Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 3 aprile 2019, n. 14681.
La massima estrapolata:
Si ravvisa il reato di falso ideologico in atto pubblico di cui all’articolo 479 del C.p. nella condotta tenuta da due medici, in forza della quale il primo, medico in quiescenza, abbia sostituito il secondo nelle visite, apponendo falsamente la propria sigla (illeggibile) su prescrizioni del SSN redatte con l’uso di timbri e ricettari fornitigli dall’altro. È da escludere, in tal caso, l’innocuità del falso, essendo rilevante, nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della pubblica fede, l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, anche per le implicazioni rispetto a eventuali contestazioni sull’operato del sanitario.
Sentenza 3 aprile 2019, n. 14681
Data udienza 7 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente
Dott. BELMONTE Maria Teres – Consigliere
Dott. ROMANO Michele – Consigliere
Dott. MOROSINI E. Mar – rel. Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/10/2017 della CORTE di APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di (OMISSIS) per il reato continuato di falso ideologico; mentre ha assolto il coimputato (OMISSIS) per non aver commesso il fatto.
In sintesi il dottor (OMISSIS), medico in quiescenza dal SSN, aveva continuato ad esercitare la professione sanitaria nello studio del dottor (OMISSIS), utilizzando il ricettario “rosso” del SSN intestato a (OMISSIS), apponendo la propria sigla su ricette e prescrizioni recanti il timbro del predetto medico convenzionato.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia erronea applicazione della legge penale.
2.1 Il reato di falso non sarebbe configurabile, in quanto il dottor (OMISSIS) si sarebbe limitato a compilare personalmente le ricette firmandole con il proprio nome accanto al timbro del Dott. (OMISSIS), nella veste di sostituto di questi.
Secondo le circolari emanate in materia da alcune Regioni, il sostituto del medico convenzionato deve compilare la ricetta sul ricettario del titolare apponendo il doppio timbro del titolare e del sostituto e la sola firma del sostituto. In base a una circolare della Regione Lombardia l’apposizione del timbro del sostituto e’ “solo eventuale se possibile”.
Quindi l’operato dell’imputato sarebbe lecito o, al massimo, integrerebbe una mera irregolarita’.
2.2 In ogni caso non si comprenderebbe in cosa consisterebbe il falso materiale, contestato unitamente al reato di falso ideologico.
Ne’ sussisterebbe una falsa rappresentazione della realta’, rilevante ex articolo 479 c.p., in quanto il paziente ben sa chi ha di fronte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Il fatto ricostruito dai giudici di merito e posto alla base della decisione e’ il seguente: (OMISSIS), medico in quiescenza, aveva utilizzato le ricette del SSN intestate al dottor (OMISSIS), originario coimputato, recanti il timbro di questi e la sottoscrizione, apposta con sigla illeggibile, del dottor (OMISSIS).
Secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimita’ tale condotta integra il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da privato ex articoli 479 – 482 c.p., poiche’ in tal modo si ingenera la falsa rappresentazione della riconducibilita’ al medico convenzionato delle visite e delle conseguenti prescrizioni (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Landi, Rv. 257552 – 01).
Ne’, in tal caso, e’ prospettabile l’innocuita’ del falso in relazione alla asserita inidoneita’ a trarre in errore i pazienti che ben conoscono il proprio medico. Detti atti infatti svolgono una generale funzione attestativa (non rivolta al singolo paziente), la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realta’ documentata, in virtu’ della quale rileva – nel giudizio sulla concreta offensivita’ della condotta nei confronti del bene della fede pubblica – l’indicazione dell’identita’ fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, cit.).
3. Va chiarito che il reato di falso materiale e’ estraneo al thema decidendi.
La contestazione si riferisce solo al falso ideologico, l’articolo 476 c.p. viene citato in rubrica solo quoad poenam, mentre il richiamo all’articolo 81 cpv c.p. concerne la continuazione cd. “interna” data la pluralita’ delle condotte di falsificazione.
Sul fatto – reato di falso ideologico continuato si e’ pronunciato il Tribunale, che non fa cenno in motivazione al falso materiale. L’aumento di un mese di reclusione sulla “pena base” e’ frutto della citata “continuazione interna”, in ragione della pluralita’ delle condotte di falso ideologico.
Solo la Corte di appello fa cenno al falso materiale, ma e’ un obiter dictum, privo di rilievo.
4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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