfr. memoria, pag. 6).
Invero, ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 38, comma 1, fondiario e’ il credito che “ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”.
Il mutuo “fondiario” e’, in sostanza, un mutuo ipotecario.
Da ultimo, in relazione all’asserito vizio inficiante l’impugnata statuizione, dipendente dal “silenzio” circa le risultanze della c.t.u. disposta in prime cure allo specifico scopo di acclarare il valore oggettivo dell’immobile (cfr. ricorso, pag. 19), e’ indiscutibile che il preteso vizio e’ da vagliare in rapporto al novello dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte (d’altronde l’accertamento in ordine al verificarsi di un evento dedotto in condizione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, sottratto ad ogni sindacato di legittimita’, ove sorretto da congrua motivazione: cfr. Cass. 27.5.1980, n. 3458; Cass. 29.7.1978, n. 3804).
In quest’ottica si rappresenta quanto segue.
Nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” suscettibili di acquisir valenza alla stregua della pronuncia delle sezioni unite dapprima menzionata, puo’ scorgersi in ordine alle motivazioni – quali in precedenza enunciate – cui la corte d’appello ha ancorato il suo dictum (la corte ha ulteriormente specificato che l’inadempimento dell’appellante si era definitivamente concretizzato “con l’espressa, chiara intenzione di risolvere bonariamente il contratto per l’asserito mancato avveramento della condizione ivi apposta”: cosi’ sentenza d’appello, pag. 6).
Al contempo la corte di merito ha di sicuro disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa (ovvero il grave inadempimento o meno ascritto al ricorrente).
Del resto l’asserito il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
Tanto con precipuo riferimento alla deduzione secondo cui la corte distrettuale del tutto illegittimamente avrebbe tralasciato gli esiti della c.t.u., “ritenendo (…) “esaustive e concludenti” le dichiarazioni dei testi per accertare – tramite la “fictio iuris” – l’avveramento della condizione sospensiva” (cosi’ ricorso, pag. 20).
Si badi, comunque, che il giudice del merito non puo’ ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. 20.7.2001, n. 9922; Cass. 7.8.2002, n. 11880).
(OMISSIS) non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.
(OMISSIS), ai fini della proposizione del ricorso a questa Corte di legittimita’, e’ stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (con Delib. 12 settembre 2017 del consiglio dell’ordine degli avvocati di (OMISSIS)).
Il che ha fatto si’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 131, comma 2, lettera a), che l’importo del contributo unificato e’ stato prenotato a debito, sicche’ non vi e’ margine che’ si disponga il versamento da parte dello stesso ricorrente di una ulteriore somma a tale titolo (cfr. Cass. (ord.) 22.3.2017, n. 7368, secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non e’ tenuto, ove sia rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio).
P.Q.M.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *