Commercio di opere alterate o contraffatte

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 gennaio 2022| n. 3332.

Commercio di opere alterate o contraffatte.

Ai fini della configurabilità del reato di messa in commercio o di detenzione ai fini di commercio di opere alterate o contraffatte, previsto dall’art. 178, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004, non è necessario che l’opera sia qualificata come “autentica”, essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all’atto dell’esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, con dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita.

Sentenza|31 gennaio 2022| n. 3332. Commercio di opere alterate o contraffatte

Data udienza 25 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: Contraffazione opere d’arte – Ex art. 178, co. 1, lett. b), DLgs. 42 del 2004 – Dolo eventuale – Fumus commissi delitti – Valutazione concreta – Cass. Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 91/03/2021 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA;
Si da’ per letta la relazione del Consigliere SEMERARO LUCA;
sentite le conclusioni del PG SECCIA DOMENICO;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore, avv. (OMISSIS) quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS);
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.

Commercio di opere alterate o contraffatte

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza del 1 marzo 2021 il Tribunale del riesame di Messina ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 4 febbraio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti di 8 quadri, recanti la firma dell’artista (OMISSIS), rinvenuti nella galleria d’arte moderna (OMISSIS), in (OMISSIS), nella disponibilita’ di (OMISSIS), ritenendo sussistente il solo fumus del reato Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articolo 178, lettera b), oltre alle esigenze cautelari.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato.
2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione dell’articolo 1 c.p., Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 178, articolo 321 c.p.p., e la mancanza e l’illogicita’ della motivazione.
Il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulla sussistenza del fumus con riferimento alle opere indicate ai numeri da 1 a 7 del verbale di sequestro del 23 novembre 2020: cio’ emergerebbe anche dal testo dell’ordinanza che farebbe riferimento solo al quadro posto in vendita on line. L’unica condotta astrattamente ascrivibile all’indagato, con riferimento a tali 7 dipinti, emergerebbe dalla pag. 2 del verbale di sequestro, ma non concretizzerebbe il reato Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articolo 178, lettera b); i dipinti erano stati rinvenuti adagiati in un angolo della parete destinata alla ricezione del pubblico.
La motivazione sarebbe apparente perche’ il Tribunale del riesame, dalla circostanza che un quadro sia stato oggetto della pubblicazione di un annuncio di vendita, avrebbe dedotto la destinazione alla vendita anche degli altri.

 

Commercio di opere alterate o contraffatte

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’articolo 42 c.p., Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 178, comma 1, lettera b) e articolo 321 c.p.p.. Il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto la sussistenza del dolo del reato pur dando atte della mancanza di consapevolezza della non autenticita’ dei dipinti in capo all’indagato al momento in cui ne entro’ in possesso, escludendo la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione.
Quanto all’esemplare messo in vendita on line, la motivazione sul fumus – l’indagato avrebbe dovuto sincerarsi dell’autenticita’ del quadro o attestare che si trattava di una riproduzione non autentica, per escludere la punibilita’ della condotta – sarebbe illogica o contraddittoria, anche perche’ il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistente il dolo eventuale.
Il reato Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articolo 178, comma 1, lettera b), prevederebbe, invece, la consapevolezza della non autenticita’ delle opere; l’indagato non avrebbe avuto tale consapevolezza, avendo ereditato le opere dal padre, noto gallerista.
Avendo il Tribunale del riesame escluso la consapevolezza della non autenticita’ delle opere, non avrebbe potuto sussumere la condotta nel dolo eventuale, che presupporrebbe l’accettazione del rischio della non autenticita’ delle opere; avrebbe ritenuto sussistente la responsabilita’ oggettiva dell’indagato, in assenza dell’elemento soggettivo del reato, in violazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 178, comma 1, lettera b).
2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 179 e articolo 1 c.p.. Il Tribunale del riesame avrebbe inserito nella condotta del reato Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articolo 178, comma 1, lettera b), una condotta non prevista, quella di aver omesso di attestare che si trattava di una riproduzione non autentica.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’articolo 321 c.p.p., per l’assenza del vincolo di pertinenzialita’ e delle esigenze cautelari. Il pericolo concreto ed attuale mancherebbe perche’ i beni erano gia’ sottoposti a sequestro probatorio, erano stati sottratti alla disponibilita’ dell’indagato che era stato nominato custode giudiziario; l’indagato, a conoscenza che gli dovesse essere notificato un decreto, non avrebbe posto in essere alcuna attivita’ volta a inquinare o sviare le indagini.
Mancherebbe poi la motivazione sulle operazioni di intercettazioni telefoniche, da cui non emergerebbero conversazioni riconducibili alla compravendita o al trafugamento di opere d’arte, sull’avere l’indagato rimosso dal sito internet l’annuncio della vendita in data antecedente l’intervento dei Carabinieri.
Assente sarebbe, poi, il rapporto di pertinenzialita’ con il reato, attesa l’assenza del fumus del reato contestato. I sette dipinti sarebbero stati mostrati spontaneamente dall’indagato alla polizia giudiziaria, a riprova della collezione pittorica del maestro (OMISSIS) realizzata nel tempo dal padre e da lui ereditata.
Mancherebbe poi del tutto la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari che sarebbe riferita all’assenza di richiesta di parere di autentica da parte dell’indagato all’archivio (OMISSIS): L’obbligo di una tale richiesta non sarebbe previsto da alcuna norma; la prova del falso non potrebbe essere rimessa alla sussistenza o meno di un certificato di autenticita’.

 

Commercio di opere alterate o contraffatte

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile ex articolo 325 c.p.p., articolo 606 c.p.p., comma 3, nella parte in cui ha dedotto il vizio di contraddittorieta’ o di manifesta illogicita’ della motivazione; avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame’ delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione e’ ammesso, ai sensi dell’articolo 325 c.p.p., soltanto, per violazione di legge.
1.1. Il primo ed il terzo motivo sono infondati.
La sussistenza del fumus commissi delitti va valutata in concreto (cfr. Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione), verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la “serieta’ degli indizi” costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari (in tal senso Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945).
Il controllo del giudice prima e del Tribunale del riesame poi non puo’ essere astratto ed e’ collegato alla fattispecie oggetto della contestazione; se e’ indubbio che il sequestro preventivo possa essere emesso anche nei confronti di terzi, pero’ il controllo deve tener conto anche degli elementi forniti dalla difesa e puo’ estendersi fino alla verifica dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, purche’ rilevabile icto oculi.
Il controllo della sussistenza del fumus commissi delitti occorre anche per verificare l’esistenza del nesso di pertinenzialita’ fra il bene sequestrato e la fattispecie concreta di reato che ne costituisce il riferimento.
1.2. Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 178, in rubrica “Contraffazione di opere d’arte”, al comma 1, lettera b), prevede il delitto (punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da Euro 103 a Euro 3.099) di “chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichita’, o di oggetti di interesse storico od archeologico”.
Il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 178, comma 4, prevede altresi’ che “E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e’ vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.

 

Commercio di opere alterate o contraffatte

L’articolo 179 prevede i “Casi di non punibilita’”:
“1. Le disposizioni dell’articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichita’ o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all’atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando cio’ non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale”.
1.3. Il Tribunale del riesame ha correttamente interpretato la norma richiamando il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 13966 del 22/01/2014, Bastianini, Rv. 258699 – 01, in motivazione) per cui dalla lettura della lettera b), ai fini della configurabilita’ del reato, non e’ necessario che l’opera sia qualificata come “autentica”, essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticita’, atteso che la punibilita’ del fatto e’ esclusa, in caso di dichiarazione espressa di non autenticita’ all’atto dell’esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto ovvero, quando cio’ non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, con dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita.
1.4. La tesi difensiva e’ infondata perche’ dal testo dell’ordinanza impugnata risulta che un quadro fu messo in vendita e gli altri 7 erano detenuti all’interno della galleria d’arte moderna dell’indagato; dallo stesso ricorso risulta che i 7 quadri erano adagiati in un angolo della parete destinata alla ricezione del pubblico, quindi erano- nella parte destinata alla vendita. Dunque, risulta dalla motivazione che anche gli altri 7 quadri fossero detenuti per farne commercio.
Il Tribunale del riesame ha poi esplicitamente argomentato, richiamando due fonti di prova, sulla circostanza che i quadri fossero tutti contraffatti (pag. 4).
2. Il secondo motivo e’ infondato.
2.1. Come prima indicato, il controllo del Tribunale del riesame puo’ estendersi fino alla verifica dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, purche’ rilevabile icto oculi.
2.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, fosse rinvenibile dalla circostanza che, pacifica la contraffazione degli 8 quadri, su nessuno di essi vi fosse apposta la dichiarazione espressa di non autenticita’, che uno dei quadri – fosse stato messo in vendita con l’indicazione specifica che si trattasse di un’opera del maestro (OMISSIS), come se l’autenticita’ del quadro fosse stata effettivamente accertata; che le firme sui quadri erano una riproduzione definita “grottesca” dal tecnico.
Il Tribunale del riesame ha evidenziato una serie di elementi di fatto, per altro valutando anche quelli indicati dalla difesa, in base ai quali l’assenza di ogni controllo, imposto dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 178 e 179, soprattutto ad un gallerista, fosse di tipo doloso, cosi’ come la messa in vendita con esplicita attribuzione del quadro al pittore. In sintesi, il Tribunale del riesame non ha rinvenuto elementi tali da far ritenere ictu oculi insussistente l’elemento soggettivo del reato.
3. Il quarto motivo e’ manifestamente infondato.
3.1. Il Tribunale del riesame ha esplicitamente motivato sulla contraffazione delle opere, sulla messa in, vendita di una di esse e della detenzione per farne commercio degli altri 7; ha quindi esplicitamente motivato sul perche’ i quadri debbano essere considerati corpo del reato.
Peraltro, poiche’ di tali quadri contraffatti e’ vietata sia la detenzione per la vendita che l’alienazione ed i beni non appartengono a persona estranea al reato, per essi e’ prevista la confisca obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 178, comma 4, che ricalca la formulazione dell’articolo 240 c.p., comma 2, n. 2.
3.2. In tal caso, pertanto, e’ sufficiente la motivazione sulla confiscabilita’ del bene, posto che la confisca potra’ avvenire anche in assenza di condanna; senza la motivazione sul periculum in mora, cosi’ come affermato da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01, secondo cui “Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 2, finalizzato alla confisca di cui all’articolo 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione puo’ riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione puo’ ritenersi assolto allorche’ il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

Commercio di opere alterate o contraffatte

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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