Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 febbraio 2022| n. 3340.
Estinzione di una società conseguente a cancellazione.
Qualora l’estinzione di una società conseguente a cancellazione dal registro delle imprese intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il ricorrente aveva lamentato l’omesso esame e relativa statuizione da parte del giudice di appello sull’eccezione di inammissibilità, nullità o inefficacia dell’impugnazione proposta, attesa l’estinzione della società occorsa in pendenza del giudizio di primo grado in seguito alla sua cancellazione dal registro delle imprese; nella circostanza, infatti, osserva il giudice di legittimità, essendo pacifico che, a seguito della predetta cancellazione, l’appello era stato proposto dal controricorrente in proprio e nella qualità di socio unico della società estinta, quest’ultimo, in base al principio richiamato, doveva ritenersi pienamente legittimato a proporre l’impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 2 marzo 2021, n. 5605; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 16 novembre 2020, n. 25869; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 marzo 2013, n. 6070).
Ordinanza|3 febbraio 2022| n. 3340. Estinzione di una società conseguente a cancellazione
Data udienza 1 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Risarcimento – Danno all’immagine – Film Nazi rock – Danni richiesti all’editore e al giornalista – Indicazione come nazista – Estinzione di una società conseguente a cancellazione dal registro delle imprese – Pendenza di un giudizio del quale la società è parte – Evento interruttivo – Artt. 299 e ss. cod. proc. civ. – Prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26245/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
NONCHE’ contro
(OMISSIS), in proprio e quale ex socio unico e liquidatore della (OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3618/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal cons. Dot. FALABELLA MASSIMO.
Estinzione di una società conseguente a cancellazione
FATTI DI CAUSA
1. – (OMISSIS), componente del gruppo musicale “Legittima offesa” e compositore di un omonimo brano musicale, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
L’attore ha riferito che (OMISSIS), in veste di produttore, e (OMISSIS), quale distributore, avevano realizzato e diffuso un film documentario intitolato “(OMISSIS)”, contenente taluni brani musicali creati dal medesimo (OMISSIS), in violazione del suo diritto patrimoniale e del suo diritto morale d’autore, nonche’ stralci di un’intervista dal medesimo rilasciata, la cui pubblicazione non era stata autorizzata: ha lamentato, in proposito, che il documentario ledesse l’immagine dell’intervistato, in buona sostanza catalogato come nazista.
Nella resistenza delle due convenute, il Tribunale di Roma ha ritenuto che il documentario avesse reso una falsa rappresentazione dell’attore, indicato come portatore di idee violente ed antidemocratiche. Ha quindi condannato i convenuti al risarcimento del danno liquidato equitativamente in Euro 15.000,00, avuto riguardo la dimostrata perdita di occasioni professionali, alla gravita’ dell’offesa recata all’attore e al livello di diffusione del prodotto.
2. – Contro la pronuncia hanno proposto appello le due convenute; (OMISSIS) si e’ costituito, resistendo al gravame.
Estinzione di una società conseguente a cancellazione
Con sentenza pubblicata il 30 maggio 2017 la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado rigettando la domanda proposta.
Dopo aver evidenziato che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale onerava l’attore dell’allegazione del danno sofferto, la Corte di merito ha osservato che (OMISSIS) aveva dedotto in citazione, oltre al danno cagionato dalla violazione del suo diritto d’autore, che il Tribunale aveva espressamente escluso senza che l’appellato avesse spiegato sul punto appello incidentale, di aver subito atti di violenza per essere stato additato come nazista e di aver dovuto cambiare il nome del gruppo perche’ non veniva piu’ chiamato a suonare nei locali. Ha aggiunto che il giudice di prime cure aveva escluso che fosse provato il nesso di causalita’ tra la lesione dell’onore e della reputazione di (OMISSIS) e gli atti di violenza da lui subiti, mentre aveva riconosciuto il risarcimento del danno, facendo riferimento alla perdita di occasioni professionali che non erano state specificamente dedotte nella citazione e nemmeno nella memoria di cui all’articolo 183 c.p.c., richiamando la gravita’ dell’offesa e la diffusione del documentario: ossia circostanze che, seppur rilevanti sul piano del quantum, non spiegavano di quale concreto, specifico, pregiudizio fosse stato risarcito (OMISSIS) e non consentivano, inoltre, di inquadrare il ristoro accordato entro l’ambito di una deduzione attorea.
3. – (OMISSIS) ha impugnato detta pronuncia con un ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
Estinzione di una società conseguente a cancellazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, menzionandosi gli articoli 100 e 112 c.p.c., sono lamentati: la nullita’ della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilita’, di nullita’ e di inefficacia dell’impugnazione proposta da (OMISSIS) per difetto di titolarita’ sostanziale e processuale del diritto all’impugnazione; il giudicato formatosi, nel giudizio di appello, nei confronti dell’autore della condotta lesiva; la conseguente inammissibilita’ del gravame proposto dalla societa’ editrice per l’accertamento irrevocabile che si sarebbe formato sulla questione pregiudiziale afferente la responsabilita’ della societa’ produttrice. Deduce la ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare e statuire sull’eccezione di inammissibilita’, nullita’ o inefficacia dell’impugnazione proposta da (OMISSIS), stante l’estinzione dell’ente, occorsa in pendenza del giudizio di primo grado: detta societa’, infatti, era stata cancellata dal registro delle imprese il (OMISSIS). Sostiene inoltre il ricorrente che, in ragione della irretrattabilita’ dell’accertamento della responsabilita’ della detta controricorrente, doveva ritenersi preclusa, in via definitiva, l’impugnazione proposta da (OMISSIS), la quale assumeva la veste di responsabile solidale: cio’ in conseguenza della portata pregiudiziale che assumeva, con riguardo alla detta appellante, la statuizione resa nei confronti di (OMISSIS).
Il motivo e’ infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora l’estinzione della societa’ intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la societa’ e’ parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli articoli 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della societa’, ai sensi dell’articolo 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe piu’ stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della societa’, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilita’, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non puo’ eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo e’ occorso (Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. 16 novembre 2020, n. 25869; Cass. 2 marzo 2021, n. 5605).
Nella fattispecie e’ pacifico che, a seguito della cancellazione di (OMISSIS) dal registro delle imprese nel corso del primo grado di giudizio, l’appello venne proposto da (OMISSIS) anche nella qualita’ di socio unico di (OMISSIS). In base al principio teste’ richiamato, detto soggetto era pienamente legittimato a proporre l’impugnazione.
Nello svolgimento del motivo la ricorrente articola alcune considerazioni con riguardo alle “situazioni giudiziali” attive (avendo particolare riguardo alla presunzione di rinuncia della societa’ quanto ad “attivita’” non appostate in bilancio da parte del liquidatore): ma tali rilievi risultano essere palesemente non conferenti, giacche’ (OMISSIS) ha assunto nel giudizio la qualita’ di convenuta, e quindi di soggetto passivo di una pretesa contro di essa azionata.
2. – Col secondo motivo si denuncia, a mente dell’articolo 112 c.p.c., la nullita’ della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sull’appello incidentale condizionato spiegato da (OMISSIS); nel corpo del motivo e’ parola di una “domanda incidentale condizionata” spiegata dal ricorrente nella comparsa di risposta di appello e si rileva essersi “ritualmente sottoposto alla Corte di appello il riesame ex articolo 346 c.p.c. delle domande ed eccezioni assorbite dalla decisione del Tribunale condizionatamente all’accoglimento degli opposti motivi di gravame”.
Il motivo e’ inammissibile.
La ricorrente si duole del mancato esame di un appello incidentale che essa stessa nega di aver spiegato allorquando assume di aver semplicemente sottoposto alla Corte di appello le domande e le eccezioni assorbite dalla decisione del giudice di prime cure, a norma dell’articolo 346 c.p.c. (pag. 19 del ricorso). Ne’ in questa sede vale opporre di aver richiesto, nelle conclusioni della comparsa di risposta del giudizio di gravame, l’accoglimento di appello incidentale: cio’ non basta, infatti, a far ritenere ritenere integrata la fattispecie di una valida impugnazione. A norma dell’articolo 342 c.p.c., l’appello deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (per tutte: Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199). Ebbene, il ricorrente, in ispregio al principio di autosufficienza, manca di rappresentare alcunche’ al riguardo, impedendo cosi’ alla Corte di apprezzare la reale consistenza della censura.
3. – Col terzo motivo sono lamentate violazione e falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c., articoli 112 e 189 c.p.c.. Si deduce, in sintesi, essere non condivisibile quanto ritenuto dalla Corte di appello in ordine alla mancata allegazione del danno di cui era stato domandato il risarcimento.
Col quarto mezzo la sentenza impugnata e’ censurata per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, nonche’ per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. L’istante deduce che il thema decidendum era stato dettagliatamente inquadrato, avendo egli allegato i gravi attacchi alla persona che aveva dovuto subire a seguito della edizione del prodotto “(OMISSIS)” e di aver dovuto cambiare il nome del gruppo non venendo piu’ chiamato a suonare nei locali.
I due mezzi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, e non meritano accoglimento.
Come si e’ detto, la Corte di merito ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che l’attore avesse omesso di allegare un danno idoneo a giustificare l’accoglimento della pretesa risarcitoria.
Il nucleo delle doglienze del ricorrente sul tema delle allegazioni si rinviene a pag. 33 del ricorso, ove si addebita al Tribunale di aver prima affermato che il ricorrente aveva prospettato di aver dovuto cambiare nome al gruppo perche’ non veniva piu’ invitato a suonare nei locali e poi contraddittoriamente negato fosse stata dedotta, in primo grado, la perdita di occasioni professionali.
Sul punto, non ricorre la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c., articoli 112 e 189 c.p.c., norme che non sono implicate nel vizio di cui il ricorrente assume essere affetta la sentenza impugnata; non ricorre nemmeno l’omesso esame del fatto decisivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5: e cio’ in quanto la Corte di appello ha affrontato, sul punto, una questione processuale e l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo non e’ riconducibile al vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5 quanto, piuttosto, a quello ex articolo 360 c.p.c., n. 4, ovvero a quelli di cui ai precedenti nn. 1 e 2, ove si tratti – in quest’ultimo caso – di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785).
Quanto al vizio motivazionale consistente nel contrasto irriducibile tra proposizioni inconciliabili, e’ da osservare – in linea di principio – che non e’ consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimita’, una censura nel senso indicato con riguardo agli errores in procedendo: spetta infatti alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attivita’, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicita’ dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. n. 10 novembre 2015, n. 22952). Il ragionamento della Corte di merito, peraltro, non e’ affatto contraddittorio; essa ha evidenziato non essere state “specificamente dedotte” le occasioni professionali di cui era stata lamentata la perdita: che era cioe’ mancata la circostanziata allegazione dei fatti rilevanti a tal fine. Essa, pertanto, ha evidentemente ritenuto che non potesse considerarsi tale la generica deduzione attorea secondo cui “il gruppo non veniva piu’ chiamato a suonare nei locali”.
E’ da rimarcare che il ricorrente non fa questione della presenza, all’interno dell’atto di citazione o della prima memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, di diverse, e piu’ specifiche allegazioni, e quindi di un vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 4): questione riflettente una censura che, oltretutto, avrebbe dovuto essere corredata di una esauriente trascrizione di quegli atti processuali, visto che la deduzione, con il ricorso per cassazione, di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181).
4. – Il quinto motivo oppone la violazione falsa applicazione degli articoli 1223, 122 (scilicet: 1226) e 2059 c.c., nonche’ degli articoli 112 e 183 c.p.c.. Viene imputato alla Corte di merito di non aver fatto retta applicazione della norma che disciplina la facolta’ del giudice di procedere alla liquidazione equitativa del danno.
Il motivo e’ inammissibile.
Esso mostra di non cogliere la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia: questa, ha infatti ritenuto risolutivo il dato della mancata allegazione del danno: il tema della quantificazione del pregiudizio occorso e’ restato conseguentemente assorbito.
5. – Il ricorso e’ respinto.
6. – Il ricorrente e’ tenuto, secondo soccombenza, a rivalere delle spese le due societa’ controricorrenti.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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