Il dominus dello studio non deve restituire al padre del legale praticante la somma che questo le ha dato in vista di una associazione in partecipazione con il figlio

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24791.

La massima estrapolata:

Il dominus dello studio non deve restituire al padre del legale praticante la somma che questo le ha dato in vista di una associazione in partecipazione con il figlio. Circostanze che non si è verificata perché il praticante non ha mai superato l’esame di abilitazione malgrado vari tentativi.

Ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24791

Data udienza 17 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11954-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 4176/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- (OMISSIS) ha convenuto avanti al Tribunale di Pavia (OMISSIS), per sentirlo condannare alla restituzione di una somma di danaro. A fondamento della pretesa, l’attore ha assunto che nell’estate del 2004 aveva consegnato la somma in funzione di una futura associazione professionale da costituirsi tra il proprio figlio (OMISSIS), laureato in giurisprudenza, e l’avv. (OMISSIS), una volta che pure il primo avesse conseguito il titolo di avvocato; tuttavia, nel passare del tempo questa prospettiva era venuta a cadere, non avendo tra l’altro (OMISSIS) superato il relativo esame, per quanto piu’ volte avesse tentato di farlo. Sicche’ l’avv. (OMISSIS) tratteneva ora sine ulto titulo la somma in questione.
Costituitosi in giudizio, (OMISSIS) ha affermato che la versione esposta dall’attore non corrispondeva al vero, sostenendo per contro che l’attribuzione patrimoniale ricevuta aveva, in realta’, “finalita’ in parte di liberalita’ ma in parte, e prevalentemente, di corrispettivo, inquadrabile nell’ambito del negotium mixtum cum donatione, tale da rendere insussistente l’obbligo restitutorio in capo al soggetto percipiente”. Piu’ in particolare, l’avvocato ha asserito – secondo quanto riferisce il ricorso da lui presentato – che la somma gli era stata versata “per ragioni di riconoscenza”, in quanto (OMISSIS) (quale “praticante digiuno di qualsiasi competenza”) veniva accolto nel suo studio professionale; e, piu’ ancora, come corrispettivo del fatto che egli metteva “a disposizione” del praticante il proprio studio legale, nonche’ del fatto che lo avrebbe “stipendiato stabilmente e in maniera cospicua, secondo i desiderata del padre, per un’attivita’ che normalmente i praticanti avvocati prestano gratuitamente o pressoche’ gratuitamente”, secondo quanto poi regolarmente avvenuto.
2.- Con sentenza n. 802/2014, il Tribunale di Pavia ha ritenuto che la consegna della somma, effettuata da (OMISSIS) a (OMISSIS), aveva causa “come acconto per la futura realizzazione dell’associazione in partecipazione fra l’avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) – o comunque e’ stata data all’avv. (OMISSIS) in deposito fiduciario vincolato alla realizzazione di tale associazione”; riscontrata altresi’ la mancata realizzazione dell’associazione, il Tribunale ha condannato il convenuto alla restituzione della somma, oltre interessi legali dal di’ della domanda al saldo, “a titolo di restituzione dell’indebito”.
La decisione e’ stata poi confermata dalla Corte di Appello di Milano, che con sentenza del 10 novembre 2016 ha respinto l’impugnazione proposta da (OMISSIS).
La Corte milanese ha rilevato, in particolare, che “la ricostruzione dei fatti operata da (OMISSIS) appare coerente, razionale e suffragata dalle testimonianze raccolte in primo grado”. E ha aggiunto che, d’altro canto, la tesi sviluppata dal convenuto appellante non risultava “in alcun modo provata”; e che, per altro verso, la stessa appariva “del tutto inverosimile”: sia perche’ “l’attivita’ di formazione e professionalizzazione dei giovani laureati costituisce una sorta di dovere che sorge in capo al dominus e che di certo non puo’ ritenersi oggetto di valutazione economica”, sia pure perche’ la “pratica legale” e’ un’attivita’ “paragonabile a tutti gli effetti a una attivita’ lavorativa vera e propria”.
3.- Contro la sentenza della Corte milanese e’ insorto (OMISSIS), che ne ha chiesto la cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive.
Il ricorrente ha anche depositato una “memoria difensiva” ex articolo 380 bis cod. proc. civ..
4.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione delle norme degli articoli 2721, 2715 e 2724 cod. civ., “in ordine alla valutazione della prova”, e pure violazione della norma dell’articolo 2549 cod. civ., “in ordine alla prova della sussistenza del contratto di associazione in partecipazione”.
Nel concreto, il motivo mostra di possedere un contenuto articolato. In termini di approccio generale, il ricorrente assume che la “Corte non ha tenuto conto delle obiezioni sollevate dalla scrivente difesa in merito all’onere probatorio gravante su parte attrice – circa la sussistenza di un accordo tra le parti volto alla costituzione di un’associazione in partecipazione”.
In primo luogo, la Corte milanese non ha tenuto conto del rilievo relativo all'”assoluta incertezza della causa petendi” dell’azione proposta da (OMISSIS). “Non si comprende” puntualizza il motivo – se la richiesta “faccia riferimento alla svanita prospettiva di costituire un’associazione professionale… oppure un’associazione in partecipazione ex articolo 2549 cod. civ. e ss. o, ancora, una vera e propria societa’ tra professionisti”. Peraltro, “la stessa confusione” – prosegue l’esposizione – “ha ispirato evidentemente sia il giudice di primo grado sia la Corte di Appello. In entrambe le impugnate sentenze, viene ritenuto accertato che la somma”, a suo tempo corrisposta, era finalizzata “alla costituzione di un’associazione in partecipazione tra l’avv. (OMISSIS) e (OMISSIS)”.
In secondo luogo, il motivo rileva che la Corte milanese non ha tenuto conto del fatto che l’attuale ricorrente ha positivamente dimostrato (pur non essendovi gravato) che la fattispecie concretamente in esame non costituiva un’associazione in partecipazione, quanto invece un negotium mixtum cum donatione.
In terzo luogo, la Corte milanese non ha tenuto conto del rilievo – particolarmente sottolineato negli atti dell’attuale ricorrente – che l’ammissione della prova testimoniale per il riscontro della sussistenza in fattispecie di un contratto di associazione in partecipazione si poneva in “evidente contrarieta’ al disposto degli articoli 2721 e 2725 cod. civ.”.
5.- Il motivo non puo’ essere accolto.
La prima parte del motivo si scontra con la constatazione che la sentenza della Corte di appello appare univoca, in verita’, nel qualificare il contratto intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) nei termini di futura costituzione di un’associazione in partecipazione. Lo stesso motivo di ricorso, d’altro canto, non risulta individuare i punti in cui la sentenza manifesterebbe incertezze o ambiguita’ qualificatorie; ne’ indica la rilevanza che – rispetto alla fattispecie concretamente in esame, concentrata unicamente sull’eventualita’ di una sopravvenuta mancanza di causa di un’attribuzione di danaro – potrebbe in thesi assumere una diversa qualificazione dell’accordo intervenuto in termini di futura associazione professionale o di futura societa’.
La seconda parte del motivo viene dichiaratamente a sollecitare una nuova lettura della fattispecie concretamente in giudizio. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tuttavia, “con il ricorso per cassazione la parte non puo’ rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici di merito poiche’ la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi e’ preclusa in sede di legittimita’” (cfr, da ultimo, Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404).
La terza parte del motivo trascura di prendere in considerazione la norma dell’articolo 2721 cod. civ., comma 2, a mente della quale “l’autorita’ giudiziaria puo’ consentire la prova” per testimoni dei contratti anche oltre il limite di valore che risulta fissato nel comma 1 del medesimo articolo.
6.- Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’articolo 40 (“rapporti con i praticanti”) del codice deontologico forense, per cui “l’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo di rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture di studio”.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata si pone in “evidente contrasto” con tale disposizione laddove afferma che l’attivita’ di formazione del praticante costituisce per l’avvocato dominus un dovere che “non puo’ ritenersi oggetto di valutazione economica”.
D’altro canto – prosegue il motivo -, la sentenza ha errato pure nel ritenere che la somma “percepita dall’avv. (OMISSIS) sia stata da quest’ultimo pretesa dal “praticante” quale compenso per l’attivita’ di formazione e professionalizzazione, con cio’ travisando… la ricostruzione dei fatti fornita” dall’attuale ricorrente, che invece faceva riferimento alla possibilita’ di utilizzo di “beni e strutture per portare avanti, da solo o con altri colleghi, del lavoro “proprio””.
7.- Il motivo non puo’ essere accolto.
In proposito, va riscontrato prima di ogni altra cosa come il motivo difetti del necessario requisito dell’autosufficienza (articolo 366 cod. proc. civ.), non riportando i luoghi e i termini in cui, nell’ambito del giudizio di merito, l’attuale ricorrente avrebbe specificamente indicato che parte sostanziale della somma percepita andava imputata a un previsto utilizzo dei servizi e delle strutture del suo studio professionale (e non gia’, come inteso invece dalla sentenza impugnata, all’attivita’ di formazione della professionalita’ del praticante).
Piu’ in generale va poi rilevato che il motivo chiede una nuova lettura della fattispecie concreta, come iscritta all’interno della prospettiva indicata dal ricorrente, che fa perno sulla figura del contratto misto, di scambio in parte e in parte di liberalita’. Non puo’ esservi dubbio, del resto, sul fatto che nella specie non risulti applicabile l’articolo 40 del codice deontologico, posto che questa norma e’ destinata a regolare i rapporti tra un avvocato e i suoi praticanti, mentre nel caso in esame la questione verte sui rapporti tra (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) (senza dunque che venga in diretto rilievo la posizione del “praticante” (OMISSIS)).
Per completezza, e’ ancora da aggiungere che – non rientrando nell’ambito dei “servizi” e delle “strutture di studio” – il dovere formativo della professionalita’ del praticante, che sta in capo al dominus, si manifesta oggettivamente estraneo alla portata normativa dell’articolo 40. E pure che, a ben vedere, il fatto che (OMISSIS) abbia nel concreto utilizzato le strutture dello studio (OMISSIS) non implica che il patto, precedentemente intercorso tra l’avvocato e il padre del futuro praticante, prevedesse una speciale remunerazione per il detto, eventuale utilizzo.
8.- Il terzo motivo di ricorso assume vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il riferimento va, in particolare, alla causa intentata da (OMISSIS) nel 2011 nei confronti dell’avv. (OMISSIS) per il “riconoscimento del rapporto di lavoro di tipo subordinato”, che sarebbe intercorso negli anni in cui questo ha prestato la propria attivita’ nel detto studio professionale.
Ad avviso del ricorrente, questa circostanza si “scontra inevitabilmente con la tesi dell’associazione in partecipazione, sostenuta dal padre”.
9.- Il motivo non puo’ essere accolto.
La causa intentata da (OMISSIS) non puo’ in nessun modo essere considerata fatto decisivo per l’esito del presente giudizio. In effetti, tale causa fa riferimento a un periodo temporale precedente a quello in cui avrebbe dovuto essere costituita l’associazione (per l’appunto prevista per il tempo successivo al conseguimento del titolo professionale); e sopravviene, per di piu’, a distanza di parecchi anni dall’accordo intercorso tra il padre dell’attore di quella causa e (OMISSIS).
10.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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