Emissione della sentenza di merito e il suo passaggio in giudicato e l’interesse alla decisione della Corte di Cassazione sul regolamento di giurisdizione

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10773.

La massima estrapolata:

L’emissione della sentenza di merito e il suo passaggio in giudicato non fanno venir meno l’interesse alla decisione della Corte di Cassazione sul regolamento di giurisdizione proposto anteriormente. La decisione del giudice di merito va difatti considerata come emessa a cognizione sommaria.

Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10773

Data udienza 26 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4106/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 97/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di GORIZIA.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/03/2019 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di determinare la giurisdizione della commissione tributaria provinciale di Gorizia.

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che (OMISSIS) impugnava, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, l’ipoteca iscritta da (OMISSIS), anche per debiti erariali; deducendo, tra l’altro, l’impignorabilita’ degli immobili costituti in fondo patrimoniale ex articolo 167 c.c.;
2. che il concessionario, costituitosi, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario; secondo (OMISSIS), infatti, contro il decreto tavolare di iscrizione ipotecaria, per quanto stabilito dal Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, articolo 126, la contribuente avrebbe dovuto proporre tempestivo reclamo al Tribunale;
3. che, in relazione all’eccepito difetto di giurisdizione, la contribuente promuoveva regolamento preventivo, chiedendo che fosse affermata la giurisdizione tributaria; questo, in particolare, in ragione della previsione contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 1, lettera e-bis), per cui era stabilito dovesse essere impugnata presso la commissioni tributarie, “l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77 e successive modificazioni”;
4. che l’Agenzia delle Entrate Riscossioni, succeduta al concessionario, rimaneva intimata;
5. che la ricorrente, con memoria, accompagnata da documenti, faceva presente che la Provinciale, che non aveva sospeso il giudizio, aveva definitivo la controversia tributaria con sentenza in giudicato, con la conseguente inammissibilita’ del regolamento attesa la sopravvenuta perdita di interesse processuale;
6. che la sentenza in giudicato, invece, secondo la giurisprudenza di queste sezioni Unite, non determina l’inammissibilita’ del regolamento, atteso che: “L’emissione della sentenza ad opera del giudice di merito, non determina la carenza d’interesse alla decisione della Corte di Cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto anteriormente ad essa, dovendosi considerare la decisione del giudice di merito come resa a cognizione sommaria e, ove passata in cosa giudicata, pur sempre condizionata al riconoscimento della giurisdizione all’esito della definizione del regolamento” (Cass. sez. un. 11576 del 2018; Cass. sez. un. 10823 del 2014).
7. che deve essere affermata la giurisdizione tributaria, atteso che il Decreto Legislativo n. 546, articolo 19, individuando tassativamente gli atti impugnabili, delimita inevitabilmente il perimetro della giurisdizione fiscale, salva la verifica, anche sotto il profilo della ragionevolezza costituzionale, del rispetto dell’oggetto della giurisdizione erariale, i cui confini sono fissati dal cit. Decreto Legislativo n. 546, articolo 2;
8. che, sulla scorta degli appena ricordati principi, in analoghe concrete fattispecie, la Corte ha gia’ avuto percio’ occasione di chiarire che: “Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili, cui l’Amministrazione finanziaria puo’ ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale” (Cass. sez. un. 641 del 2015; Cass. sez. un. 5286 del 2009);
9. che, sulla accolta soluzione, non ha alcun rilievo la possibilita’, riconosciuta ex lege, di reclamare il decreto tavolare davanti al tribunale ordinario, atteso che in discussione e’ una ipoteca iscritta per debiti erariali, per la quale e’ stato instaurato un giudizio contenzioso; laddove, invece, lo speciale procedimento cit. Regio Decreto n. 499, ex articolo 126, avendo natura di volontaria giurisdizione, in quanto soltanto predisposto ad un mero controllo “formale circa la sussistenza di documenti giustificativi dell’iscrizione”, in nessun modo e’ quindi idoneo a dirimere controversie su diritti soggettivi o su pretese fiscali (Cass. sez. Il n. 5079 del 1983);
10. che la novita’ della questione, particolarmente l’incidenza dello speciale procedimento tavolare sulla giurisdizione tributaria, giustifica l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice tributario; compensa integralmente le spese.

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