Risoluzione del contratto di agenzia anche per mutuo consenso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 ottobre 2021| n. 30768.

La risoluzione del contratto di agenzia, anche per mutuo consenso, comporta l’obbligo di restituzione del campionario di cui l’agente aveva la disponibilità, in ragione dell’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto l’obbligo, negato dai giudici di merito, di restituzione di un campionario consistente in calzature, rilevando come queste, per fatto notorio, siano suscettibili di essere poste sul mercato per la vendita, anche a prezzo ridotto, negli anni successivi ed evidenziando, altresì, la permanenza dell’interesse alla loro restituzione, qualora esse esprimano un valore ideativo, per la pregevolezza dei modelli e dei materiali).

Ordinanza|29 ottobre 2021| n. 30768. Risoluzione del contratto di agenzia anche per mutuo consenso

Data udienza 7 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Agenzia – Pagamento delle provvigioni e indennità ex art. 1751 cc – Risoluzione del contratto di agenzia anche per mutuo consenso – Obbligo di restituzione del campionario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7034-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, IN PERSONA DEL SUO AMMINISTRATORE E LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1178/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. avente ad oggetto il pagamento delle provvigioni e l’indennita’ ex articolo 1751 c.c.
1.1. il Calzaturificio (OMISSIS) s.r.l. si costitui’ per resistere alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice alla restituzione del campionario.
1.2. Per quel che ancora rileva in sede di legittimita’, la Corte d’appello di Venezia confermo’ la decisione del Tribunale di Padova, che aveva rigettato la domanda riconvenzionale, fondando la decisione sull’assenza di alcun valore economico delle calzature una volta trascorsa la stagione di riferimento e per l’assenza di prova scritta idonea ad individuare le calzature che facevano parte del campionario.
2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la (OMISSIS) s.r.l. sulla base di cinque motivi.
2.1. La (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., articolo 2697 c.c., articolo 115 c.p.c., comma 2, articolo 1174 c.c., articolo 1218 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per avere la corte di merito ritengo, con motivazione apparente, che il campionario non avesse valore economico mentre sarebbe notorio, nella comune esperienza, che, nel settore delle calzature, anche dopo la stagione di riferimento permanga il valore ideativo del modello ed il costo del materiale, soprattutto se pregevole.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la corte di merito omesso di considerare che la prova della consegna del campionario era costituita dalle bolle di consegna allegate alla comparsa di costituzione, nelle quali si farebbe espresso riferimento a campioni non destinati alla vendita.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1126 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto il giudice di merito non si sarebbe pronunciato sulla domanda di risarcimento per equivalente qualora non fosse stato attuabile l’obbligo di restituzione del campionario.
3.1. I motivi, che per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
3.2. La risoluzione del contratto di agenzia, anche per mutuo consenso, comporta l’obbligo di restituzione del campionario di cui l’agente aveva la disponibilita’ in ragione dell’esercizio dell’attivita’ di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente.
3.3. La corte di merito ha apoditticamente affermato che le calzature facenti parte del campionario non avevano alcun valore economico e che il preponente non avesse fornito alcuna prova idonea ad individuarle.
3.4. Entrambe le rationes decidendi sono errate.
3.5. Per un verso, e’ apodittica l’affermazione che, una volta trascorsa la stagione di riferimento, le calzature del campionario non abbiano alcun valore economico mentre e’ notorio che esse sono suscettibili di essere poste sul mercato per la vendita, a prezzo ridotto, anche negli anni successivi.
3.6. Inoltre, come affermato dal ricorrente, ove le calzature esprimano anche un valore ideativo per la pregevolezza dei modelli e dei materiali, il preponente ha interesse alla loro restituzione da parte dell’agente.
3.7. Quanto poi all’individuazione delle calzature, la corte di merito ha adottato una motivazione apparente in quanto non ha dato conto dell’iter logico seguito, omettendo di valutare i documenti indicati in ricorso con riferimento alla sede processuale in cui erano stati prodotti (Cassazione civile sez. un., 11/02/2016, n. 2723). In particolare a pag 6 e 7 del controricorso, e’ fatto espresso riferimento alle bolle di consegna riportanti il numero di calzature, la loro descrizione, il marchio e la loro destinazione a campioni non destinati alla vendita.
3.8. Ne consegue che, ove non sia possibile l’adempimento dell’obbligo di consegna, l’agente e’ tenuto all’obbligazione risarcitoria.
4. Il quarto motivo, con cui si deduce l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla regolamentazione delle spese di lite e’ assorbito dalla pronuncia di accoglimento dei primi tre motivi.
5. Il quinto motivo, con cui si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e’ inammissibile per l’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 5 in quanto il giudizio d’appello e’ stato introdotto in data successiva all’11.9.2012. Il Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito nella L. n. 134 del 2012, prevede l’applicabilita’ della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012.
6. Vanno pertanto accolti i primi tre motivi di ricorso, va dichiarato assorbito il quarto ed inammissibile il quinto.
6.1. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto ed inammissibile il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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