Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27294
La massima estrapolata:
Attesa l’efficacia reale del preavviso di licenziamento, anche se sostituito da relativa indennità, ed altresì nel periodo non lavorato al lavoratore resta garantito il trattamento retributivo ed assistenziale previsto normativamente e dal contratto, ivi compreso il diritto al trattamento di malattia spettante al dipendente.
Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27294
Data udienza 23 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4910-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.C.P.A., C.F./P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA NORO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 915/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
che con sentenza del 29 giugno – 22 settembre 2016 numero 915 la Corte d’Appello di Milano, per quanto in questa sede rileva, riformava la sentenza del Tribunale di Pavia e per l’effetto respingeva la domanda di (OMISSIS), dipendente del (OMISSIS) s.c.p.a. (in prosieguo: il CONSORZIO) con qualifica di dirigente, per il computo nelle competenze indirette (TFR, indennita’ sostitutiva del preavviso, ferie, 13.a e 14.a mensilita’) della somma di Euro 67.500 liquidata a titolo di una tantum nell’anno 2010 nonche’ per il pagamento del trattamento economico di malattia nel periodo (1 ottobre- 30 dicembre del 2010) successivo al licenziamento (del 28 settembre 2010);
che la Corte territoriale riteneva non dovuta la retribuzione per il periodo di malattia, in quanto, in ragione dell’efficacia meramente obbligatoria del preavviso, il rapporto di lavoro era gia’ cessato al momento di insorgenza della malattia. Quanto alla somma di Euro 67.500 erogata con la imputazione “una tantum”, non vi era prova che essa fosse stata corrisposta, come ritenuto dal Tribunale, a titolo di premio di risultato maturato nel corso del rapporto di lavoro; il lavoratore non aveva nemmeno indicato gli obiettivi fissati ne’ dimostrato di averli realizzati. Il primo giudice aveva espresso un personale convincimento, non suffragato da alcun elemento concreto;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), articolato in due motivi, cui ha opposto difese il CONSORZIO con controricorso;
che la proposta del relatore e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
che il CONSORZIO ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 35, comma 6, Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Dirigenti Terziario. Ha esposto che il Tribunale aveva riconosciuto il suo diritto al trattamento di malattia nel periodo successivo al licenziamento in forza dell’articolo 35, comma 6 CCNL, dirigenti Terziario – Commercio, a tenore del quale durante il periodo di preavviso – anche laddove sostituito dalla relativa indennita’ – erano valide tutte le disposizioni economiche e normative nonche’ le norme previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge e dal contratto. La Corte d’Appello si era limitata al rilievo della efficacia obbligatoria del preavviso senza considerare il dettato della norma contrattuale;
– con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al rigetto della domanda di inclusione nella base di computo degli istituti di retribuzione indiretta della somma di Euro 67.500 erogata nell’anno 2010. Con il motivo viene denunziato l’omesso esame del fatto che il quantum liquidato corrispondeva complessivamente all’importo previsto nel contratto di lavoro come premio di risultato per l’intero anno 2009 e per i nove mesi lavorati nel 2010, oltre al bonus per l’anno di assunzione (2008).
che ritiene la Corte si debba accogliere il primo motivo di ricorso e dichiarare inammissibile il secondo;
che in via preliminare deve darsi atto che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 24 settembre 2018 nr. 22438, hanno superato l’orientamento in precedenza espresso da questa sezione sesta nell’arresto del 22 dicembre 2017 nr. 30918, nel quale si era ritenuta la improcedibilita’ del ricorso nativo digitale ove la copia analogica depositata presso questa Corte non fosse attestata conforme all’originale telematico dal difensore, ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1 bis e 1 ter.
Nella richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno affermato che i principi immanenti al giusto processo comportano, per quanto rileva con riferimento alla fattispecie di causa, la applicazione del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 23, comma 2, sicche’ il ricorso e’ procedibile ove il controricorrente non disconosca la conformita’ della copia analogica del ricorso che e’ stata depositata dalla parte ricorrente all’originale telematico che gli e’ stato notificato;
che nella fattispecie di causa il controricorrente (OMISSIS) S.c.p.A. non ha sollevato alcuna questione circa la conformita’ del ricorso depositato a quello originale notificatogli;
che quanto alle ragioni di impugnazione:
– il primo motivo e’ fondato. Occorre premettere che secondo il piu’ recente orientamento di questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., giugno 2017, n. 13988; Cassazione civile, sez. lav., 17 gennaio 2017, n. 985; Cassazione civile, sez. lav., 30/09/2013, n. 22322; Cass. 4 novembre 2010, n. 22443; Cass. 21 maggio 2007, n. 11740), l’articolo 2118 c.c. attribuisce al preavviso di licenziamento un’efficacia meramente obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facolta’ di recedere con effetto immediato il rapporto di lavoro si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennita’ sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti (a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso). La Corte territoriale, tuttavia, basando la decisione su tale principio generale, non si e’ fatta carico di esaminare la specifica disposizione dell’articolo 35, comma 6 del CCNL DIRIGENTI TERZIARIO – COMMERCIO, pur avendone riportato il testo nella esposizione del fatto, come ragione di accoglimento della domanda nel primo grado. A tenore della suddetta disposizione contrattuale durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennita’, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e dai contratti.
La norma contrattuale pone una specifica disciplina del preavviso disponendo, per quanto rileva in causa, che anche in caso di preavviso non lavorato trovino applicazione nel corso del periodo di durata del preavviso tutte le disposizioni relative ai trattamenti economici e previdenziali. Essa, dunque, attribuisce efficacia c.d. reale al preavviso non solo nel caso in cui nel relativo periodo si presti l’attivita’ lavorativa ma anche nel caso in cui il datore di lavoro eserciti la facolta’ di recedere corrispondendo al lavoratore l’indennita’ sostitutiva, esonerandolo con cio’ dall’obbligo di prestare attivita’ lavorativa. Da cio’ deriva che durante il periodo di preavviso, sebbene non lavorato, continueranno a trovare applicazione le eventuali modifiche di legge o di contratto incidenti sui trattamenti retributivi posti a base della indennita’ sostitutiva – ex articolo 2118 c.c., comma 2 – ed ad avere rilievo eventi sopravvenuti, quali la malattia.
A tali principi la sentenza impugnata non si e’ attenuta, avendo del tutto omesso di esaminare gli effetti nella fattispecie di causa della norma collettiva.
– il secondo motivo e’ inammissibile. Il giudice del merito ha respinto la domanda del lavoratore diretta al calcolo negli istituti indiretti della somma di Euro 67.500, liquidata in piu’ tranches a giugno ed a settembre 2010, osservando che non vi era prova dell’assunto del lavoratore posto a base della domanda ovvero che si trattasse della retribuzione dovuta per premio di risultato, che non era stata corrisposta nel corso del rapporto di lavoro. Ha osservato sul punto che non era sta acquisita la prova della effettiva maturazione del diritto alla retribuzione accessoria, non avendo il lavoratore indicato gli obiettivi assegnatigli ne’ offerto la prova di averli realizzati. Trattasi di un giudizio di merito che il ricorrente non censura in questa sede con la allegazione di un fatto storico, risultante dagli atti ed avente rilievo decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata; il ricorso insiste nel valorizzare quanto il giudice dell’appello ha gia’ ritenuto, invece, essere non dimostrato ovvero una pretesa coincidenza tra gli importi corrisposti ed il quantum maturato per premio di risultato;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Milano in diversa composizione, che si adeguera’ nella decisione al principio di diritto sopra esposto;
che il giudice del rinvio, provvedera’, altresi’ alla disciplina delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
Leave a Reply