Qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 febbraio 2022| n. 3475.

Qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione in quanto tale questione è ormai coperta dal giudicato implicito. Inoltre l’attore soccombente nel merito non può contestare la giurisdizione del giudice che egli stesso ha adito.

Ordinanza|3 febbraio 2022| n. 3475. Qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito

Data udienza 23 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Polizia – Promozione del dirigente alla vigilia della quiescenza – Attribuzione degli effetti giuridici ma non di quelli economici – Pronuncia nel merito del giudice di primo rado – Implicita affermazione della propria giurisdizione – Giudicato – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f.

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31594/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliatosi in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del rispettivo Ministro pro tempore, domiciliatosi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2687/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/04/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO.

Qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito

RILEVATO IN FATTO

che:
– nella controversia promossa da (OMISSIS), dirigente generale della Polizia di Stato, per l’impugnazione del provvedimento del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza con cui il ricorrente era stato promosso, il giorno antecedente alla propria andata in quiescenza, alla qualifica di dirigente generale di P.S., con la sola attribuzione degli effetti giuridici, ma non di quelli economici, il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’interno e da quello dell’economia e delle finanze, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva accolto il ricorso, accertando l’obbligo dell’Amministrazione di attribuire al ricorrente gli effetti economici derivanti dalla sua promozione;
– il Consiglio di Stato, richiamata la normativa di riferimento (Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 9, comma 21) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2018, ha rilevato che, in materia, si era ormai consolidata la giurisprudenza amministrativa, statuendo i seguenti principi, dai quali non riteneva di discostarsi:
a.- l’ampia portata precettiva del Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 9, comma 21, come convertito, non consente di ritenerne escluso l’istituto della promozione alla vigilia;
b.- la ratio della norma, palesemente volta a garantire un risparmio di spesa all’erario, vale a maggior ragione per le promozioni alla vigilia, ben piu’ onerose per lo Stato rispetto a quelle ordinarie;
c.- la promozione alla vigilia, prescindendo da qualsiasi valutazione comparativa o, comunque, meritocratica, determina l’erogazione di migliori trattamenti economici e previdenziali che non conseguono a un procedimento selettivo o, comunque, valutativo;
d.- si tratta, comunque, di una disciplina speciale ratione temporis;
– contro la sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, cui i Ministeri dell’interno e dell’economia e finanze hanno risposto con controricorso;
il ricorso e’ stato avviato alla trattazione, ex articolo 380 bis.1 c.p.c., in camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
– va respinta l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso proposta dalle amministrazioni controricorrenti perche’ il numero indicato come quello della sentenza impugnata non corrisponde al numero reale;
– l’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non e’ difatti causa d’inammissibilita’ del ricorso per cassazione ove la parte cui lo stesso e’ diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilita’ di equivoci la decisione oggetto di gravame (Cass. n. 138/16); e, nel caso in esame, tali elementi senz’altro vi sono, considerato che il numero indicato corrisponde a quello del reg.ric., che identifica il giudizio a definizione del quale e’ stata pronunciata la sentenza del Consiglio di Stato nei confronti del ricorrente;
– con l’unico motivo il ricorrente deduce la nullita’ della sentenza del Consiglio di Stato ex articolo 111 Cost., comma 8, per violazione dell’articolo 362 c.p.c., comma 1, in relazione alla mancata osservanza dei limiti esterni della sua giurisdizione;
– secondo la prospettazione difensiva, il Consiglio di Stato, nel considerare applicabile al ricorrente “il blocco” dei meccanismi di adeguamento retributivo della progressione automatica per classi e scatti stipendiali, avrebbe illegittimamente esteso il richiesto riconoscimento dell’effetto economico, afferente al trattamento di fine servizio, al riconoscimento in materia previdenziale del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, travalicando i limiti esterni della propria giurisdizione ed esercitando la stessa nella materia pensionistica, riservata ex lege alla giurisdizione speciale della Corte dei conti;
– in relazione a fattispecie identiche queste sezioni unite (con ordd. nn. 21972 e 21987/21) hanno dichiarato l’inammissibilita’ dei relativi ricorsi, in base a considerazioni che integralmente si condividono;
– difatti, in quei casi, come in questo, il ricorrente, pur avendo enunciato, ma solo in rubrica, la mancata osservanza da parte del Consiglio di Stato dei limiti esterni della sua giurisdizione, tale violazione non esplicita se non per denunciare che il Consiglio di Stato avrebbe deciso in una materia, quella pensionistica, devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
– e’, allora, evidente l’inammissibilita’ del ricorso, alla luce dei principi reiteratamente affermati da queste sezioni unite, secondo cui allorche’ il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non e’ consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, in quanto tale questione e’ ormai coperta dal giudicato implicito (tra varie, Cass., sez. un., n. 10359/2021; nn. 25208 e 5587 del 2020);
– rimane altresi’ precluso all’attore, rimasto soccombente nel merito, contestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito (Cass., sez. un., n. 25367/20; n. 21260/16);
– questi principi valgono anche quando e’ il ricorrente ad avere adito lui stesso il giudice amministrativo in primo grado, risultando vittorioso;
– la questione oggi all’esame attiene, infatti, esclusivamente alla devoluzione della domanda (impugnazione del provvedimento amministrativo, nella parte in cui aveva limitato la promozione ai soli effetti giuridici, siccome ritenuto illegittimo) alla giurisdizione dello stesso giudice adito dal ricorrente (con prospettazione condivisa dal T.A.R.) e sulla quale, pertanto, si era formato il giudicato implicito, con la conseguenza che la stessa non poteva essere posta in discussione dinnanzi al Consiglio di Stato e neppure in questa sede;
– d’altronde, il ricorso neppure prospetta ulteriori violazioni dei limiti esterni della giurisdizione, nella nozione posta dall’articolo 111 Cost., comma 8, quale esplicitata dalla Corte Costituzionale ed accolta dalla giurisprudenza delle sezioni unite (tra le altre Cass., sez. un., nn. 13488 e 2605 del 2021; n. 28385, n. 26387 e n. 23751 del 2020), consistendo e risolvendosi, come gia’ detto, nella contestazione della giurisdizione del giudice amministrativo che era tuttavia divenuta irretrattabile per effetto della scelta dello stesso attore;
– il ricorso e’, quindi, inammissibile e le spese seguono la soccombenza;
– poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare le spese di giudizio, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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