È legittima la sanzione pecuniaria inflitta dalla Banca d’Italia nei confronti dell’amministratore di una società di gestione del risparmio per scarsa trasparenza

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 8 ottobre 2018, n. 24723.

La massima estrapolata:

È legittima la sanzione pecuniaria inflitta dalla Banca d’Italia nei confronti dell’amministratore di una società di gestione del risparmio per scarsa trasparenza anche se l’incarico in Consiglio è durato soltanto pochi mesi ed era privo di deleghe operative. Né viene in rilevo, poi, un possibile bis in idem, rispetto al parallelo procedimento penale, in considerazione della natura sostanzialmente mite e, dunque, indiscutibilmente amministrativa delle sanzioni inflitte dalla Banca d’Italia.

Sentenza 8 ottobre 2018, n. 24723

Data udienza 9 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27067/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la propria sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) dell’Avvocatura della Banca stessa;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2018 dal. Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARCO FRANCOLINI, con delega orale dell’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della controricorrente, che ha chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in atti.

I FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 19/4/2016, rigetto’ l’opposizione proposta, Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ex articolo 195, (TUF), da (OMISSIS) avverso la delibera della Banca d’Italia n. (OMISSIS), che gli aveva inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 29.000,00, a seguito delle risultanze della visita ispettiva condotta dal 30/9/2013 al 4/12/2014 dal Servizio Ispettivo della Banca d’Italia presso la s.p.a. (OMISSIS), della quale il predetto era stato amministratore, in qualita’ di componente del consiglio di amministrazione; visita dalla quale erano emerse plurime e gravi criticita’ “in termini di esposizione dell’intermediario ai rischi strategici, legali e reputazionali derivanti dal dissesto della societa’ controllante (OMISSIS) s.p.a. e scarsa trasparenza dell’azione
di governo di alcuni esponenti della compagine amministrativa”.
Ricorre lo (OMISSIS), svolgendo sei motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria.
Resiste con controricorso Banca d’Italia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dei principi del contradditorio, della conoscenza degli atti istruttori e della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie (articolo 195, comma 2, T.U.F., L. n. 262 del 2005, articolo 24, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3).
Questo, in sintesi, l’assunto impugnatorio.
– il procedimento sanzionatorio di cui si discorre e’ retto dai principi sopra enunciati in forza del citato articolo 24;
– la disciplina regolamentare emanata dalla Banca d’Italia (provvedimenti del 27/6/2011 e del 18/12/2012) e alla quale l’Istituto si era attenuto, non soddisfaceva il precetto della norma primaria in quanto, nella fase terminale del procedimento sanzionatorio non era consentito all’interessato d’interloquire davanti al Direttorio (organo collegiale della Banca che definisce il procedimento), nel mentre le controdeduzioni scritte, presentate nel corso del procedimento risultavano “filtrate” dal Servizio Costituzioni e Gestioni delle Crisi e dalla Commissione per l’Esame delle Irregolarita’, ne’, infine, era prevista l’acquisizione di fatti ulteriori ed elementi valutativi nuovi (violazione del principio del contradditorio);
– sia la proposta del Servizio, che il parere della Commissione non erano portati a conoscenza dell’interessato (violazione del principio di conoscenza degli atti);
– v’era promiscuita’ tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie, stante che il Servizio, che cura l’istruttoria e formula la proposta, e’ subordinato al Direttorio.
A rinforzo della propria tesi il ricorrente riporta giurisprudenza del Consiglio di Stato, che aveva censurato il procedimento sanzionatorio, ritenuto gemello a quello qui al vaglio, secondo la quale difettava il rispetto del principio del contraddittorio, quello di previa conoscenza degli atti e quello che impone la distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie.
A riprova dell’asserto il ricorrente ricorda che, in epoca successiva, prima la CONSOB (delibera n. 19158 del 29/5/2015) e poi la Banca d’Italia (provvedimento del 3/5/2016) avevano regolato il procedimento assicurando maggiori garanzie.
Viene evocata la decisione della Corte EDU nel caso Grande Stevens v/Italia, che aveva escluso che potesse aversi cumulo tra funzioni d’indagine e decisorie, in relazione alle sanzioni applicate dalla CONSOB e che aveva, altresi’, stigmatizzato la violazione del principio di previa conoscenza degli atti, oltre a quello di difesa in genere.
Peraltro, tali principi risultavano previsti dalla legge (articolo 195, comma 2, TUF, al tempo vigente; L. n. 262 del 2005, articolo 24, comma 1).
Ove il procedimento non lo avesse impedito lo (OMISSIS) avrebbe evidenziato che la brevita’ della propria durata in carica era ostativa all’addebito di responsabilita’ e fatto, inoltre, presente che la sua posizione stava per essere archiviata nel parallelo procedimento attivato dalla CONSOB.
1.1. Il motivo e’ infondato.
1.1.1. Occorre in limine chiarire (e questa costituisce osservazione pregnante e, in larga parte dirimente anche di altri profili di censura evidenziati col ricorso) struttura, scopo e qualificazione delle autorita’ di controllo.
La costituzione di questi apparati (compatibili e, per certi aspetti, aventi funzioni adempienti di plurimi precetti costituzionali, ma ignoti alla nostra Carta suprema) si colloca in un’area del tutto estranea alla giurisdizione e diversamente non avrebbe potuto essere nel rispetto del Titolo IV della Costituzione.
Lontani dall’esercizio dell’amministrazione attiva, nel senso che non perseguono, pur con il rispetto del canone d’imparzialita’ imposto alla P.A., la realizzazione del pubblico interesse in senso tipico, quale tradizionalmente noto al diritto amministrativo, ma svolgono funzione ibrida d’alta verifica, controllo, vigilanza e indirizzo, alla quale viene associata quella sanzionatoria.
Perseguono la tutela di interessi collettivi rilevanti dello Stato – Comunita’ (la liberta’ del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, l’attingimento equo alle fonti d’energia, ecc.) e, in taluni casi di diritti soggettivi individuali (tutela della riservatezza).
A differenza dell’autorita’ giudiziaria l’attivita’ delle autorita’ indipendenti interviene disciplinando il caso concreto, anche al fine di precostituire regola generale, prevenire e corregge le disfunzioni, indirizzare e coordinare. E’ nell’ambito di questa piu’ vasta, connaturata ed essenziale operativita’ che si colloca l’esercizio del potere sanzionatorio, il quale, molte volte viene espletato nel mentre l’autorita’ interviene con gli altri strumenti, anche di moral suasion.
Nell’esercizio di tale ultima funzione le autorita’ indipendenti si pongono quali organi giustiziali, ma non certo quali organi di giustizia in senso proprio, che perseguono, assicurando che l’interessato abbia modo di partecipare al procedimento e di far valere il proprio punto di vista (solitamente attraverso la produzione di memorie e documenti), ancora una volta, non gia’ l’interesse della P.A. in senso stretto, ma la realizzazione di quegli scopi che afferiscono alla comunita’ o all’individuo per i quali sono stati costituiti.
A differenza di altri Paesi, che anche all’interno della stessa UE hanno tradizioni e culture giuridiche diverse, il provvedimento sanzionatorio da esse autorita’ emesso non costituisce, in alcun modo, una statuizione giudiziale e, pertanto, e’ soggetto alla verifica giudiziale in senso proprio, a seconda dei casi, davanti al giudice ordinario o a quello amministrativo. Verifica che, e’ bene soggiungere, non soffre limitazioni e restrizioni di materia, ed e’, come par ovvio ricordare, garantita dai principi costituzionali sul giusto processo e sull”indipendenza del giudice.
Peraltro, anche nei casi in cui (ma per quel che appresso si dira’ si tratta di ipotesi diverse dalle sanzioni applicate dalla Banca d’Italia, di modesta afflittivita’) debba “affermarsi che in materia di irrogazione di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano, alla stregua dei criteri della Corte EDU, natura sostanzialmente penale – gli Stati possono scegliere se realizzare le garanzie del giusto processo di cui all’articolo 6 della Convenzione EDU gia’ nella fase amministrativa (nel qual caso, nella logica di tale Convenzione, una fase giurisdizionale non sarebbe nemmeno necessaria) o mediante l’assoggettamento del provvedimento sanzionatorio applicato dall’autorita’ amministrativa (all’esito di un procedimento non connotato da quelle garanzie) ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva, attuato attraverso un procedimento conforme alle prescrizioni dell’articolo 6 della Convenzione. Nel secondo caso, non puo’ ritenersi che il procedimento amministrativo sia illegittimo, in relazione ai parametri fissati dall’articolo 6 della Convenzione, e che la successiva fase giurisdizionale determini una sorta di sanatoria di tale originaria illegittimita’, al contrario, il procedimento amministrativo, pur non offrendo esso stesso le garanzie di cui all’art.(della Convenzione, risulta ab origine conforme alle prescrizioni di detto articolo, proprio perche’ e’ destinato a concludersi con un provvedimento suscettibile di un sindacato giurisdizionale pieno, nell’ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo” (Cass., n. 4725/2016).
1.1.2. Va condivisa, e ad essa deve essere assicurata continuita’, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ampiamente chiarito che la L. n. 262 del 2005, non conforma il procedimento sanzionatorio qui in esame al modello del processo in senso tipico e stretto: 1) l’esercizio del contraddittorio non impone la partecipazione orale in sede decisoria (solo per incidens va osservato che e’ ricorrente anche nel giudizio in senso stretto, cioe’ quello che si svolge davanti ad un giudice, non prevedere la discussione orale), essendo il principio assicurato dalla possibilita’ di produrre difese scritte e documenti, nonche’ i verbali delle rese dichiarazioni; 2) il parere dell’Avvocato generale della Banca d’Italia e la proposta della Commissione non costituiscono atti istruttori, rimasti ignoti all’incolpato, ma valutazioni delle risultanze istruttorie; 3) il diritto di difesa viene ampiamente assicurato dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, dalla contestazione circostanziata, dalla facolta’ di controdedurre e di essere ascoltato, nonche’ dall’accesso alle prove (cfr., ex multis, Cass. n. 19219/2016; n. 4725/2016; n. 25141/2015).
1.1.3. Non sussiste il prospettato contrasto con l’articolo 6, § 1, della Convenzione EDU proprio in ragione di quanto sopra si e’ precisato: il procedimento sanzionatorio in esame non partecipa della natura giurisdizionale del processo, che e’ solo quello che si svolge davanti a un giudice (cfr., S.U. n. 4429/2014).
Il richiamo alla sentenza della Corte EDU Grande Stevens e altri v/Italia non e’ conferente per la non assimilabilita’ della vicenda. Le sanzioni che infligge la CONSOB ex articolo 187 TUFrisultano incomparabilmente piu’ gravose da un punto di vista economico rispetto a quelle applicate dalla Banca d’Italia e, soprattutto, giungono ad incidere, con severita’, sull’onorabilita’, inibendo professioni e attivita’ gestionali per periodi temporali considerevoli, cosi’ da comprimere fortemente le liberta’ fondamentali dell’individuo, nelle concreti estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali. Di talche’, come ampiamente ed efficacemente chiarito da questa Corte con la gia’ richiamata sentenza n. 19219/2016, alla quale si rinvia, onde evitare inutili ripetizioni, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Corte EDU, al fine di qualificare l’addebito “accusa di carattere penale”, per il grado e la severita’ della sanzione, deve escludersi che si versi in presenza di un’incolpazione para-penale.
Peraltro, come sopra si e’ cercato di spiegare, occorre sgombrare il campo da un equivoco fondamentale, derivante dalla non omogenea regolamentazione all’interno della UE. A differenza che in altri Paesi, la funzione giustiziale, nel senso che sopra si e’ detto, delle autorita’ di garanzia, nel nostro Ordinamento non costituisce accesso alla giurisdizione, che neppure in parte consuma, restringe o marginalizza. L’incolpato, pertanto, accede al successivo pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimita’, esercitando tutti i suoi diritti di difesa.
1.1.4. Sotto altro profilo devesi rilevare che, in ogni caso, anche secondo le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia EU (decisione 3/7/2014, Kamino International Logistics), oltre che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non basta addurre l’astratta lesione del contraddittorio, per attribuire forza caducante alla censura, occorrendo che, in concreto, da quella prospettata lesione processuale sia derivato un vulnus.
Vulnus che nel caso di specie non e’ dato rinvenire. Il ricorrente si e’ limitato a congetturare che ove fosse stato sentito oralmente al momento della decisione avrebbe potuto chiarire che la brevita’ di durata della carica sociale da lui rivestita lo esonerava da ogni responsabilita’ e, ancora, che avrebbe potuto allegare che la CONSOB si stava avviando ad archiviare la parallela procedura d’infrazione aperta. Non e’ difficile comprendere che entrambi gli asserti, lungi dall’integrare una concreta lesione, ipotizzano, senza il supporto di specifico riferimento documentale, in violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 6, per un verso, il mancato esame di una circostanza (la brevita’ della durata della carica) ovviamente acquisito dall’istruttoria e di cui la Banca d’Italia e, successivamente, la Corte d’appello hnno tenuto conto in punto di affermazione della responsabilita’ amministrativa e di trattamento sanzionatorio e, per altro verso, una non meglio chiarita e non documentata, determinazione ipotetica ed in fieri, di altra autorita’ indipendente, a riguardo, ovviamente, di altre incolpazioni.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione del principio del favor rei (articolo 2 c.p., e articolo 3 Cost.), in relazione agli articoli 190 e 190 bis, TUF, come modificati con il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72; nonche’ l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 72 cit., articolo 6, comma 2, per contrasto con gli articoli 3 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione del principio del favor rei con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del TUF prima dell’entrata in vigore del medesimo D.Lgs..
Questo, in sintesi, l’assunto impugnatorio.
Il vecchio testo dell’articolo 190 configurava una ipotesi di responsabilita’ amministrativa, punita con la sanzione pecuniaria da e 2.500 a Euro 250.000, dei “soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e (de)i dipendenti di societa’ o enti abilitati, i quali non osservino le disposizioni previste”. L’articolo 5 del D.Lgs., aveva fatto venire meno una tale responsabilita’, che era rimasta disciplinata solo per i depositari e per i soggetti svolgenti “funzioni operative essenziali”. Per contro, la nuova previsione di cui all’introdotto articolo 190 bis, non si attagliava al caso di specie.
Lo (OMISSIS) richiama nuovamente, a corredo della censura l’orientamento espresso dalla Corte EDU nel caso Grande Stevens e altri v/Italia e reputa di trarre argomenti a favore della esposta tesi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 196/2010, n. 104/2014 e n. 193/2016, la quale aveva concluso nel senso che a tutte le misure di carattere punitivo afflittivo si dovesse applicare il regime previsto per le norme penali.
Inoltre, nel corpo della narrazione il ricorrente esclude di poter essere ritenuto personalmente responsabile ai sensi dell’articolo 190 bis, non constando che l’inosservanza fosse dipesa dalla violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza. Con la riforma del diritto societario era venuta meno la responsabilita’ per culpa in vigilando, ed egli, in carica da soli sei mesi, non avrebbe potuto essere giudicato responsabile di una situazione che non aveva contribuito a creare e che non avrebbe potuto evitare.
Ove la prospettata tesi non fosse da condividere il ricorrente pone l’anticipata questione di costituzionalita’.
2.1. Il motivo e’ infondato e la eccezione d’incostituzionalita’ risulta, prima che manifestamente infondata, non rilevante.
2.1.1. In primo ed assorbente luogo va rilevato che con il Decreto Legislativo di riforma, che per espressa disposizione di legge si applica solo per il futuro, non si e’ affatto esonerata la condotta contestata al ricorrente dall’addebito amministrativo, ma ben diversamente, si e’ inteso rimodulare le previsioni al fine di assegnare maggior peso sanzionatorio agli addebiti, anche istituendo nuove fattispecie di illecito, connotate da una maggior gravita’.
Di talche’, inasprite, e di molto, le sanzioni, all’articolo 190 viene configurata la responsabilita’ rinforzata dei depositari e dei “soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti” e configurato il grave illecito di cui all’introdotto articolo 190 bis, che disciplina la “responsabilita’ degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati”; con l’introdotto comma 3 bis dell’articolo 190 e’ rimasta configurata la responsabilita’ per “i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati”, con la sola rilevante variante dell’importante inasprimento della sanzione (da Euro 50.000 a Euro 500.000).
Di conseguenza, deve escludersi in radice che si sia in presenza di lex mitior e, a maggior ragione, di disciplina che abbia abrogato la previsione d’illecito amministrativo, il quale ora e’ disciplinato dal predetto comma 3 bis.
E’ di tutta evidenza che il ricorrente, peraltro, nella sua spasmodica ricerca di una disciplina piu’ favorevole, che come si e’ visto non si rinviene, anela, in definitiva, all’applicazione della cd. terza legge, cioe’ ad una regolamentazione ritagliata ad hoc attraverso il collage delle disposizioni reputate piu’ favorevoli. Operazione questa non consentita neppure nell’ambito del diritto penale (cfr., ex multis, da ultimo, Sez. 7, Pen., n. 6545/2017, Rv. 269059).
2.1.2. Per completezza espositiva deve, in ogni caso, ribadirsi che la pretesa di voler applicare il principio del favor rei a fattispecie d’incolpazione amministrativa non e’ condivisibile, dovendosi confermare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 13433/2016; Sez. 2, n. 3656/2016; Sez. 2, n. 26131/2015).
La Corte Costituzionale, alla quale spetta, per sua stessa manifestata opzione (cfr. le sentt. n. 236/2011, 317/2009 e 311/2009) valutare l’impatto nel sistema costituzionale italiano della interpretazione della Corte EDU, con l’adeguamento reso necessario dalle specificita’ dell’ordinamento giuridico interno, con la evocata sent. n. 193/2016 ha dichiarato non fondata la questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 689 del 19181, articolo 1, in riferimento agli articoli 3 e 117 Cost., e articoli 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge sopravvenuta piu’ favorevole agli autori d’illeciti amministrativi. Il Giudice delle leggi ha escluso che la Corte Europea dei diritti dell’uomo abbia enunciato il principio della retroattivita’ di tutte le sanzioni previste dal sistema ordinamentale, pur non aventi connotazione penale, bensi’ a riguardo di singole ipotesi nelle quali quel Giudice ha rinvenuto il carattere affittivo della sanzione penale in talune previsioni formalmente non qualificate tali dagli ordinamenti nazionali. Ne’ una tale estensione sarebbe giustificata alla luce degli obblighi convenzionali; ne’ analogo vincolo si rinviene nei precetti costituzionali. Per converso, a fronte di ipotesi nelle quali, il legislatore, con scelta ragionevolmente ponderata, puo’ applicare il criterio del favor rei a talune fattispecie d’illecito amministrativo, non solo non si rinviene un obbligo di generalizzare una tale scelta, ma il generale divieto dell’applicabilita’ della lex mitior alle sanzioni amministrative rientra nelle scelte discrezionali del legislatore.
Il richiamo alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 196/2010, 104/2014 e 193/2016, non sposta i termini della questione. La Corte, infatti, proprio nell’ottica di quella predicata collaborazione fra le Corti Costituzionali e sovranazionali, al quale immediatamente sopra si e’ accennato, richiama la giurisprudenza della Corte EDU, al fine di qualificare come sostanzialmente penali le previsioni, non espressamente qualificate tali dal legislatore interno, ove le stesse siano assimilabili alla imputazione penale, ricorrendo uno dei tre parametri individuati dalla Corte EDU (qualificazione giuridica della misura, natura di questa, natura e grado di severita’). Ricorrenza che qui, come si e’ visto, deve escludersi.
2.1.3. Per quanto svolto la eccezione d’incostituzionalita’ deve giudicarsi irrilevante: non si condivide l’opinione del ricorrente secondo la quale la disciplina sopravvenuta abbia abolito l’ipotesi d’incolpazione o che l’abbia regolata con maggior mitezza.
La questione, per altro, sarebbe manifestamente infondata, non cogliendosi quei profili di eccesso di potere legislativo, scaturiti da manifesta irragionevolezza della scelta, ne’ potendosi condividere la prospettata violazione dell’articolo 117 Cost.. Nel primo caso, l’opzione rigoristica e’ giustificata dalla sensibilita’ della materia regolata; nel secondo, come ci si e’ sforzati di chiarire, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri elaborati dalla Corte EDU nell’escludere che la previsione normativa abbia natura sostanzialmente penale.
2.1.4. Le ulteriori osservazioni, dirette a dimostrare l’incolpevolezza del ricorrente, attengono inammissibilmente al merito, anticipando le successive censure. Sin d’ora, comunque, devesi affermare che, per un verso, esse critiche s’incentrano sul nuovo articolo 190 bis, che non si attaglia al caso e, per altro verso, non considerano che, l’amministratore, pur dopo la riforma del diritto societario, ha comunque il dovere di agire informato.
3. Con il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo il ricorrente prospetta: a) violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 3, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per essersi affermata la responsabilita’ nonostante la brevita’ della permanenza in carica; b) omessa motivazione “in merito alla responsabilita’ funzionale”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5; c) omessa motivazione a riguardo della c.d. “operazione (OMISSIS)”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5; d) omessa motivazione a riguardo della stima sanzionatoria, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Questi, in sintesi, gli argomenti censuratori.
Lo (OMISSIS) non poteva essere dichiarato responsabile a mente dell’articolo 3 cit., avendo rivestito la carica di consigliere d’amministrazione solo per sei mesi, essendo stato, inoltre, vittima dell’opacita’ informativa che ha connotato l’azione dell’Amministratore Delegato” e destinatario “di un quadro informativo rassicurante (…) che gli ha reso impossibile qualsivoglia attivita’ di verifica e indagine”; la sentenza della Corte locale sul punto, oltre che sommaria era contraddittoria, poiche’, pur avendo riconosciuto “opacita’ e scarsa trasparenza”, aveva addebitato allo (OMISSIS) un dovere di attivazione. In definitiva v’era stato un doloso camuffamento operato dall’amministratore delegato che gli aveva impedito l’esercizio efficace di vigilanza e attivazione. In assenza di indici di allarme, la violazione del dovere di agire informati degli amministratori senza delega (articolo 2381 c.c., comma 6) deve essere provato da chi agisce, e, quindi, nel caso, dall’Autorita’ amministrativa. Per contro la sussistenza di meri indizi non avrebbe potuto essere elevata a indice di allarme e, pertanto, dovevano considerarsi “irrilevanti i riferimenti contenuti nella sentenza alla presunta “ridotta funzionalita’ dell’organo amministrativo”, all'”assetto dei rapporti proprietari” ed alle “risultanze del registro dei conflitti di interesse” relative al “possibile” interesse conflittuale in singole operazioni di altri esponenti”.
Di poi il ricorrente passa in rassegna una sintesi delle attivita’ svolte e delle risultanze di varie riunioni del consiglio d’amministrazione.
Sulla base delle svolte funzioni la condotta imputata come omessa non era esigibile: egli era subentrato in una situazione di governance gia’ stabilita, nella quale il medesimo rivestiva il ruolo di consigliere senza deleghe, presidente tale (OMISSIS) e amministratore delegato tale (OMISSIS). Spettava al presidente supervisionare e indirizzare l’attivita’ degli organi sociali, interloquendo direttamente con la struttura aziendale.
L’operazione (OMISSIS) non era riconducibile in alcun modo allo (OMISSIS), in quanto “posta in essere in totale autonomia e senza coinvolgimento della (OMISSIS), direttamente dal sig. (OMISSIS) e dal sig. (OMISSIS) nella loro qualita’ di directors di (OMISSIS)” e non poteva affermarsi che si fosse trattato di operazione gravemente anomala, in quanto disposta al di fuori della (OMISSIS), e nella quale quest’ultima aveva assunto il ruolo di delegata.
Infine, nonostante la L. n. 689 del 1981, articolo 11, disponga che nella determinazione della sanzione amministrativa debba tenersi conto della gravita’ della violazione, la Corte milanese aveva confermato una sanzione di 29.000 Euro, identica a quella applicata al (OMISSIS), il quale, oltre ad aver rivestito il ruolo di presidente, era rimasto in carica per un tempo maggiore.
4. Gli ultimi quattro motivi di cui sopra sono inammissibili.
4.1. Le riportate censure sono accomunate dalla pretesa di devolvere inammissibilmente al giudizio di legittimita’ il riesame delle valutazioni di merito.
La evocazione della regola sulla personalita’ della responsabilita’ amministrativa percio’ solo non determina nel giudizio di legittimita’ lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto dell’asserita violazione, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la ricostruzione perorata dal ricorrente. Diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe in ammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage del richiamo all’articolo 116 c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).
Inoltre, il n. 5 dell’articolo 360, cod. proc. civ., post riforma operata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (pur dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi, che qui non ricorrono, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, avendo la Corte territoriale preso in considerazione gli elementi salienti e significanti del fatto, spiegando le ragioni di convincimento della responsabilita’ amministrativa (pagg. 6-7) e stimato congrua la sanzione applicata dalla Banca d’Italia, cosi’ condividendone il supporto argomentativo, il cui contenuto viene riportato nel controricorso e la cui fedele riproduzione trova conferma nella memoria del ricorrente (f. 14).
5. Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate.
6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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