Più domande connesse e sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6283.

La massima estrapolata:

Qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, alcune delle quali soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l’intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, stante l’impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte.

Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6283

Data udienza 15 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18822-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ COOPERATIVA (OMISSIS) A R.L., in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 285/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1992 la societa’ cooperativa ” (OMISSIS)” delibero’ l’esclusione del socio (OMISSIS) per morosita’.
La delibera fu impugnata dal socio dinanzi la (OMISSIS) (come noto, l’organo amministrativo di secondo grado per la risoluzione delle controversie tra cooperative edilizie e loro soci; d’ora innanzi, per brevita’, “la Commissione”).
La Commissione nel 2002 rigetto’ l’impugnazione del socio.
2. La delibera della Commissione venne impugnata da (OMISSIS) dinanzi al TAR della Puglia.
Con sentenza n. 3108/03 il TAR della Puglia respinse il ricorso, pur rilevando incidenter tantum che la delibera di esclusione era “inefficace perche’ adottata dopo l’assegnazione definitiva dell’alloggio”.
3. Nel 2007 la societa’ cooperativa ” (OMISSIS)” notifico’ a (OMISSIS) un “preavviso di rilascio” dell’alloggio da lui occupato, sulla base della gia’ ricordata delibera della Commissione.
(OMISSIS) con ricorso qualificato opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., dedusse che la delibera della Commissione, posta dalla Cooperativa (OMISSIS) a fondamento del preavviso di rilascio, doveva ritenersi “inefficace alla luce di quanto statuito dal TAR Puglia con sentenza 3108/03”, e quindi non costituiva un titolo esecutivo.
Domando’ accertarsi l’inesistenza del titolo esecutivo e la condanna della Cooperativa al risarcimento del danno.
4. Il Tribunale di Foggia, sezione di Trinitapoli, con sentenza 2.3.2011 n. 31 accolse l’opposizione.
Nella propria decisione il Tribunale in primo luogo rilevo’ che la delibera sociale di esclusione di (OMISSIS) dalla cooperativa era “inefficace perche’ adottata dopo l’assegnazione definitiva dell’alloggio” (avvenuta nel 1985). Ad avviso del Tribunale di tale circostanza “si dava atto” nella sentenza del TAR Puglia sopra ricordata.
Cio’ posto in fatto, il Tribunale sviluppo’ il seguente ragionamento:
-) la delibera di esclusione di (OMISSIS) dalla cooperativa era inefficace perche’ su tale questione si era “formato il giudicato”;
-) era di conseguenza inefficace, per “invalidita’ derivata”, anche la delibera della Commissione invocata dalla (OMISSIS) quale titolo esecutivo.
5. La sentenza venne appellata dalla Cooperativa.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza 23.3.2017 n. 285, accolse il
gravame.
Ritenne la Corte d’appello che:
-) il socio della cooperativa ammessa al contributo erariale acquista la proprieta’ dell’alloggio solo al momento della stipula del mutuo individuale;
-) nel caso di specie alla data della delibera di esclusione il mutuo non era stato stipulato;
-) di conseguenza, era erronea l’affermazione del TAR (contenuta nella motivazione della sentenza pronunciata dal giudice amministrativo quattordici anni prima) secondo cui la delibera di esclusione del socio era invalida perche’ adottata “dopo l’assegnazione definitiva dell’alloggio”;
– ergo, la successiva delibera della Commissione, di rigetto dell’opposizione proposta da (OMISSIS), non era affetta da alcuna invalidita’ derivata.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso la cooperativa (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, che la sentenza impugnata abbia violato l’articolo 2909 c.c.; articoli 324, 617 e 618 c.p.c..
Sostiene che, avendo il Tribunale qualificato l’opposizione da lui proposta come “opposizione agli atti esecutivi”, la sentenza del Tribunale poteva essere impugnata solo con ricorso per cassazione, non con l’appello. La Corte d’appello di Bari, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibile, e non deciderlo nel merito.
1.2. Il motivo e’ infondato, per plurime e concorrenti ragioni.
In primo luogo, lo e’ perche’ la prospettazione contenuta nel ricorso per cassazione non evidenzia affatto che il Tribunale di Foggia abbia qualificato espressamente la natura dell’opposizione proposta dinanzi a se la mera indicazione dell’oggetto della causa e la mera enunciazione che il ricorso era stato proposto dal ricorrente “ai sensi dell’articolo 617 c.p.c.”, sottendono solo un’attivita’ descrittiva della qualificazione data dall’opponente stesso alla sua opposizione, ma non implicano affatto che il Tribunale l’abbia condivisa.
1.3. In secondo luogo, il motivo e’ infondato alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell’azione e effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte, fermo il potere del giudice ad quem di operare una autonoma qualificazione non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilita’ stessa dell’impugnazione” (Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421-01).
E nel caso di specie, la Corte d’appello ha affermato (p. 1 della sentenza) che (OMISSIS) aveva proposto opposizione “avverso l’atto di preavviso di rilascio”, ribadendo poi (p. 2 della sentenza) che a fondamento dell’opposizione aveva dedotto “l’inesistenza del titolo esecutivo”.
In modo implicito, ma chiaro, la Corte d’appello ha dunque qualificato la domanda proposta dall’odierno ricorrente come “opposizione a titolo esecutivo”, e quindi come una domanda rientrante nella previsione di cui all’articolo 615 c.p.c..
Resta solo da aggiungere come appaia alquanto singolare la pretesa dell’odierno ricorrente di avere proposto una opposizione agli atti esecutivi (e quindi una opposizione concernente il quomodo della procedura esecutiva), dopo che egli stesso ha ritenuto di vergare (a p. 2, quarto rigo, della citazione introduttiva del primo grado del presente giudizio), in caratteri cubitali, maiuscoli e in grassetto, che col suo ricorso intendeva invocare “l’inesistenza del titolo esecutivo”, e dunque il piu’ tipico dei vizi denunciabili con l’opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c..
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, che la sentenza impugnata abbia violato l’articolo 2909 c.c., articoli 324 e 327 c.p.c., L. n. 742 del 1969, articoli 1 e 3.
Sostiene che l’appello proposto dalla cooperativa si sarebbe dovuto dichiarare tardivo, perche’ proposto oltre il termine “lungo” di un anno dal deposito della sentenza, ex articolo 327 c.p.c., (applicabile ratione temporis), e che tale termine andava calcolato senza tenere conto della sospensione ferale.
2.2. Il motivo e’ infondato.
Con l’atto di opposizione, (OMISSIS) chiese non solo accertarsi l’inesistenza del titolo esecutivo, ma anche la condanna della cooperativa “al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa”.
La formula utilizzata dall’opponente fu di latitudine cosi’ ampia da non consentire di ritenere che, con quella richiesta, egli avesse inteso domandare soltanto i danni potenzialmente causati dall’esecuzione, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. (unico caso in cui la domanda di risarcimento non vale ad estendere all’opposizione esecutiva la sospensione feriale dei termini processuali).
Deve, invece, ritenersi che con quella formula, e con l’ampia contestazione che la precedeva, l’attore intese domandare il risarcimento di tutti i danni causati sia dall’inizio dell’esecuzione, sia dalla sua esclusione dalla cooperativa, come si deduce anche dal fatto che alle pp. 5 e ss. della citazione introduttiva del primo grado del presente giudizio l’attore si diffonde ad illustrare le ragioni della illegittimita’/inefficacia della sua esclusione dalla cooperativa.
Il giudizio aveva dunque ad oggetto sia una domanda di opposizione all’esecuzione, sia una domanda di risarcimento del danno, diversa da quella di cui all’articolo 96 c.p.c., comma 2: e “qualora nel medesimo procedimento siano proposte piu’ domande connesse, alcune delle quali soltanto siano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l’intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, stante l’impossibilita’ di configurare una duplicita’ di termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte”(Sez. 1, Sentenza n. 21572 del 06/10/2006, Rv. 591931-01).
Ne consegue che, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, l’appello della cooperativa non fu tardivo, dal momento che la sentenza di primo grado venne depositata il 2.3.2011, mentre l’appello della (OMISSIS) e’ stato consegnato per la notifica il 17.4.2012.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, che la sentenza impugnata avrebbe violato l’articolo 2909 c.c.. Deduce che la Corte d’appello avrebbe violato il “giudicato implicito” formatosi sulla inefficacia della delibera di esclusione del socio adottata dalla cooperativa nel 1992.
Il giudicato implicito si sarebbe formato, osserva il ricorrente, perche’ l’inefficacia di quella delibera di esclusione sarebbe stata affermata dal TAR Puglia con la sentenza 3108/03.
3.2. Il motivo e’ infondato.
Il TAR Puglia non ha annullato nessuna delibera di esclusione del socio dalla cooperativa.
Come accennato, (OMISSIS) reclamo’ dinanzi alla Commissione centrale la delibera sociale di sua esclusione alla cooperativa; quindi, vistasi rigettare tale opposizione, impugno’ dinanzi al TAR la decisione della Commissione “e gli atti presupposti”.
Il ricorso venne dichiarato inammissibile dal giudice amministrativo, e quindi non si puo’ essere formato alcun giudicato sulla invalidita’ degli atti impugnati, quali che siano stati gli argomenti spesi dal giudice amministrativo nella motivazione della sua sentenza, i quali non costituiscono che meri obiter dicta.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione degli articoli 474 e 475 c.p.c., nonche’ Regio Decreto n. 1165 del 1938, articoli 98 e 134.
Nella illustrazione del motivo si formula una tesi giuridica cosi’ riassumibile:
-) la Corte d’appello ha ritenuto che il socio di una cooperativa edilizia diviene proprietario dell’alloggio solo con la stipula del mutuo individuale;
-) nel caso di specie, tuttavia, la gia’ ricordata sentenza TAR aveva stabilito che “la questione della concessione del mutuo individuale era distinta da quella della morosita’ del socio”;
-) da tale distinzione il ricorrente pretende di desumere l’erroneita’ della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non definitiva l’assegnazione dell’alloggio, e quindi valida la delibera sociale che lo escluse dalla cooperativa e la successiva decisione della Commissione centrale, di rigetto della sua opposizione alla delibera.
4.2. Il motivo e’ infondato.
Con la domanda introduttiva del presente giudizio, l’odierno ricorrente chiese accertarsi che la cooperativa non era in possesso di alcun valido titolo esecutivo.
La Corte d’appello, rigettando la domanda, ha invece stabilito che la cooperativa era munita di un valido titolo esecutivo, costituito dal preavviso di rilascio, a sua volta fondato: (a) sulla delibera sociale di esclusione del socio; (b) sulla delibera della Commissione centrale di vigilanza ( (OMISSIS)).
Il ricorrente sostiene ora che tale statuizione sarebbe erronea, perche’ contrastante con quanto ritenuto dal TAR.
Ma, per quanto gia’ detto, il TAR dichiaro’ inammissibile l’impugnazione proposta dall’odierno ricorrente avverso la delibera della Commissione centrale.
Pertanto quella delibera era valida ed efficace, ed ai sensi del Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165, articolo 134, “tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative a contributo erariale e tutte le decisioni o le ordinanze della Commissione di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi (…) del c.p.c. sia nei confronti delle cooperative, sia dei soci di esse, sia infine nei riguardi di qualsiasi illegittimo occupatore degli alloggi, loro accessori o parti comuni dei fabbricati sociali”.
5. Le spese.
5.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di Cooperativa (OMISSIS) a r.l. in liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 10.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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