Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 9 settembre 2019, n. 6113.
La massima estrapolata:
Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, sicché il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo l’1 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia ex nunc.
Sentenza 9 settembre 2019, n. 6113
Data udienza 21 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7352 del 2009, proposto da
Ci. Ro., rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Ma. Ri. e Te. Ce., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Ma. Ri. in Roma, via (…);
contro
St. Fa., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE – SEZIONE I n. 509/2009, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il Cons. St. Fa.; nessuno è presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La sig.ra Ci. Ro. ha interposto appello nei confronti della sentenza 6 giugno 2009, n. 509 del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sez. I, che ha respinto il suo ricorso avverso la determina dirigenziale n. 73 in data 28 febbraio 2006 con cui l’E.R.S.U. (Ente regionale per il diritto allo studio universitario) – Regione Marche di Macerata ha revocato la borsa di studio attribuitale per l’anno accademico 2004/2005, con richiesta di restituzione della somma percepita.
L’appellante, iscritta nell’anno accademico 2004/2005 al primo anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Macerata, aveva partecipato alla selezione per l’assegnazione di borsa di studio di euro 3.996,26 ai sensi della l.r. Marche n. 38 del 1996, e ne era risultata vincitrice in forza di determinazione n. 263 in data 13 ottobre 2004.
L’impugnato provvedimento di revoca della (concessione della) borsa di studio, conseguente alla verifica d’ufficio effettuata dall’amministrazione, veniva motivato in ragione di dichiarazioni non rispondenti al vero rese nella domanda di ammissione al beneficio in relazione al valore catastale di un immobile di proprietà dei genitori della ricorrente, sito in Monte S. Angelo, classificato nella categoria catastale D8, anziché nella dichiarata categoria C1 (ciò implicando un reddito complessivo superiore al limite previsto dal bando ed un ana effetto per quanto concerne la situazione patrimoniale).
2. – Con il ricorso in primo grado la ricorrente ha impugnato la determinazione di revoca assumendone l’illegittimità per non avere l’amministrazione attribuito efficacia retroattiva al provvedimento con cui l’Ufficio del Territorio di Foggia, in data 23 dicembre 2005, ha riconosciuto, su istanza degli interessati, gli errori commessi nel precedente classamento degli immobili di proprietà dei coniugi Ci.-Bi., genitori della medesima, determinando il valore degli immobili in base a rendita catastale risultata illegittima.
3. – La sentenza appellata ha respinto il ricorso nella considerazione che il provvedimento di revoca risulta motivato sia con riferimento al valore catastale dell’immobile sito in Monte S. Angelo dichiarato in misura più bassa rispetto al classamento ufficiale, sia in considerazione del fatto che i genitori della ricorrente avevano indicato un patrimonio immobiliare inferiore al reale, profilo, quest’ultimo, non censurato dalla ricorrente.
4. – Con il ricorso in appello è dedotta l’erroneità della sentenza nell’assunto che il provvedimento di revoca non si fonda su due autonomi presupposti, ma sul solo presupposto dell’erronea dichiarazione del valore del fabbricato ai fini ICI, connesso all’erroneo classamento dell’immobile, incidente anche sulla situazione patrimoniale. Attribuendo agli immobili dei coniugi Ci. – Bi. il giusto valore di classamento (C1 e non D8), il reddito complessivo del nucleo familiare sarebbe risultato più basso e nei limiti per ottenere i benefici, comunque corrispondente a quanto dichiarato dalla ricorrente; ciò consegue all’effetto retroattivo della rettifica in autotutela dell’accatastamento.
5. – Nella mancata costituzione dell’amministrazione intimata, all’udienza pubblica del 21 marzo 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- L’appello è incentrato sulla critica della sentenza di prime cure la quale ritiene che la revoca impugnata sia basata su due autonome cause giustificatrici, una delle quali (concernente l’esistenza di un patrimonio familiare superiore a quello dichiarato nella domanda di concessione della borsa di studio) non censurata, sì da giustificare comunque il provvedimento, e sulla conseguente riproposizione del motivo di primo grado che contesta l’esclusione, motivata sull’asserita esistenza di dichiarazione non veritiera, in quanto non avrebbe tenuto conto dell’efficacia retroattiva della rettifica in autotutela del classamento da parte dell’Agenzia del Territorio, riconducente fin dall’origine i due immobili (di proprietà dei genitori dell’appellante) in categoria C1, e non già D8, con corrispondente minore rendita.
L’appello è infondato, nei termini che seguono.
L’impugnato provvedimento, mediante motivazione per relationem al documento istruttorio, fonda la revoca sulle dichiarazioni inesistenti comportanti l’attribuzione di un beneficio non dovuto, rilevando in particolare che dalla documentazione trasmessa dall’appellante emerge l’indicazione, per entrambi i genitori, di un patrimonio immobiliare di euro 34.751,50 (anziché di euro 94.712,00) e di un patrimonio mobiliare pari a zero (anziché ad euro 3.307,38). Non vi sono dunque due motivazioni autonome a sostegno della revoca, come ritenuto dal primo giudice, ma una soltanto che parte dal dato formale della dichiarazione non veritiera, per evidenziarne la rilevanza sul piano sostanziale della situazione patrimoniale familiare.
Ciò premesso, occorre peraltro rilevare che il motivo “di merito” riproposto è comunque infondato, atteso che, secondo quanto dato evincere dall’istanza di revisione del classamento, la stessa si basa su elementi di valutazione sopravvenuti e non discende da un vizio originario. Ora, secondo la giurisprudenza, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, sicché il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi, sopravvenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita, effettuata dopo l’1 gennaio 2000, è irretroattiva, avendo efficacia ex nunc (Cass., VI, 21 febbraio 2018, n. 4242).
Anche a prescindere peraltro dall’efficacia retroattiva o meno del nuovo classamento, occorre considerare che l’istanza (risalente al 21 luglio 2004) dell’appellante appare insuperabilmente mendace, atteso che alla data del 31 dicembre 2003 all’immobile in questione era assegnata la categoria catastale D8 con rendita di euro 7.189,08 e solo in data 14 novembre 2005 è stato presentato dalla sig.ra Bi. “il ricorso” per la revisione del classamento, in conformità della quale è intervenuto, in data 7 dicembre 2005, l’aggiornamento della rendita catastale da parte dell’Agenzia del territorio, Ufficio Provinciale di Foggia. Ne consegue che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, “ai fini della determinazione dell’imponibile Ici alla data del 31/12/2013, si deve tenere in considerazione la categoria e la rendita catastale di quel momento così come indicata dall’Ufficio del territorio non avendo alcun rilievo qualsiasi modifica successiva compreso anche un venir meno della disponibilità dell’immobile”.
2. – La reiezione dell’appello esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero – Presidente FF
Valerio Perotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere
St. Fa. – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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