È illegittima l’espulsione del cittadino straniero affetto da una patologia cronica

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 15 aprile 2019, n. 16383.

La massima estrapolata:

È illegittima l’espulsione del cittadino straniero affetto da una patologia cronica, per la quale in Italia si ricevono gratuitamente le cure in grado di tenere sotto controllo la malattia, se nel paese verso il quale il medesimo dovrebbe essere rimpatriato le stesse cure non sono disponibili o lo sono a pagamento.

Sentenza 15 aprile 2019, n. 16383

Data udienza 15 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/05/2018 del Tribunale di sorveglianza di Ancona;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lignola Ferdinando, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con l’ordinanza in epigrafe, rigettava l’opposizione avverso il decreto che aveva disposto l’espulsione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, comma 5, dello straniero (OMISSIS).
2. A ragione rilevava che la sindrome da HIV da cui risultava affetto detto cittadino tunisino appariva dal 2015 sotto controllo attraverso terapie di semplice mantenimento che avevano portato a prevenire possibili complicanze, sicche’ non si trattava di continuare ad assicurare in Italia un tipo di cure che, avendo diretta correlazione sul piano dell’efficacia con gli interventi sanitari indifferibili e urgenti, potevano precludere l’esecuzione dell’espulsione del cittadino straniero.
Inoltre, prive di riscontri risultavano le affermazioni che (OMISSIS) in Tunisia non potesse accedere alle medesime cure e potesse subire persecuzioni in quanto ritenuto omosessuale in ragione della contrazione di detta patologia.
3. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) tramite il suo difensore.
3.1. Preliminarmente eccepisce l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, comma 7, in quanto tale norma, non prevedendo la sospensione dell’esecuzione durante i termini per l’impugnazione della decisione del Tribunale e, in caso di impugnazione, fino alla decisione della Corte di cassazione, si pone in contrasto con gli articoli 2 e 32 Cost., atteso il danno grave e irreparabile alla salute che puo’ derivare dall’espulsione prima di detta decisione.
3.2. Denuncia, inoltre, inosservanza del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 2, commi 1 e 5, articolo 19 e articolo 35, comma 3, in quanto la sindrome da HIV costituisce una malattia cronica infettiva che richiede cure, seppure non urgenti, essenziali e continuative, in assenza delle quali il virus non risulta piu’ sotto controllo, di modo che l’espulsione, senza che in Tunisia potessero essere assicurate le medesime cure contenitive, non poteva che arrecare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile in aperta violazione delle disposizione sopra citate, nonche’ di quelle costituzionali e convenzionali poste a tutela della salute dell’individuo.
3.3. Lamenta infine inosservanza delle norme processuali, non avendo il Tribunale esercitato i suoi poteri istruttori secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 666 e 678 c.p.p., in ordine alla verifica delle decisive allegazioni concernenti l'”essenzialita’” dell’indicata terapia e l’impossibilita’ della sua somministrazione gratuita in Tunisia, cosi’ non potendo il ricorrente continuare ad accedervi a causa delle precarie condizioni economiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di legittimita’ costituzionale e’ manifestamente infondata, mentre fondate risultano le doglianze mosse con i restanti motivi del ricorso.
2. Quanto a detta questione va, invero, rilevato che il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, comma 7 assicura la non esecutivita’ del provvedimento prima dell’esperimento del nuovo vaglio giurisdizionale di merito nel contraddittorio, cosi’ contemperandosi ragionevolmente, secondo le insindacabili scelte discrezionali del legislatore, l’esigenza di garantire un’effettiva tutela dei diritti del condannato con l’interesse all’esecuzione dell’espulsione dell’irregolare in tempi ragionevoli, senza attendere il possibile ulteriore vaglio di sola legittimita’.
Da cio’ discende la manifestata infondatezza dei rilievi di costituzionalita’.
3. Secondo la giurisprudenza di legittimita’ in materia di espulsione amministrativa, la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che si trovi nel territorio nazionale impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo cosi’ tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma tutte quelle altre da ritenersi parimenti essenziali per la vita. Fra queste ultime possono annoverarsi anche gli interventi terapeutici richiesti da patologie che non risultano pericolose nell’immediato, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior danno alla salute e conseguenti gravi rischi per la vita (per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti), cosi’ da doversi considerare in tal caso la necessita’ di assicurare la continuita’ delle cure (Sez. U. civ., n. 14500 del 10/06/2013, Rv. 626889).
In tema di espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, comma 4, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo articolo 19, debbono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2001, secondo cui il provvedimento di espulsione in questione non puo’ essere comunque eseguito quando emerga, all’esito di una doveroso accertamento svolto in concreto, un danno irreparabile per la salute (Sez. 1, n. 38041 del 26/07/2017, Rv. 270975).
Da quanto appena rilevato discende che in materia non possono aversi aprioristiche affermazioni circa le condizioni della patologia che considerino soltanto gli effetti assicurati, fino a un certo momento, da cure praticate al fine di prevenire complicanze che potrebbero essere idonee a porre in pericolo la vita.
Il giudice, invece, a fronte di una seria patologia cronica rimasta accertata, e’ tenuto a verificare in concreto, anche esercitando i suoi poteri istruttori, se e con quali effetti l’espulsione possa privare lo straniero di dette irrinunciabili cure, pur non rientrando le stesse fra quelle di pronto soccorso e di immediata urgenza.
Il provvedimento impugnato ha omesso di confrontarsi con la necessita’ di queste verifiche, poiche’ a fronte dei rilievi mossi circa le concrete conseguenze dell’espulsione sotto il profilo della sospensione delle cure richieste dalla patologia cosi’ come riconosciuta, e’ incorso nell’errore di escludere la possibilita’ di considerare il suo aggravamento, citando effetti solo immediati in ragione dei risultati raggiunti dall’attuale assicurazione delle cure; mentre avrebbe dovuto approfondire, se necessario con iniziative istruttorie, la fondatezza o meno dei rilievi circa l’impossibilita’ della prosecuzione delle cure e le conseguenti ricadute – pur non imminenti – sotto il profilo dell’indicato decorso con esiti di gravita’.
Si tratta di preliminari verifiche che appaiono necessarie anche considerando le modifiche normative sopraggiunte (contemplate dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2-d bis), che richiedono pur sempre di misurarsi con la gravita’ della patologia in rapporto alla preventivabile irreparabilita’ del danno alla salute.
4. Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame, considerando i suindicati rilievi

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

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