Estorsione e la vittima del comportamento estorsivo

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 giugno 2021| n. 23759.

Estorsione e la vittima del comportamento estorsivo.

Integra il delitto di estorsione la condotta dell’agente che rivolga la violenza o la minaccia a persona diversa dal soggetto al quale è richiesto l’atto di disposizione patrimoniale, sempre che la condotta sia idonea ad influire sulla volontà di quest’ultimo. (Fattispecie in cui le minacce erano rivolte all’amministratore del condominio per ottenere dall’assemblea condominiale l’affidamento di appalti).

Sentenza|16 giugno 2021| n. 23759. Estorsione e la vittima del comportamento estorsivo

Data udienza 11 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: Estorsione – Vittima del comportamento estorsivo – Amministratore di condominio e non condomini su cui grava il danno economico – Integrazione del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere SARACO ANTONIO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale SECCIA DOMENICO A.R., che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
a seguito di trattazione a norma del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, senza l’intervento del Procuratore generale e delle parti.

Estorsione e la vittima del comportamento estorsivo

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono avverso la sentenza in data 20/2/2020 della Corte di appello di Bari che, nel riqualificare il fatto ai sensi degli articoli 56 e 629, c.p., ha confermato la loro condanna disposta dalla sentenza in data 15/5/2015 del Tribunale di Foggia.
2. (OMISSIS) deduce:
2.1. “Violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3 e dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) e articolo 111 Cost., per illogicita’, contraddittorieta’ e carenza della motivazione della sentenza relativamente alla ritenuta responsabilita’ penale di (OMISSIS) ed in ordine alla ritenuta riqualificazione del fatto ai sensi degli articoli 56 e 629 c.p.”.
Con il primo motivo si denuncia la contraddittorieta’ della ricostruzione dei fatti rispetto alle risultanze processuali.
-A tal proposito si osserva che “la Corte territoriale con la sentenza per cui e’ ricorso, nel decidere l’appello proposto dall’imputato, sebbene in presenza di motivazioni specifiche, approfondite e articolate, non ha fornito alcuna risposta alle problematiche che erano state rappresentate con il gravame, soprattutto in tema di logicita’ e congruita’ della motivazione, su punti dell’appellata sentenza ben individuati e decisivi”. A dimostrazione della fondatezza dell’assunto viene riportato integralmente il motivo di gravame, che viene compendiato e illustrato ponendo l’accento sulla mancanza di un contributo materiale posto in essere da (OMISSIS) e alla violazione dell’articolo 192 c.p.p., con riguardo agli elementi costitutivi del tentativo di estorsione, mancando elementi certi conducenti nel senso della responsabilita’ del ricorrente.
3. (OMISSIS) deduce:
3.1. “Violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), lettera C), lettera E) in relazione agli articoli 516 – 518 – 521 e 597 c.p.p. avendo errato nel qualificare la condotta contestata ai sensi degli articoli 56 e 629 c.p. piuttosto che 56 – 610”.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha riqualificato il fatto in violazione dei principi fissati dalla sentenza c.d. Drassich (Sez. 2, Sentenza n. 37413 del 15/05/2013) avendo qualificato il fatto quale tentativo di estorsione rispetto al reato di violenza privata ritenuto dal primo giudice, pur in assenza dell’appello del Pubblico ministero e senza la previa instaurazione di un contraddittorio, cosi’ impedendosi agli imputati l’esercizio del diritto di difesa sul punto.
A sostegno dell’assunto viene illustrata l’evoluzione della giurisprudenza di legittimita’ in materia.
3.2. “Violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) – lettera C) – lettera E), avendo errato nel qualificare la condotta contestata all’odierno ricorrente ai sensi degli articoli 56 e 629 c.p. piuttosto che ai sensi degli articoli 56 e 610 c.p.”.
A tale proposito il ricorrente sottolinea la diversita’ strutturale tra i due reati, avendo riguardo al bene giuridico rispettivamente protetto, alla nozione di violenza, alle caratteristiche della minaccia, all’elemento psicologico.
Osserva, inoltre, che in mancanza di un danno deve ritenersi sussistente un tentativo di violenza privata e non un tentativo di estorsione. Aggiunge che nella sentenza impugnata non e’ specificato in cosa sia consistito il danno e chi lo abbia subito.
Da qui la denuncia di erroneita’ della qualificazione giuridica.
3.3. “Violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) – lettera C) – lettera E), in relazione all’articolo 546”.
Con l’ultimo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha dato risposta ai motivi di gravame, non avendo spiegato in cosa sia consistito l’ingiusto profitto caratterizzante l’estorsione, tale non potendo essere la richiesta di ricevere 10 condomini da pulire avanzata all’amministratore dei condomini.
Si deduce, quindi, la violazione dell’obbligo di motivazione, di cui viene delineata la nozione.
4. Il ricorso e’ stato trattato a norma del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
Veniva, quindi, letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO A.R. Seccia, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.

 

Estorsione e la vittima del comportamento estorsivo

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata la denuncia di violazione dei principi fissati dalla sentenza Drassich (Sez. 2, Sentenza n. 37413 del 15/05/2013) esposta nel ricorso di (OMISSIS), con l’eventuale violazione del diritto di difesa per la mancata apertura del contraddittorio in relazione alla possibilita’ di configurare il reato di tentativo di estorsione.
1.1. La manifesta infondatezza del motivo emerge al solo risaltare come la stessa sentenza Drassich evocata dal ricorrente abbia spiegato che “qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilita’ di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione”, (Sez. 2, Sentenza n. 37413 del 15/05/2013, Rv. 256652 – 01).
A cio’ si aggiunga che l’assunto difensivo -secondo cui non vi sarebbe stato contraddittorio in punto di qualificazione giuridica del fatto- e’ palesemente sconfessato ove si rilevi come l’unico motivo dell’atto di appello dell’odierno ricorrente fosse interamente ed esclusivamente rivolto a negare la possibilita’ di qualificare il fatto quale tentativo di estorsione, con la conseguente instaurazione del contraddittorio e piena esplicitazione del diritto di difesa sul punto.
2. Nel resto, sia il ricorso di (OMISSIS), sia il ricorso di (OMISSIS) sono inammissibili perche’ manifestamente infondati e aspecifici.
La Corte di appello ha dato conto delle ragioni del suo convincimento circa la qualificazione giuridica del fatto e ha dato risposta ai motivi di gravame, in quanto: ha rilevato come l’ingiusto profitto patrimoniale emergesse dalla testimonianza dell’amministratore (OMISSIS), che ha puntualmente riferito sulla dinamica della vicenda e sulla condotta tenuta dai due coimputati, sottolineando come i due pretendessero gli appalti ovvero una somma di denaro corrispondente al valore degli appalti, con atteggiamento minaccioso, tanto da indurlo a chiedere aiuto con il telefono, spinto da uno stato di agitazione confermato dalle testimoni (OMISSIS) e – (OMISSIS); ha sottolineato come entrambi gli imputati avessero realizzato un contributo causale efficace e causativo, “l’uno ( (OMISSIS)) attraverso le richieste verbali, espresse in modo insistente, perentorio (deciso) e minaccioso, l’altro (l’ (OMISSIS)) con la tacita assunzione di una posizione… di garanzia della serieta’ e gravita’ del tentativo di estorsione che si andava compiendo”.
2.1. La presenza di una motivazione puntuale e adeguata, logica e priva di contraddizioni dimostra -anzitutto- la manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione sollevata dai ricorrenti. A cio’ si aggiunga che a fronte di una motivazione siffatta, va rilevato come entrambi i ricorsi si risolvano in una generica quanto assertiva denuncia di erroneita’ ovvero di mancanza di motivazione che, in effetti, sfugge al confronto con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata.
Da qui il vizio di aspecificita’ del motivo, dovendosi ribadire che esso va apprezzato non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ conducente, a mente dell’articolo 591, comma 1, lettera c), all’inammissibilita’ (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

 

Estorsione e la vittima del comportamento estorsivo

 

2.2. A cio’ si aggiunga che le doglianze contenute nel ricorso sono la mera ripetizione dei motivi di appello, cosi’ che si deve ribadire che “e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli gia’ dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; piu’ di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, e’ del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non puo’ essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
2.3. La manifesta infondatezza dei ricorsi si registra anche nella parte in cui essi negano la possibilita’ di configurare un’estorsione quando la minaccia sia rivolta a un soggetto (l’amministratore) diverso da quello (l’assemblea dei condomini e, dunque, i condomini) – che avrebbe dovuto- eventualmente concretizzare l’atto negoziale.
A tal riguardo va rilevato che nel delitto di estorsione e’ pacificamente ammessa (sin da Sez. 1, sentenza n. 11924 del 10/5/1982, Pilone, rv 156651) la distinzione tra soggetto passivo della condotta (cui viene rivola la minaccia) e soggetto passivo del reato (il danneggiato) li’ dove l’azione rivolta a persona diversa dal danneggiato risulti in concreto idonea a determinare l’atto di disposizione patrimoniale. Cio’ presuppone -ovviamente- che il destinatario della violenza o minaccia abbia comunque la capacita’ di determinare il compimento dell’atto, pur non subendone le conseguenze patrimoniali.
In forza di cio’, e’ stato affermato che “ai fini della sussistenza del reato di estorsione, la violenza o minaccia puo’ essere rivolta a persona diversa dal soggetto danneggiato, al quale si richiede l’atto di disposizione patrimoniale, purche’ sussista l’idoneita’ della condotta a influire sulla volonta’ di quest’ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato il delitto di tentata estorsione a carico di imputato il quale aveva posto in essere condotte minatorie nei confronti del capo operaio di un’impresa edile in condizione di influire sulle determinazioni del gestore della stessa al fine di farsi assumere)”, (Sez. 1, Sentenza n. 25382 del 28/05/2014, Mammoliti, Rv. 262259 – 01).
Tale paradigma si rinviene nella fattispecie in esame, dove un siffatto potere di influenza va senz’altro riconosciuto all’amministratore del condominio, il cui ruolo -coniugato al potere di condizionamento che ne discende- gli consente di indirizzare le decisioni e le scelte dell’organo deliberativo condominiale, con la conseguente idoneita’ delle condotte minacciose di che trattasi a determinare l’affidamento degli appalti, in virtu’ del delineato presupposto di fatto e della configurabilita’ in diritto della scissione tra soggetto passivo della condotta e soggetto danneggiato.
Da cio’ la manifesta infondatezza della censura difensiva.
2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonche’, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro duemila, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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