Fondo patrimoniale ed azione revocatoria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 34872.

Fondo patrimoniale ed azione revocatoria

Il fondo patrimoniale costituito ex articolo 167 del Cc impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l’articolo 170 del codice civile, che la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni). Con la importante precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni. Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad esempio, la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata.

Ordinanza|| n. 34872. Fondo patrimoniale ed azione revocatoria

Data udienza 15 novembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Fondo patrimoniale – Effetto tipico – Art. 170 cc – Parziale sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica – Creditore vittorioso nell’esperimento dell’azione pauliana – Efficacia – Verifica se il credito per cui si agisce deriva da obbligazione contratta nell’interesse della famiglia – Consapevolezza del creditore – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 399/2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), pec: (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2211/2021 depositata il 23/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere RUSSO RITA E. A..

Fondo patrimoniale ed azione revocatoria

FATTI DI CAUSA

La sentenza impugnata riporta i fatti e le vicende giudiziarie anteriori all’odierno giudizio nei seguenti termini: la Cassa di Risparmio di Bologna oggi (OMISSIS), ha erogato in data (OMISSIS) un finanziamento alla societa’ a r.l. (OMISSIS), della quale (OMISSIS) e (OMISSIS) erano soci; i predetti hanno assunto la qualita’ di fideiussori. In data 20 febbraio 2009 la banca, a seguito dell’inadempimento della societa’, ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori. In data 6 ottobre 2010 i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ la (OMISSIS), madre del (OMISSIS), hanno costituito un fondo patrimoniale conferendovi tutti i loro beni immobili.

La banca, con citazione del 1 settembre 2015, ha agito in revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 c.c., al fine di far dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, stipulato in Bologna ai rogiti del notaio (OMISSIS) in data 6 ottobre 2010. Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno quindi proposto appello, che la Corte ha respinto rilevando, in primo luogo, che il credito, diversamente da quanto sostenuto dai debitori, non era stato estinto, residuando ancora la somma di circa 60.000 Euro, oltre ulteriori interessi di mora; che la costituzione del fondo patrimoniale era successiva al decreto ingiuntivo e che erano stati segregati tutti i beni immobili dei debitori cosi’ creando un pregiudizio al creditore, nella consapevolezza dei debitori.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) affidandosi a un motivo. Si e’ costituita con controricorso (OMISSIS).

La causa e’ stata trattata all’udienza camerale non partecipata dal 15 novembre 2023.

Fondo patrimoniale ed azione revocatoria

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 170 c.c.. I ricorrenti deducono che l’istituto del fondo patrimoniale rappresenta un sistema idoneo a garantire il substrato patrimoniale della famiglia. La Corte ha omesso di acclarare che le fideiussioni concesse sono estranee ai bisogni della famiglia circostanza “giammai evidenziata in corso di causa e giammai contestata dalla banca”. Da cio’ discende che la banca, la quale aveva piena contezza della natura dell’affare, non potra’ mai procedere a esecuzione sui beni del fondo, circostanza trascurata da entrambi i giudici di merito. Poiche’ le fideiussioni concesse da (OMISSIS) e da sua madre sono estranei ai bisogni della famiglia, appare logico e giuridicamente corretto – secondo i ricorrenti- ritenere la inammissibilita’ dell’azione revocatoria, dal momento che la banca aveva piena contezza che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Deducono inoltre che il giudice di merito ha omesso di considerare la circostanza che entrambi i beni facenti parti del fondo erano adibiti a dimora familiare, circostanza questa gia’ dimostrata nel giudizio di merito e che il fondo patrimoniale non e’ stato costituito per sfuggire ai creditori ma per soddisfare le esigenze della famiglia, poiche’ costituisce diritto costituzionalmente garantito preservare l’habitat familiare della famiglia; gli odierni ricorrenti nel giudizio di prime cure avevano gia’ chiesto di dare la prova del fatto che le somme corrisposte, a fronte del contratto di finanziamento artigiano, erano servite alla banca per soddisfare un proprio precedente credito desumibile da due contratti di conto corrente avente saldo negativo.

L’istituto di credito, nel costituirsi con controricorso, eccepisce preliminarmente la nullita’ della procura rilasciata da (OMISSIS) in quanto priva di uno specifico riferimento a un determinato provvedimento da impugnare nella fattispecie non richiamato, facendo invece riferimento ad un ipotetico controricorso, mentre la parte ha la posizione di ricorrente e conferendo poteri estranei al giudizio di legittimita’. Resiste nel merito.

2.- Il motivo e’ infondato.

2.1- Preliminarmente, si osserva che e’ infondata la eccezione relativa alla validita’ della procura conferita da (OMISSIS).

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Le sezioni unite di questa Corte si sono espresse in materia valorizzando la rilevanza della “collocazione topografica” (e cioe’ l’unione al ricorso, anche se su foglio separato), la quale fa si’ che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purche’ da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilita’ al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’articolo 1367 c.c., e dall’articolo 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volonta’ che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass. sez. un. 36057 del 09/12/2022). Nella specie la procura oltre ad essere congiunta all’atto, anche se rilasciata su un foglio separato, e’ datata (15 dicembre 2021), fa espresso riferimento al giudizio in cassazione, pur non identificato con il numero, e nomina specificamente la controparte, anche se in termini tali da poter generare l’equivoco che intenda conferire mandato per proporre un controricorso e non un ricorso; nondimeno e’ sufficientemente chiaro che si riferisca al giudizio di cassazione pendente tra le odierne parti e pur se conferisce taluni poteri che sono propri del giudizio di merito (ad esempio la chiamata di terzo), ne conferisce allo stesso modo altri, quali conciliare, transigere, farsi sostituire in udienza, che ben possono riferirsi al giudizio di cassazione. Pertanto, in ossequio al principio di conservazione la procura deve ritenersi valida.

2.2. – Nel merito la censura dei ricorrenti sconta diversi profili di inammissibilita’ ed e’ comunque infondata.

In primo luogo si osserva -e questa e’ una specifica eccezione sollevata dalla banca- che la censura appare, ameno per alcuni profili, nuova. La parte non chiarisce in che termini ha proposto la questione sulla natura del credito al giudice d’appello, anzi essa stessa -alla pagina 5 del ricorso- afferma che la circostanza che le fideiussioni sono estranee ai bisogni della famiglia costituisce una circostanza “giammai evidenziata in corso di causa e giammai contestata dalla banca”. In ogni caso, le argomentazioni proposte hanno scarsa pertinenza alle ragioni decisorie esposte dalla Corte d’appello e sono destituite di fondamento.

3.- Si deve qui premettere che il fondo patrimoniale, rappresenta effettivamente – come afferma la parte – un sistema idoneo a garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia, ma non esclude del tutto la possibilita’ per i creditori di aggredire i beni in essa inclusi, poiche’ nella definizione del punto di equilibrio tra l’interesse della famiglia e quello dei creditori non si e’ totalmente obliterato il principio di cui all’articolo 2740 c.c., ma si e’ introdotto uno speciale regime di responsabilita’ patrimoniale. Inoltre, esso non crea uno schermo impermeabile ai rimedi che i creditori possono esperire avverso le attivita’ dirette ad eludere o vanificare in toto la garanzia patrimoniale generica.

3.1- Il fondo patrimoniale costituito ex articolo 167 c.c., impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l’articolo 170 c.c., che “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo’ aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Qualora sorga controversia sulla assoggettabilita’ dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneita’ a tali bisogni); con la importante precisazione che, se e’ vero che tale finalita’ non si puo’ dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, e’ vero altresi’ che tale circostanza non e’ nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. 10166/2020). Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilita’ al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilita’ con le piu’ ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicche’ l’estraneita’ non puo’ considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad es. la fideiussione prestata in favore di una societa’) in se’ e per se’ considerata (Cass.. 29983 del 25/10/2021).

Pertanto, i creditori vengono distinti in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e della condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell’insorgenza dell’obbligo, tra creditori della famiglia, ai quali e’ riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, creditori che ignoravano l’estraneita’ dei debiti ai bisogni familiari, che dall’articolo 170 c.c., sono equiparati ai precedenti, e creditori che conoscevano tale estraneita’; a questi ultimi e’ preclusa l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti. La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia e’ quindi favorita attraverso la sottrazione dei beni stessi all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilita’ per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, e’ un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 1), se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass. n. 4933 del 07/03/2005; Cass. n. 15310 del 07/07/2007; Cass. n. 24757 del 07/10/2008; Cass. n. 2530 del 10/02/2015).

4.- Nella specie, l’istituto di credito non ha preteso di agire sui beni del fondo patrimoniale, ma ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale reca pregiudizio alle proprie ragioni e quindi ha chiesto e ottenuto che il negozio venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 2901 c.c..

Fondo patrimoniale ed azione revocatoria

L’azione pauliana, come e’ noto, e’ diretta a far dichiarare giudizialmente l’inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, per consentire allo stesso di esercitare sui beni oggetto dell’atto azioni esecutive e cautelari. L’accoglimento della domanda proposta ex articolo 2901 c.c., produce quindi l’effetto di rendere inopponibile, e solo nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria, l’atto dispositivo del debitore, senza incidere sulla validita’ inter partes dell’atto stesso, ne’ sulla sua opponibilita’ ai terzi rimasti estranei al giudizio revocatorio (Cass. 25855/2021).

La banca ha posto a fondamento della propria azione revocatoria la circostanza che -ove non ottenesse la dichiarazione di inefficacia- non potrebbe agire sui beni del fondo patrimoniale ed e’ in cio’ che consiste il pregiudizio, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, pregiudizio che la dichiarazione di inefficacia rimuove perche’ consente alla banca di agire liberamente sui beni del fondo patrimoniale, pur se questo resta validamente costituito.

L’effetto tipico della costituzione del fondo, vale a dire la (parziale) sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica, non si produce nei confronti del creditore vittorioso nell’esperimento dell’azione pauliana e non sara’ quindi necessario, in questo caso, verificare se il credito per cui si agisce deriva da obbligazione contratta nell’interesse della famiglia e se il creditore ne fosse consapevole o meno.

Correttamente pertanto la Corte di merito ha focalizzato l’attenzione non gia’ sulla conoscenza da parte della banca della – pretesa- estraneita’ del credito vantato ai bisogni della famiglia, quanto sulla sussistenza di eventus e scientia damni.

Quanto al resto, si tratta di censure di merito oppure generiche, a fronte di una ampia motivazione resa dalla Corte d’appello-condivisibile in punto di diritto e non rivedibile in punto di fatto- la quale osserva che la circostanza che il credito sia sub judice non fa venire meno la facolta’ della banca di agire per la conservazione della garanzia patrimoniale posto che assume rilevanza, ai fini che qui interessano, una nozione lata di credito estesa anche al credito litigioso; la Corte ha altresi’ osservato che l’eventus damni si ha non soltanto quando l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa che rende piu’ difficile la soddisfazione delle ragioni del creditore, cosi’ uniformandosi in punto di diritto ai principi costantemente affermati da questa Corte (da ultimo Cass. n. 20232 del 14/07/2023); infine la Corte di merito ha affermato che i due fideiussori erano ben consapevoli, nel momento in cui hanno costituito il fondo patrimoniale e vi hanno conferito tutti i loro immobili, non solo di avere gia’ prestato la fideiussione e dell’inadempimento della debitrice principale, ma anche della emissione del decreto ingiuntivo nei loro confronti.

Irrilevante e’ infine, nella fattispecie, il richiamo alla protezione dell’habitat domestico della famiglia; la questione rileva qualora ci siano figli minori, nei rapporti tra i genitori, ai fini della assegnazione della casa familiare, vicende che qui non sono state dedotte.

Le consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Fondo patrimoniale ed azione revocatoria

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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