ll C.O.N.I. non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10820.

La massima estrapolata:

All’esito delle modifiche apportate dalla legge n. 91 del 1981, che ha riconosciuto alle Federazioni sportive affiliate autonomia tecnica, organizzativa e di gestione nei rapporti con il C.O.N.I., le prime hanno una duplice natura: pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I., e privatistica, riconnessa alle proprie specifiche attività che, in quanto autonome, sono separate dalle prime e fanno capo unicamente alle Federazioni medesime; sicchè il C.O.N.I. non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, rientrando tale attività nella autonomia tecnico-organizzativa delle singole Federazioni.

Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10820

Data udienza 8 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17421-2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Compagnia di Assicurazioni, e Riassicurazioni in persona del suo Funzionario Responsabile servizio sinistri Procuratore e legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CONI, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorgo;
(OMISSIS) S.P.A., subentrata ad (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Procuratori Speciali Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 189/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RITENUTO

che:
1. (OMISSIS) ricorre, affidandosi a quattro motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Potenza che aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale sulla domanda da lui avanzata per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale occorso il (OMISSIS).
1.1. Per cio’ che interessa in questa sede, premesso che durante una gara di ciclismo l’ (OMISSIS), operatore della (OMISSIS), stava seguendo i partecipanti per riprendere con la telecamera la competizione ed era, a tal fine, trasportato a bordo di una moto condotta da (OMISSIS); e premesso altresi’ che la motocicletta era andata a collidere con un autoveicolo e che, a seguito dello. scontro, l’odierno ricorrente aveva riportato lesioni personali, il Tribunale di Potenza – dinanzi al quale era stato convenuto in giudizio sia l’autista della moto sia la Assimoco Spa (quale compagnia di assicurazioni della stessa), sia il conducente, la proprietaria e la compagnia di assicurazioni del veicolo antagonista (rispettivamente (OMISSIS), (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa) nonche’ il CONI, in qualita’ di organizzatore della gara ed era volontariamente intervenuto l’INPGI, per la surroga ex articolo 1916 c.c. – aveva dichiarato improponibile la domanda nei confronti dell’ (OMISSIS) Spa perche’ non era stata preceduta dalla comunicazione stragiudiziale di cui alla L. n. 990 del 1969, articolo 22; aveva dichiarato corresponsabili dell’incidente (OMISSIS) e (OMISSIS) ed aveva condannato al risarcimento del danno nella misura del 50 pro quota le parti convenute (con obbligazione solidale di quelle coinvolte per il veicolo antagonista); aveva escluso la responsabilita’ del CONI ed aveva accolto la domanda di surroga dell’INPGI in relazione alla somma che aveva corrisposto all’operatore a titolo di indennita’ (come previsto dal CCNL giornalisti).
1.2. La Corte di Potenza, dinanzi alla quale vennero proposti separati appelli, poi riuniti, del conducente della moto e dell’ (OMISSIS), accolse la censura dello (OMISSIS) concernente il mancato riconoscimento dell’improponibilita’ della domanda anche nei suoi confronti e, confermando per il resto la sentenza di primo grado, pose l’intera somma liquidata a carico del conducente, del proprietario e della compagnia di assicurazione del veicolo antagonista, condannandoli in solido ex articolo 2055 c.c.
2. Gli intimati (OMISSIS) Ass.ni Spa, il CONI e la (OMISSIS) Spa hanno resistito, in questa sede, con controricorso.

CONSIDERATO

che:
1. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di nullita’ della procura speciale del ricorrente sollevata da (OMISSIS) Spa che la ritiene viziata in quanto sarebbe stata rilasciata in data anteriore (16.3.2016) alla sentenza impugnata (pubblicata il 26.5.2016).
1.1. Il rilievo – volto a negare la specialita’ del mandato conferito per il giudizio di legittimita’ – e’ infondato.
1.2 Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “la procura per il ricorso per cassazione e’ validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialita’ di cui all’articolo 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purche’ materialmente unito al ricorso e benche’ non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’articolo 83 c.p.c. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si puo’ ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilita’ della procura medesima al giudizio cui l’atto accede; ne’ la mancanza di data produce nullita’ della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorita’ del rilascio di essa rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza e’ menzionata, mentre l’anteriorita’ rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (cfr. Cass. 29785/2008; Cass. 18915/2012; Cass. 24422/2016).
1.3. I principi affermati invitano l’interprete a valutare il contenuto complessivo dell’atto nel quale la data, ove esistente, va apprezzata in relazione agli altri elementi, primo fra i quali il riferimento alla sentenza che si intende impugnare, ed al giudizio di legittimita’ che si vuole proporre, rispetto al quale non sono consentite espressioni con esso incompatibili.
1.4. Nel caso in esame, la procura, conferita dall’ (OMISSIS) al difensore in foglio separato e spillato al ricorso, contiene un chiaro ed inequivocabile riferimento al giudizio di Cassazione che la parte ha inteso promuoverei ed uno specifico richiamo alla sentenza della Corte d’appello di Potenza oggetto di impugnazione; ne’ sono presenti espressioni incompatibili con la peculiare natura del mandato.
1.5 In tale situazione, l’indicazione di una data anteriore a quella della sentenza deve essere ricondotta ad un mero errore materiale che non ne inficia la specialita’ la quale si fonda, validamente, su tutti gli altri elementi sopra richiamati.
2. Sul ricorso.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 426/1942 istitutiva del CONI, modificata con il D.L.C.P.S. n. 362 del 1947 nonche’ con il Decreto Legislativo n. 242 del 1999.
Assume che la Corte territoriale aveva errato nel non ritenere che la responsabilita’ dell’organizzazione della gara e di tutto cio’ che durante lo svolgimento di essa era accaduto doveva essere ascritta al CONI in quanto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 9 le competizioni sportive su strada dovevano essere organizzate previo rilascio di apposito parere dal Comitato Olimpico ed, ex articolo 9, comma 6 cit. D.Lgs., erano condizionate alla stipula di una apposita assicurazione per la responsabilita’ civile che, nella circostanza, non risultava fosse stata contratta: la normativa richiamata imponeva, dunque, di ritenere che il CONI, responsabile della sicurezza della gara, doveva essere considerato l’unico legittimato passivo e, pertanto, la statuizione di condanna alle spese in suo favore doveva ritenersi erronea.
2.2. Il motivo e’ inammissibile.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “a seguito dell’entrata in vigore della L. 23 marzo 1981, n. 91, che ha parzialmente modificato i rapporti tra C.O.N. I. e Federazioni affiliate, riconoscendo a queste ultime “autonomia tecnica organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.” (articolo 14), le Federazioni sportive presentano un duplice aspetto, l’uno di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I., e l’altro di natura privatistica, riconnesso alle proprie specifiche attivita’ che, in quanto autonome, sono separate dalle prime e fanno capo unicamente alle Federazioni medesime. Ne consegue che il C.O.N.I. non ha alcuna competenza nella organizzazione delle singole gare sportive, poiche’ tale attivita’ rientra nella autonomia tecnico-organizzativa delle singole Federazioni. (Cass. SU 7640/1995).
2.3. Il principio, richiamato specificamente dalla Corte territoriale, non puo’ ritenersi contraddetto dalla giurisprudenza successiva che, nelle peculiari ipotesi. affrontate, ha avuto modo di precisare che la responsabilita’ del Comitato Olimpico e’ riferibile soltanto alle funzioni istituzionalmente ad esso demandate, quali la regolamentazione, il controllo ed il coordinamento delle gare (cfr. Cass. 6400/1999; Cass. 17343/2011), compiti ben diversi da quelli presi in esame nella presente controversia in cui, oltretutto, la gara ciclistica e’ stata una mera occasione del sinistro, causato da una collisione su strada fra veicoli estranei alla competizione.
2.4. Il ricorrente, pertanto, con la censura proposta mostra di non aver colto la ratio decidendi della pronuncia sulla condanna alle spese che risulta essere, expressis verbis (cfr. pag. 12, secondo capoverso del ricorso), il concreto obiettivo della sua censura: il CONI, infatti, nel caso in esame mantiene una posizione esterna alla dinamica dell’evento sinistroso, dovendosi comunque precisare che nulla risulta allegato rispetto alla sua responsabilita’ (cfr. sentenza pag. 17 secondo cpv con richiamo alla statuizione del Tribunale) e che la motivazione della Corte sul punto e’ assolutamente congrua rispetto alla insufficiente ed insostenibile censura dell’appellante secondo il quale la responsabilita’ doveva ritenersi “in re ipsa” e desumibile dalla stessa vocatio in ius del Comitato.
2.5. A cio’ consegue che, risultando che la statuizione di condanna alle spese e’ correttamente fondata sul principio della soccombenza ed e’ pertanto insindacabile (cfr. Cass. 13229/2011; Cass. 12025/2017), la censura non puo’ trovare ingresso in sede di legittimita’.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce:
a. rispetto alla posizione dello (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) Spa, la violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 112 c.p.c.. Ribadisce il suo interesse a proporre il gravame avverso la sentenza di condanna dello (OMISSIS) ex articolo 88 e 96 c.p.c..
b. la violazione della L. n. 990 del 1969, articolo 22 e dell’articolo 14 disp. gen.: contesta che l’assicurato conducente della motocicletta sulla quale egli viaggiava come trasportato, con interpretazione distorta, si era avvantaggiato dell’improponibilita’ statuita nei confronti ed in favore dell’assicurazione.
3.1. Il motivo e’ complessivamente inammissibile.
La prima censura risulta del tutto priva di autosufficienza: il ricorrente, infatti assume di aver citato solo “in via subordinata e condizionata” lo (OMISSIS) che era stato condannato dal Tribunale di Potenza con violazione dell’articolo 112 c.p.c.. La censura, dunque, risulta proposta avverso la pronuncia di primo grado, a fronte della sentenza della Corte d’Appello che, nella parte descrittiva del motivo, ha invece affermato che con l’atto di citazione l’ (OMISSIS) aveva convenuto lo (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) Spa avanzando nei confronti di entrambi la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti.
3.2. A fronte di tale statuizione, la censura avrebbe dovuto contenere la trascrizione dell’atto di citazione al fine di dimostrare cio’ che, allo stato, risulta essere una irrilevante presupposizione.
3.3. Quanto al secondo profilo sollevato, si osserva che questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la condizione di proponibilita’ della domanda, costituita dall’assolvimento dell’onere della richiesta con raccomandata nei confronti dell’assicuratore secondo la L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22 (applicabile “ratione temporis”), opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi dell’articolo 18 della legge suddetta, che di azione di responsabilita’ aquiliana a norma dell’articolo 2054 c.c.. Infatti detta condizione di proponibilita’ e’ posta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l’azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente. E’ pertanto improponibile anche la domanda formulata ai sensi dell’articolo 2054 c.c. contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all’assicuratore r.c.a.” (cfr. ex multis Cass. 13537/2007; Cass.12910/2014).
3.4. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio, motivando in modo congruo, logico ed al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pag. 13, 14 e 15 della sentenza impugnata): la censura si traduce, dunque, in una richiesta di rivalutazione di merito della controversia, volta a trasformare il giudizio di legittimita’ in un inammissibile terzo grado di merito (cfr. Cass. 8758/2017; Cass. 18721/2018).
4. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 105, 331, 330 ed 212 c.p.c. in relazione all’articolo 100 c.p.c.. Lamenta di essere stato condannato alle spese di lite in favore dell’INPGI nonostante che l’istituto fosse volontariamente intervenuto nel giudizio e che si fosse costituito nell’appello proposto dallo (OMISSIS), poi riunito a quello da lui esperito.
4.1. Il motivo e’ inammissibile.
Nonostante sia stato affermato che la riunione di procedimenti non fa venir meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo (Cass. 18649/2018) e nonostante che, nel caso in esame, l’INPGI risulta parte processuale soltanto dell’appello proposto dallo (OMISSIS) e non anche di quello esperito dall’ (OMISSIS), il Collegio osserva che dal principio sopra richiamato non possono essere tratte le conseguenze postulate dal ricorrente: il provvedimento di riunione e’, infatti, finalizzato, attraverso il combinato disposto degli articoli 333 e 335 c.p.c., ad evitare la frammentazione ed eventuali contrasti di giudicati ed, inevitabilmente, collega le posizioni processuali in giudizio.
4.2. Per tale ragione, pur mantenendo le cause la propria autonomia, il processo, a seguito del provvedimento di riunione, diviene unico ed il giudicante deve valutare la soccombenza delle parti nel bilanciamento delle posizioni processuali, rispetto all’esito complessivo degli interessi di cui e’ stata chiesta tutela.
4.3. Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, il ricorrente (OMISSIS) e’ l’unico ad essere, di fatto, rimasto soccombente nel giudizio riunito in cui l’INPGI si e’ costituito: ragione per cui la pronuncia sulle spese ha correttamente applicato la regola di cui all’articolo 91 c.p.c..
4.4. La decisione della Corte territoriale – che ha seguito legittimamente tale principio – risulta insindacabile in sede di legittimita’: a cio’ consegue che la censura non puo’ trovare ingresso in questa sede.
5. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente deduce la “contraddittorieta’ fra il deciso ed il dichiarato; il travisamento dei fatti – accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) volto ad ottenere l’integrale risarcimento del danno nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa e declaratoria formale che l’appello e’ rigettato – confusione evidente violazione della norma di cui all’articolo 92 c.p.c. – mancata valutazione dei comportamenti tenuti dalle parti anche ai fini della valutazione della sussistenza delle responsabilita’ di cui all’articolo 96 c.p.c. ” (cfr. la rubrica del motivo, pag. 19/20 del ricorso).
5.1. Lamenta, in sostanza, che il giudice avrebbe deciso ultrapetita perche’, a fronte di un sostanziale accoglimento dell’appello, visto il riconoscimento della solidarieta’ nel risarcimento, aveva poi compensato le spese di lite del grado.
5.2. Il motivo, in disparte l’assoluta confusione della rubrica che contribuisce a renderlo scarsamente comprensibile, risulta privo di autosufficienza in quanto omette di esporre i fatti di causa sui quali la censura viene trasposta.
5.3. In ordine alla contestazione sulla compensazione delle spese, esso e’ comunque inammissibile in quanto la relativa statuizione rientra nel potere insindacabile del giudice di merito (cfr. ex multis Cass. 5275/1996; Cass. 2397/2008; Cass. 20457/2011).
6. La non conforme soluzione dei gradi merito, giustifica, in relazione al caso concreto, la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo o’ unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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