L’opposizione a precetto e termine di efficacia dello stesso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 gennaio 2022| n. 2347.

L’opposizione a precetto e termine di efficacia dello stesso.

L’opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all’esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all’art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l’esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all’eventuale accoglimento dell’opposizione medesima.

Ordinanza|26 gennaio 2022| n. 2347. L’opposizione a precetto e termine di efficacia dello stesso

Data udienza 28 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Pignoramento immobiliare – Notificazione oltre il termine di 90 giorni dalla notificazione del precetto – E’ possibile – Inefficacia del precetto – Esclusa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 35657-2018 proposto da:
(OMISSIS), in persona dei procuratori (OMISSIS) e (OMISSIS), quale mandataria della (OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.P.A., quale incorporante (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1978/2018 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 17/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. GIAIME GUIZZI Stefano.

L’opposizione a precetto e termine di efficacia dello stesso

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS) (d’ora in poi, “BPI”), quale mandataria della societa’ (OMISSIS) (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”, dichiaratasi, poi, “incorporante” BPI, nel corso del presente giudizio), ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1978/18, del 17 settembre 2018, del Tribunale di Velletri, che ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento immobiliare notificato da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. (d’ora in poi, “SICE”), in accoglimento(dell’opposizione da quest’ultima proposta, condannando l’opposta al pagamento delle spese di lite, nella misura di Euro 60.962,00, oltre accessori di legge, nonche’ al risarcimento del danno, in favore dell’opponente, nella misura di Euro 363.000,00 e di Euro 609.620,00, rispettivamente ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., commi 1 e 3.
2. In punto di fatto, la ricorrente – non senza previamente informare questa Corte di aver proposto anche atto di appello, avverso la decisione qui impugnata (e cio’ in ragione del fatto che, nella stessa, si qualifica, ancorche’ ambiguamente, la domanda di SICE come opposizione all’esecuzione) – riferisce quanto segue.
Notificato da (OMISSIS), in data 15 aprile 2014, atto di precetto a SICE, quest’ultima proponeva opposizione avverso tale atto innanzi al Tribunale di Roma, con citazione notificata il successivo 28 aprile. Disposta, con provvedimento del 24 luglio 2014, sospensione dell’efficacia esecutiva dei titoli ex articolo 615 c.p.c., comma 1, il creditore (dopo che il collegio, con provvedimento del 16 settembre 2014, aveva revocato il provvedimento di sospensione), provvedeva, in data 13 novembre 2014, a trasmettere l’atto di precetto all’ufficiale giudiziario per la notificazione.

 

L’opposizione a precetto e termine di efficacia dello stesso

Il giudizio di opposizione al precetto, peraltro, si concludeva con il rigetto dell’opposizione, con sentenza resa dal Tribunale capitolino ed oggetto di gravame da parte dell’opponente, la definizione del quale pende, tuttora, innanzi al giudice di appello.
Cio’ premesso, la SICE, in data 11 gennaio 2015, proponeva anche opposizione al pignoramento immobiliare avviato nei suoi confronti in forza di tale precetto (opposizione finalizzata, in particolare, a far valere la violazione del termine di cui all’articolo 481 c.p.c., comma 1). Accolta l’istanza di sospensione, ex articolo 624 c.p.c., proposta da SICE (senza, peraltro, che il giudice prendesse preliminarmente posizione sulla querela di falso esperita, sempre dalla stessa opponente, per sostenere la falsita’ del timbro apposto dall’ufficiale giudiziario accanto alla data, 13 novembre 2014, riportata nel pignoramento, e, dunque, per dedurre come l’osservanza, da parte del creditore, del termine ex articolo 481 c.p.c., comma 1, fosse stata l’esito dell’avvenuta falsificazione di tale atto pubblico), il provvedimento di sospensione veniva, successivamente, “integrato” dall’adito giudicante. L’integrazione, in particolare, consisteva nella previsione della condanna dell’opposto sia al pagamento delle spese di lite, sia al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c.; provvedimento, questo di “integrazione”, che veniva pero’ annullato, in accoglimento del reclamo del creditore opposto.
Radicato il giudizio di merito in relazione alla proposta opposizione al pignoramento (peraltro, trattato – in violazione dell’articolo 186-bis disp. att. c.p.c., – dal medesimo magistrato del Tribunale di Velletri pronunciatosi sull’stanza di sospensione), la stessa veniva accolta, con declaratoria di inefficacia dell’atto di pignoramento. Decisione motivata sul rilievo che il termine di novanta giorni – di cui al citato articolo 481 c.p.c., comma 1, – fosse perento gia’ il 15 luglio 2014, e dunque ben prima dell’avvenuta sospensione (il 24 luglio 2014) dell’efficacia esecutiva dei titoli. Veniva, infatti, confermato quanto gia’ statuito in occasione del provvedimento di sospensione dell’efficacia del pignoramento, ovvero come la previsione di cui all’articolo 481 c.p.c., comma 1, debba interpretarsi nel senso che se il creditore decide di dare corso egualmente all’esecuzione, pur in pendenza del giudizio sull’opposizione al precetto, e’ comunque tenuto a farlo entro novanta giorni dalla notifica del precetto, dovendo, altrimenti, attendere la definizione del giudizio.

 

L’opposizione a precetto e termine di efficacia dello stesso

All’accoglimento dell’opposizione seguivano le statuizioni sulle spese, come gia’ sopra indicate. In particolare, oltre alla loro liquidazione in favore dell’opponente, nella misura di Euro 60.962,00, piu’ accessori di legge, veniva disposta la condanna dell’opposta ex articolo 91 c.p.c., comma 1, – al risarcimento del “danno emergente”, stimato nella misura di Euro 363.000,00, pari alla differenza tra quanto dalla SICE ricevuto a titolo di caparra confirmatoria (in relazione ad un preliminare di vendita avente ad oggetto il patrimonio immobiliare pignorato;) e il doppio di quanto dalla stessa restituito al promissario acquirente. Ai sensi, inoltre, dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, veniva comminata la condanna dell’opposta al pagamento di Euro 609.620,00, “quale quintuplo delle spese legali riconosciute”, e cio’ in via equitativa, precisandosi che il potere discrezionale ex articolo 2056 c.c., veniva esercitato in dichiarata applicazione del criterio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del disegno di legge sull’efficienza del processo civile, contrassegnato come A.C. 2953-A.
3. Avverso la decisione del Tribunale velletrano ricorre per cassazione BPI, sulla base di due motivi.
3.1. Il primo motivo denunzia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – violazione del combinato disposto dell’articolo 481 c.p.c., comma 2, e articolo 627 c.p.c., contestandosi che il creditore, una volta che sia proposta opposizione avverso un atto di precetto e sia decorso il termine di novanta giorni dalla notificazione dello stesso, “non abbia il diritto di iniziare l’esecuzione, ma debba necessariamente attendere la definizione del giudizio di opposizione” (nella specie, come detto, ancora pendente innanzi alla Corte capitolina).

 

L’opposizione a precetto e termine di efficacia dello stesso

In particolare, secondo la ricorrente, l’interpretazione fatta propria dalla sentenza impugnata – che impone al creditore, in pendenza del giudizio sull’opposizione al precetto, di iniziare l’esecuzione entro novanta giorni dalla notifica del precetto stesso – non trova conforto ne’ nella giurisprudenza di questa Corte (sono citate Cass. Sez. 1, sent. 3 gennaio 1994, n. 5377 e Cass. Sez. Lav., sent. 13 aprile 2011, n. 8465), ne’ nella piu’ autorevole dottrina. Essa, infatti, reputa non condivisibile la tesi “che circoscrive la facolta’ di promuovere l’esecuzione solo nei novanta giorni dalla notificazione del precetto nonostante il termine di efficacia di quest’ultimo sia sospeso, fondando tale conclusione sull’assunto secondo cui il creditore, ove non abbia iniziato l’esecuzione nei novanta giorni, dovrebbe attendere l’esito del processo pendente”, e cio’ in quanto “tale prospettazione” sottolinea la dottrina citata dalla ricorrente – non trova “alcun riscontro nel dato normativo, soprattutto se si considera che l’articolo 481 c.p.c., comma 2, si riferisce alla sospensione dell’efficacia del precetto e non contempla, invece, una inibizione temporanea degli effetti dello stesso”.
3.2. Il secondo motivo denunzia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c..
Si censura la decisione sulle spese di lite sotto piu’ profili, ovvero, quanto alla condanna al risarcimento del danno emergente, perche’ non sarebbero stati provati ne’ il dolo o la colpa grave dell’opposta, ne’ l’effettiva ricorrenza del danno stesso. Inoltre, quanto alla condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, essendo del tutto irragionevole la determinazione equitativa del “quantum debeatur”, giacche’ la sentenza impugnata – a prescindere dalla stessa arbitrarieta’ del criterio utilizzato (e dall’annullamento, disposto dal collegio, del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva disposto “in via integrativa” la liquidazione delle spese della fase cautelare) – non ha liquidato il quintuplo delle spese legali, ma il decuplo delle stesse.
4. Ha resistito all’impugnazione, con controricorso, SICE, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ e, comunque, il rigetto, nonche’ svolgendo ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

 

L’opposizione a precetto e termine di efficacia dello stesso

4.1. Ribadisce, per un verso, la controricorrente l’assoluta ragionevolezza dell’interpretazione dell’articolo 481 c.p.c., proposta dalla sentenza impugnata, giacche’, diversamente opinando, si consentirebbe al creditore esecutante “di scegliere in maniera del tutto unilaterale, e senza ulteriore preavviso, il momento allo stesso piu’ favorevole per intraprendere l’azione esecutiva”. Chiede, pertanto, a questa Corte – nell’ipotesi in cui essa ritenesse, invece, di condividere l’impostazione oggetto del primo motivo di ricorso – di sollevare questione di legittimita’ costituzionale per violazione dei principi del diritto di difesa e del giusto processo, ex articoli 24 e 111 Cost., visto che “il debitore si troverebbe esposto “sine die” ad una futura eventuale espropriazione per tutto il tempo della durata dell’opposizione”. Quanto, invece, al secondo motivo, oltre ad eccepirne l’inammissibilita’ ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) (per non avere la ricorrente ne’ indicato, ne’ versato in atti, i documenti sui quali il motivo si fonda), la controricorrente sottolinea l’assoluta adeguatezza della motivazione relativa all’applicazione dell’articolo 96 c.p.c..
4.2. Il solo motivo di ricorso incidentale, invece, denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – la mancata dichiarazione di improcedibilita’ del processo esecutivo, determinatasi, a dire di SICE, per l’omessa comparizione della creditrice opposta all’udienza fissata per l’interpello ex articolo 222 c.p.c., in relazione alla querela di falso dalla stessa SICE proposta in relazione all’atto di pignoramento.
5. (OMISSIS), quale incorporante BPI, ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale di SICE.
6. Sempre (OMISSIS) ha depositato memoria, per far accertare l’avvenuto annullamento – giusta sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma, n. 5655/21, del 4 agosto 2021 (ed allegata alla memoria) – della medesima sentenza oggi impugnata, e cio’ in accoglimento del gravame proposto avverso di essa, in aggiunta al presente ricorso, sul presupposto della equivoca qualificazione della sentenza data dal Tribunale velletrano.

 

L’opposizione a precetto e termine di efficacia dello stesso

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. In via preliminare, deve affermarsi l’ammissibilita’ del ricorso principale.
7.1. Invero, quantunque il Tribunale velletrano indichi l’oggetto del giudizio ad esso devoluto come “opposizione all’esecuzione” (riproponendo tale indicazione anche nel dispositivo della sentenza), l’assenza di ogni qualificazione, nel provvedimento “de quo”, dell’iniziativa assunta dal debitore esecutato evidenzia come il relativo potere qualificatorio non sia stato, in concreto, esercitato.
Di qui, pertanto, la necessita’ di dare seguito al principio secondo cui, se la “identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell’apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall’esattezza di essa, nonche’ da quella operata dalla parte”, resta fermo, in ogni caso, che spetta al “giudice “ad quem” esercitare il potere di qualificazione, che non sia stato esercitato dal giudice “a quo”, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilita’ stessa dell’impugnazione” (tra le molte, Cass. Sez. 6-2, ord. 2 marzo 2012, n. 3338, Rv. 621960-01), esercizio, per la cui effettiva configurazione da parte del giudice “a quo”, e’ necessario che lo stesso “non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica” (cosi’, in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19993, Rv. 66184001).
Il carattere generico, dunque, dell’affermazione compiuta dal Tribunale di Velletri, circa la natura dell’iniziativa esercitata da SICE, comporta che l’attivita’ di qualificazione giuridica dell’azione non e’ stata da esso compiuta, potendo (“recte”: dovendo) essere operata, pertanto, da questa Corte.
Cio’ detto, l’iniziativa del debitore esecutato si indirizzava avverso un provvedimento che risulta reso all’esito di un procedimento integrante, a tutti gli effetti, un’opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, qualora la parte esecutata – nel nostro caso, SICE “deduca la nullita’ del pignoramento, in conseguenza della cessata efficacia del precetto per l’inutile decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica, non contesta il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimita’ dell’azione intentata, bensi’ la validita’ di un singolo atto del procedimento, considerata dall’articolo 481 c.p.c., come condizione di validita’ di tutti i susseguenti atti”, sicche’ “tale impugnazione integra una opposizione agli atti esecutivi e la relativa sentenza non e’ impugnabile nei modi ordinari, ma mediante il ricorso per cassazione” (Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2009, n. 21683, Rv. 6105566-01; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2014, n. 7206, Rv. 629835-01).
Cio’ rende, dunque, irrilevante la produzione documentale effettuata dalla stessa ricorrente, nella memoria depositata a norma dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., e consistente nella sentenza con cui la Corte di Appello di Roma – in accoglimento del gravame, pure esperito da (OMISSIS) avverso la sentenza oggi impugnata (sul presupposto dell’equivoca qualificazione che il Tribunale di Velletri ha dato all’opposizione proposta da SICE) ha disposto l’annullamento della pronuncia anche qui impugnata.
8. Cio’ premesso, il ricorso principale va accolto.

 

L’opposizione a precetto e termine di efficacia dello stesso

8.1. Il primo motivo e’, infatti, fondato.
8.1.1. Come, difatti, ribadito pure dalla piu’ recente giurisprudenza di legittimita’, una volta notificato il precetto e’ possibile instaurare, “anche dopo il decorso dei novanta giorni”, la procedura esecutiva (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 11 luglio 2017, n. 17126), tale conclusione rispondendo ad un consolidato orientamento di questa Corte.
Essa, invero, gia’ chiamata in passato ad affrontare una fattispecie affine alla presente (anche in quel caso il pignoramento, notificato il 22 ottobre 2005, risaliva ad oltre novanta giorni dopo la notifica del precetto, avvenuta il precedente 6 aprile, precetto a sua volta opposto in data 10 aprile), ebbe a pronunciarsi su una censura con cui si contestava la decisione del Tribunale, il quale aveva, allora, ritenuto “che si possa agire in executivis, in pendenza del giudizio di opposizione a precetto, anche successivamente al decorso il termine “naturale” di novanta giorni, stabilito dall’articolo 481 c.p.c., comma 1″ (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 13 aprile 2011, n. 8465, Rv. 616652-01). Pure in quel caso, dunque, il ricorrente sosteneva “che dal necessario coordinamento tra i commi 1 e 2 di tale articolo del codice di rito deriva che, in pendenza del giudizio di opposizione al precetto, il creditore ha la scelta tra attendere il relativo esito prima di procedere all’esecuzione, come consentito dall’articolo 481 c.p.c., comma 2, oppure iniziare subito l’esecuzione, ma in quest’ultimo caso deve rispettare il termine di novanta giorni dalla notifica del precetto, come stabilito dal comma 1”. Nel pronunciarsi, sul punto, questa Corte ebbe a disattendere tale impostazione, ribadendo che “l’opposizione al precetto non impedisce di per se’ al creditore di dare inizio all’esecuzione, in quanto l’articolo 481 c.p.c., ricollega ad essa unicamente l’effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso e non gia’ quello della sospensione dell’esecuzione”, ritenendo tale interpretazione “pienamente aderente al tenore letterale della norma”, oltre che idonea e realizzare “una equilibrata, ragionevole composizione degli interessi in gioco”. Difatti, sul piano letterale, “la norma si esprime esplicitamente nel senso della sospensione del termine di efficacia del precetto e non di sospensione del potere di procedere all’esecuzione mentre, sul piano logico, la scelta cosi accordata al creditore in possesso di un titolo esecutivo consente a questi di poter trasferire sul debitore il danno derivante dalla durata del processo originato dall’opposizione al precetto ed e’ bilanciata dal rischio su di lui gravante, connesso alla possibilita’ di subire gli effetti pregiudizievoli del successivo accoglimento di tale opposizione” (cosi’, nuovamente, Cass. Sez. Lav., sent. n. 8465 del 2011, cit.).
In questo stesso senso, del resto, era gia’ stato osservato che, sebbene il creditore esecutante “subisca”, evidentemente, l’iniziativa del debitore consistente nella proposizione dell’opposizione, grazie alla previsione di cui all’articolo 481 c.p.c., “l’iniziativa del debitore di opporsi al precetto determina quindi un vantaggio per il creditore, cioe’ la sospensione della decorrenza del termine, e quindi un prolungamento del tempo in cui il creditore puo’ iniziare la esecuzione”, dovendo, pertanto, ritenersi “che la scelta accordata al creditore risponde alla logica: egli puo’ decidere se accollarsi o meno il rischio di procedere nella esecuzione senza attendere l’esito della opposizione”, potendo “in questa valutazione tener conto del tempo in concreto necessario per la decisione del giudice; rompendo gli indugi ove esso risulti troppo lungo” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 3 gennaio 1994, n. 5377, 486860-01).
8.1.2. Queste considerazioni, dunque, risultano idonee a superare pure il dubbio di legittimita’ costituzionale paventato dalla controricorrente e formulato sul rilievo che tale interpretazione permetterebbe al creditore “di scegliere in maniera del tutto unilaterale, e senza ulteriore preavviso, il momento allo stesso piu’ favorevole per intraprendere l’azione esecutiva”, e cio’ perche’ la “logica” sottostante al sistema delineato dal legislatore e’ quello di “bilanciare” lo svantaggio, che il creditore subisce in virtu’ della proposta opposizione, con il vantaggio di “rompere gli indugi” in qualsiasi momento della pendenza del giudizio di opposizione, realizzandosi, cosi’, un equo bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti. E cio’, a ben guardare, risulta ancora piu’ vero oggi, che non all’epoca cui risale il primo dei citati arresti di questa Corte in materia (il 1994), se si considera che il legislatore e’ intervenuto – con il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 2, comma 3, lettera e), n. 42), convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80 ad estendere la possibilita’ della sospensione dell’esecuzione anche oltre l’ipotesi (la sola, inizialmente prevista dal testo originario dell’articolo 624 c.p.p.) di cui all’articolo 615 c.p.c., comma 1, ovvero in presenza di esecuzione gia’ iniziata.

 

L’opposizione a precetto e termine di efficacia dello stesso

Da quanto precede emerge, pertanto, come pure la questione di legittimita’ costituzionale – prospettata dalla controricorrente SICE – risulti manifestamente infondata, a maggior ragion, poi, se si considera “la discrezionalita’ particolarmente ampia” di cui gode il legislatore “nella conformazione degli istituti processuali” (cfr., da ultimo, Corte Cost., sent. 8 maggio 2019, n. 139 e sent. 25 ottobre 2018, n. 225), cio’ che restringe, in tale ambito, il margine del sindacato spettante alla Corte delle leggi nel valutare la ragionevolezza delle scelte compiute dai “conditores legum”.
8.1.3. Il primo motivo del ricorso principale va, dunque, accolto, con assorbimento del secondo, giacche’ concernente la regolamentazione delle spese di lite, statuizione, all’evidenza, travolta dalla disposta cassazione della sentenza impugnata.
9. Il ricorso incidentale condizionato, invece, non e’ fondato.
9.1. Il solo motivo proposto attraverso di esso censura la decisione del Tribunale di Velletri di non dichiarare l’improcedibilita’ del processo esecutivo, conseguente – secondo la ricorrente incidentale – alla mancata comparizione, della creditrice opposta, all’udienza fissata per l’interpello ex articolo 222 c.p.c., nell’ambito dell’incidente di falso incardinato dalla stessa SICE.
Tuttavia, una volta affermato che – pendente l’opposizione al precetto – il creditore ben poteva notificare l’atto di pignoramento senza l’osservanza del termine di novanta giorni, ex articolo 481 c.p.c., comma 1, l’accertamento fattuale al quale era finalizzato il giudizio di falso (ovvero, stabilire se il rispetto di quel termine fosse stato l’esito dell’avvenuta falsificazione di un atto pubblico) diviene del tutto irrilevante nel presente giudizio, donde l’infondatezza del ricorso incidentale, relativo agli effetti della mancata risposta all’interpello circa la volonta’ della parte, che ha prodotto la scrittura sospettata di falso, di volersene avvalere.
10. In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, senza, tuttavia, che occorra rinviare, per la decisione nel merito, al Tribunale di Velletri, in persona di diverso giudice, sussistendo, infatti, le condizioni perche’ questa Corte – a norma dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, seconda alinea, – decida nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto.
10.1. Al riguardo, peraltro, va preliminarmente chiarito che l’emananda sentenza verra’ resa nei confronti di (OMISSIS), sebbene il presente ricorso sia stato proposto dalla sua mandataria BPI (societa’ poi estinta, per incorporazione, proprio da parte di (OMISSIS), avvenuta nel coso del presente giudizio di legittimita’), dal momento che il primo di tali soggetti e’ quello “in nome e per conto” del quale il ricorso e’ stato proposto e, dunque, “proprio quello che risulta, in base agli atti di causa, titolare dei diritti di cui si controverte” (cosi’, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 3 febbraio 2021, n. 2496, Rv. 660546-01, relativa ad un caso in cui, celebrato il giudizio di merito nei riguardi della societa’ mandataria, il ricorso per cassazione veniva proposto dalla societa’ mandante, che l’aveva “medio tempore” incorporata).

 

L’opposizione a precetto e termine di efficacia dello stesso

Tale esito, dunque, si impone – prima ancora che in “applicazione della disciplina di cui all’articolo 110 c.p.c.”, giacche’ essa “non e’ espressamente esclusa per il processo di legittimita’, ne’ appare incompatibile con le forme proprie dello stesso” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 15 maggio 2020, n. 8973, Rv. 657936-01), costituendo, per vero, la fusione per incorporazione societaria un’ipotesi di successione a titolo universale nel diritto controverso (cfr., da ultimo, Cass. sez. 3, sent. 11 novembre 2015, n. 22998, Rv. 637749-01) – in forza del principio secondo cui quella del mandatario resta, pur sempre, una “legittimazione processuale non esclusiva” (cfr., tra le molte, Cass. Sez. 1, sent. 15 giugno 2017, n. 14894, Rv. 644443-01).
10.2. Quanto, invece, al merito della decisione, poiche’ la proposta opposizione al precetto si fondava, in via esclusiva, sulla (pretesa) inosservanza del termine di cui all’articolo 481 c.p.c., comma 1, la stessa e’ da rigettarsi “de plano”, sulla scorta dei gia’ sopra richiamati precedenti di questo giudice di legittimita’.
10.3. Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza, dovendo liquidarsi – in applicazione del principio secondo cui, per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa, da stabilire di regola in relazione al “peso” economico delle controversie e, dunque, per la fase successiva all’inizio dell’esecuzione, allorche’ non sia possibile, come nella specie, determinare gli effetti economici del rigetto dell’opposizione ne’ il valore del bene esecutato, ritenendo la causa di valore indeterminabile; cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 23 gennaio 2014, n. 1360, Rv. 629943-01 – nella misura di Euro 36.000,00 (di cui, Euro 5.500,00 per studio; Euro 3.500,00 per fase introduttiva; Euro 18.000 per trattazione; Euro 9.000,00 per decisione), oltre IVA e CPA.
10.4. Va, inoltre, disposta la condanna dell’opponente ex articolo 96 c.p.c., comma 3.
Sul punto, infatti, va ribadito che lo scopo di tale norma e’ quello di sanzionare una condotta “oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”” (tra le piu’ recenti, “ex multis”, Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01). Evidente e’, nella specie, l’abuso dello strumento processuale, giacche’ – a fronte del piano tenore letterale della norma di cui all’articolo 481, nonche’ dell’esistenza, al momento dell’iniziativa assunta da SICE, di almeno due diversi precedenti di questa Corte (le gia’ citate Cass. Sez. Lav., sent. n. 8465 del 2011 e Cass. Sez. 1, sent. n. 5377 del 1994) – deve riconoscersi come essa “abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificita’ la giurisprudenza consolidata” (Cass. Sez. 5, sent. 14 settembre 2016, n. 18057, Rv. 641110-01), insistendo “in ragioni di censura dell’azione esecutiva valutabili, secondo l’ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti” (cosi’, Cass. Sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27534, Rv. 634936-01, appunto in tema di opposizioni esecutive).
Quanto, poi, all’entita’ della condanna, si reputa equo fissare la stessa nella medesima misura delle spese legali liquidate in favore della creditrice esecutante, in applicazione di un criterio gia’ utilizzato – per il giudizio di legittimita’ – da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26435, Rv. 659789-01) e costituente specificazione di quanto dalla stessa gia’ affermato, circa la possibilita’ che la condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, sia calibrata su tali spese, potendo anche costituire una loro frazione o multiplo, con l’unico limite della ragionevolezza (Cass. Sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902, Rv. 654437-01).
11. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, sicche’ vanno poste a carico della controricorrente (e ricorrente incidentale) e liquidate come da dispositivo.
12. Infine, a carico della ricorrente incidentale, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale, cassando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Inoltre, decidendo nel merito, respinge la proposta opposizione, condannando la (OMISSIS) S.r.l. a rifondere alla societa’ (OMISSIS) S.p.a. le spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 36.000,00, oltre accessori di legge, condannando, altresi’, la prima a pagare alla seconda l’ulteriore somma di Euro 36.000,00, ex articolo 96 c.p.c., comma 3.
Condanna, infine, la (OMISSIS) S.r.l. a rifondere, alla societa’ (OMISSIS) S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 23.000,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

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