Al giudice che procede spetta emettere o meno la misura cautelare reale

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 26 giugno 2019, n. 27979.

La massima estrapolata:

Nel rispetto del riparto delle competenze, al giudice che procede spetta emettere o meno la misura cautelare reale, potendo nella fase genetica, anche determinare le modalità di esecuzione della cautela, e successivamente compete al giudice che procede di mantenerla o revocarla mentre al p.m. spetta, superata la fase genetica di applicazione della misura, di eseguirla. Pertanto è abnorme il provvedimento del giudice procedente che paralizzi l’efficacia del provvedimento emesso dal p.m., potendo intervenire, se investito, il giudice dell’esecuzione esclusivamente ad esercitare il controllo di legittimità in relazione alle modalità di esecuzione della misura cautelare.

Sentenza 26 giugno 2019, n. 27979

Data udienza 4 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Aless – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23/11/2018 del GIP TRIBUNALE di RIMINI;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG, Dott.ssa PICARDI A., che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 23.11.2018, il GIP/Tribunale di Rimini respingeva la richiesta di revoca del sequestro preventivo avanzata dall’indagato (OMISSIS), disponendo la sospensione dell’esecuzione del sequestro preventivo sul manufatto abusivamente realizzato, in considerazione delle condizioni di salute del medesimo indagato, sino al (OMISSIS).
2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con tale unico motivo, l’abnormita’ del provvedimento impugnato, in quanto la sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice costituirebbe esercizio di un potere riservato esclusivamente al Pubblico Ministero.
In sintesi, rileva il Procuratore della Repubblica ricorrente che il PM aveva chiesto il sequestro preventivo dell’immobile oggetto di interventi edilizi abusivi, sequestro emesso dal GIP in data 30.10.2018. Nel porre in esecuzione il provvedimento di sequestro preventivo, il PM aveva disposto che la PG delegata consentisse all’indagato ed alla sua famiglia di verificarne la disponibilita’ a lasciare l’immobile al massimo entro (OMISSIS), con autorizzazione all’accesso, una volta eseguito il provvedimento, con le cadenze temporali individuate nel provvedimento di esecuzione. A seguito della richiesta di revoca del sequestro o di differimento della sua esecuzione da parte della difesa dell’indagato, il PM aveva espresso in data 22.11.2018 il proprio parere, con indicazione delle modalità esecutive, trasmettendolo al GIP ritualmente il quale, invece, autonomamente aveva differito l’esecuzione o sospeso l’esecuzione del sequestro sino al (OMISSIS). Sostiene il PM ricorrente che tutto cio’ che concerne le modalita’ esecutive del sequestro preventivo rientri nei poteri del PM e non in quelli del GIP, come del resto riconosciuto da questa Corte con sentenza n. 43615 del 2016, richiamata in ricorso. L’aver quindi il provvedimento del GIP paralizzato l’efficacia del provvedimento di sequestro disposto dal PM, avrebbe determinato la dedotta violazione di legge, esorbitando il GIP dalle proprie competenze ed esautorando il PM dal suo potere, con conseguente abnormita’ del provvedimento.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona della Dott.ssa Picardi A., ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
In sintesi, il PG presso questa Corte ritiene fondato il ricorso, atteso che l’adozione del provvedimento di sospensione dell’esecuzione del sequestro, adottato dal GIP, rientra nella categoria dell’atto abnorme, come anche affermato da decisioni successive di questa Corte, richiamandosi nella requisitoria scritta la sentenza n. 37833 del 2016. Si osserva, in particolare, che se la parte non concorda con le modalita’ di esecuzione stabilite dal PM, deve attivare l’apposita procedura di controllo ex post sull’operato del PM, onde accertare se le finalita’ cautelari del provvedimento di sequestro possano essere attuate con modalita’ diverse da quelle dallo stesso individuate. L’ordinanza dunque, attesa la sua abnormità, dev’essere annullata senza rinvio, con trasmissione atti al medesimo tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso del PM e’ fondato.
5. Ed infatti, e’ ben vero che il giudice dell’esecuzione ha titolo per sindacare funditus l’ordine di sgombero controllando l’esercizio dei poteri attribuiti al pubblico ministero per emetterlo, per la semplice ragione che, in via generale “competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento e’ il giudice che lo ha deliberato” (articolo 665 c.p.p., comma 1). E’ altrettanto pacifico che il pubblico ministero puo’, se cio’ costituisce una indispensabile modalita’ di attuazione del sequestro, ordinare lo sgombero dell’immobile sequestrato, esercitando cosi’ il potere di determinare le modalita’ di esecuzione della misura cautelare ai sensi dell’articolo 655 c.p.p. (per tutte, Sez. 3, n. 14187 del 13/12/2006, dep. 2007, Tortora, Rv. 236323).
La giurisprudenza di legittimita’ ha ammesso che l’ordine di sgombero del pubblico ministero di immobili adibiti ad uso abitativo e’ sindacabile in sede esecutiva sotto il profilo dell’inesistenza del titolo e della sua indispensabilita’ al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale (Sez. 3, n. 45938 del 09/10/2013, Speranza, Rv. 258312), ma occorre precisare che il controllo sull’indispensabilita’ non esclude il sindacato sulle modalita’ di attuazione del provvedimento che, tra quelle possibili, devono essere le meno gravose per i diritti di liberta’ reale, se ed in quanto idonee a salvaguardare gli effetti per i quali il provvedimento e’ stato disposto ed alla cui cura deve provvedere il pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione penale.
E’ infatti ampiamente consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, il convincimento che il principio di proporzionalita’, allo stesso modo che per le cautele personali, regge anche il sistema delle cautele reali sia nella fase genetica che in quella funzionale della misura, nella quale ultima fase e’ ricompresa anche quella esecutiva, che attiene alle modalita’ di esecuzione di provvedimenti che conservano una natura esclusivamente cautelare sicche’, salvaguardati gli effetti che la cautela assolve, non sono indifferenti le diverse modalita’ con le quali il provvedimento deve essere eseguito, soprattutto quando l’esecuzione di esso incide su diritti fondamentali, dei quali gli organi della giurisdizione penale sono garanti.
6. Deve tuttavia essere rispettato il riparto delle competenze, nel senso che al giudice che procede spetta il potere di emettere o meno la misura cautelare reale, potendo nella fase (e solo nella fase) genetica anche determinare le modalità di esecuzione della cautela, se cio’ sia imposto dal rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, e successivamente compete al giudice che procede di mantenerla o revocarla, mentre al pubblico ministero spetta, superata la fase genetica di applicazione della misura, di eseguirla.
Da cio’ consegue che, dopo l’emissione del titolo, tutto cio’ che attiene alla fase esecutiva rientra nelle prerogative del pubblico ministero cosicche’ e’ abnorme il provvedimento del giudice procedente che paralizzi l’efficacia del provvedimento emesso dal P.M., potendo intervenire, se investito, esclusivamente il giudice dell’esecuzione ad esercitare il controllo di legittimità in relazione alle modalita’ di esecuzione della misura cautelare. In tal senso vanno letti gli interventi nomofilattici (per tutti, Sez. 3, n. 43615 del 18/02/2015, Manconi, Rv. 265152), indicati nel ricorso del Pubblico Ministero e nella requisitoria scritta del PG (da ultimo, v. anche: Sez. 3, Sentenza n. 30405 del 08/04/2016 – dep. 18/07/2016, P.M. in proc. Murino e altri, Rv. 267587).
7. L’impugnata ordinanza dev’essere pertanto annullata senza rinvio, nei limiti in dispositivo indicati.
8. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l’esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici gia’ affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla sospensione ed al differimento dell’esecuzione del sequestro.
Motivazione semplificata.

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