E’ qualificabile come arma comune da sparo la rivoltella calibro 6 “Flobert”

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|23 novembre 2020| n. 32696.

In tema di armi, è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell’art. 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, la rivoltella calibro 6 “Flobert”, il cui funzionamento postula l’esplosione del proiettile mediante detonazione dell’innesco, essendo, a tal fine, irrilevante, il superamento o meno della soglia minima di 7,5 joule, richiesto dalla norma per altre categorie di armi. (Conf. n. 11578 del 1982, Rv. 156450).

Sentenza|23 novembre 2020| n. 32696

Data udienza 5 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Detenzione e porto illegale di arma comune da sparo – Reiterazione di censure di mero fatto – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Presidente

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessand – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza emessa il 17/01/2018 dalla Corte di appello di Torino;
Sentita la relazione del Consigliere CENTONZE Alessandro;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Loy Maria Francesca, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 04/02/2016 il Tribunale di Torino giudicava (OMISSIS) colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (L. 2 ottobre 1967, n. 895, articoli 2, 4, 7) e articolo 2 (articolo 697 c.p.), condannandolo – riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, articolo 5, – alla pena di sei mesi e quindici giorni di reclusione.
L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
2. Con sentenza emessa il 17/01/2018 la Corte di appello di Torino, pronunciando sull’impugnazione dell’imputato, confermava la decisione impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. I fatti di reato contestati a (OMISSIS) ai capi 1 e 2 della rubrica traevano origine dagli accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione di Grugliasco il (OMISSIS) e devono ritenersi incontroversi, riguardando la detenzione di una rivoltella marca “Alfa Proj” modello 620 calibro 6 Flobert, recante numero di matricola (OMISSIS) cartucce dello stesso calibro.
La rivoltella in questione veniva ritenuta dai Giudici di merito torinesi un’arma comune da sparo, sull’assunto che la misura di 7,5 joule, prevista dal L. 18 aprile 1975, n. 110, articolo 2, comma 3, non poteva essere applicata al caso di specie, riguardando altre tipologie di armi. Si contestava, infatti, a (OMISSIS) la detenzione di una rivoltella, rispetto alla quale il livello minimo di carica cinetica, sopra citato, non era decisivo per escludere l’illiceita’ del suo comportamento.
4. Avverso tale sentenza (OMISSIS), a mezzo dell’avv. (OMISSIS), ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento al L. n. 110 del 1975, articolo 2, comma 3, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato al capo 1, ai sensi della L. n. 895 del 1967, n. 895, articoli 2, 4 e 7, la cui ricorrenza doveva essere esclusa dal fatto che la rivoltella detenuta dall’imputato possedeva una carica cinetica inferiore alla misura di 7,5 joule.
Secondo la difesa del ricorrente, questo inquadramento della rivoltella modello 620 calibro 6 Flobert detenuta da (OMISSIS) si imponeva alla luce del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, articolo 1, che esclude che le armi che possiedono una modesta capacita’ offensiva possano essere assimilate alle armi comuni da sparo, con la conseguenza che la loro detenzione non e’ soggetta all’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 38 T.U.L.P.S..
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ inammissibile.
2. Osserva il Collegio che i fatti di reato contestati all’imputato ai capi 1 e 2 della rubrica – ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, articoli 2, 4 e 7 e articolo 697 c.p. – devono ritenersi incontroversi, concernendo la detenzione di una rivoltella marca “Alfa Proj” modello 620 calibro 6 Flobert recante numero di matricola (OMISSIS) cartucce del medesimo calibro. La rivoltella e le cartucce, in particolare, venivano rinvenute nel corso di una perquisizione eseguita dai Carabinieri della Stazione di Grugliasco il (OMISSIS), da cui traeva origine il presente procedimento.
Rispetto a tale, incontroversa, condotta, assume un rilievo decisivo, ai fini della riconducibilita’ della rivoltella detenuta da (OMISSIS) alla categoria delle armi comuni da sparo, la previsione del L. 18 aprile 1975, n. 110, articolo 2, comma 3, di cui si impone il richiamo integrale, secondo cui: “Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonche’ le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui al Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, articolo 2, comma 2, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche’ di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell’interessato, procede a verifica di conformita’ dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attivita’ agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 17-bis, comma 1″.
Deve, in proposito, rilevarsi che la disposizione del L. n. 110 del 1975, articolo 2, comma 3 al contrario di quanto affermato dalla difesa di (OMISSIS), non consente di ritenere decisivo ai fini dell’inquadramento della rivoltella la soglia minima di 7,5 joule, che caratterizzerebbe l’arma per la sua modesta portata offensiva ed escluderebbe la rilevanza penale del comportamento in esame. Infatti, il riferimento a tale carica cinetica riguarda le armi “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonche’ le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte (…)”, tra le quali non puo’ essere compresa la pistola in contestazione, il cui funzionamento postula l’esplosione del proiettile mediante detonazione dell’innesco.
In questi termini, del resto, si e’ gia’ espressa la giurisprudenza di questa Corte, ancorche’ in un precedente notevolmente risalente nel tempo, affermando il seguente principio di diritto: “Deve considerarsi arma comune da sparo (e non arma giocattolo) la pistola a tamburo calibro 6 Flobert, perche’ spara cartucce con proiettili di piombo, espulsi a mezzo del propellente costituito da gas sprigionato dalla detonazione dell’innesco” (Sez. 1, n. 11578 del 02/06/1982, Ferrarese, Rv. 156450-01).
Ne’ potrebbe essere diversamente, atteso che, tenuto conto dell’elencazione tassativa contenuta nella L. n. 110 del 1975, articolo 2, comma 3, devono essere ricondotti alla categoria delle armi comuni da sparo tutti quegli oggetti, dotati di carica offensiva, rispetto ai quali sia possibile un’azione di propulsione dei proiettili causata dall’innesco di una detonazione, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla rivoltella marca “Alfa Proj” modello 620 calibro 6 Flobert, detenuta dal ricorrente. Ne consegue che, per potere escludere che la disponibilita’ di un’arma comune da sparo – il cui funzionamento sia caratterizzato dall’azione di propulsione dei proiettili, sopra descritto – non costituisca un comportamento penalmente rilevante, e’ necessario che la stessa sia assolutamente inefficiente all’uso offensivo che le e’ proprio, perche’ soltanto in questo caso non e’ ravvisabile un pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumita’, a salvaguardia dei quali la normativa vigente regola la detenzione e il porto di armi o di parti di esse (Sez. 1, n. 685 del 4/11/1992, Martone, Rv. 192774-01; Sez. 1, n. 13860 del 21/09/1989, Capodieci, Rv. 182291-01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, determinabile in tremila Euro, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila Euro alla Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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