In relazione alla condotta di chi si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 30 aprile 2019, n. 17980.

La massima estrapolata:

In relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza effettiva o meramente asserita presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all’art. 346 cod. pen., formalmente abrogata dall’articolo 1, comma 1, lettera s), della legge 9 gennaio 2019, 3, e la fattispecie di cui all’art. 346bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1 lettera t), della stessa legge.

Sentenza 30 aprile 2019, n. 17980

Data udienza 14 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. BASSI Riccardo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/02/2018 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI M. Giuseppina, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma dell’appellata sentenza del 18 novembre 2016 del Tribunale di Milano, ha assolto (OMISSIS) dal reato di corruzione di cui al capo B), perche’ il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena a lui inflitta in primo grado in relazione al residuo delitto di millantato credito continuato di cui al capo A).
In particolare, sub capo A) e’ contestato al (OMISSIS) (pubblico ufficiale quale piantone presso la Guardia di Finanza di Milano) di avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, millantando credito presso la Guardia di Finanza di Milano di via (OMISSIS) e la Compagnia della Guardia di Finanza di Erba, ricevuto da (OMISSIS) la somma di 35.000,00 Euro ed altre utilita’ (pagamento di pranzi e cene in vari ristoranti e serate in diverse discoteche) per il proprio interessamento e mediazione verso i predetti organi della G.d.F. in relazione a due controlli autostradali; fatto commesso dal febbraio all’aprile 2010.
2. Con atto a firma del difensore di fiducia, (OMISSIS) ricorre avverso il provvedimento e ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione per avere la Corte d’appello ritenuto erroneamente integrato il delitto sebbene, dagli elementi probatori acquisiti al processo, emerga chiaramente, da un lato, come, in tutte le occasioni in cui (OMISSIS) aveva avuto bisogno del (OMISSIS), questi non avesse in effetti fatto mai niente per aiutarlo; dall’altro lato, come le utilita’ e il versamento della somma trovino spiegazione alla luce del rapporto di amicizia che legava i due coimputati.
2.2. Violazione di legge penale in relazione all’articolo 346 c.p., per avere il Collegio del gravame ritenuto erroneamente integrato il delitto con particolare riguardo al versamento della somma destinata ad aprire un’attivita’ commerciale, la’ dove dalle intercettazioni si evince come (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero “soci” nell’iniziativa imprenditoriale. Sotto diverso aspetto, la difesa pone in luce come l’imputato non abbia posto in essere una condotta di millanteria – cioe’ tesa ad indurre la vittima a credere di avere effettivamente la capacita’ di esercitare una reale influenza su soggetti appartenenti all’amministrazione -, ma si sia limitato, con una condotta in ipotesi censurabile sul piano disciplinare, a mostrarsi in grado di “tranquillizzare” e “rassicurare” il coimputato: (OMISSIS) non aveva mai detto ne’ fatto capire al (OMISSIS) che vi fosse un soggetto avvicinabile, influenzabile o disposto a concedere favori indebiti, ma si era limitato a “vanterie” prive di rilievo penale, per lo piu’ allorquando aveva abusato di sostanze alcoliche stupefacenti.
2.3. Vizio di motivazione per avere i giudici di merito stimato integrato il reato in presenza di meri comportamenti “tranquillizzanti e rassicuranti”.
2.4. Vizio di motivazione per avere la Corte d’appello ingiustificatamente denegato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed omesso di rideterminare in senso piu’ favorevole la pena, nonostante il ridimensionamento della posizione del prevenuto in appello – essendo stato egli assolto dal reato di corruzione -, la rinuncia alla prescrizione e la palesata volonta’ di cambiare vita.
2.5. Nei motivi aggiunti, la difesa del (OMISSIS) ha ribadito l’assenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato con limitato riguardo alla determinazione della pena, mentre deve essere rigettato in ordine alle ulteriori censure.
2. Con i primi tre motivi, il ricorrente censura, sotto diversa sfaccettatura (violazione di legge e vizio di motivazione), la ritenuta integrazione del reato di millantato credito.
2.1. Ritiene il Collegio che le censure mosse dal ricorrente con riguardo alla ricostruzione storico-fattuale della vicenda non sfuggano ad una preliminare ed assorbente censura di inammissibilita’, posto che esse sono nella sostanza tese a riproporre rilievi gia’ dedotti in appello e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
2.2. D’altronde, nel dare risposta alle omologhe deduzioni mosse in appello, la Corte distrettuale ha convincentemente ricostruito come, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dai due coimputati e delle emergenze probatorie, (OMISSIS) avesse chiesto l’intervento di (OMISSIS) in occasione dei due controlli degli autoveicoli, una Lamborghini nella disponibilita’ del (OMISSIS), ma formalmente intestata a sua zia, ed un autoarticolato appartenente alla sorella del (OMISSIS). Nel primo caso, (OMISSIS) aveva accompagnato la zia del (OMISSIS) in caserma comunicandogli che “era tutto a posto”, con cio’ accreditandosi agli occhi del (OMISSIS) come capace di influenzare l’esito della convocazione; nel secondo caso, contattato dal (OMISSIS), (OMISSIS) lo aveva rassicurato con le parole “vedo cosa posso fare”. La Corte milanese ha poi rilevato come, in relazione ad entrambi gli episodi, non vi fosse prova che (OMISSIS) avesse effettivamente contattato i colleghi finanzieri a favore del (OMISSIS) (v. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata).
2.3. Sotto diverso aspetto, il Collegio di merito ha convincentemente argomentato anche il ritenuto nesso fra la dazione della somma di denaro (per aprire un negozio) e delle altre utilita’ (cene, champagne, cocaina e serate in discoteca) e la correlativa – sia pure solo millantata – messa a disposizione del pubblico ufficiale rispetto al soddisfacimento degli interessi dell’amico.
A tale proposito, ha invero evidenziato come nel processo sia stato provato che “per effetto di tali millanterie, (OMISSIS) abbia ottenuto da (OMISSIS) quantomeno la disponibilita’ ad investire rilevanti somme nel progetto imprenditoriale di cui si e’ ampiamente detto, oltre che tutte le altre utilita’ legate alla vita “rutilante” (e parzialmente condivisa) che conduceva l’imprenditore, come prezzo della asserita mediazione” (v. pagine 8 seguenti della motivazione della sentenza in verifica).
Scevra da illogicita’ manifesta e’ anche la ritenuta sussistenza del dolo richiesto dall’incriminazione in contestazione, ossia della coscienza e volonta’ della millanteria (realizzata proprio per tranquillizzare le preoccupazioni del (OMISSIS)) e della consapevolezza del ricorrente di ricevere il compenso come prezzo della propria mediazione presso il pubblico funzionario (v. pagine 9 e 10 della sentenza in verifica).
2.4. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimita’ limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu acuii percepibili, senza possibilita’ di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
3. Dato conto della solidita’ e dell’incensurabilita’ nel giudizio di legittimita’ della ricostruzione della vicenda sub iudice, non puo’ omettersi di porre in rilievo come, con la L. 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore abbia abrogato l’articolo 346 c.p. (che appunto prevedeva il delitto di millantato credito) ed abbia inglobato la condotta ivi prevista nell’articolo 346-bis c.p., che sanziona il traffico di influenze illecite.
3.1. Nella Relazione introduttiva al Disegno di legge poi diventato L. n. 3 del 2019, si evidenzia come uno degli scopi principali dell’intervento legislativo sia quello di adeguare la normativa interna agli obblighi convenzionali imposti al nostro Paese dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e, in particolare, all’Addenda al Second Compliance Report sull’Italia approvato il 18 giugno 2018, nella sua ottantesima assemblea plenaria, dal GRECO (Group of States against Corruption istituito dal Consiglio d’Europa nel 1999), all’esito della procedura volta a verificare l’adeguamento del nostro ordinamento alle indicazioni gia’ impartite in precedenza dallo stesso organismo. Nell’Addenda al Second Compliance Report, il GRECO aveva difatti evidenziato come – salvi gli ambiti in relazione ai quali il legislatore nazionale ha legittimamente esercitato il diritto di riserva ex articolo 37 – permanessero ancora difformita’ tra il diritto interno e gli obblighi convenzionali imposti dalla Convenzione (specificamente all’articolo 12) ed aveva, pertanto, sollecitato lo Stato italiano ad intervenire su diversi specifici temi, in particolare, anche a conformare la disciplina del traffico di influenze illecite agli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.
Recependo tali indicazioni, il legislatore ha dunque riscritto la formulazione del delitto di traffico di influenze illecite previsto dall’articolo 346-bis c.p. e vi ha inglobato la condotta gia’ sanzionata sotto forma di millantato credito nella disposizione precedente.
In particolare, avendo riguardo alla sola condotta passiva (che viene in rilievo nell’ipotesi di specie), l’articolo 346-bis, comma 1 punisce la condotta di chi “sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad altri, denaro o altra utilita’ come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”.
In altri termini, la “nuova” ipotesi di traffico di influenze illecite punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali – di natura economica o meno -, rappresentandogli la possibilita’ di intercedere a suo vantaggio presso un pubblico funzionario, a prescindere dall’esistenza o meno di una relazione con quest’ultimo. Cio’ a condizione – fatta oggetto di un’espressa clausola di riserva (“fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis”) – che l’agente non eserciti effettivamente un’influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato e non vi sia mercimonio della pubblica funzione, dandosi, altrimenti, luogo a taluna delle ipotesi di corruzione previste da detti articoli.
La norma equipara, dunque, sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato. Risultano dunque superate le difficolta’, spesso riscontrate nella prassi giudiziaria, nel tracciare in concreto il discrimen fra il delitto di millantato credito previsto dall’articolo 346 c.p. e quello di traffico di influenze, di cui all’articolo 346-bis c.p., scaturenti dalla difficolta’ di verificare l’esistenza – reale o solo ostentata – della possibilita’ di influire sul pubblico agente.
Stante la delineata parificazione a fini penali delle diverse situazioni, rimane dunque rimessa al prudente apprezzamento del giudicante la graduazione della risposta sanzionatoria in funzione dell’effettiva gravita’ in concreto dei fatti.
3.2. Delineato l’ambito della recente riforma in materia, evidente si appalesa la continuita’ normativa fra il previgente articolo 346 ed il rinovellato articolo 346-bis c.p..
Ed invero, salvo che per la previsione della punibilita’ del soggetto che intenda trarre vantaggi da tale influenza ai sensi del comma 2 del “nuovo” 346-bis c.p. (non prevista nella pregressa ipotesi di millantato credito, nell’ambito della quale questi assumeva anzi la veste di danneggiato dal reato) e la non perfetta coincidenza fra le figure verso le quali la millanteria poteva essere espletata (atteso che l’abrogato articolo 346 aveva riguardo al credito millantato presso il “pubblico ufficiale” e l'”impiegato che presti un pubblico servizio”, mentre nell’attuale fattispecie rileva la rappresentata possibilita’ di condizionare il “pubblico ufficiale” e l’incaricato di un pubblico servizio”, a prescindere dal fatto che sia un “impiegato”), la norma di cui all’articolo 346-bis di recente riformulata sanziona le medesime condotte gia’ contemplate dall’articolo 346 abrogato.
In particolare, la fattispecie incriminatrice di traffico d’influenze come riscritta punisce la condotta di chi “sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite” con un funzionario pubblico “indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad altri, denaro od altra utilita’ come prezzo della propria mediazione illecita” “ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Detta condotta certamente ingloba la precedente contemplata dall’articolo 346 c.p., la’ dove sanzionava la condotta di chi “millantando credito” presso un funzionario pubblico (con la differenza quanto all’impiegato di cui si e’ gia’ detto) “riceve o fa dare o fa promettere, a se’ o ad altri, denaro o altra utilita’, come prezzo della propria mediazione” (comma 1) ovvero “col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare” (comma 2).
Sostanzialmente sovrapponibili sono, invero, tanto la condotta “strumentale” (stante l’equipollenza semantica fra le espressioni “sfruttando o vantando relazioni (…) asserite” e quella “millantando credito”), quanto la condotta “principale” di ricezione o di promessa, per se’ o per altri, di denaro o altra utilita’.
3.3. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza – effettiva o meramente asserita – presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre utilita’ come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuita’ normativa tra la fattispecie di cui all’articolo 346 c.p. formalmente abrogata dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, articolo 1, comma 1, lettera s), e la fattispecie di cui all’articolo 346-bis c.p., come novellato dall’articolo 1, comma 1 lettera t), stessa legge.
4. Tanto premesso, quanto alla continuita’ normativa fra la previgente incriminazione di millantato credito di cui all’articolo 346 e quella di cui al riformato delitto di traffico d’influenze previsto dall’articolo 346-bis, non puo’ sfuggire come diverso e piu’ mite sia il trattamento sanzionatorio previsto da quest’ultima disposizione.
Da un lato, la fattispecie vigente e’ punita con la sola pena detentiva mentre il previgente millantato credito era sanzionato congiuntamente con le pene detentiva e pecuniaria; dall’altro lato, l’attuale incriminazione prevede la pena massima di quattro anni e sei mesi di reclusione, mentre il massimo edittale della pena detentiva del previgente articolo 346 era fissato in cinque anni.
4.1. Essendo mutati i parametri sanzionatori di riferimento, in ossequio al disposto dell’articolo 2 c.p., la pena applicata dai giudici lombardi risulta pertanto illegale.
Va invero ribadito che il diritto dell’imputato, desumibile dall’articolo 2 c.p., comma 4, ad essere giudicato in base al trattamento piu’ favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la lex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalita’ rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalita’ impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravita’ (Sez. U n. 46663 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110).
5. Coglie nel segno anche il rilievo in punto di circostanze attenuanti generiche.
5.1. Va rammentato come le circostanze attenuanti generiche abbiano lo scopo di estendere le possibilita’ di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entita’ del reato e della capacita’ a delinquere dello stesso, sicche’ il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) e come esse non possano essere applicate – a maggior ragione dopo la riforma dell’articolo 62-bis, disposta con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125 – sulla scorta del solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
5.2. Orbene, nel caso di specie, nell’escludere la sussistenza di circostanze idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato, la Corte territoriale ha (giustamente) posto l’accento sull’estrema gravita’ dei fatti, ma – nel contempo – ha svalutato, con considerazioni all’evidenza assertive, l’intervenuto pentimento dell’imputato e la sua rinuncia alla prescrizione, elementi d’altra parte valorizzati dallo stesso Collegio del gravame ai fini della prognosi favorevole posta a base del disposto riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
A cio’ si aggiunga che il Giudice a quo ha comunque omesso di considerare ai fini dell’eventuale ricorrenza dei presupposti dell’elemento circostanziale l’obbiettivo ridimensionamento della posizione dell’imputato a seguito dell’assoluzione, pronunciata proprio in appello, dal delitto di corruzione.
Omessa valutazione di elementi dedotti dalla difesa e certamente rilevanti, in quanto potenzialmente atti a comportare una diversa decisione in ordine alle circostanze ex articolo 62-bis c.p., che si traduce in un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), dante luogo a nullita’ della sentenza.
7. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo alla determinazione della pena: nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Milano dovra’, innanzitutto, verificare la sussistenza o meno dei presupposti per applicare le circostanze attenuanti generiche passando in rassegna tutti gli elementi dedotti dalla difesa nell’atto d’appello nonche’ l’intervenuta riduzione della cornice d’accusa e, quindi, procedere alla nuova determinazione della pena tenendo presenti i nuovi parametri edittali dell’articolo 346-bis c.p..
7.1. Giusta il rigetto dei motivi in punto di responsabilita’, visto l’articolo 624 c.p.p., comma 2, puo’ essere dichiarata l’irrevocabilita’ della sentenza quanto all’affermazione della colpevolezza del ricorrente.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano per nuova determinazione; rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara l’irrevocabilita’ della sentenza in ordine alla responsabilita’.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai sensi dell’articolo 154-ter disp. att. c.p.p..

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