Esercizio abusivo di attività di intermediazione creditizia

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 gennaio 2022| n. 2916.

Esercizio abusivo di attività di intermediazione creditizia.

Integra il reato di esercizio abusivo di attività di intermediazione creditizia la condotta di chi, privo dell’iscrizione nell’apposito elenco di cui all’art. 128, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, procura l’emissione di lettere di credito (nella specie cd. “stand by” da parte di banche estere su richiesta di società estere simulanti ragioni di debito verso imprenditori italiani in difficoltà finanziarie) da presentare ad istituti autorizzati per la riscossione, in quanto tali lettere esplicano una funzione di garanzia atta a consentire ai beneficiari l’ottenimento di finanziamenti di pari importo.

Sentenza|26 gennaio 2022| n. 2916. Esercizio abusivo di attività di intermediazione creditizia

Data udienza 15 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Esercizio abusivo attività di mediazione creditizia – Associazione per delinquere – Truffa – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Riproposizione pedissequa censure di appello – Difetto di specificità – Associazione per delinquere e concorso di persone – Tratto distintivo – Carattere dell’accordo criminoso – Reato di truffa – Sussistenza anche in caso di azione del soggetto passivo per fini illeciti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. BORSELLINO Maria D – Consigliere

Dott. COSCIONI G. – rel. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CUOMO LUIGI, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi;
udito il difensore degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), il quale si e’ riportato ai motivi di ricorso;
udito il difensore dell’imputato (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) il quale si e’ riportato ai motivi di ricorso;

Esercizio abusivo di attività di intermediazione creditizia

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza dell’8 ottobre 2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto qui di interesse, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) per tutti i reati loro ascritti ad eccezione del reato di cui al capo a) perche’ estinti per prescrizione; confermava la condanna di (OMISSIS) per i reati di cui ai capi a), b), c), e), f) e le statuizioni civili; agli imputati, insieme a (OMISSIS) e (OMISSIS) (che non avevano proposto appello) ed a (OMISSIS) e (OMISSIS) (che non hanno proposto ricorso per cassazione) erano contestati il reato di esercizio abusivo dell’attivita’ di mediazione creditizia (capo b), l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe nell’ambito dell’abusivo esercizio dell’attivita’ suddetta (capo a), a (OMISSIS) e (OMISSIS) come promotori, a (OMISSIS) come partecipante; ai ricorrenti erano poi contestati il reato di truffa ex articoli 110 e 640 c.p. e articolo 61 c.p., n. 7 ai danni della (OMISSIS) s.r.l. (capo c), la truffa ex articoli 81, 110 e 640 c.p. e articolo 61 c.p., n. 7 ai danni della (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. (capo e), il reato di truffa ex articoli 110 e 640 c.p. e articolo 61 c.p., n. 7 ai danni della (OMISSIS) (capo f); a (OMISSIS) (e a (OMISSIS), non ricorrente), il reato di truffa ex articoli 110, 640 e 61 n. 7 c.p. ai danni della (OMISSIS) s.r.l. (capo d); a (OMISSIS) e (OMISSIS) (e (OMISSIS), non ricorrente, e (OMISSIS), non appellante) il reato di truffa ex articoli 110, 640 e 61 n. 7 c.p. ai danni della (OMISSIS) s.n.c. (reato contestato con decreto di citazione n. 129/2012 R.G. Dib.).
Si contestava che (OMISSIS) e (OMISSIS), quali amministratori della (OMISSIS) Inc. avente sede dichiarata in New York e sede operativa in Udine, proponevano ai propri clienti, di solito imprenditori in difficolta’ finanziarie, soluzioni per reperire finanziamenti al di fuori dei canali bancari ordinari mediante ricorso a particolari strumenti finanziari (soprattutto lettere di credito) senza la dovuta iscrizione nell’apposito elenco di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 128 sexies; tenendo celata la mancata iscrizione all’albo, ottenevano compensi dai clienti per l’attivita’ svolta al fine di far loro rilasciare lettere di credito per poter accedere a finanziamenti, senza poi che vi fosse realmente tale emissione o comunque senza che la lettera di credito, emessa da una banca straniera, fosse accettata dai finanziatori italiani; dell’associazione faceva parte anche (OMISSIS), che per la societa’ ricopriva la qualifica di chief business development, che partecipava alle trattative con i clienti e si era prestato ad intestarsi l’amministrazione e la rappresentanza di societa’ di diritto inglese create appositamente per le operazioni finanziarie truffaldine.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

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Premesse le differenze tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato, il difensore osserva che il presunto reato associativo del caso in esame interferisce con due elementi di fatto che non possono essere trascurati: a) il vincolo familiare che lega i ricorrenti e b) la sussistenza di una societa’ commerciale, regolarmente costituita secondo la disciplina civilistica, di cui erano soci i ricorrenti; per sostenere la presenza di una associazione a delinquere sarebbe stato necessario dimostrare l’esistenza di un vincolo associativo al di la’ del rapporto familiare e che si ponesse come un quid pluris rispetto al lecito oggetto sociale.
1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la decisione impugnata errava nel considerare l’attivita’ esercitata dai ricorrenti quale intermediazione creditizia in quanto la figura del mediatore prevede, come elemento caratterizzante, la terzieta’ rispetto alle parti, mentre i ricorrenti avevano ottenuto mandato a rappresentare i clienti ed operavano in nome proprio; inoltre, era errato assimilare lo strumento della lettera di credito stand by alla fideiussione in quanto la lettera di credito e’ strumento cartolare, del tutto sganciato dal rapporto causale.
1.3 II difensore osserva che la truffa in atti illeciti e’ cosa ben distinta dalla truffa che ha per oggetto cose acquisite mediante reato; in questo secondo caso, la punibilita’ puo’ essere esclusa in quanto non e’ piu’ il fine della vittima ad essere illecito, ma l’oggetto della disposizione che non puo’ dirsi legittimamente appartenente al patrimonio del truffato; cio’ si era verificato nel caso di specie, in cui il fine illecito di godere di erogazioni non dovute era comune ai concorrenti ed alle persone offese.
1.4 II difensore eccepisce che era mancante la motivazione in ordine al calcolo della pena; la motivazione era anche illogica, visto che assoggettava al medesimo trattamento sanzionatorio i due ricorrenti, mentre in primo grado la dosimetria della pena era stata differenziata.

 

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2. Propone ricorso l’Avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.1 Il difensore osserva come la insussistente ba’ supposta attivita’ di mediazione creditizia non era sussumibile sotto la norma di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 128 sexies; a tale proposito, riassunti i concetti di credito documentario e lettera di credito, rileva che anche a voler assimilare la lettera di credito stand by alla fideiussione prevista dall’ordinamento nazionale, i clienti della (OMISSIS) Group (le persone, cioe’, rispetto alle quali si sarebbe posta in essere l’illecita attivita’ di mediazione creditizia) non erano gli ordinanti, bensi’ i beneficiari delle garanzie, che erano, eventualmente, il frutto di una attivita’ finanziaria intermediata all’estero, che vedeva come parti contrattuali banche straniere e societa’ straniere: la mediazione creditizia, ammesso che la si volesse ritenere tale, avveniva pertanto tra la societa’ estera e la banca estera, senza alcun coinvolgimento del soggetto italiano, al quale veniva solo consegnato un titolo quale beneficiario garantito dall’adempimento dell’obbligazione “simulata”; gia’ in atto di appello si era pertanto eccepito che, anche a voler ritenere punibile una attivita’ condotta interamente all’estero, si sarebbe dovuto ritenere il reato procedibile previa richiesta del Ministro di Giustizia; ne discendeva inoltre che il supposto reato di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 140 bis non era stato neppure all’origine della decisione presa dalle persone offese dai singoli reati di truffa di addivenire alla conclusione dei rispettivi rapporti con la (OMISSIS) Group, circostanza che escludeva ogni artifizio e raggiro per la consumazione dei reati fine.

 

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Il difensore rileva che la lettera di credito stand by non poteva comunque ritenersi ricompresa, se oggetto di intermediazione, tra le attivita’ di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 128 sexies, visto che il suo schema contrattuale escludeva che la stessa potesse essere assimilata ad una fideiussione, ne’ alla piu’ comune lettera di credito, in quanto spariva la funzione intermediaria della banca (tipica della lettera di credito “semplice”), posto che ordinante e beneficiario si accordano a far si’ che si faccia uso di un credito documentario solo se l’ordinante non adempia; la Corte di appello, pur riconoscendo i diversi tipi di regolamenti contrattuali dei diversi strumenti giuridici considerati, aveva assimilato erroneamente le lettere di credito stand by alle fideiussioni, valorizzando lo scopo di garanzia che entrambe perseguono, pur nella profonda diversita’ delle cause dei rispettivi contratti e malgrado la lettera di credito stand by si differenzi profondamente non solo dalla fideiussione, ma anche da ogni forma di credito documentario, proprio perche’ non basata, sulla presentazione di alcuna documentazione di credito da parte del beneficiario, come riconosciuto dalla stessa Corte di appello.
Il difensore osserva che le ragioni che portavano i ricorrenti a non poter essere riconosciuti responsabili del reato di cui al capo b) riverberavano i loro effetti anche sui reati di truffa, anche perche’ le presunte persone offese non avevano considerato in alcun modo il requisito del poter svolgere attivita’ di mediazione in capo ai ricorrenti, nel momento dell’adesione al programma asseritamente criminoso degli stessi, visto che oggetto della contrattazione era una lettera di credito stand by emessa da una banca per ordine di una societa’ straniera con la quale avevano accettato di formalizzare un rapporto commerciale e che li avrebbe visti come beneficiari del credito; mancava un nesso causale tra la supposta mancanza di abilitazione e la determinazione dell’erroneo consenso altrui necessario per la consumazione del delitto di truffa; per quanto poi riguardava la truffa di cui al decreto di citazione n. 129/2012 R.G. Dib., non poteva dubitarsi della consapevolezza in capo alle ritenute persone offese di ogni dettaglio delle operazioni concordate, degli effetti delle stesse e della persona degli interlocutori, per cui non vi era stata alcuna induzione in errore, ne’ alcuna condotta fraudolenta.

 

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Per tutti i motivi esposti, il difensore conclude che era conseguente l’impossibilita’ di configurare il reato associativo, ma che doveva essere esaminato il dato che i giudici di merito avevano ritenuto esistente l’associazione senza considerare se l’attivita’ di esercizio abusivo della mediazione creditizia costituisse o meno l’attivita’ principale o esclusiva della compagine societaria denominata (OMISSIS), aspetto che non era stato approfondito, malgrado risultasse l’emissione di numerose fatture che indicavano che la societa’ avesse una cospicua attivita’, rispetto alla quale quella contestata appariva essere marginale; era quindi insussistente il reato associativo in quanto sarebbe stata necessaria la dimostrazione che il sodalizio criminoso rappresentasse un’organizzazione autonoma da quella lecita: un’eventuale associazione criminosa, annidata tra le pieghe dell’ente, sarebbe potuta sussistere soltanto provando l’autonomia dal punto di vista strutturale, per cui cio’ che poteva ritenersi provato era al piu’ un concorso di persone nel reato di truffa.
1.2 II difensore eccepisce che le sentenze di merito non avevano considerato la posizione di (OMISSIS), il quale era stato ritenuto promotore e organizzatore della associazione contestata sub a) tramite una stringata motivazione priva di autonoma valutazione della sua posizione processuale con esplicito richiamo alle argomentazioni spese sul punto per la posizione del fratello (OMISSIS), per cui tale qualifica era stata motivata solo sulla base del rapporto di consanguineita’.

 

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1.3 Con riferimento al reato di truffa indicato nella imputazione come “Decreto di citazione n. 129/2012 R.G. Dib., era evidente che nella fase genetica dei nuovi rapporti contrattuali non era dato evincere ove si annidasse l’attivita’ decettizia necessaria per configurare il reato di truffa, ponendosi come elemento decisivo, se non unico, per la formazione e la manifestazione del consenso della (OMISSIS) la circostanza, maturata nel suo esclusivo ambito di attivita’, di sostituire la (OMISSIS) s.r.l. nei rapporti con la committente (OMISSIS); infatti i contratti sottoscritti erano pienamente validi e, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, avevano effettivamente determinato il sorgere di forniture dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) e tra quest’ultima e la (OMISSIS); a questo punto l’eventuale attivita’ decettizia si era spostata, secondo la Corte di appello, sulla fase esecutiva del contratto, in quanto la (OMISSIS) non aveva mai pagato le fatture ricevute da (OMISSIS), ma in tale fase mancava completamente una attivita’ decettizia, con la logica conseguenza di dover ricondurre il mancato pagamento della merce ala categoria del mero inadempimento civilistico
1.4 Relativamente al reato di truffa di cui al capo f), il difensore osserva che era stata erroneamente rigettata la richiesta di nullita’/inutilizzabilita’ delle dichiarazioni raccolte a mezzo rogatoria internazionale rese da (OMISSIS): infatti, la cancelleria del giudice di primo grado aveva comunicato il 12/8/2015 che l’esame del teste (OMISSIS) si sarebbe svolto lunedi’ (OMISSIS) a (OMISSIS), per cui vi erano solo due giorni feriali in cui l’imputato e il suo difensore avrebbero dovuto premunirsi di titolo di viaggio, espletare tutte le formalita’ burocratiche e raggiungere il continente americano, impresa evidentemente impossibile, con conseguente violazione al diritto di difesa e assistenza dell’imputato, nonche’ della partecipazione del difensore al procedimento; sull’eccezione, la Corte di appello si era riportata esclusivamente al trattato di mutua assistenza in materia penale tra Italia e Stati Uniti, ritenendo che la presenza delle parti e dei difensori non sia necessaria, avendo gli stessi solo la facolta’ di partecipare all’audizione, senza considerare che secondo gli articoli 191, 727 e 729 c.p.p. la prova non puo’ essere acquisita in contrasto con principi fondamentale ed inderogabili dell’ordinamento italiano; ne discendeva la nullita’ della rogatoria e la inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal teste.

 

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Quanto alla truffa di cui al capo f), dovevano ritenersi valide le censure gia’ esposte in ordine alla attivita’ connessa alle lettere di credito stand by: se, infatti, le modalita’ della truffa consistevano semplicemente nel silenzio serbato in ordine a un requisito (l’iscrizione nell’Albo speciale dei mediatori creditizi) che in realta’ gli agenti non dovevano possedere, la truffa non poteva dirsi perfezionata: non emergeva da alcun atto che (OMISSIS) si fosse determinato a versare le somme di denaro perche’ convinto della idoneita’ degli agenti a porre in essere atti di mediazione creditizia; a parte l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS), in considerazione del fatto che (OMISSIS), e per lui la (OMISSIS), fossero i beneficiari e non gli ordinanti della lettera di credito stand by e che la stessa fu loro effettivamente consegnata, doveva escludersi la fattispecie di truffa, in quanto causa giuridicamente rilevante del relativo contratto non era lo sconto della lettera presso un istituto di credito da parte del beneficiario, bensi’ la garanzia del pagamento in caso di inadempimento dell’ordinante (nel caso specifico, del contratto di vendita di una imbarcazione della (OMISSIS) alla (OMISSIS)), circostanza mai verificatasi, cosi’ come mai era stata richiesto il pagamento alla banca inglese garante della (OMISSIS) in caso di inadempimento della stessa.
1.5 n difensore eccepisce che la Corte di appello aveva erroneamente denegato la concessione delle attenuanti generiche nonostante oggetto di specifico motivo di appello: la supposta gravita’ dei fatti contestati era stata oggetto di una duplice valutazione, sia per la determinazione della pena base per il reato associativo che per il diniego delle attenuanti generiche, operazione vietata dalla legge.
3. Propone ricorso il difensore di (OMISSIS).
3.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello, pur avendo espressamente riconosciuto che la lettera di credito stand by costituisce un contratto di garanzia atipico non equiparabile alla lettera di credito vera e propria perche’, a differenza di queste, e’ azionabile solo nel caso di inadempimento del debitore principale, aveva ritenuto che l’attivita’ posta in essere dai fratelli (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) rientrasse tra quelle riservate per legge agli intermediari iscritti nell’apposito albo: osserva che, come spiegato dal Prof. (OMISSIS), la lettera stand by non e’ uno strumento di pagamento, ma uno strumento di garanzia, che viene attivata dal venditore-creditore, presentando i documenti prescritti all’emittente, solo nel caso in cui egli non abbia ricevuto il pagamento dall’acquirente-debitore, e che solo al verificarsi di tale eventualita’ egli potra’ ricevere l’indennizzo diparte dell’emittente per la sua prestazione; sono generalmente coinvolti il venditore, il compratore e la banca di quest’ultimo, e non la banca del venditore; il venditore-creditore puo’ valersi della banca del proprio Paese come garante della garanzia della banca estera del compratore, ma la banca del venditore-creditore non ha alcun rapporto con il debitore e, laddove interviene nel rapporto, solitamente si assume il rischio del pagamento da parte della banca del compratore-debitore che puo’, ma non ha l’obbligo, di garantire l’indennizzo alla banca del venditore-creditore; la lettera stand by, in assenza dell’assunzione dell’obbligo diretto da parte della banca del compratore-debitore nei confronti della banca del venditore-creditore, non potra’ mai essere scontata dal venditore-creditore presso la propria banca e quindi non consente di avere alcuna anticipazione di somme e/o altre forme di finanziamento; pertanto, la lettera stand by, non essendo uno strumento di pagamento ma una garanzia autonoma, non puo’ rientrare nella attivita’ di concessione di finanziamento ed errava la Corte di appello laddove aveva paragonato la garanzia fideiussoria al contratto autonomo di garanzia della lettera stand by in quanto quest’ultima ha come causa non il pagamento del debito, ma il risarcimento/indennizzo del danno nel caso di inadempimento del debitore.

 

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1.2 Il difensore rileva che laddove venisse ritenuto insussistente il reato di cui al capo b), cadrebbero anche le residue imputazioni, in quanto l’attivita’ dei fratelli (OMISSIS) sarebbe da considerare, anche sotto il mero profilo della consulenza, del tutto lecita.
1.3 Il difensore osserva che la Corte di appello aveva ritenuto che l’organizzazione clan creava l’apparenza di una societa’ che forniva servizi di consulenza e procacciamento di credito, quando si trattava di una attivita’ che non era volta a nascondere, ma a far conoscere e divulgare l’attivita’, il che’ rendeva illogica la motivazione della sentenza impugnata, in quanto un’organizzazione delinquenziale difficilmente pubblicizza le proprie attivita’, anche laddove le stesse assumano all’esterno parvenze di liceita’; inoltre la Corte di appello aveva posto a base della propria decisione anche accertamenti eseguiti dagli operanti di polizia giudiziaria a mezzo consultazione in internet e google maps, che non erano mai stati controllati e verificati; era poi illogico ritenere che la sola presenza di un studio, di una segretaria e della pubblicita’ su Internet, peraltro facilmente smascherabile, potessero essere sufficienti a trarre in inganno persone variamente ed altamente qualificate quali erano le persone offese dal reato ed i rispettivi professionisti: se poi la struttura organizzativa posta in essere dai fratelli (OMISSIS) era stata capace di ingannare imprenditori e professionisti, vieppiu’ era stata in grado di ingannare (OMISSIS), privo di scolarizzazione e di conoscenze su strumenti finanziari; inoltre, ne’ il teste Fogato, ne’ la teste Dalto avevano mai riferito che (OMISSIS) si fosse presentato come esperto del settore metallurgico, che stavano aprendo una banca, che avesse assicurato la (OMISSIS) s.r.l. che avrebbe potuto ottenere un’apertura di credito ricorrendo alle lettere di credito emesse da banche estere e, in particolare, dalla (OMISSIS) di Londra; non era riscontrabile nella condotta di (OMISSIS) alcun serio contributo causale, nemmeno sotto l’aspetto del concorso morale, ai fini della commissione dei reati ascritto, non potendo considerarsi tale la mera partecipazione ad alcuni incontri, l’essersi prestato a fare da legale rappresentante di societa’ estere, dovendosi considerare questi come comportamenti di mera sottomissione, che non dimostravano alcuna connaturale partecipazione ai fatti delittuosi.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS) sono inammissibili.
1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimita’ (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), e’ inammissibile per difetto di specificita’ il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtu’ delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si e’, infatti, esattamente osservato che “La funzione tipica dell’impugnazione e’ quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilita’ (articoli 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione e’, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioe’ con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)” (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).
Cio’ premesso, partendo dal primo motivo di ricorso proposto dall’Avv. Weil, lo stesso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta alle pag. 21 e seguenti della sentenza impugnata, nelle quali si e’ evidenziato che vi era una stabile organizzazione nella quale ognuno dei consociati aveva il proprio ruolo (i fratelli (OMISSIS) apparivano come i professionisti in grado di ottenere credito dalle banche o da finanziarie, (OMISSIS) procacciava clienti e assumeva la qualifica formale di amministratore delle societa’ che assumevano fittiziamente obbligazioni nei confronti degli imprenditori italiani al fine di ottenere l’emissione delle lettere di credito stand by sulla base dei contratti stipulati), la consapevolezza dei singoli di cooperare per la realizzazione del programma criminoso comune, la predisposizione di mezzi per creare l’apparenza di una societa’ che forniva servizi di consulenza e procacciamento di crediti.

 

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Pertanto, e’ stata correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “L’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, e’ individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno
o piu’ reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un piu’ vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati” (Sez. 5 -, Sentenza n. 1964 del 07/12/2018, Magnani, Rv. 274442 – 01).
1.2 Relativamente alla natura della lettera di credito stand by, i ricorsi non si confrontano con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagine 14 e seguenti della sentenza impugnata, nelle quali si evidenzia come la lettera di credito stand by debba essere ritenuta attivita’ di concessione del credito.
Infatti, la lettera di credito “stand by” deve essere definita come promessa di pagamento unilaterale allo scopo di essere utilizzata come cauzione per la corretta esecuzione di un contratto commerciale sottostante, o meglio come l’impegno scritto di una banca (emittente) emesso per ordine di un compratore (ordinante) a favore di un venditore (beneficiario) ad effettuare un pagamento a beneficio del venditore previo ritiro di determinati documenti giudicati conformi al testo del credito stesso; lo schema proposto dalla (OMISSIS) consisteva nel simulare l’esistenza di un contratto di fornitura tra l’imprenditore (venditore) ed una societa’ estera (compratore), che richiedeva l’emissione di una lettera di credito stand by ad una banca estera; la lettera emessa dalla banca estera veniva presentata alla banca italiana, che avrebbe aperto una linea di credito corrispondete alla somma garantita.
Cosi’ ricostruito lo schema, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che tale attivita’ rientri tra quelle per le quali e’ richiesta l’iscrizione all’albo: posto che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 128 sexies il mediatore creditizio e’ il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita’ di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e che l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attivita’ di mediatore creditizio e’ riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies, non vi e’ dubbio che l’attivita’ svolta dalla (OMISSIS) debba essere definita come mediazione creditizia:
Infatti, il Decreto Ministeriale n. 29 del 2009, articolo 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articoli 106, 107 e 113 e articolo 155, commi 4 e 5) e il Decreto Ministeriale n. 53 del 2015, articolo 2 (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 106, comma 3, articolo 112, comma 3 e articolo 114, nonche’ della L. 30 aprile 1999, n. 130, articolo 7-ter, comma 1-bis,) prevedono che “per attivita’ di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attivita’ comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:… f) rilascio di fideiussioni, l’avallo, l’apertura di credito documentaria, l’accettazione, la girata, l’impegno a concedere credito, nonche’ ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”; visto l’espresso riferimento a “ogni altra forma di rilascio di garanzie”, e che la lettera di credito stand by emessa dalla banca estera serviva proprio a garantire il pagamento del prezzo dal compratore al venditore, l’attivita’ tesa al rilascio della suddetta lettera rientra necessariamente in quelle per le quali le norma sopra richiamate richiedano l’iscrizione all’apposito albo.

 

Esercizio abusivo di attività di intermediazione creditizia

Del tutto irrilevante e’ sia il fatto che lo schema fosse finalizzato alla apertura di una linea di credito da parte di una banca italiana (sulla base della lettera di credito stand by), sia che la (OMISSIS) fosse incaricata dal cliente e quindi non fosse terzo rispetto allo stesso (motivo proposto dall’Avv. (OMISSIS)), posto che mediatore creditizio e’ la figura che mette in contatto istituti di credito, banche o intermediari finanziari, con la potenziale clientela interessata all’accesso al credito, indipendentemente dal fatto che sia legato ad un delle parti e che il reato si concretizzava nel momento in cui veniva dato incarico alla (OMISSIS) di individuare gli strumenti finanziari piu’ adatti alle sue esigenze.
Per lo stesso motivo, e’ manifestamente infondato il motivo di ricorso (proposto dall’Avv. Coratella) secondo il quale il reato sarebbe stato commesso all’estero, visto che la consumazione dei reati deve essere fatta risalire al conferimento dell’incarico alla (OMISSIS) e che le truffe sono consistite proprio nell’aver fatto credere alle parti offese che vi sarebbe stata una garanzia spendibile in Italia; corretta appare, pertanto, la motivazione della Corte di appello contenuta alla pagina 24 della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che i reati contestati sono avvenuti al momento della conclusione del contratto tra le parti offese e (OMISSIS), e che le condotte successive, anche se eventualmente avvenute in parte all’estero, hanno soltanto portato ad ulteriori conseguenze il reato; essendo avvenuta comunque almeno in parte l’azione, ai sensi dell’articolo 6 c.p. nessun dubbio vi puo’ essere sulla non necessita’ della condizione di procedibilita’ della richiesta del Ministro, essendo il reato stato commesso nel territorio dello Stato.
1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS) secondo il quale la punibilita’ del reato di truffa dovrebbe essere esclusa in quanto l’oggetto della disposizione patrimoniale era illecito, per cui non si poteva dire appartenere al patrimonio del truffato, il motivo non considera che “In tema di truffa, quando l’agente si e’ procurato un ingiusto profitto in danno di altri, ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, il delitto sussiste anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo abbia agito motivato da fini illeciti, poiche’ in tal caso non viene meno l’oggettivita’ giuridica della fattispecie, costituita dall’esigenza di tutela del patrimonio altrui e della liberta’ del consenso nei negozi patrimoniali” (Sez.1, Sentenza n. 42890 del 27/09/2013, Paterlini e altro, Rv. 257296 – 01); nel caso in esame, il fine illecito era costituito dall’ottenere una linea di credito mediante falsi presupposti (il simulare un credito in capo all’imprenditore, che avrebbe dovuto portare al rilascio di una garanzia e, sulla base della stessa, di una linea di credito), mentre l’oggetto della disposizione patrimoniale era costituito dalle somme versate dalle persone offese alla (OMISSIS), ed e’ quindi il patrimonio delle persone offese che e’ stato ritenuto (giustamente) meritevole di tutela.
1.4 Quanto al quarto motivo di ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS), si deve rilevare che la Corte di appello ha congruamente motivato la dosimetria della pena con le considerazioni contenute a pag.25 della sentenza impugnata, evidenziando la capacita’ a delinquere degli (OMISSIS) e la pericolosita’ dell’associazione; neppure appare illogico che ai due ricorrenti (OMISSIS) sia stata irrogata la medesima pena, posto che la condanna ad una pena piu’ alta inflitta a (OMISSIS) rispetto a (OMISSIS) deriva dal fatto che il primo aveva una imputazione in piu’ rispetto al secondo (il reato di cui al capo d, dichiarato prescritto in appello).
1.5 Relativamente al motivo di ricorso proposto dall’Avv. Coratella secondo cui l’avere sottaciuto alle persone offese che la (OMISSIS) non poteva svolgere attivita’ di mediazione creditizia non avrebbe avuto alcuna influenza nella commissione delle truffe, e’ agevole rilevare (premesso che la Corte di appello ha risposto alla censura a pagina 18 della sentenza impugnata) che proprio il far credere alle persone offese che i ricorrenti potessero ottenere finanziamenti era il motivo che spingeva le persone offese a rivolgersi alla (OMISSIS) ed a versare una prima somma per il conferimento per l’incarico; gli artifici e raggiri sono da individuare nel fatto che (OMISSIS) faceva credere di poter ottenere garanzie da usare poi per far avere linee di credito alle persona offese, pur sapendo che cio’ non era possibile in quanto le banche italiane non avrebbero mai accettato garanzie provenienti da banche estere ritenute non affidabili, quale quelle proposte dalla (OMISSIS) (si veda la analitica ricostruzione delle truffe contenuta dalle pagine da 15 a 20 della sentenza impugnata) o evocassero nomi di importanti banche quali la (OMISSIS), senza che sia mai stato neppure affermata l’esistenza di contatti con funzionari della stessa
La Corte di appello ha risposto anche alla censura secondo cui non e’ stato valutato se l’attivita’ della (OMISSIS) di cui ai capi di imputazione fosse o meno quella principale o esclusiva della compagine, osservando che non vi era alcuna organizzazione commerciale lecita, ma solo una fittizia societa’ idonea ad ingannare imprenditori, traendo tale conclusione dagli elementi elencati alle pagine 21 (sede principale a New York e succursali a New York e Londra, quando negli indirizzi indicati avevano sede altre societa’ che nulla avevano a che fare con i ricorrenti, con attivita’ tutte svolte da Udine); il motivo e’ poi generico, visto che non indica quale altra attivita’ svolgesse la (OMISSIS), oltre a quella contestata.
1.6 Sulla figura di (OMISSIS), ritenuto promotore dell’associazione alla pari di (OMISSIS), le sentenze di merito accomunano i due fratelli in quanto: entrambi si presentavano come i professionisti in grado di far ottenere finanziamenti alle persone offese; sul sito internet (OMISSIS) era presentato come co-chairman (quindi, soggetto che svolge le funzioni di presidente); il contratto di locazione dell’immobile ove aveva sede la (OMISSIS) era stato stipulato da entrambi i ricorrenti; correttamente, pertanto, anche (OMISSIS) e’ stato ritenuto promotore dell’associazione, intendendosi tale figura come quella di chi sia stato l’iniziatore dell’associazione, coagulando attorno a se’ le prime adesioni e consensi partecipativi (vedi 2, Sentenza n. 52316 del 27/09/2016, Riva e altri, Rv. 268962 – 01); inoltre, la censura secondo la quale non vi e’ motivazione sul ruolo di promotore di (OMISSIS) e’ inammissibile per non essere stata proposta in appello.
1.7 Relativamente alla truffa commessa ai danni della (OMISSIS), il meccanismo della stessa e’ ben descritto dalla Corte di appello alle pagine 31 e 32 della sentenza impugnata, dove vengono evidenziati gli artifici e raggiri posti in essere, consistenti nel consiglio dato dai ricorrenti a rivolgersi alla (OMISSIS), che aveva poi a sua volta convinto i soci della (OMISSIS) a fornire il proprio materiale alla (OMISSIS), che gli imputati garantivano essere solida e solvibile e di fatto amministrata dagli stessi (OMISSIS); la fornitura della merce era poi rimasta impagata.
Cio’ premesso risultano sussistenti tutti i requisiti del reato di truffa, visto che gli atti compiuti integrano proprio quell’avvolgimento psichico che e’ dell’elemento costitutivo del delitto in esame, teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto; le considerazioni contenute nel motivo di ricorso tendono a fornire una valutazione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimita’
1.8 Quanto alla eccezione di nullita’/inutilizzabilita’ della testimonianza di (OMISSIS), si deve rilevare come imputato e difensore avessero avuto tutto il tempo di presentarsi all’udienza fissata per il 17 agosto, posto che l’avviso relativo alla stessa era arrivato il giorno 12 agosto, per cui vi era tutto il tempo di programmare un viaggio per gli Stati Uniti; ne’ si puo’ dire che occorresse tempo per preparare la difesa, non trattandosi di un atto “a sorpresa”, ma della testimonianza di un soggetto evidentemente gia’ indicato nella lista testimoniale.
Inoltre, la L. n. 224 del 1984, articolo 14 (Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America e del protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America) prevede che: “… 2. A richiesta, lo Stato richiesto indichera’ la data ed il luogo della comparizione. 3. Lo Stato richiesto consentira’ la presenza di un imputato, del suo difensore e delle persone incaricate dell’applicazione delle leggi penali cui si riferisce la richiesta. 4. L’autorita’ che esegue la richiesta consentira’ alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre domande al testimone in conformita’ con le leggi dello Stato richiesto. 5. L’autorita’ che esegue la richiesta consentira’ alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre ulteriori domande e di chiedere l’esecuzione di altri atti istruttori.”
Dall’articolo sopra richiamato, si evince che, oltre a non esservi alcuna necessita’, ai fini della validita’ della testimonianza, della partecipazione dell’imputato e del suo difensore, la presenza di questi ultimi e’ “consentita”, e quindi postula una richiesta di partecipazione che, nel caso in esame, non risulta esservi mai stata (il motivo di ricorso non ne parla); pertanto, appare corretta la decisione dei giudici di merito di ritenere la testimonianza di (OMISSIS) pienamente utilizzabile.
1.9 Sulla truffa di cui al capo f), il motivo e’ reiterativo di quanto gia’ proposto in appello e non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta alle pag.19, 28 e 29 della sentenza impugnata, ne’ con le considerazioni generali sulle truffe contestate, nelle quali il raggiro consisteva nel far credere alla persona offesa di poter ottenere una garanzia da una banca estera e quindi una linea di credito da una banca italiana, quando i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza che cio’ non sarebbe mai avvenuto.

 

Esercizio abusivo di attività di intermediazione creditizia

1.10 Quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve innanzitutto ribadire che “ai fini della determinazione della pena, il giudice puo’ tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravita’ della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato piu’ volte sotto differenti profili per distinti fini senza che cio’ comporti lesione del principio del “ne bis in idem”.” (Sez.3, Sentenza n. 17054 del 13/12/2018, M., Rv. 275904 – 03); cio’ premsso, la Corte di appello ha motivato in maniera congrua su emtrambi gli aspetti, con la motivazione contenuta a pag.25 della sentenza impugnata.
2. Anche il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile. 2.1 Sui primi due motivi di ricorso, devono essere richiamate le considerazioni espresse in precedenza sulla lettera di credito stand by.
2.2 Relativamente al terzo motivo di ricorso, si deve rilevare come le contestazioni sugli accertamenti svolti dagli operanti di polizia giudiziaria sulla inesistenza delle sedi estere della (OMISSIS) attengono a valutazioni di merito, non ammissibili nella presente sede; la censura relativa 911l’atteggiamento ingenuo delle vittime dei reati non considera che, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l’idoneita’ dell’artifizio o del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui e avvenuto il fatto e alle modalita’ esecutive dello stesso, per cui, ai predetti fini, non puo’ avere rilevanza alcuna l’ingenuita’ o la scarsa diligenza della persona offesa quando tra l’artifizio o il raggiro usato dall’agente e l’errore in cui la vittima e caduta vi sia un preciso nesso di causalita’
Quanto poi alla considerazione che anche (OMISSIS) sarebbe stato tratto in inganno dai fratelli (OMISSIS), la stessa non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato il ruolo attivo di (OMISSIS) nell’associazione e nella commissione delle truffe: in particolare, oltre a presentarsi con un biglietto da visita sul quale era scritto ” (OMISSIS) (OMISSIS)”, il ricorrente: a) era amministratore della (OMISSIS) Ltd, che figurava come debitore della (OMISSIS) s.r.l. in modo da far ottenere a quest’ultima la lettera di garanzia stand by e quindi una linea di credito presso una banca italiana (truffa di cui al capo c); b) era amministratore anche della (OMISSIS) per una operazione analoga a quella sopra descritta (truffa ai danni della (OMISSIS), capo d), in cui aveva partecipato anche alle trattative iniziali; c) aveva partecipato alle trattative con il legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., affermando che il gruppo (OMISSIS) aveva “fondi immensi, di milioni e milioni di dollari” (capo e); la motivazione della Corte di appello sulla responsabilita’ del ricorrente per i reati a lui contestati appare pertanto congrua e coerente con le risultanze processuali.
3. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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