L’esonero da responsabilità dell’ente proprietario di una strada richiede una prova rigorosa 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2024| n. 12988.

L’esonero da responsabilità dell’ente proprietario di una strada richiede una prova rigorosa 

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa; l’esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la signoria di fatto sulla cosa, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura ed alla posizione dell’area teatro del sinistro.

 

Ordinanza|13 maggio 2024| n. 12988. L’esonero da responsabilità dell’ente proprietario di una strada richiede una prova rigorosa 

Data udienza 13 marzo 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Risarcimento danni – Responsabilità per danno da cose in custodia – Strada aperta al pubblico transito – Responsabilità dell’ente proprietario ex art. 2051 c.c. – Esonero – Onere della prova – Valutazione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere rel.

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. (Omissis) R.G. proposto da COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ag.Ve.

– ricorrente –

contro

La.Gi., rappresentato e difeso dall’Avv. Ma.Pa.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 614/2021 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 23 aprile 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

L’esonero da responsabilità dell’ente proprietario di una strada richiede una prova rigorosa 

Rilevato che

il giorno 13 maggio 2007, La.Gi., nel percorrere alla guida della propria bicicletta la via (Omissis) in A, incappò con una ruota nella feritoia di una caditoia posta al di sotto del manto stradale, rovinò a terra e riportò lesioni personali;

convenne pertanto in giudizio il Comune di Agrigento, chiedendone la condanna al ristoro integrale dei danni (alla persona ed alla cosa) patiti in conseguenza dell’occorso;

all’esito del giudizio di prime cure, la domanda venne accolta dal Tribunale di Agrigento;

la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello dispiegato in via principale dal Comune ed accolto quello proposto in via incidentale da La.Gi. relativo al risarcimento avente ad oggetto esborsi per spese mediche, per conseguenza condannando il Comune a pagare un maggior importo a detto titolo;

ricorre per cassazione il Comune di Agrigento, affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, La.Gi.;

all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

L’esonero da responsabilità dell’ente proprietario di una strada richiede una prova rigorosa 

considerato che

preliminarmente, va dichiarato inammissibile il controricorso di La.Gi.: manca la prova della notifica di esso alla parte ricorrente, prescritta dall’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis vigente, risultando unicamente il deposito dell’atto nel fascicolo del giudizio;

il primo motivo, per violazione di plurime norme di legge, lamenta il mancato accertamento della «condotta abnorme» del danneggiato, integrante causa esclusiva di produzione del sinistro: si deduce che il teatro del sinistro, via (Omissis), è strada ricadente nel centro storico, non fornita di pista ciclabile e di difficile percorrenza con biciclette, ben conosciuta dal danneggiato (abitante nei pressi), e con caditoie «di notevoli dimensioni e visibilissime per chiunque»; il motivo è inammissibile;

per un verso, la riassunta doglianza si limita alla (e si esaurisce nella) allegazione di circostanze fattuali, tesa a sollecitare questa Corte ad una ricostruzione della vicenda in termini differenti da quanto operato nella impugnata pronuncia;

per altro verso, essa concerne apprezzamenti valutativi (ovvero la percepibilità della caditoia) tipicamente rimessi al giudice di merito, e nella specie operati sulla base di argomentazioni logicamente coerenti, nemmeno specificamente contrastate;

ed invero, la Corte d’appello palermitana ha ravvisato il nesso di causalità tra la strada di proprietà comunale e l’evento di danno sul rilievo che «la collocazione della caditoia al di sotto del livello del manto stradale l’ha indubbiamente resa assai poco visibile e la posizione delle griglie di scolo, disposte in senso longitudinale, anziché perpendicolare, rispetto alla direzione di marcia, ne ha certamente aggravato la pericolosità, che, non risultando opportunamente segnalata, ha determinato la caduta del ciclista», addivenendo così alla esclusione di un concorso del danneggiato nella causazione del sinistro «in ragione della impossibilità di avvistare in tempo e di evitare il pericolo, in alcun modo segnalato»;

L’esonero da responsabilità dell’ente proprietario di una strada richiede una prova rigorosa 

la riportata argomentazione è conforme al consolidato indirizzo di nomofilachia in ordine alla fattispecie di responsabilità da cose in custodia disciplinata dall’art. 2051 cod. civ.;

costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole (da ultimo, con anelito nomofilattico, da Cass. 24/01/2024, n. 2376 e da Cass. 27/04/2023, n. 11152, sulle orme di Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943): ed il giudizio sul punto integra un giudizio di fatto, di norma incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: ex aliis, Cass. 05/07/2017, n. 16502);

il secondo motivo, rubricato «errata e/o omessa valutazione di fondamentali mezzi di prova» e «difetto di motivazione», prospetta plurime censure, di differente tenore;

in particolare, parte ricorrente assume che:

(i) la decisione si fonda sulle dichiarazioni di un teste che non ha assistito al sinistro, senza valutare le fotografie in atti;

(ii) i danni alla bicicletta «non sono stati provati con dichiarazioni testimoniali e la fattura è un documento formato successivamente al sinistro»;

(iii) l’accoglimento dell’appello incidentale non è supportato da «adeguata motivazione», senza «discernere tra le spese mediche inerenti le visite specialistiche effettuate in seguito alla caduta ed altri controlli di routine»;

il motivo è inammissibile, sotto tutti i profili esposti;

L’esonero da responsabilità dell’ente proprietario di una strada richiede una prova rigorosa 

inconferente è, in primis, l’evocazione, a suffragio della doglianza, degli artt. 115 e 116 del codice di rito: in tema di ricorso per cassazione la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta soltanto qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769); l’inosservanza dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, legittima la proposizione dell’impugnazione di legittimità qualora si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (ancora Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892);

ciò posto, sono inammissibili le doglianze sub (i) e (ii), in quanto si risolvono in una istanza di revisione dei mezzi istruttori: ma è noto che è sottratta al sindacato di legittimità la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, siccome attività riservata in via esclusiva al suo discrezionale apprezzamento, attività che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (sul tema, Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229);

la contestazione inerente l’accoglimento dell’appello incidentale è invece inammissibile per carente esposizione del fatto processuale, in trasgressione dell’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.;

la narrazione del ricorso in vaglio omette di illustrare adeguatamente il contenuto dell’appello incidentale ex adverso spiegato ed accolto dalla decisione gravata e manca di riferire circa le fatture (o comunque i documenti giustificativi) prodotti dalla controparte e, segnatamente, circa la natura e la tipologia delle prestazioni dalle stesse documentate e l’entità degli importi così contabilizzati;

siffatta lacunosità espositiva non consente a questa Corte di potere verificare l’esistenza di un differenziale (supposto dal ricorrente) tra l’importo risarcitorio liquidato per spese mediche dall’impugnata sentenza e quello invece correttamente da riconoscere al danneggiato per tale titolo (importo, invero, nemmeno indicato dall’impugnante): preclude, quindi, il vaglio in parte qua del motivo;

il terzo motivo prospetta «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di inapplicabilità alla fattispecie della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. sollevata dal Comune di Agrigento, sotto il profilo che la strada in cui è avvenuto il sinistro, pur essendo di proprietà pubblica, è oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi (autovetture, ciclomotori e pedoni) per cui non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A.»; il motivo è infondato;

per fermo convincimento di questa Corte, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (circostanza pacifica nella specie) si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 12/04/2013, n. 8935), ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798);

pertanto, l’esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la signoria di fatto sulla cosa, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura ed alla posizione dell’area teatro del sinistro;

corretto va definito, pertanto, il riconoscimento dell’onere di custodia in capo al Comune contenuto nella sentenza gravata, in considerazione del fatto che la caduta si è verificata – secondo la stessa prospettazione del ricorrente – in strada ubicata nel centro storico del Comune e di continua frequentazione degli utenti;

il quarto motivo prospetta la nullità della «sentenza di primo grado» (di cui chiede la cassazione), poiché «il giudice di prime cure non si è pronunciato sul concorso del ciclista La Rocca nella realizzazione dell’evento lesivo»;

L’esonero da responsabilità dell’ente proprietario di una strada richiede una prova rigorosa 

il quinto motivo domanda, ancora una volta, la cassazione della «sentenza di prime cure» per avere il giudice ivi adito errato nel «condannare il Comune al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, inteso come danno alla bicicletta, in assenza di prova circa la sua riconducibilità al sinistro»;

i motivi sono inammissibili, siccome diretti a censurare la pronuncia di primo grado, già oggetto di impugnazione con appello: mentre, nella parte in cui fossero riferibili a quella di secondo grado, si risolvono in argomenti ai quali può estendersi la considerazione qui sviluppata per la loro reiezione;

il ricorso è complessivamente rigettato;

non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, attesa l’inammissibilità della costituzione dell’intimato;

atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13;

infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi dell’intimato, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003;

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P.Q.M.

rigetta il ricorso;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis;

dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dell’intimato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 13 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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