Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 novembre 2021| n. 31429.

Estinzione del debito mediante il pagamento con assegni.

Il principio che pone a carico del creditore l’onere della prova circa l’imputazione del pagamento non puo’ trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l’onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove cio’ sia contestato dal creditore.

Ordinanza|3 novembre 2021| n. 31429. Estinzione del debito mediante il pagamento con assegni

Data udienza 14 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Pagamento – Estinzione del debito eccepito dal debitore mediante il pagamento con assegni – Onere di correlare il pagamento degli assegni a quel preciso debito di cui eccepisce l’estinzione – Cancellazione della società in pendenza di giudizio – Interruzione del processo – Prosecuzione nei confronti dei soci

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 36334-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti in qualita’ di ex soci della (OMISSIS) a rl, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 914/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 22/2018, accoglieva la domanda di opposizione proposta da (OMISSIS) a r.l. in liquidazione (di seguito denominata (OMISSIS)) avverso il decreto ingiuntivo n. 2173/09 emesso su istanza di (OMISSIS) s.r.l., dichiarando che nulla era dovuto in favore dell’opposta per avere la stessa pacificamente incassato gli assegni emessi dalla (OMISSIS) senza dare prova dell’esistenza di una diversa ragione di credito ovvero di una diversa imputazione del pagamento ai sensi dell’articolo 1193 c.c..
La (OMISSIS) s.r.l. impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di appello di Cagliari che, nella resistenza degli appellati – ex soci della (OMISSIS) medio tempore cancellata dal registro delle imprese in data (OMISSIS) – con sentenza n. 914/2019, accoglieva l’appello e per l’effetto, rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo, condannava in solido gli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell’appellante.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di ex soci della (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
– con il primo motivo i ricorrenti denunciano ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 1193 c.c..
Ad avviso dei ricorrenti il giudice di appello avrebbe erroneamente applicato il principio di diritto secondo cui, ove venga imputato al pagamento di un credito un assegno emesso in data diversa, l’onere della prova grava non gia’ sul creditore ma sul debitore che deve dimostrare la causale dell’emissione dell’assegno e il collegamento tra il precedente debito azionato e il successivo debito cartolare. I ricorrenti sottolineano che nel caso in esame non vi sarebbe stata alcuna contestazione riguardante gli assegni e per tale motivo il principio corretto da applicare alla fattispecie sarebbe quello invocato dal giudice di primo grado che, al contrario, prevede in capo al creditore l’onere di provare l’esistenza di un credito ulteriore nonche’ i presupposti per la dedotta diversa imputazione del pagamento.
Il motivo va rigettato.
Occorre in primo luogo osservare che in via generale, in tema di prova del pagamento, allorche’ il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare l’esistenza di quest’ultimo nonche’ la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Siffatto principio non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di piu’ assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l’onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. n. 11491 del 2016; Cass. n. 3008 del 2012; Cfr. altresi’ Cass. n. 194 del 2016; Cass. n. 3457 del 2007).
In altri termini, secondo costante orientamento di questa Corte il principio che pone a carico del creditore l’onere della prova circa l’imputazione del pagamento non puo’ trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l’onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove cio’ sia contestato dal creditore (in tal senso Cass. n. 26275 del 2017).
Nella specie, la Corte distrettuale, correttamente richiamando l’orientamento giurisprudenziale succitato, ha ritenuto che l’onere probatorio dovesse gravare sulla societa’ debitrice avendo la stessa dichiarato di aver estinto l’obbligazione oggetto della pretesa creditoria mediante l’emissione di assegni bancari. Pertanto, la societa’ opponente, debitrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare il collegamento tra il debito azionato e titoli di credito emessi, prova che, secondo l’apprezzamento della Corte di merito, non e’ stata fornita dal momento che gli assegni prodotti dalla societa’ debitrice non coincidevano, ne’ per importo e ne’ per data, con le fatture azionate;
– con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 2495 c.c., per averli il giudice di appello condannati in solido alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio senza tener conto che gli stessi, in qualita’ di ex soci della (OMISSIS), non rispondono in proprio, ma nei limiti della responsabilita’ che avevano all’interno dell’ormai estinta societa’ e solo nella misura di quanto riscosso a fronte del bilancio finale di liquidazione.
Anche il secondo motivo non e’ fondato.
Occorre premettere che la previsione di chiamata in responsabilita’ dei soci operata dall’articolo 2495 c.c., comma 2 – sulla base del quale “ferma restando l’estinzione della societa’, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione” – implica un meccanismo di tipo successorio che opera nei confronti dei soci della societa’ ormai estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. Del resto, la ratio della norma succitata risiede proprio nell’intento di impedire che la societa’ debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto e siffatto risultato si puo’ realizzare solo attraverso il trasferimento dei debiti sociali non liquidati in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilita’ di cui all’articolo 2495 c.c., comma 2 (Cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 2013). Sul piano processale, la cancellazione della societa’ priva la stessa della capacita’ di stare in giudizio, pertanto, qualora tale fenomeno intervenga nella pendenza di un giudizio riguardante la societa’, si determina un evento interruttivo di cui all’articolo 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione della causa nei confronti dei soci successori della societa’ ai sensi dell’articolo 110 c.p.c. (sempre Cass. S.U. n. 6070 del 2013). In definiva, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione (Cass. n. 13183 del 2017).
Chiarita la qualita’ di parte del giudizio rivestita dagli ex soci della (OMISSIS) in quanto successori a tiolo universale della societa’ venuta meno a norma dell’articolo 110 c.c., va altresi’ precisato che gli odierni ricorrenti si sono attenuti, in secondo grado, alla difesa dell’ormai estinta societa’, senza far valere alcuna limitazione di responsabilita’ rispetto ai debiti sociali rimasti insoddisfatti ai sensi dell’articolo 2945 c.c..
Pertanto la Corte di appello, essendo stata chiamata a decidere in ordine alla prova del pagamento del debito, ha confermato il decreto ingiuntivo ritenendo che l’onere probatorio gravante sulla societa’ debitrice non fosse stato assolto e condannando di conseguenza gli ex soci (in qualita’ di successori della (OMISSIS)) al pagamento delle spese di lite in conformita’ con il principio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c..
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Nessuna pronuncia sulle spese processuali in difetto di svolgimento di difese della parte intimata.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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