L’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21358.

È ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c.

Ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21358

Data udienza 17 settembre 2020

Tag/parola chiave: Finanziamento – Fideiussione – Revocatoria ordinaria – Art. 2901 c.c. – Presupposti – Atti di disposizione patrimoniali – Donazione nuda proprietà immobile – Inefficacia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17779-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 715/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente (OMISSIS) ha donato la meta’ della nuda proprieta’ di un immobile ai figli (OMISSIS) e (OMISSIS) l’altra meta’, con il medesimo atto, e’stata donata, sempre ai figli, dalla moglie, (OMISSIS).
Il (OMISSIS), poco prima della donazione, aveva rilasciato fideiussione a favore della (OMISSIS) spa (gia’ (OMISSIS) spa) a garanzia di un finanziamento che quest’ultima aveva concesso alla societa’ (OMISSIS).
Resasi inadempiente la societa’ debitrice ( (OMISSIS)) la concedente (ora (OMISSIS) spa) ha agito per la revocatoria dell’atto di donazione di quell’immobile e di altri beni oggetto anche essi di liberalita’ verso i figli del ricorrente.
Il Tribunale ha in primo grado accolto la domanda, che e’ stata parzialmente riformata in appello, dove il ricorrente aveva ribadito l’argomento per cui il trasferimento era atto dovuto, in adempimento di obbligazioni assunte nel 1997 nel giudizio di separazione personale tra coniugi, e dunque non poteva essere soggetto a revoca.
Il ricorso del (OMISSIS) e’ fondato su tre motivi e riguarda esclusivamente uno dei beni oggetto di revocatoria, in particolare la donazione della meta’ della nuda proprieta’ dell’immobile sito in (OMISSIS), essendo gli altri ritenuti estranei al giudizio di revocatoria gia’ dalla stessa corte di appello.
V’e’ controricorso della (OMISSIS) spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La corte di appello osserva che non ha rilevanza la circostanza per cui l’atto sia stato posto in essere in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione, circostanza che non ne impedisce la revocatoria, di cui sussistono tutti i presupposti di legge.
2.- Il (OMISSIS) contesta questa tesi con due motivi; il terzo motivo attiene invece al regime delle spese.
V’e’ da premettere che la (OMISSIS) spa eccepisce una sorta di giudicato interno, in quanto il solo (OMISSIS) avrebbe impugnato per Cassazione la sentenza, che dunque sarebbe passata in giudicato per gli altri.
Si tratta di una tesi infondata, in quanto le cause sono inscindibili, poiche’ la revocatoria produce un effetto (l’inefficacia dell’atto verso il creditore) che riguarda similmente tutti i partecipi alla revoca, e non puo’ prodursi per uno solo di essi; ma soprattutto in quanto l’impugnazione e’ fatta da tutti le parti del giudizio di appello.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto controverso e rilevante, ossia omesso esame della circostanza, introdotta con espresso motivo di appello, secondo cui l’atto e’ stato compiuto in adempimento di una obbligazione assunta nel giudizio di separazione, e valida a tal fine come preliminare. In particolare, sarebbe stata trascurata la natura di pattuizione preliminare dell’accordo di separazione, con inevitabili riflessi sulla revocabilita’ dell’atto.
2.2.- Con il secondo motivo si deduce invece violazione dell’articolo 2901 c.c. in connessione con il motivo precedente: si assume cioe’ che, avendo l’atto la natura di adempimento di una obbligazione assunta con la separazione, si trattava di atto dovuto, dell’adempimento di un obbligo assunto in precedenza, come tale non revocabile.
3.- I motivi possono trattarsi insieme e sono infondati.
Va evidenziato che l’accordo di separazione e’ del 1997, mentre l’atto di trasferimento ai figli della nuda proprieta’ e’ del 2004, di poco successiva alla stipula delle fideiussioni.
Cio’ detto, la tesi del ricorrente e’ che non e’ stata data attenzione all’obbligo assunto con la separazione, ed alla sua necessaria rilevanza in termini di contratto preliminare; ne’ e’ stata data attenzione al fatto che di conseguenza il trasferimento ha costituito un atto dovuto, come tale non revocabile.
Va detto che, in astratto, e’ ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiche’ esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicche’ l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’articolo 2901 c.c., comma 3,(Cass. 1144/2015).
In altri termini, la volonta’, espressa nell’accordo di separazione di trasferire un bene ai figli, non integra un contratto preliminare (che sarebbe, tra l’altro, un preliminare di donazione) a favore di terzi, ma, ai fini della revocatoria va visto come l’atto stesso di disposizione del patrimonio, e dunque l’atto di trasferimento non e’ adempimento dell’obbligo assunto con l’accordo di separazione: si puo’, al piu’ ritenere che il trasferimento ha la sua giustificazione esterna in quell’accordo, ma l’effetto traslativo e’ proprio, e’ riconducibile allo stesso atto di trasferimento e non all’accordo che lo giustifica.
In sostanza, il trasferimento del bene ai figli, in ragione dell’accordo preso in tal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un atto traslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non in se’, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo.
Con la conseguenza che i presupposti della revocatoria vanno valutati rispetto a quest’ultimo e non all’accordo causale e giustificativo. Del resto, il trasferimento ai figli e’ avvenuto ben sette anni dopo l’accordo di separazione che lo prevedeva ed e’ avvenuto subito dopo che il dante causa (l’attuale ricorrente) si e’ costituito fideiussore della societa’ di leasing.
4.- Quanto al terzo motivo, esso denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che, essendovi stata soccombenza reciproca, le spese andavano compensate e non poste interamente a suo carico.
Il motivo e’ inammissibile in considerazione del fatto che in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017). Nella specie, vi è una sostanziale soccombenza e cioè una prevalente soccombenza, correttamente rilevata dalla corte territoriale.
Il ricorso va rigettato. Spese secondo soccombenza e raddoppiato contributo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento della somma di 6000,00 per spese legali, oltre 200,00 Euro per spese generali. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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