Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 giugno 2019, n. 25994.
La massima estrapolata:
È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l’accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è consentito al giudice di appello frazionare l’accordo intervenuto tra le parti, dovendo, invece, recepirlo per intero ovvero disattenderlo, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato).
Sentenza 12 giugno 2019, n. 25994
Data udienza 6 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. DI STASI Antonell – rel. Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/04/2018 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lori Perla, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa concessione del beneficio concordato tra le parti, disponendo la sospensione condizionale della pena applicata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/04/2018, pronunciata ex articolo 599 bis c.p.p., la Corte di appello di Catanzaro applicava a (OMISSIS) la pena da questi concordata con il PG per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis (detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina).
2. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 599 bis c.p.p., commi 1 e 3, lamentando che la Corte territoriale aveva parzialmente accolto la richiesta concordata tra le parti, omettendo di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.; aggiunge che non e’ consentito l’accoglimento parziale del concordato tra le parti, trattandosi, peraltro, di mera svista perche’ non vi era alcun motivo per ritenere la non concedibilita’ del concordato beneficio, giacche’ la pena inflitta, anche aggiunta al modesto e ormai datato precedente, rientrava nei limiti di concedibilita’ del beneficio.
Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. L’articolo 599-bis c.p.p., comma 1, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Detto istituto ripropone, in sostanza, come gia’ osservato da questa Corte (Sez.5,n. 29243 del 04/06/2018, 273194; Sez.5, n. 18299 del 19/03/2018, Di Rosario, non mass.), la situazione processuale e, quindi, l’applicabilita’ della giurisprudenza elaborato dalla giurisprudenza di legittimita’ nel vigore del similare istituto previsto dell’articolo 599 c.p.p., comma 4, “cd. patteggiamento in appello”, e successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 92 del 2008.
3. Deve, dunque, ritenersi nuovamente applicabile il principio, secondo cui e’ illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l’accordo delle parti: il beneficio si pone, infatti, come elemento determinante nel processo di formazione della volonta’ negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si e’ perfezionato l’accordo tra le parti; ne consegue che non e’ consentito al giudice di appello frazionare quella base negoziale, dovendo, invece, recepirla per intero ovvero disattenderla, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato (Sez.5, n. 36638 del 05/04/2005, Rv.232375; Sez.3, n. 5332 del 18/12/2007,dep.04/02/2008, Rv.238796).
Tale principio si attaglia appieno alla fattispecie in esame, avendo la Corte di appello applicato la pena nella misura concordata senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui era subordinato l’accordo delle parti.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, l’impugnata sentenza deve essere annullata, conferendo al giudice del rinvio il compito di procedere a nuova valutazione dell’accordo proposto, attenendosi al principio di diritto sopra affermato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per il giudizio.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
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