Quando in tema di truffa è configurabile il reato tentato e non consumato

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 29 settembre 2020, n. 27114.

In tema di truffa, è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. “consegna controllata”), in quanto l’atto di disposizione patrimoniale non avviene per l’induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, nè si è realizzato il profitto tramite l’acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena l’estorsore riceve il bene dal soggetto passivo e ciò perché l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento del reato rispetto alla costrizione derivante dalla violenza o minaccia).

Sentenza 29 settembre 2020, n. 27114

Data udienza 7 luglio 2020

Tag – parola chiave: Truffa – Ipotesi tentata – Arresto ai sensi dell’art.381 c.p.p. co 2 c.p.p. – Soggetti passivi del reato indotti in errore dalla condotta truffaldina – Prova carente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matil – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria – Consigliere

Dott. SGADARI – est. Consigliere

Dott. TUTINELLI V. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio;
nel procedimento a carico di:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 02/08/2018 del Tribunale di Busto Arsizio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dr. Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cardia Delia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio non convalidava l’arresto di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di truffa.
Costoro avevano finto di essere dei corrieri incaricati dalla societa’ ” (OMISSIS)” di ritirare dei colli presso una maglieria che produceva indumenti per tale nota casa di abbigliamento.
Avvedutasi dell’inganno attraverso il contatto con la ” (OMISSIS)”, la dipendente della maglieria aveva allertato il legale rappresentante della societa’ ed era stata predisposta, d’accordo con i carabinieri, una “consegna controllata” dei colli agli indagati, con il loro successivo arresto.
Secondo il Tribunale, la condotta commessa dagli indagati andava qualificata come tentativo di truffa, che non ne consentiva l’arresto ai sensi dell’articolo 381 c.p.p., comma 2.
Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse la prova che “i soggetti passivi furono indotti in errore dalla condotta truffaldina”, essendosi resi immediatamente conto delle intenzioni illecite dei correi, sicche’ l’ingiusto profitto conseguito da questi ultimi non era stato causato dall’induzione in errore.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.
La parte pubblica ricorrente – prendendo spunto dagli arresti giurisprudenziali in tema di estorsione con consegna controllata del bene, laddove la fattispecie e’ stata considerata come consumata e non tentata – sottolinea che “i colli di maglieria entrarono, di fatto e per un piu’ che apprezzabile periodo temporale, nella disponibilita’ degli indagati, i quali, pertanto, conseguirono il profitto della condotta truffaldina”.
L’induzione in errore del soggetto passivo, almeno in origine, vi era stata e cio’ bastava per ritenere integrata la fattispecie consumata del reato, posto che la consegna non sarebbe avvenuta se non vi fosse stata l’attivita’ ingannatoria degli agenti, la consegna essendo stata eziologicamente collegata allo “stato decettivo” della vittima; dunque, il nesso causale tra l’induzione in errore e l’atto di disposizione patrimoniale non sarebbe stato “reciso dalle sopravvenienze medio tempore occorse”.
Il ricorrente censura il ragionamento giuridico del Tribunale, rilevando ulteriormente che, accedendo alla tesi sostenuta dall’ordinanza impugnata, si giungerebbe all’inaccettabile conseguenza di dover ritenere che la condotta commessa dagli indagati sarebbe penalmente irrilevante, mancando un elemento strutturale della fattispecie astratta quale l’induzione in errore, che non consentirebbe di qualificare il fatto neanche come tentativo punibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Deve osservarsi, in generale, come sia pacifico che la truffa e’ strutturata come un reato di evento, che si perfeziona nel momento del conseguimento da parte dell’agente del profitto della propria attivita’ criminosa (tra le tante, Sez. 2, n. 12795 del 09/03/2011, Beleniuc, Rv. 249861).
L’induzione in errore del soggetto passivo – dovuta agli artifici e raggiri dell’agente – e’ un elemento costitutivo del reato, che serve a distinguere la truffa da altri reati contro il patrimonio, come il furto o l’appropriazione indebita, che non lo contemplano.
L’induzione in errore deve essere la causa dell’atto di disposizione patrimoniale del soggetto passivo in favore dell’agente, che da quell’atto trarra’ il profitto, esattamente come sostiene il ricorrente quando afferma, con altre parole, che l’atto di disposizione patrimoniale deve essere eziologicamente collegato allo “stato decettivo” della vittima.
Sul punto, puo’ richiamarsi la giurisprudenza di legittimita’ che scolpisce la differenza tra il reato di estorsione ed il reato di truffa, quando il fatto e’ connotato dalla minaccia di un male, laddove si e’ precisato che nella truffa la persona offesa “si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perche’ tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente” (Sez.2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362 ed altre conformi).
2. Ma cio’ non e’ avvenuto nel caso in esame.
Il Tribunale, attraverso una ricostruzione di merito non rivedibile in questa sede, ha precisato che l’induzione in errore della vittima, pur presente per pochi attimi, certamente non vi era piu’ al momento della consegna del bene agli autori dell’inganno e non l’aveva determinata.
Al contrario, la persona offesa, accortasi degli artifici e raggiri degli agenti – e, dunque, interrompendo la sequenza necessaria al perfezionamento del reato in forma consumata – si era autonomamente risolta, per libera scelta e senza alcuna induzione in errore, a fare intervenire i carabinieri (si potrebbe dire: a sua volta inducendo in errore gli autori del raggiro). La vittima avrebbe, per esempio, potuto, altrettanto liberamente, decidere di non effettuare la consegna una volta compreso che si trattava di una condotta truffaldina ai suoi danni, eventualita’ che non avrebbe lasciato dubbi sulla qualificazione del fatto come tentativo.
Pertanto, l’atto di disposizione patrimoniale (che produce il profitto in capo all’autore del reato, vale a dire l’ulteriore elemento costitutivo previsto dalla norma) era avvenuto non per l’induzione in errore in cui era incorsa la vittima, ma per altra ragione, correttamente individuata dal Tribunale nella volonta’ che gli autori della condotta truffaldina fossero assicurati alla giustizia.
In questo senso, deve richiamarsi la pronuncia di questa Corte secondo cui sussiste il tentativo quando la condotta tipica univocamente diretta alla realizzazione dell’evento sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia l’allertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e ad intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con l’acquisizione o la possibilita’ d’uso autonomo del bene oggetto dell’atto di disposizione patrimoniale (Sez. F, Sentenza n. 32522 del 26/08/2010, Cureu, Rv. 248255).
2. Tale statuizione, qui condivisa, sollecita l’approfondimento di altri aspetti della questione giuridica che confermano quanto fin qui sostenuto.
2.1. Il richiamo del ricorrente ai principi della giurisprudenza di legittimita’ che si sono affermati a proposito della “consegna controllata” nel delitto di estorsione univocamente diretti a configurare tale evenienza come estorsione consumata e non tentata – non e’ conducente.
Vero e’ che entrambe le fattispecie penali prevedono il profitto dell’agente come evento del reato (in questo senso va inteso quanto affermato da Sez. U, n. 19 del 1999, Campanella, in quel passaggio motivazionale, costituente un obiter dictum, richiamato dal ricorrente; fg. 5 della motivazione di quella statuizione di legittimita’).
Ma e’ anche vero, come quella stessa sentenza ha precisato e come sara’ chiarito dalla giurisprudenza successiva, che il “profitto”, nel reato di estorsione, si atteggia in maniera differente rispetto al reato di truffa.
In quest’ultima fattispecie, infatti, tale elemento costitutivo si conforma nel senso indicato all’inizio citando Sez. 2, n. 12795 del 09/03/2011, Beleniuc, Rv. 249861, con la precisazione che esso profitto e’ collegato, come meglio si dira’ qui di seguito, alla acquisizione del bene da parte dell’agente nella propria sfera giuridica di disponibilita’, in modo autonomo e definitivo.
Nel delitto di estorsione, invece, “la modalita’ di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall’agente sulla vittima perche’ tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito e’ il profitto che il reo intende procurarsi, che non puo’ essere integrato da altre note, quali la disponibilita’ autonoma della cosa, senza violare la tassativita’ della fattispecie” (fg. 6 della motivazione di Sez. U, 19/1999, Campanella).
Sicche’, la successiva giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che, in tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicche’ si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al “facere” ingiunto. (La Corte ha cosi’ deciso che se il soggetto passivo consegna la somma di denaro per costringimento derivante dalla violenza o minaccia, il fatto che si sia rivolto alla polizia giudiziaria per denunciare l’altrui condotta antigiuridica non elide l’evento del costringimento, e quindi l’assenso alla collaborazione nelle indagini non elimina il nesso di causalita’ tra la condotta violenta o minacciosa e la costrizione alla condotta pretesa) (Sez. 2, Sentenza n. 44319 del 18/11/2005, Terrenghi, Rv. 232506).
Da segnalare la piu’ recente pronuncia, che si pone sullo stesso solco, secondo cui, ricorre il delitto di estorsione consumata e non tentata nel caso di consegna da parte della vittima all’estorsore di una somma di denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, che immediatamente dopo provveda all’arresto del responsabile, in quanto l’adoperarsi della vittima affinche’ si giunga all’arresto dell’autore della condotta illecita integra una delle molteplici modalita’ di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui versa, senza eliminarlo. (Conf. Sez. U. n. 19 del 1999 Rv.214642).
2.2. Per altro verso, nel caso in esame non si potrebbe neanche ritenere che il “profitto” si fosse consolidato nelle mani degli agenti.
Deve richiamarsi e ribadirsi, in proposito, il principio giurisprudenziale secondo il quale, poiche’ la truffa e’ reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimonii” del soggetto passivo, nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non gia’ quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della “datio” di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez. U, n. 18 del 2000, Franzo).
Conformemente, si e’ sostenuto, in tema di truffa con pagamento tramite bonifico bancario, che, ai fini della consumazione del reato di truffa, e’ necessario che il profitto dell’azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilita’ dell’agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo (Nella specie, il giudice di merito riteneva integrato il reato in quanto il bonifico era uscito dalla sfera giuridica dell’ente erogante ed era entrato in quella del truffatore, sia pure “sub condizione” attraverso l’incasso di un “concorrente inconsapevole”, reputando irrilevante che quest’ultimo avesse, a seguito di successivi accertamenti, disvelato l’iniziativa truffaldina dell’imputato; mentre la S.C. afferma sussistente il mero tentativo) (Sez. 5, n. 14905 del 29/01/2009, Coppola, Rv. 243608, fino alla piu’ recente Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, De Marco, Rv. 276665, in tema di truffa all’INPS, dove si da’ rilievo al momento dell’incasso del danaro da parte dell’agente).
Nel caso in esame, il bene non era entrato definitivamente nella sfera di disponibilita’ degli autori del reato, posto che, stante la peculiarita’ del fatto siccome ricostruito dal Tribunale, gli indagati erano stati sottoposti a costante controllo della polizia fino al loro arresto.
Qui la vittima, per mezzo dei carabinieri, aveva, di fatto, potuto continuare ad esercitare un controllo sul bene compendio del reato (proprio secondo quello che era il suo scopo allorquando aveva allertato le forze dell’ordine), mentre gli autori di esso, dal canto loro, non avevano acquisito alcuna autonoma ed effettiva disponibilita’ della cosa che ne consentisse un qualunque utilizzo (in cio’ ricordando la gia’ citata sentenza Sez. F, n. 32522 del 26/08/2010, Cureu, Rv. 248255, nella parte in cui fa riferimento al consolidamento del profitto in capo all’agente attraverso “l’acquisizione o la possibilita’ d’uso autonomo del bene oggetto dell’atto di disposizione patrimoniale”).
3. Infine, non e’ fondato neanche l’ultimo rilievo giuridico del ricorrente.
La condotta degli indagati e’ penalmente rilevante, ai sensi degli articoli 56 e 640 c.p., poiche’, riprendendo un principio piu’ volte espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, in tema di truffa, l’idoneita’ degli artifici e raggiri non e’ esclusa dal fatto che per svelarli sia necessario il successivo intervento di atti di controllo, atteso che l’idoneita’ postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con valutazione “ex ante”, di causare l’evento (Sez. 2, n. 40624 del 04/10/2012, Nigro, Rv. 253452).
La soglia del penalmente irrilevante non puo’ ritenersi oltrepassata solo nella ipotesi di reato impossibile, che, nella specie, va esclusa.
Nella parte motivazionale di Sez. F, n. 32522 del 26/08/2010, Cureu, Rv. 248255, gia’ richiamata (fg. 3), si legge, in proposito: “In relazione alla configurabilita’ del tentativo, va osservato che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, l’allertamento delle forze di polizia da parte della vittima di una azione criminosa non rende inidonea la condotta a produrre effetti antigiuridici. Il reato e’ impossibile per inidoneita’ della condotta o del mezzo solo se l’azione posta in essere dall’agente puo’ dirsi inidonea in assoluto e, con valutazione ex ante, difetti intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale: quando risulti cioe’ del tutto priva di capacita’ ad innescare, sia pure in via eccezionale, una sequenza causale diversa dall’insuccesso (Sez. 2, n. 36295 del 22/09/2005, Balestrazzi; Sez. 2, n. 7630 del 14/01/2004, Argenta; Sez. 1, n. 721 del 28/04/1988, Uccellatore; Sez. 1, 7185 del 1987, Addis).
Nel caso in esame, la capacita’ ingannatoria della condotta degli agenti, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, e’ fuori discussione, come lo stesso ricorrente sostiene ritenendo che, anche per pochi attimi, la vittima fosse stata indotta in errore.
Dal che, il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *