La deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 febbraio 2022| n. 3612.

La deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello.

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza”.

Ordinanza|4 febbraio 2022| n. 3612. La deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello

Data udienza 22 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Appello – Inammissibilità dell’appello – Art. 342 c.p.c. – Error in procedendo – Potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito – Presupposto dell’ammissibilità del motivo di censura – CEDU 28 ottobre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5190-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 6611/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 5862/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/12/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

La deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello

RILEVATO

che:
1. con sentenza 31 ottobre 2019, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame di (OMISSIS), cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa escludeva la specificita’ dei motivi di impugnazione, alla luce del modello paradigmatico stabilito dall’articolo 342 c.p.c., non avendo essi sottoposto a puntuale critica le ragioni dell’ordinanza del Tribunale, che, pure avendo formulato un giudizio di inattendibilita’ delle dichiarazioni del predetto (che aveva riferito di essere fuggito da (OMISSIS), in Edo State, nella parte meridionale della Nigeria, per timore di essere ucciso dagli anziani del villaggio nel 2016, dopo ben tre anni dal decesso del padre, avendo egli rifiutato di assumerne alla morte il ruolo nella setta degli adoratori del dio (OMISSIS), a causa della sua fede cristiana, benche’ nulla ne sapesse della dottrina), aveva tuttavia negato la sussistenza dei requisiti delle misure di protezione internazionale e umanitaria richieste, distintamente esaminati;
3. con atto notificato il 28 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attivita’ difensiva.

 

La deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello

CONSIDERATO

che:
1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., per la specificita’ dei motivi di appello, di espressa critica dell’ordinanza di primo grado (unico motivo);
2. esso e’ fondato;
3. secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze: sicche’, alla parte volitiva va affiancata una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessita’ di particolari forme sacramentali o di redazione di un progetto alternativo di decisione, da opporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. s.u. 16 novembre 2017, n. 27199); dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtu’ di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. 11 maggio 2004, n. 8926; Cass. s.u. 9 novembre 2011, n. 23299; Cass. 22 settembre 2015, n. 18704; Cass. 15 giugno 2016, n. 12280), secondo un principio di simmetria nel raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame (Cass. 23 febbraio 2017, n. 4695);
4. occorre pure ribadire, con particolare riferimento alla deduzione di inammissibilita’ dell’appello a norma dell’articolo 342 c.p.c., integrante error in procedendo legittimante l’esercizio dal giudice di legittimita’ del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, come esso presupponga pur sempre l’ammissibilita’ del motivo di censura: sicche’, il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilita’, per difetto di specificita’, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non puo’ limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificita’ (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048);
4.1. la prescrizione di specificita’ posta, a pena di inammissibilita’, dall’articolo 366 c.p.c, comma 1, nn. 4 e 6, (in riferimento al profilo cd. di “autosufficienza” o, altrimenti detto, del “principio di autonomia” del ricorso per cassazione), deve peraltro essere declinata secondo le indicazioni della recente sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia;
4.1.1. ed essa, anche richiamando (al p.to 23 in motivazione) il protocollo concluso il 17 dicembre 2015 tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense (il quale, nel dichiarato obiettivo di “arrivare ad una disciplina concreta del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione”, ha chiarito che il suo rispetto “non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento”, essendo sufficiente all’osservanza del principio di specificita’ imposto dal codice di rito, modulato nei criteri di sinteticita’ e chiarezza, la trascrizione essenziale di atti e documenti, per la parte d’interesse) e il Piano Nazionale di Recupero e di Resilienza (il “PNR”) adottato dal Governo nel 2021, mirante a rendere effettivo il principio della natura sintetica degli atti e quello della leale collaborazione tra il giudice e le parti (al p.to 24 in motivazione), ha affermato, in sintesi:
a) il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto destinato a semplificare l’attivita’ del giudice di legittimita’ e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ai p.ti 74 e 75 in motivazione);
b) la necessita’ tuttavia, nell’applicazione concreta, della rispondenza di tale principio ad un criterio di proporzionalita’ della restrizione rispetto allo scopo, non potendosi giustificare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi, al punto da trasformarsi in uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (al p.to 81 in motivazione);
c) una tendenza da parte della Corte di cassazione, nell’applicazione del principio dell’autosufficienza del ricorso (almeno fino alle sentenze n. 5698 e n. 8077 del 2012), a concentrarsi su aspetti formali esorbitanti rispetto alla legittimita’ dello scopo, in particolare “per quanto riguarda l’obbligo di trascrivere integralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso e il requisito della prevedibilita’ della restrizione dell’accesso alla Corte” (al p.to 82 in motivazione);
5. alla luce dei suenunciati rilievi e principi di diritto, deve allora essere ritenuta l’ammissibilita’ del motivo, in quanto rispettoso del principio di specificita’ posto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, avendo il richiedente, nella risultanza obiettiva dalla sentenza d’appello (al penultimo capoverso di pg. 2) della parte essenziale dell’ordinanza di primo grado, trascritto nel ricorso (sub p.to 2 di pgg. 2 e 3) in modo adeguato i motivi di appello, cosi’ da illustrare il contenuto della critica mossa al provvedimento impugnato (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048);
6. nel merito, il motivo di ricorso illustra, con l’articolazione critica del suo contenuto, la rispondenza dell’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale al modello paradigmatico prefigurato dagli articoli 342 e 434 c.p.c., secondo i principi di diritto enunciati al superiore p.to 3;
per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione e l’enunciazione del seguente principio di diritto:
“la deduzione di inammissibilita’ dell’appello, a norma dell’articolo 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l’esercizio dal giudice di legittimita’ del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilita’ del motivo di censura, che deve pertanto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la specificita’. E questa deve essere modulata, conformemente alle indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia, secondo criteri di sinteticita’ e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, nel contemperamento del fine legittimo di semplificare l’attivita’ del giudice di legittimita’ e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte, con il diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *