Il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 24 aprile 2019, n. 11243.

La massima estrapolata:

Il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla l. n. 1612 del 1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell’integrazione del requisito di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la l. n. 230 del 1997, che lo ha soppresso, non ha previsto l’annullamento delle posizioni contributive, né la restituzione dei contributi versati, sicché l’espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 157 del 2013, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell’entrata in vigore del suddetto d.P.R. n. 157.

Sentenza 24 aprile 2019, n. 11243

Data udienza 5 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26654/2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1297/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/11/2012, R.G.N. 321/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS); udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) per il riconoscimento della pensione di anzianita’ ricorrendo all’istituto della totalizzazione dei contributi versati al Fondo lavoratori dipendenti (AGO), al Fondo spedizionieri doganali e alla gestione separata, che l’INPS gli aveva negato sul presupposto che i versamenti al Fondo spedizionieri non potessero essere oggetto di totalizzazione poiche’ il soppresso Fondo spedizionieri erogava solo pensioni gia’ in essere al momento della soppressione o quote che si aggiungevano al trattamento pensionistico.
2. La Corte d’appello di Firenze, rigettando il gravame svolto dall’INPS, ricomprendeva il Fondo spedizionieri doganali tra le forme di assicurazione obbligatoria per le quali il Decreto Legislativo n. 42 del 2006, articolo 1, consente la totalizzazione e riteneva non ostativo che si trattasse di pensione di anzianita’ o che, per gli iscritti al Fondo, fosse consentito il godimento di una pensione autonoma sul presupposto che a questi ultimi fosse concessa la facolta’ di optare per la totalizzazione o per il godimento della pensione autonoma erogata dal Fondo.
3. Propone ricorso l’INPS con un motivo; resiste, con controricorso,
ulteriormente illustrato con memoria, (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1997, articoli 2 e 3 e del Decreto Legislativo n. 42 del 2006, articoli 1, 4 e 7 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’Inps censura la decisione impugnata assumendo che i contributi gia’ versati presso il Fondo di previdenza ed assistenza degli spedizionieri doganali avrebbero una autonoma destinazione di quota di pensione, da liquidarsi in aggiunta a qualsiasi altro trattamento pensionistico al raggiungimento dell’eta’ per a pensione di vecchiaia; deduce altresi’ che la Gestione ad esaurimento, istituita presso l’Inps dalla L. n. 230 del 1997, avrebbe natura diversa rispetto alle gestioni dell’a.g.o. e di quelle esonerative o sostitutive del regime generale, in quanto sostanzierebbe una forma previdenziale chiusa, con l’unico scopo di erogare una prestazione in base a quanto gia’ raccolto prima della soppressione del Fondo e a quanto lo Stato dovra’ integrare in assenza di qualsiasi entrata contributiva successiva al 1997, cosicche’ quei contributi cristallizzati non potrebbero essere oggetto ne’ di cumulo, ne’ di totalizzazione.
5. L’ente previdenziale lamenta, quindi, che la sentenza impugnata aveva ritenuto erroneamente che il Decreto Legislativo n. 42 del 2006, in materia di totalizzazione o cumulo dei contributi maturati nelle forme assicurative ivi indicate al fine di conseguire un’unica pensione, trovasse applicazione nel caso di specie, quale trattamento piu’ favorevole, nonostante i contributi versati al Fondo spedizionieri dessero diritto ad un autonomo trattamento pensionistico poiche’, ai sensi della L. 16 luglio 1997, n. 230, tale contribuzione dava diritto, indipendentemente dal raggiungimento del requisito contributivo stabilito dalla previgente normativa di settore, ad un trattamento autonomo che si aggiunge ad altre eventuali pensioni maturate in altre gestioni previdenziali.
6. La parte ricorrente assume, infine, che la gestione ad esaurimento di cui al Fondo spedizionieri non costituisce forma esonerativa o sostitutiva dell’a.g.o., conseguendone, anche sotto tale profilo, l’inapplicabilita’ della disciplina di cui al menzionato decreto n. 42 del 2006.
7. Il ricorso, in continuita’ con i principi piu’ volte espressi in materia da questa Corte di legittimita’ (v., da ultimo, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26245 e i precedenti ivi richiamati)/e’ infondato.
8. In particolare si affermato che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla L. n. 1612 del 1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidita’, vecchiaia e superstiti, ai fini dell’integrazione del requisito di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2006, articolo 1, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la L. n. 230 del 1997, che lo ha soppresso, non ha previsto l’annullamento delle posizioni contributive, ne’ la restituzione dei contributi versati, sicche’ l’espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facolta’ di cumulo, disposta con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, articolo 2, comma 2, conferma che il ricorso alla totalizzazione e’ consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 157.
9. La questione posta ora in giudizio, fondata sull’invocata applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 42 del 2006, articolo 1, non puo’ essere risolta mediante applicazione del principio, gia’ affermato da questa Corte, in base al quale la L. n. 233 del 1990, articolo 16, non si applica al cumulo tra la contribuzione versata al Fondo lavoratori dipendenti e quella maturata presso il Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali tra il 10 luglio 1970 ed il 31 dicembre 1997, data quest’ultima a partire dalla quale detto Fondo e’ stato soppresso ai sensi della L. 16 luglio 1997, n. 230, poiche’ le pronunce di questa Corte che tale principio hanno affermato (Cass. nn. 16615 del 2011 e 17338 del 2012) sono state rese in riferimento a domande fondate sulla pretesa applicabilita’ di una diversa disposizione di legge, appunto la L. n. 233 del 1990, articolo 16, che concerneva il cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori la cui pensione sia liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo del contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
10. La normativa della cui applicabilita’ ora si controverte si inserisce in un percorso legislativo segnato dall’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1999 che, nel dichiarare l’illegittimita’ costituzionale della L. 5 marzo 1990, n. 45, articoli 1 e 2 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), indico’ espressamente nella totalizzazione dei periodi assicurativi il sistema alternativo che il legislatore avrebbe dovuto disciplinare affinche’ l’eccessiva onerosita’ della ricongiunzione non esponesse l’assicurato al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l’anzianita’ contributiva richiesta, evitando cosi’ che il lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale.
11. Con L. n. 243 del 2004, venne conferita delega al Governo per l’emanazione di uno o piu’ decreti legislativi contenenti norme (per quanto qui specificamente rileva) volte a: “d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operativita’ anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi”; in attuazione della L. n. 243 del 2004, venne emanato il Decreto Legislativo n. 42 del 2006, il cui articolo 1, nel testo originario, prevedeva che “agli iscritti a due o piu’ forme di assicurazione obbligatoria per invalidita’, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche’ alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia’ titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e’ data facolta’ di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione”.
12. La controversia all’esame della Corte investe l’interpretazione del ridetto del Decreto Legislativo n. 42 del 2006, articolo 1, discutendosi se fra le forme pensionistiche contemplate dalla norma dovesse o meno essere ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso con la L. 16 luglio 1997, n. 230.
13. Alla predetta questione interpretativa va data risposta positiva e non rileva, in contrario, che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla L. n. 230 del 1997 a decorrere dal 1 gennaio 1998 (articolo 1) giacche’ tale legge prevede la conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione maturata sulla base delle anzianita’ assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997.
14. La L. n. 230 del 1997, non ha previsto l’annullamento delle singole posizioni contributive, ne’ la restituzione, agli iscritti al Fondo, dei contributi versati con la conseguenza che la persistenza della posizione contributiva acquisita consente l’applicazione della totalizzazione di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2006, articolo 1 (dovendo anche considerarsi, del resto, che la liquidazione del trattamento, a mente del cit. Decreto Legislativo n. 42, articolo 4, seguira’ le regole del sistema contributivo).
15. La L. n. 243 del 2004 e il Decreto Legislativo n. 42 del 2006, hanno introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, anche ai fine dell’accesso alla pensione di anzianita’ (cfr. Decreto Legislativo n. 42 del 2006, articolo 1, comma 2, lettera a), con riferimento alla facolta’, per l’interessato, di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove “…indipendentemente dall’eta’ anagrafica, abbia accumulato un’anzianita’ contributiva non inferiore a quaranta anni”).
16. L’espressa previsione legislativa secondo cui anche il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali rientra fra le gestioni i cui periodi assicurativi consentono la totalizzazione smentisce l’assunto difensivo dell’istituto, secondo il quale il vincolo di destinazione di cui alla L. n. 230 del 1997, precluderebbe la possibilita’ di procedere alla totalizzazione dei relativi contributi e, specularmente, testimonia che la contribuzione versata al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e’ suscettibile di essere utilizzata ai fini della totalizzazione.
17. La portata non innovativa della modifica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, articolo 2, comma 2, induce ad escludere che la totalizzazione sarebbe consentita solo in relazione alle domande proposte successivamente all’entrata in vigore di tale novella.
18. Al contrario, il predetto intervento legislativo, inserendosi in un contesto normativo che gia’ riconosceva la possibilita’ della totalizzazione anche per i periodi contributivi inerenti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e in assenza, peraltro, di qualsivoglia modifica introdotta, medio tempore, alla disciplina di cui alla L. n. 230 del 1997, ne evidenzia la portata esplicativa e confermativa della normativa gia’ applicabile secondo la prospettata esegesi del cit. Decreto Legislativo n. 42, articolo 1, comma 1 e, quindi, la sua funzione sostanziale di interpretazione autentica di quest’ultimo.
19. Rimane, pertanto, confermato che il ricorso alla totalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, e’ consentito anche in relazione alle domande proposte in epoca anteriore all’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, articolo 2, comma 2 e la contraria opzione ermeneutica presenterebbe ineludibili profili di incostituzionalita’, sia sotto il profilo della sua ragionevolezza (articolo 3 Cost.), poiche’ porterebbe a soluzioni diametralmente opposte a seconda che, a parita’ di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo dell’osservanza dell’articolo 76 Cost., stante la contrarieta’ ai principi direttivi dettati dalla Legge Delega n. 243 del 2004, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sicche’, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo stesso dovrebbe essere risolto privilegiando l’interpretazione che rende la norma interpretata conforme al dettato Costituzionale.
20. In definitiva, il ricorso va rigettato.
21. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
22. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13,comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.

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