Corte di Cassazione, civile, Sentenza|16 settembre 2024| n. 24859.
Espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata
L’espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata – bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto al pubblico registro – intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939 non si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì, ai sensi dell’art. 2471, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), mediante notificazione alla società a cui la quota stessa si riferisce e alla società (fiduciaria) che ne ha l’intestazione formale, nonché tramite successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, generando l’intestazione fiduciaria un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale” (che resta in capo al fiduciante) e la “proprietà formale” (che ricade in capo alla fiduciaria), per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.
Sentenza|16 settembre 2024| n. 24859. Espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata
Data udienza 12 giugno 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Mobiliare – Presso terzi – In genere pignoramento di quota di società a responsabilità limitata intestata a società fiduciaria – Attuazione – Pignoramento presso terzi – Esclusione – Pignoramento ex art. 2471 c.c. – Necessità – Fondamento.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta da
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. CONDELLO A. P. Pasqualina – Consigliere Rel.
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13465/2022 R.G. proposto da
Go.Va., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall’avv. Gi.Mu., p.e.c.: (Omissis)
– ricorrente –
contro
Ad.Fe., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Ma.Ca., p.e.c.: (Omissis), elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via (Omissis)
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché
SO.IT. Spa (Si.Fi. Spa o Si. Spa), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Al.Ac., p.e.c.: (Omissis), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Ge.Ma., in Roma, Viale (Omissis)
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 165/2022 pubblicata in data 25 marzo 2022
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Gi.Mu., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;
udito il difensore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, Ad.Fe., avv. Ma.Pe., per delega dell’avv. Ma.Ca., che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il difensore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, Si.Fi. Spa, avv. Ca.Ce., per delega dell’avv. Al.Ac., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale
Espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata
FATTI DI CAUSA
1. Go.Va. sottoponeva a pignoramento presso terzi, sino alla concorrenza del proprio credito di Euro 56.037,81, i beni, i crediti e le partecipazioni societarie affidate dall’ex coniuge Ad.Fe. a società fiduciarie, tra cui Società It. Spa e Ub.Fi. Spa.
La società Fi.Si. Spa (da ora in poi Si.Fi. Spa) dichiarava di detenere, nell’interesse dell’Ad., una partecipazione (da nominali Euro 72.617,20) nel capitale sociale della Ru. Srl, liquidità per Euro 25,09 ed azioni per un valore nominale complessivo di Lire 94.500.000 della società Mu. Spa, cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2490 cod. civ.
Nell’instaurata procedura esecutiva, il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 9 giugno 2016, rilevando che nel caso in cui la partecipazione sociale detenuta dalla società fiduciaria riguardasse una Srl, la forma del pignoramento da utilizzare era quella disciplinata dall’art. 2471 cod. civ., dichiarava d’ufficio la nullità del pignoramento nella parte in cui aveva inteso colpire la partecipazione sociale nella Ru. Srl, detenuta da Si.Fi. Spa per conto del debitore esecutato, in quanto eseguita nelle forme di cui all’art. 543 cod. proc. civ. (anziché nelle forme di cui all’art. 2471 cod. civ.), e disponeva la chiusura anticipata del procedimento esecutivo, ai sensi dell’art. 164 – bis disp. att. cod. proc. civ.
2. Con ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., depositato in data 29 giugno 2016, la creditrice proponeva opposizione avverso l’ordinanza di estinzione e notificava, in data 12 luglio 2016, all’opposto ed alla società fiduciaria il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza reso dal giudice dell’esecuzione.
Con atto del 4 agosto 2016 Si.Fi. Spa procedeva alla re – intestazione al fiduciante delle quote della Ru. Srl oggetto di pignoramento e, a seguito di assemblea straordinaria della società partecipata, nel corso della quale, a fronte delle perdite emerse che ne azzeravano il capitale, veniva deliberata la ricostituzione del capitale, che il debitore non sottoscriveva.
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Il Giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria del giudizio, con ordinanza del 14 settembre 2016, sospendeva l’efficacia della ordinanza del 9 giugno 2016.
Introdotto il giudizio di merito (con atto di citazione notificato il 2 novembre 2016), all’esito della costituzione del debitore, il Tribunale di Lecco, dando atto che nelle more fra l’ordinanza, immediatamente esecutiva, di nullità del pignoramento e quella del 14 settembre 2016, che aveva sospeso l’efficacia della prima ordinanza, il debitore aveva perso ogni partecipazione nella Ru. Srl, dichiarava cessata la materia del contendere, in quanto l’accoglimento dell’opposizione non poteva determinare la prosecuzione della procedura esecutiva.
3. La sentenza, impugnata con ricorso per cassazione da Go.Va. e dal debitore esecutato, è stata da questa Corte, con ordinanza n. 7420/21, cassata con rinvio per difetto di integrazione del contraddittorio, non avendo la società Si.Fi. Spa partecipato al giudizio.
Il Tribunale di Lecco, in sede di rinvio, ha nuovamente dichiarato cessata la materia del contendere, osservando che gli atti dispositivi intervenuti prima dell’ordinanza sospensiva, cioè quello della fiduciaria di re – intestazione della quota al debitore fiduciante e quello di quest’ultimo che aveva rinunciato alla sottoscrizione della ricostituzione del capitale sociale, erano opponibili al creditore pignorante che, pur avendo proposto opposizione, non aveva ottenuto alcun provvedimento inaudita altera parte; ha aggiunto che alla medesima conclusione si doveva pervenire anche in caso di ritenuta perdurante efficacia del pignoramento, dal momento che il bene oggetto di pignoramento era fuoriuscito dal patrimonio del debitore secondo modalità opponibili alla creditrice, la quale, al fine di prevalere sull’altro socio estraneo all’esecuzione, avrebbe dovuto provvedere all’iscrizione del vincolo nel Registro delle imprese e presentare istanza di nomina di un custode affinché partecipasse all’assemblea straordinaria, se del caso sottoscrivendo la ricapitalizzazione. Regolando, infine, le spese di lite, il giudice d’appello, in applicazione del cd. principio della soccombenza virtuale, ha posto a carico del debitore il rimborso delle spese sostenute dalla creditrice, aderendo alle conclusioni del primo giudice che aveva reputato legittimo il pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ. e ritenendo non attuabile il procedimento di cui all’art. 2471 cod. civ. nei casi di intestazione formale di quote sociali ad una fiduciaria; ha invece compensato le spese con riguardo al rapporto tra la creditrice e la società fiduciaria, per avere quest’ultima basato la propria difesa sul compimento in buona fede della re-intestazione delle quote a seguito della ordinanza dichiarativa della nullità del pignoramento.
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4. Go.Va. propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con tre motivi.
Ad.Fe. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, con il quale si prospettano due distinti profili di doglianza.
Si.Fi. Spa resiste con autonomo controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.
Go.Va. ha depositato autonomi controricorsi ai ricorsi incidentali di Ad.Fe. e di Si.Fi. Spa; Ad.Fe. ha depositato controricorso al ricorso incidentale spiegato da Si.Fi. Spa.
5. Fissata la pubblica udienza, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ed il difensore di Ad.Fe. ha avanzato istanza di interruzione del giudizio per sopravvenuto decesso del suo assistito.
La ricorrente principale e il difensore del controricorrente Ad.Fe. hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza avanzata dal difensore di Ad.Fe., in quanto, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte di una delle parti non assume alcun rilievo (Cass., sez. 3, 09/07/1992, n. 8377; Cass., sez. 3, 03/12/2015, n. 24635; Cass., sez. L, 29/01/2016, n. 1757).
2. Con il primo motivo del ricorso principale Go.Va. denunzia “violazione dell’art. 24 Cost., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. e degli artt. 2913 e 2917 cod. civ.”, per avere il Tribunale affermato che il pignoramento eseguito avesse perso immediatamente efficacia a seguito dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 9 giugno 2016, che aveva dichiarato la nullità dello stesso pignoramento e la conseguente estinzione del procedimento, pur in pendenza dei termini per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi.
Sostiene che non è condivisibile l’affermazione secondo cui il pignoramento eseguito abbia immediatamente perso efficacia, dal momento che il provvedimento reso dal Giudice dell’esecuzione, “potendo essere impugnato dalle parti, con il solo limite temporale di cui all’art. 617 cod. proc. civ., sia prima che dopo l’esecuzione”, non preclude l’esame nel merito dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e, in caso di loro fondatezza, l’accoglimento dell’opposizione, dovendo il provvedimento opposto essere annullato, “ponendone nel nulla, retroattivamente, gli effetti prodotti in sede esecutiva”.
Aggiunge che questa interpretazione è l’unica compatibile con l’art. 24 della Costituzione perché, se l’esecuzione del provvedimento impugnato impedisse di accogliere l’opposizione, non solo sarebbe violato il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e si priverebbe il rimedio oppositivo della sua funzione ripristinatoria della legittimità del processo esecutivo, ma si verrebbe, altresì, a contrastare anche il disposto dell’art. 2913 cod. civ., che sancisce l’inefficacia nei confronti del creditore pignorante degli atti di disposizione dei beni pignorati.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 546 cod. proc. civ. e dell’art. 2471 cod. civ., la ricorrente attinge la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, anche laddove il pignoramento avesse mantenuto la propria efficacia, “comunque la qualità di socio in capo al debitore pignorato sarebbe venuta meno” e così sarebbe venuto meno il bene pignorato. Evidenzia, al riguardo, che il Giudice di merito ha osservato che, “non avendo la creditrice provveduto a iscrivere il pignoramento nel Registro delle imprese o, almeno, alla nomina di un custode, le quote societarie sarebbero state (e sono effettivamente state) comunque perse”, in tal modo tralasciando di considerare che, ai sensi del richiamato art. 546, primo comma, cod. proc. civ., dalla notificazione del pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ., il terzo (Si.Fi. Spa) era soggetto agli obblighi che la legge imponeva al custode e che nessuna norma prevede, a carico del creditore procedente, l’onere di provvedere alle formalità di cui all’art. 2471 cod. civ.
Espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata
4. Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata in punto di compensazione delle spese di lite nel rapporto con la Si.Fi. Spa, denuncia la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 546 cod. proc. civ.
Rappresenta che la sentenza, sul punto, difetta del tutto di “motivazione”, perché il Tribunale avrebbe trascurato di valutare che ben prima della re – intestazione delle quote pignorate in capo ad Ad.Fe., e, precisamente in data 12 luglio 2016, aveva notificato anche a Si.Fi. Spa il ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza emesso dal giudice dell’esecuzione, sicché la società fiduciaria era perfettamente a conoscenza della pendenza dell’opposizione ed era soggetta agli obblighi del custode rispetto alle quote pignorate.
5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale Ad.Fe. deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2471 c.c. e dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. (art. 111 Cost. e 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)” e contesta al Tribunale di avere riconosciuto la legittimità del pignoramento eseguito dalla Go. secondo le modalità di cui all’art. 543 cod. proc. civ., anziché nel rispetto degli adempimenti specifici di cui all’art. 2471 cod. civ., e per avere fatto discendere da tale statuizione la condanna, a suo carico, al rimborso delle spese di lite in favore della creditrice, sebbene ricorressero i presupposti per disporne la compensazione, in ragione della “assoluta novità della questione trattata”.
6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la Si.Fi. Spa denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2352 e 2471 – bis cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale, erroneamente, argomentato che la creditrice “al fine di prevalere sull’altro socio estraneo all’esecuzione ed evitare quindi che questo “proced(esse) da solo alla ricapitalizzazione (..) estromettendo il debitore”, “avrebbe dovuto provvedere all’iscrizione del vincolo nel Registro delle Imprese, presentando altresì istanza di nomina di un custode (n.d.r. di cui chiedere la protrazione della carica inaudita altera parte fino alla definitiva estinzione del procedimento esecutivo) affinché partecipasse all’assemblea straordinaria, se del caso sottoscrivendo la ricapitalizzazione con oneri anticipati dal creditore” (pagg. 6 – 7 della motivazione della sentenza impugnata).
In particolare, sostiene che l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di merito consisterebbe nell’avere ritenuto che sarebbe spettato ad un custode “sottoscrivere la ricapitalizzazione con oneri anticipati dal creditore”, sebbene l’art. 2471 cod. civ. nulla disponga in ordine al soggetto titolare dei diritti sociali inerenti alla quota oggetto di pignoramento e nonostante la dottrina e la giurisprudenza abbiano ritenuto che al pignoramento debba applicarsi, in via analogica, l’art. 2471 – bis cod. civ. in tema di sequestro delle quote, che a sua volta richiama le diposizioni dell’art. 2352 cod. civ. per il sequestro delle azioni; disposizioni dalle quali discende che il diritto di opzione (rectius, il diritto di sottoscrizione) attribuito dalle quote sottoposte a pignoramento non spetta al custode, bensì al socio titolare della quota pignorata.
7. Il ricorso incidentale proposto da Ad.Fe., che, per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminato, è fondato e merita accoglimento.
7.1. Lo scrutinio del primo profilo di doglianza in cui si articola l’unico motivo pone la questione del se il pignoramento di partecipazioni societarie, nella specie di quote di una società a responsabilità limitata, debba seguire le forme del pignoramento presso terzi o, piuttosto, quella del pignoramento “diretto” previsto dall’art. 2471 cod. civ. e se tale ultima procedura debba trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui le quote societarie da sottoporre a vincolo siano fiduciariamente intestate ad un terzo.
7.2. La risposta a tali domande non può che muovere da una preliminare individuazione della natura della quota di una Srl
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, – all’esito di un complesso processo interpretativo che ha superato le varie teorie che si sono succedute, in dottrina e in giurisprudenza, volte ad individuarne una definizione univoca – la quota di partecipazione in una Srl “esprime una posizione contrattuale obiettivata”, caratterizzata da un autonomo valore di scambio, che consente di qualificarla come un bene immateriale equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell’art. 812 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., sez. 3, 21/10/2009, n. 22361).
Espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata
La quota, pur non potendo considerarsi come bene materiale al pari dell’azione, ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta, ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi (Cass., sez. 3, 12/12/1986, n. 7409; Cass., sez. 1, 23/01/1997, n. 697; Cass., sez. 1, 13/09/2007, n. 19161); conseguentemente, essa va annoverata tra i beni che possono essere aggrediti o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia patrimoniale del debitore (Cass., sez. 1, 26/05/2000, n. 6957).
7.3. A conferma di tale assunto, proprio la disciplina dell’attuale art. 2471 cod. civ., nel testo modificato dalla novella del 17 gennaio 2003, n. 6, nell’affermare l’espropriabilità della partecipazione, poggia sul presupposto teorico rappresentato dalla qualificazione della quota di partecipazione in una Srl come bene immateriale e da ciò fa derivare la tipologia di espropriazione da attuare: difatti, se il bene da aggredire non è un credito (recte, una quota) vantato dal debitore verso un terzo, ma un bene immateriale, le forme da utilizzare non sono più quelle del pignoramento presso terzi, ma piuttosto le regole del pignoramento mobiliare presso il debitore, che prevede modalità operative speciali rispetto a – e quindi difformi da – quelle tipizzate dal codice di rito.
Secondo il disposto normativo del citato art. 2471 cod. civ., le partecipazioni di Srl possono essere oggetto di pignoramento soltanto nei confronti del socio che ne è titolare (a nulla rilevando il fallimento della società, che è terzo rispetto al processo esecutivo); il pignoramento “diretto” o “documentale” deve, invero, essere notificato, dal creditore particolare del socio, al debitore ed alla società, per essere poi iscritto e depositato nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, essendo stato soppresso, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’ultimo inciso del primo comma dell’art. 2471 cod. civ., che originariamente prevedeva l’onere di annotare il pignoramento nel libro soci.
L’esecuzione forzata della partecipazione si articola sostanzialmente in due fasi: quella caratterizzata dalla notifica al debitore ed alla società, cui si riferisce la quota esecutata, e quella della conseguente iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese. La notifica assolve allo scopo di informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale, ma non è prevista per il perfezionamento del pignoramento, assumendo la società la posizione di terzo interessato al procedimento, quale soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento è destinato a produrre effetti; essa, quindi, non svolge la funzione di consentire alla società di rendere la dichiarazione di quantità in udienza, tipica dell’espropriazione presso terzi, bensì ha lo scopo di mettere la società a conoscenza di un evento in grado di produrre effetti indiretti anche nei confronti dell’ente e di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l’effetto tipico del pignoramento, che discende dall’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito. Il pignoramento disciplinato dall’art. 2471 cod. civ. non necessita, dunque, di alcuna forma di collaborazione da parte della società, dal momento che i dati e le circostanze sui quali questa dovrebbe riferire (qualità di socio del debitore pignorato, valore nominale della quota, esistenza di vincoli sulla stessa) possono essere ricavati esaminando il registro delle imprese; la società è, quindi, coinvolta non in qualità di terzo presso cui l’espropriazione si svolge, bensì nella posizione sui generis di terzo interessato, in quanto destinataria degli effetti “riflessi” del pignoramento.
Considerato, poi, che il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità, l’iscrizione costituisce la formalità necessaria al perfezionamento del vincolo, finalizzata a garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.
In sostanza, con la disciplina dettata dal citato art. 2471 cod. civ., che consente di ritenere superata la necessità di eseguire il pignoramento di partecipazioni societarie nelle forme del pignoramento presso terzi, seguita in passato e ancora avallata da parte della dottrina, è stato introdotto un procedimento funzionale proprio alla specificità del bene oggetto della procedura.
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8. Nel caso de quo si discute di pignoramento di partecipazioni societarie in una Srl intestate a società fiduciaria, ma ciò non osta all’applicabilità del procedimento di cui all’art. 2471 cod. civ.
8.1. Queste le ragioni che fanno propendere per tale soluzione.
8.1.1. In linea generale, il mandato fiduciario, privo di una autonoma disciplina, è stato definito come l’accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce, o costituisce, in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva, per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, in cui il fiduciario assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici in nome proprio, ma per conto e nell’interesse di un’altra persona, per la realizzazione di tale risultato, come tale assimilabile al mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ.
Pur trattandosi di istituto atipico, in forza dell’autonomia negoziale riconosciuta alle parti, nel nostro ordinamento ne è riconosciuta l’ammissibilità in base all’art. 1322 cod. civ., perché diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.
8.1.2. La regolamentazione delle società fiduciarie è intervenuta con la legge n. 1966 del 23 novembre 1939, per poi arrivare, con successivi passaggi normativi, al regolamento attuativo di cui al d.m. del 16 gennaio 1995, titolato “Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza”, che ha espressamente previsto che l’incarico di amministrazione fiduciaria abbia la forma del contratto di mandato e sia regolato dalle corrispondenti norme del codice civile.
In dottrina e in giurisprudenza si è evidenziata la distinzione tra la cd. fiducia romanistica, in cui vi è l’effettiva attribuzione al fiduciario della titolarità del diritto, e la cd. fiducia germanistica (così chiamata in ragione di un appiglio normativo nel par. 185 BGB), in cui si verifica una separazione tra titolarità formale del diritto e legittimazione al suo esercizio, con il mantenimento della titolarità della partecipazione in capo al fiduciante ed il conferimento al fiduciario della sola legittimazione ad esercitare i diritti connessi alla partecipazione stessa.
Le diverse ricostruzioni devono ormai ritenersi superate per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con la sentenza n. 13143 del 2022, occupandosi delle società fiduciarie ex lege n. 1939 del 1966, hanno avuto modo di chiarire che esse ” sono dalla legge regolate secondo lo schema invalso sotto il nome di “fiducia germanistica””. Hanno, al riguardo, puntualizzato: “Allorché sia svolta in forma di impresa, l’attività sottostante presuppone, in base alla legge citata, che la società assuma l’amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni (art. 1), sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all’esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà. Le società fiduciarie sono soggette a vigilanza del Mise (art. 2) in quanto strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima, senza trasferimento di proprietà. Ciò comporta che le attività tipiche prese in considerazione dalla l. n. 1966 del 1939 sono, in pratica, tutte sussumibili nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitai affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza. Questa Corte ha da tempo riconosciuto la rilevanza di simile fenomeno, sempre sostanzialmente ripetendo che nella società fiduciaria i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati (v. Cass. Sez. 1 n. 7364 – 18). Cosa che, per esempio, ha condotto a precisare che il mandato dei fiducianti a investire danaro, anche quando rimetta alla discrezione professionale della società fiduciaria l’opzione tra le diverse ipotesi di investimento considerate nel mandato, volge a costituire patrimoni separati da quello della società stessa e intangibili dai creditori di quest’ultima; tanto che l’eventuale mala gestio dei beni dei fiducianti, da parte degli amministratori e dei sindaci della società, non comporta una lesione all’integrità del patrimonio sociale, di modo che, ancora per esempio, i commissari liquidatori sono normalmente ritenuti privi di legittimazione ad agire per far valere la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, visto che questa si compone nei confronti non della generalità dei creditori (per avere compromesso la funzione di generica garanzia del patrimonio sociale, ledendone l’integrità), bensì dei fiducianti medesimi; ai quali in vero (come ai terzi danneggiati) spetta la legittimazione in ordine all’azione individuale di cui all’art. 2395 cod. civ. (v. Cass. Sez. 1 n. 4943 – 99, e v. pure per le diverse situazioni possibili Cass. Sez. 1 n. 22099 – 13, Cass. Sez. 1 n. 23560 – 08, Cass. n. 29410 – 20). La conseguenza fondamentale è duplice: da un lato lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento è, quanto alle società di cui alla citata l. n. 1966 del 1939, quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni conferiti, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; dall’altro e conseguentemente la società fiduciaria che abbia gestito malamente il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario”.
Espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata
8.1.3. Alla stregua dei superiori principi espressi dalle Sezioni Unite, è del tutto evidente che l’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie non ha effetto traslativo, perché la partecipazione non entra mai a far parte del patrimonio della fiduciaria, ma rimane ontologicamente di un altro (ossia del fiduciante), e genera, in ordine al bene amministrato, un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e l’intestazione o “proprietà formale”, che ricade in capo al fiduciario, per cui non si verifica un trasferimento della proprietà sostanziale del bene, ma, per effetto del mandato senza rappresentanza che si instaura fra la società fiduciaria ed il fiduciante, la prima acquista la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali (Cass., sez. U, n. 13143/2022, cit.).
8.1.4. Neppure la fiduciaria è legata al fiduciante da un rapporto di debito, non essendo debitor debitoris del titolare della partecipazione sociale.
La fiduciaria svolge, piuttosto, una funzione di schermo, tanto che l’identità del fiduciante non compare nel Registro delle imprese, ed il pactum fiduciae, riconducibile al mandato senza rappresentanza, regola esclusivamente i rapporti interni, ma non assume rilievo nei confronti dei terzi, né ai fini degli adempimenti al Registro delle imprese, proprio in ragione della natura dell’attività esercitata dalla fiduciaria, che opera per statuto ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
8.1.5. Il formale affidamento delle partecipazioni sociali, realizzato mediante l’intestazione alla fiduciaria, che è l’effetto dello specifico programma negoziale, non viene, dunque, a collocarsi sul piano “possessorio”, dovendosi considerare che l’intestataria formale acquisisce la mera legittimazione all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di socio verso la società partecipata, di cui è e rimane unico titolare il fiduciante e nel cui esclusivo interesse i diritti stessi vengono esercitati, ma non ha il potere di disporre autonomamente delle partecipazioni societarie, essendo tenuta ad attenersi, di volta in volta, alle istruzioni impartite dal fiduciante, nel rispetto delle obbligazioni discendenti dal pactum fiduciae.
9. Sulla base di tali premesse, deve reputarsi che, nel caso di partecipazioni in società a responsabilità limitata intestate a società fiduciarie, il pignoramento debba eseguirsi non già ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., ma a mezzo delle specifiche modalità previste dall’art. 2471 cod. civ., come già affermato da Cass. n. 13903 del 2014, che si è in tal senso pronunciata occupandosi della esecuzione del sequestro conservativo delle quote di una Srl (intestate dal debitore ad una società fiduciaria), disposto a norma dell’art. 678 cod. proc. civ.; e tanto con notifica del pignoramento alla società fiduciaria (formalmente assoggettata, per la titolarità formale, al pignoramento) ed alla società le cui quote sono oggetto dell’espropriazione.
Il pignoramento diretto previsto dall’art. 2471 cod. civ. ha, infatti, la funzione di produrre il vincolo di indisponibilità del bene che sostanzia il pignoramento sia riguardo al fiduciante, con gli effetti di cui all’art. 2913 cod. civ., in conseguenza della iscrizione nel Registro delle imprese, sia alla società fiduciaria, non quale terzo, ma ai sensi dell’art. 513 cod. proc. civ.
Al riguardo, è utile sottolineare che il codice di rito, quando disciplina il pignoramento “presso il debitore” non intende che esso riguardi soltanto le cose che siano fisicamente nella casa o in altri luoghi appartenenti al debitore stesso (art. 513, primo comma, cod. proc. civ.), ma lo estende, espressamente, anche ai beni che si trovino altrove, ma di cui il debitore possa liberamente disporre (art. 513, terzo comma, cod. proc. civ.), nonché ai beni che siano in possesso di terzi, purché questi ne consentano l’esibizione (art. 513, ultimo comma, cod. proc. civ.). Se ne desume che il pignoramento sia da qualificare come presso il debitore tutte le volte in cui non sia necessario accertare l’esistenza o meno di diritti espropriabili del debitore verso il terzo (accertamento che poi segue mediante la dichiarazione formale del terzo ex art. 547 cod. proc. civ. o attraverso la verifica giudiziale ex art. 548 cod. proc. civ. dei diritti del debitore verso il terzo).
Espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata
Ebbene, nel caso di beni immateriali, quali le partecipazioni di Srl, è del tutto evidente che la disponibilità per il debitore, rispetto all’esercizio del diritto di proprietà, non viene neppure intermediata in alcun modo dal terzo, sicché non vi è necessità alcuna della dichiarazione di quest’ultimo.
9.1. All’adozione della forma di pignoramento di cui all’art. 2471 cod. civ. si potrebbe obiettare che essa sarebbe preclusa dal fatto che, nel caso di intestazione fiduciaria, nel registro delle imprese emergono unicamente i dati dell’intestatario formale, ma non si fa menzione dell’esistenza del rapporto fiduciario, né tanto meno dell’identità del fiduciante, cosicché non sarebbe assicurato, nel rispetto delle regole che informano sia l’espropriazione mobiliare che quella immobiliare, il presupposto imprescindibile dell’indice di appartenenza dei beni stessi al debitore; il Giudice dell’esecuzione, dalla lettura della visura camerale, potrebbe desumere soltanto che la partecipazione è nella titolarità di un soggetto diverso dall’effettivo proprietario, ossia del fiduciario, e dovrebbe fare affidamento su quanto dichiarato dal creditore pignorante, che asserisce che il bene pignorato appartiene in realtà all’esecutato/fiduciante.
Le ragioni sottese alla tesi contraria al pignoramento presso il debitore non sono idonee a confutare quanto già sopra esposto.
Il Giudice dell’esecuzione, ai fini della vendita del bene pignorato in sede esecutiva, non può che avere riguardo alla sola intestazione formale della partecipazione in capo alla fiduciaria, e non certamente al soggetto fiduciante, che non risulta dal Registro delle imprese.
Occorre a tale proposito considerare che l’obbligo, che la società fiduciaria assume con la sottoscrizione del mandato, a mantenere riservata l’identità del fiduciante nei confronti dei terzi non può essere neutralizzato dal g.e. mediante l’esercizio di poteri di indagine che non gli competono, né tanto meno richiedendo alla fiduciaria informazioni indispensabili per la individuazione del fiduciante, atteso che il legislatore dimostra un certo favore nei confronti dell’obbligo di riservatezza che connota tale attività, fatte salve specifiche deroghe in base alle quali la società fiduciaria è obbligata a rivelare l’identità del proprio fiduciante (è possibile superare l’anonimato del fiduciante solo con riguardo a vicende che attengono a crediti fiscali o a vicende aventi rilevanza penale).
Deve, tuttavia, ritenersi che, in difetto di altri elementi, l’allegazione del creditore pignorante secondo cui il fiduciante si identifica con il debitore esecutato sia sufficiente a far desumere l’appartenenza delle partecipazioni in capo al debitore esecutato, se non contrastata dal diverso effettivo titolare della quota.
Tenuto conto che la fiduciaria ha l’obbligo, derivante dal rapporto interno, laddove il titolare effettivo della quota sia diverso da quello supposto dal creditore pignorante, di informare tempestivamente il reale proprietario in adempimento del mandato, rispondendo altrimenti dell’infedeltà al pactum fiduciae, il terzo fiduciante può, in tal caso, avvalersi dei rimedi a sua disposizione, quali l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., assolvendo all’onere di dimostrare di essere il reale titolare della quota e così impedire la vendita del bene sottoposto ad esecuzione. Del resto, l’elaborazione giurisprudenziale sull’opposizione prevista da tale ultima norma abilita anche i titolari di particolari diritti alla cosa oggetto del pignoramento, diversi da quelli reali.
In mancanza di contestazione della supposta titolarità delle quote oggetto di pignoramento in capo al debitore esecutato, il g.e. può procedere alla vendita del bene sulla base della visura camerale attestante l’intestazione formale delle quote alla fiduciaria, ferma restando l’eventuale responsabilità della mandataria, in caso di sua colpevole inerzia, nei confronti del diverso effettivo titolare.
Qualora, invece, il titolare effettivo della quota coincida con quello indicato dal creditore pignorante, egli non può proporre, per il solo fatto della intestazione formale alla fiduciaria, né opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., non avendo interesse a far valere la titolarità formale delle quote in capo ad altri, né tanto meno l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., perché non riveste la qualità di terzo.
In altri termini, un’eventuale contestazione circa la titolarità effettiva o mediata delle partecipazioni intestate alla fiduciaria deve essere risolta in seno alla fase cautelare delle opposizioni esecutive eventualmente proposte ed è sufficiente, nell’ottica della verifica degli indizi di appartenenza, la sola documentazione sulla intestazione formale alla fiduciaria accompagnata dall’allegazione del pignorante dell’intestazione fiduciaria al debitore e dall’assenza di opposizione da parte del terzo fiduciante diverso dal debitore esecutato.
Tanto porta a ritenere che il pignoramento diretto rafforzi la tutela del creditore pignorante e che l’argomento dell’assenza di pubblicità, nel registro delle imprese, del mandato sottostante la formale intestazione della partecipazione alla fiduciaria, non possa assurgere ad elemento dirimente nella scelta della forma di pignoramento da adottare.
9.2. D’altro canto, non ci si può esimere dal rilevare che l’espropriazione presso terzi (in disparte la considerazione che, come ogni altra quota di partecipazione societaria, neppure quella detenuta da una fiduciaria potrebbe, neppure per tale ragione, qualificarsi un credito o altra cosa suscettibile di questa tipologia di procedura) non offrirebbe maggiori garanzie per il creditore procedente. È ben vero che quest’ultimo, nel caso di espropriazione forzata presso terzi, ove il debitor debitoris non renda dichiarazione, può avvalersi degli effetti della ficta confessio di cui all’art. 548 cod. proc. civ., in seguito alle modifiche apportate dal d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014, n. 162 e dal d.l. n. 83 del 27 giugno 2015, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2015, n. 132; tuttavia, nel caso di pignoramento diretto, il giudice dell’esecuzione, in difetto di opposizione, può procedere alla vendita o all’assegnazione del bene senza necessità che la fiduciaria renda alcuna dichiarazione; potrà semmai avere rilievo, come già detto, la sola eventuale opposizione all’esecuzione proposta dal fiduciante – diverso dal debitore esecutato – che intenda far valere la sua titolarità effettiva sulla quota sottoposta a vincolo.
Né è ipotizzabile che la fiduciaria, al fine di sospendere la procedura esecutiva ed impedire la vendita di quanto pignorato, possa proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. o ex art. 619 cod. proc. civ., considerato che, in entrambi i casi, essendo i beni ed i diritti da essa amministrati nell’interesse del fiduciante separati rispetto al suo patrimonio (Cass., sez. 1, 28/05/1997, n. 10031), non potrebbe limitarsi ad affermare di essere proprietaria delle quote ad essa solo formalmente intestate.
Espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata
9.3. Le considerazioni svolte conducono, quindi, a ritenere che per il pignoramento di quote di una Srl, anche se intestate a società fiduciaria, debba essere seguita la procedura prevista dall’art. 2471 cod. civ. che, a differenza di quella prevista dall’art. 543 cod. proc. civ., si caratterizza per due vantaggi molto rilevanti: quello della semplificazione della procedura, alleggerita dalla necessità della collaborazione dell’organo amministrativo della società, e quello della certezza del criterio di risoluzione di eventuali conflitti tra creditore pignorante e acquirenti della quota, ravvisabile nella priorità temporale dell’iscrizione ex art. 2914, n. 1 cod. civ.
Al contrario, del tutto inadeguato, per ragioni teoriche e pratiche, si rivela, invece, il modello del pignoramento presso terzi ai fini dell’espropriazione delle quote di Srl intestate formalmente a società fiduciaria, poiché, come già rilevato, quest’ultima non è né possessore della quota, né debitor debitoris e, quindi, non può usare, né tanto meno disporre della quota medesima, dato che il potere di disposizione della quota è prerogativa esclusiva del socio debitore, il quale può validamente esercitarlo prescindendo dalla cooperazione degli organi sociali. Ciò che in definitiva esclude nel pignoramento di quote di una Srl, seppure fiduciariamente intestata, la centralità della dichiarazione del terzo o del giudizio di accertamento conseguente alla mancata dichiarazione o alla dichiarazione negativa.
Si può, quindi, affermare il seguente principio di diritto:
“Il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata – la quale esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto in un pubblico registro – , laddove intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939, si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma ai sensi dell’art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, mediante notificazione sia alla società cui si riferisce la quota sottoposta ad esecuzione sia alla società che ne è intestataria formale, nonché a mezzo della successiva iscrizione nel registro delle imprese, generando l’intestazione formale un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e la “proprietà formale”, che ricade in capo alla fiduciaria, per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali”.
10. Nella fattispecie che ci occupa la creditrice Go.Va. non si è avvalsa, ai fini del pignoramento, della specifica procedura prevista dall’art. 2471 cod. civ., ma ha piuttosto ritenuto di utilizzare l’espropriazione presso terzi, come pacificamente emerge dal ricorso e dalla sentenza qui impugnata, cosicché, in difetto degli adempimenti previsti dalla disposizione normativa richiamata (notifica alla società partecipata ed iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese), il pignoramento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Lecco, non può ritenersi validamente eseguito.
Peraltro, come chiaramente emerge dal ricorso principale, la Go., avendo notificato il pignoramento presso terzi alla società fiduciaria Si.Fi. Spa, aveva evidentemente in via preventiva riscontrato che la fiduciaria deteneva le quote di proprietà di Ad.Fe., cosicché deve ritenersi che la stessa fosse in possesso delle informazioni necessarie per promuovere il pignoramento ricorrendo alle formalità di cui all’art. 2471 cod. civ.
La fondatezza del primo profilo di doglianza del ricorso incidentale proposto da Ad.Fe. impone il rigetto del secondo motivo del ricorso principale e l’assorbimento delle altre questioni agitate con il secondo profilo dell’unico motivo dello stesso ricorso, con i restanti motivi del ricorso principale e con il ricorso incidentale, siccome condizionato al principale, proposto dalla società fiduciaria.
11. In definitiva, in accoglimento del primo profilo di doglianza dell’unico motivo del ricorso incidentale proposto da Ad.Fe., assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, con conseguente rigetto del secondo motivo del ricorso principale ed assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato proposto da Si.Fi. Spa; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto della originaria opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. promossa da Go.Va., essendo corretta in diritto la conclusione del provvedimento del g.e. che era stata oggetto di quell’opposizione, in quanto il pignoramento era stato effettuato con modalità non rispondenti a quelle previste dall’art. 2471 cod. civ.
La novità della questione affrontata giustifica l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di legittimità.
Espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata
P.Q.M.
La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso incidentale proposto da Ad.Fe.; rigetta il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato proposto da Si.Fi. Spa; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., rigetta la originaria opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta da Go.Va.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024.
Espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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