Quando il responsabile dell’ufficio tecnico del comune che a seguito della presentazione di un permesso di costruire in sanatoria non abbia trasmesso la relativa notizia all’autorità giudiziaria.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 16 aprile 2019, n. 16577.

La massima estrapolata:

Non risponde automaticamente del reato di “omessa denuncia” (361 c.p.) – nel caso di un abuso edilizio -, il responsabile dell’ufficio tecnico del comune che a seguito della presentazione di un permesso di costruire in sanatoria non abbia trasmesso la relativa notizia all’autorità giudiziaria. È infatti necessario dimostrare anche la «sussistenza dell’elemento soggettivo» del reato – vale a dire l’effettiva conoscenza della notitia criminis – «non potendosi ipotizzare una responsabilità in capo al pubblico ufficiale in base alla sola funzione amministrativa esercitata all’interno della struttura burocratica del comunale».

Sentenza 16 aprile 2019, n. 16577

Data udienza 23 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/07/2018 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TAMPIERI Luca, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), per mezzo del difensore, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, per quel che in questa sede rileva, ha rideterminato la pena in Euro 340 di multa in ordine al reato di cui all’articolo 361 c.p., (capo G), in quanto, quale Capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di (OMISSIS), essendo venuto a conoscenza della commissione di abusi edilizi da parte di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (stesse persone con cui era stato chiamato, a titolo di omissione ex articolo 40 c.p., comma 2, a rispondere del concorso nella realizzazione dei reati di cui ai capi da A) a F) relativi a contravvenzioni in materia edilizia, urbanistica, sismica ed ambientale), i quali avevano presentato una istanza di permesso di costruire in sanatoria per poter realizzare un immobile, ometteva di darne comunicazione all’autorita’ giudiziaria, fatto commesso in (OMISSIS) in data antecedente al 8 giugno 2011.
2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione, travisamento della prova e violazione degli articoli 36, 42, 43 e 361 c.p..
La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente apprezzato il dato normativo, le risultanze processuali, per come ricostruite dall’esame dei testi e dell’imputato, oltre che la documentazione acquisita e fornita dalla difesa.
(OMISSIS) – si osserva – era coordinatore di ben otto servizi, tra i quali quello di Urbanistica e Repressione Abusivismo Edilizio, settori a loro volta retti da altri ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) cui competeva l’istruttoria delle pratiche assegnate. La prassi prevedeva che tutte le pratiche di richiesta di sanatoria L. n. 47 del 1985, ex articoli 12 e 13, (Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 36) non fossero inoltrate all’Autorita’ Giudiziaria, obbligo di comunicazione che incombeva sul solo personale di Polizia Giudiziaria.
Il ricorrente evidenzia l’assoluta buona fede del (OMISSIS) che, quale capo dell’Ufficio Tecnico, si era limitato a coordinare i vari servizi demandando ai singoli responsabili le relative decisioni, circostanza che impone di ritenere insussistente l’elemento soggettivo quantomeno ex articolo 533 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, cosi’ imponendosi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
2. L’accusa mossa a (OMISSIS), quale dirigente dell’Ufficio tecnico comunale (originariamente in concorso con il responsabile del servizio di polizia giudiziaria ed amministrativa, tenente (OMISSIS)), e’ quella di aver omesso di trasmettere all’autorita’ giudiziaria la denuncia in ordine alla commissione di reati edilizi ed ambientali da parte di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a cagione della presentazione, da parte di costoro, dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di un immobile.
In particolare, e’ stato ritenuto che la pratica relativa all’immobile in questione, affidata al geometra (OMISSIS), era stata istruita dall’ufficio tecnico di cui il ricorrente era responsabile ed inserita esclusivamente nella comunicazione quindicinale inviata all’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione. Da tanto e’ stato desunta la sussistenza del dolo generico in capo al ricorrente che aveva giustificato la condotta dell’Ufficio, di cui evidenziava la articolata consistenza, sulla base della prassi all’epoca vigente a mente della quale la comunicazione in ordine a tutte le istanze in sanatoria non venivano inviate immediatamente all’autorita’ giudiziaria, ma cio’ avveniva solo al momento della richiesta di agibilita’ o abitabilita’ degli immobili ovvero all’esito della conclusa istruttoria.
3. Deve premettersi che l’elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia consiste nella consapevolezza e volontarieta’ dell’omissione allorche’ risulti sussistente il presupposto da cui deriva il dovere di trasmettere la notizia di reato all’autorita’ giudiziaria, ovvero la conoscenza, da parte del pubblico ufficiale, del fatto costituente reato a causa e nell’esercizio delle sue funzioni.
E’, invece, estraneo alla nozione del dolo di omissione il motivo che porta il soggetto, su cui grava l’obbligo di informazione, ad astenersi dal trasmettere la notizia di reato; sicche’ e’ irrilevante che il pubblico ufficiale ritenga che l’informativa della “notitia criminis” di cui sia venuto a conoscenza, competa ad altro pubblico ufficiale ovvero supponga che l’informativa medesima sia stata da questi gia’ fornita. Infatti, l’errore in cui l’obbligato puo’ incorrere, al riguardo, non esclude la volontarieta’ dell’omissione, ma concerne semmai la sua legittimita’ ed e’, pertanto, penalmente inscusabile (Sez. 6, n. 1407 del 05/11/1998, Pirari, Rv. 212551; sez. 6, n. 9701 del 23/09/96, Gobbi, Rv. 206014).
Risulta, inoltre, pacifico il principio a mente del quale si realizza l’omessa denuncia penalmente rilevante ex articolo 361 c.p., quando il pubblico ufficiale e’ in grado di individuare gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione della denuncia stessa (Sez. 6, n. 49833 del 03/07/2018, Pesci, Rv. 274310).
4. Tanto premesso deve rilevarsi che, nonostante specifica censura anche proposta in sede di gravame, nessuna emergenza consente di ritenere che, a prescindere dalla (certamente irrilevante) invocata prassi da parte del ricorrente, lo stesso fosse consapevole dell’esistenza di una “notitia criminis”. tenuto conto delle innumerevoli istanze di sanatoria pervenute presso l’ufficio dal medesimo diretto e trasmesse per l’istruttoria al funzionario responsabile di altro settore.
Il ricorrente, infatti, aveva fatto presente la complessa articolazione degli uffici che gli erano stati affidati, con particolare riferimento alle tre posizioni organizzative di cui era responsabile, rimarcando come il servizio urbanistico, interno all’area tecnica, era da (OMISSIS) coordinato, cosi’ da limitarsi a sottoscrivere i provvedimenti finali all’esito dell’esame della pratica svolta dal pubblico ufficiale incaricato (penultima pagina sentenza del Tribunale).
Circostanza anche ribadita nei motivi di appello, ove, oltre ad ipotizzare in capo ad altri soggetti l’obbligo di denuncia, emergenza non pertinente in quanto non idonea a far venir meno la responsabilita’ in capo al pubblico funzionario (in tal senso v. Sez. 6, n. 1407 del 05/11/1998, dep. 1999, Pirari F, Rv. 212551), si era rappresentato che il fascicolo in questione era stato assegnato agli uffici competenti per la relativa istruttoria.
Nonostante, quindi, plurimi siano stati i rilievi tesi ad evidenziare una assenza di conoscenza della pratica relativa all’immobile oggetto di sanatoria ed in ordine al quale il ricorrente aveva fornito risposte esclusivamente circa i compiti assegnati al proprio ufficio, i Giudici di merito hanno ritenuto (OMISSIS) responsabile sulla base della sola posizione apicale ricoperta all’interno della struttura burocratica comunale e senza individuare alcun effettivo elemento idoneo a far ritenere che fosse consapevole della consistenza, anche solo generica, della specifica istanza.
Questa Corte ha da tempo avuto modo di evidenziare che non risponde di omessa denuncia di reato, ai sensi dell’articolo 361 c.p., comma 1, il sindaco che ometta di portare a conoscenza dell’autorita’ giudiziaria il contenuto delle domande di sanatoria per abusi edilizi pervenute all’amministrazione comunale, o ne ritardi la trasmissione informale, richiesta dall’A.G., prescindendo dal loro vaglio, anche ai fini specifici dell’accertamento di fatti costituenti reato (Sez. 6, n. 5499 del 09/05/1985, Di Giovanna, Rv. 169537), principio tranquillamente esportabile in capo al Dirigente dell’Ufficio tecnico cui oggi compete l’accertamento di conformita’ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ex articolo 36.
Tanto non implica che il dirigente di tale servizio non possa rendersi astrattamente responsabile del delitto di omessa denuncia di un fatto di reato di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell’espletamento della funzione, e cio’ a maggior ragione quando vengono coinvolti interessi connessi alla salvaguardia del territorio alla cui tutela il pubblico ufficiale e’ preposto. Ma non e’ possibile che tale obbligo/dovere di denuncia si estenda sino a ricomprendere le molteplici evenienze che involgono il campo d’azione dell’esercizio della funzione amministrativa e senza in concreto accertare se la notizia di reato sia stata realmente apprezzata dal soggetto agente al fine di valutarne il necessario elemento soggettivo del dolo omissivo richiesto dalla fattispecie di cui all’articolo 361 c.p..
Ne’ puo’ ritenersi che nel caso sottoposto a scrutinio si tratti di valutare la sussistenza di un eventuale errore in ordine alla sola consistenza della notizia di reato di cui l’agente sia venuto a conoscenza, errore chiaramente inescusabile in quanto non idoneo ad escludere la volontarieta’ dell’omissione (v. Sez. 6, n. 1407 del 05/11/1998, Pirari, Rv. 212551; sez. 6, n. 9701 del 23/09/96, Gobbi, Rv. 206014, cui sopra e’ cenno), quanto, piuttosto, la mancata conoscenza della concreta notizia di reato e, conseguentemente, l’ambito su cui va a ricadere l’elemento soggettivo dell’agente che necessita di specifico accertamento, nel concreto omesso.
Questa Corte, seppure con rifermento all’esame del solo elemento oggettivo, ha avuto modo di precisare che non integra il reato di cui all’articolo 361 c.p., la condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all’interno del proprio ufficio, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di una “notitia criminis”, e non di elementi di mero sospetto (Sez. 6, n. 12021 del 06/02/2014, Kutufa’, Rv. 258339). Principio di diritto che impone, a maggior ragione, di ritenere logicamente necessario il previo accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo sull’esistenza della notitia criminis, non potendosi ipotizzare una responsabilita’ in capo al pubblico ufficiale responsabile in base alla sola funzione amministrativa esercitata all’interno della struttura burocratica comunale.
5. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non costituisce reato.

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