Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21289.
In materia di tributaria, è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, altrimenti, si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione.
Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21289
Data udienza 10 luglio 2020
Tag/parola chiave: Cartella di pagamento – Invalidità della notifica – Impugnazione anche in caso di conoscenza attraverso un estratto di ruolo rilasciato su richiesta del contribuente dal concessionario della riscossione – Ammissibilità – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere
Dott. RUSSO Rita – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4464/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS) presso il cui studio legale, sito in (OMISSIS), e’ elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e’ domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6332/25/2018 della Commissione Tributaria Regionale della CAMPANIA, depositata il 02/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia vertente sull’impugnazione di una cartella di pagamento dell’IRPEF relativa all’anno d’imposta 2010, che (OMISSIS) sosteneva non essergli mai stata notificata e di cui era venuta a conoscenza a seguito di rilascio da parte del concessionario alla riscossione del relativo estratto di ruolo, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, dopo aver accertato la “assenza di notificazione di qualsiasi atto manifestativo delle perduranti iscrizioni tributarie a ruolo”, ovvero della cartella di pagamento, dichiarava, d’ufficio, l’improponibilita’ dell’originario ricorso del contribuente perche’ con lo stesso era stata sostanzialmente proposta una non consentita azione di mero accertamento negativo del credito erariale;
– avverso tale statuizione il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 21. Sostiene il ricorrente che aveva errato la CTR a qualificare come azione di mero accertamento negativo del credito erariale quella proposta da esso contribuente avverso la cartella di pagamento, di cui lamentava l’omessa notifica con conseguente decadenza del potere impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria.
2. Il motivo e’ fondato e va accolto.
3. Va preliminarmente ricordato che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui “Il contribuente puo’ impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidita’ della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a cio’ non osta il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, u.p. in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilita’ dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilita’ prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilita’ di far valere l’invalidita’ della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilita’ di far valere l’invalidita’ stessa anche prima, giacche’ l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non puo’ essere compresso, ritardato, reso piu’ difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessita’ di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309).
3.1. Com’e’ stato correttamente osservato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22946 del 10/11/2016, Rv. 642975), “Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilita’ per il privato – contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. E’ una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilita’ da sempre riconosciuta di recuperare la possibilita’ di impugnare l’atto precedente allorche’ sia notificato l’atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l’introduzione – e la sua eventuale opportunita’ – di azione di accertamento negativo nel processo tributario). Essa si giustifica allorche’, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell’avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidita’ della notifica di essa”.
4. Deve, quindi, ritenersi consentito al contribuente impugnare, attraverso l’estratto di ruolo, la cartella di pagamento deducendone la nullita’ per difetto di notificazione con le relative conseguenze in punto di tempestivo esercizio del potere impositivo (cfr. Cass., Sez. U., cit., pag. 11, ove si afferma espressamente che e’ “indiscutibile la possibilita’ per il contribuente di far valere l’invalidita’ della notifica di una cartella della quale (a causa di detta invalidita’) sia venuto a conoscenza oltre i previsti termini di impugnazione”).
4.1. Impugnazione, invece, non ammessa quelle volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui sia riportato il credito erariale trasfuso nella cartella di pagamento precedentemente notificata, giacche’ in tal caso si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilita’ di impugnare la cartella nel caso in cui al medesimo fosse nota la sua esistenza ed il suo contenuto per effetto di regolare notificazione, soltanto in tal caso potendosi qualificare l’azione proposta come di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo (arg. da Cass. n. 22946 del 2016, cit.).
5. Evenienza questa che non ricorre nel caso di specie in cui la CTR ha statuito, a seguito di accertamento in fatto non oggetto di impugnazione da parte dell’ADSER con ricorso incidentale, la mancata notificazione della cartella di pagamento.
5.1. A tali principi non si sono attenuti i giudici di appello che, pur dando atto della mancata notifica della cartella, hanno erroneamente qualificato l’azione proposta dal ricorrente come di mero accertamento negativo del credito erariale.
6. Da quanto detto consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR che esaminera’ nel merito il ricorso d’appello provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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