Conflitto di giurisdizione tra il giudice tributario speciale ed il giudice ordinario

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 24 aprile 2019, n. 11221.

La massima estrapolata:

In materia di conflitto di giurisdizione tra il giudice tributario speciale ed il giudice ordinario in ordine a controversie aventi ad oggetto l’opposizione avverso l’intimazione di pagamento di crediti previdenziali ed assistenziali del Servizio sanitario nazionale, deve essere affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 12, c. 2, l. 448/2001, ancorché si tratti di controversie anteriori al 1° gennaio 2002 (data di entrata in vigore della L. 448/2001), stante il carattere tributario dell’abrogato contributo al S.s.n., desumibile dall’imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, ma ricavabile altresì dalla riconducibilità alle imposte sui redditi in quanto sovraimposta Irpef.

Ordinanza 24 aprile 2019, n. 11221

Data udienza 26 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7379-2018 per regolamento di competenza proposto dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA, con ordinanza n. 687/2018 depositata il 5/2/2018, nella causa tra:
(OMISSIS);
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– resistente non costituitasi in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2019 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, il quale chiede alla Corte il rigetto del ricorso per regolamento.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ha proposto opposizione, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, contro l’intimazione di pagamento avente ad oggetto crediti previdenziali e assistenziali per il Servizio sanitario nazionale;
la Commissione, con sentenza depositata in data 5/5/2014, ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione e ha assegnato al ricorrente un termine per riassumere il giudizio dinanzi al giudice ordinario competente per materia e territorio;
riassunta la causa dal (OMISSIS), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l’eccezione dell’Inps e delle altre parti opposte ed ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice tributario, dichiarandosi a sua volta sfornito di giurisdizione;
il (OMISSIS) ha quindi nuovamente riassunto dinanzi alla stessa Commissione tributaria provinciale di Caserta, che, con ordinanza del 5/2/2018, ritenendo legittimato a provvedere il giudice ordinario ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, ha sollevato d’ufficio conflitto di giurisdizione e ha rimesso gli atti dinanzi a questa Corte affinche’ lo risolva;
con ordinanza interlocutoria n. 26286/2018, depositata in cancelleria il 18/10/2008, la Corte di cassazione ha disposto la trasmissione del procedimento alle Sezioni unite al fine di risolvere il conflitto di giurisdizione tra il giudice tributario speciale e il giudice ordinario; nelle sue conclusioni scritte il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso per regolamento e la declaratoria della giurisdizione del giudice tributario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ricorre un’ipotesi conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle Sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 362 c.p.c., comma 2, n. 1, in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato (Cass. 30/03/2017, n. 8246).
La controversia ha ad oggetto un’opposizione avverso l’intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali e assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale.
L’oggetto del giudizio comporta la devoluzione della controversia al giudice tributario, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001, articolo 12, comma 2.
E’ infatti affermazione costante di questa Corte che “La giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1 gennaio 2002 – data di entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, articolo 12 – sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo: sono pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorche’ anteriori all’entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, le controversie concernenti l’abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall’imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonche’ dalla sua riconducibilita’, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2.” (in tal senso, Cass. Sez.Un. 08/06/2018, n. 14997; Cass. Sez. Un. 6/2/2009, n. 2871; Cass. Sez.Un. 13/02/2012, n. 1987).
Deve essere pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.
Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio e non avendo le parti svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette a tal fine le parti davanti alla Commissione Provinciale competente per territorio.

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