Distanze tra costruzioni e la deroga alla disciplina quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9804.

Distanze tra costruzioni e la deroga alla disciplina quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati

In tema di distanze tra costruzioni, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale realizzata dagli strumenti urbanistici regionali deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati (“gruppi di edifici”) che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi.

Ordinanza|11 aprile 2024| n. 9804. Distanze tra costruzioni e la deroga alla disciplina quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati

Data udienza 15 marzo 2024

Integrale

Tag/parola chiave: EDILIZIA E URBANISTICA – Distanze legali – Deroghe contenute in normativa regionale alla disciplina sulle distanze stabilita da disposizioni statali – Ammissibilità – Limiti. (Cc, articoli 869 e 873; Decreto ministeriale lavori pubblici, 2 aprile 1968 n. 1444, articolo 9)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Rel. Consiglier

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al R.G.N. 33583-2018 proposto da: Po.Gi., Fo.An., Ma.Ni., (…) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ga.Cl., Co.Se., Fo.Gi.,

elettivamente domiciliati in ROMA, (…), presso lo studio dell’avvocato CI.ME., che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato AL.ZI., giusta procura speciale in atti;

– ricorrenti –

contro

Sa.Ma., Ca.An.,

elettivamente domiciliati in ROMA, (…), presso lo studio dell’avvocato BA.MO., rappresentati e difesi

dall’avvocato FR.PI., giusta procura speciale in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 333/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI

Distanze tra costruzioni e la deroga alla disciplina quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati

FATTI DI CAUSA

1. I coniugi Ca.An. e Sa.Ma., proprietari di un appartamento situato al secondo piano di uno stabile con annesso cortile, sito in N, dopo aver intrapreso infruttuosamente un procedimento cautelare di denunzia di nuova opera, citavano in giudizio i proprietari del fondo vicino, titolari della concessione edilizia, Co.Se. e Po.Gi., lamentando l’edificazione sul citato fondo di una nuova costruzione a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dal codice civile e dall’art. 9 del D.M. 1444/1968.

2. Si costituivano in giudizio i convenuti assumendo la non applicabilità dell’invocata disciplina agli interventi edilizi realizzati nel centro storico, zona A 1, dove ricadeva l’erigendo fabbricato, per il quale operava invece il limite dell’art. 873 c.c., con possibilità di deroga alle distanze ivi previste in caso di edificazione sul confine; ipotesi verificatasi nel caso in oggetto, in cui il nuovo fabbricato era stato realizzato in sostituzione di un fabbricato preesistente. Inoltre, in via riconvenzionale, i convenuti chiedevano l’arretramento della costruzione degli attori alla distanza dal confine prescritta dalla legge.

3. Il Tribunale di Nuoro, esteso il contraddittorio ai comproprietari dell’area interessata dall’intervento edilizio, istruita la causa con documenti e prova testimoniale, con sentenza n. 315/2013, dichiarava, in via preliminare, l’estraneità dei terzi chiamati in causa disponendone l’estromissione dal giudizio, ad eccezione di Fo.Gi. e, nel merito, dichiarava l’irrilevanza dei profili concessori e di conformità allo strumento urbanistico rispetto al thema decidendum riguardante esclusivamente la violazione della normativa civilistica in materia di distanze tra fabbricati. Accertava quindi l’inapplicabilità del limite dei dieci metri previsto dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 alle costruzioni realizzate nei centri storici Zona A, nei quali riprendevano viceversa vigore i limiti del codice civile, così come integrati nello specifico dal Piano particolareggiato del Comune di Nuoro che, in caso di interventi edilizi di “sostituzione”, consentiva di costruire sul confine in alternativa al rispetto della distanza stabilita dal codice civile. Il Tribunale, inoltre, specificava che l’intervento edilizio di sostituzione intrapreso dai convenuti poteva essere realizzato sul confine in quanto lo strumento urbanistico non ne imponeva inderogabilmente l’arretramento di tre metri. Secondo il giudice di prime cure i convenuti potevano pertanto sopraelevare il vecchio rudere nel rispetto delle linee verticali del fabbricato preesistente, non ostandovi l’esistenza di una distanza inferiore ai tre metri dall’edificio degli attori, i quali non avevano ancora maturato il diritto a mantenerlo a tale minore distanza, in quanto realizzato da meno di vent’anni.

4. Contro la sentenza proponevano appello i coniugi Ca.An. e Sa.Ma., domandandone l’integrale riforma. Proponeva appello incidentale Fo.Gi.

nella parte in cui la sentenza aveva riconosciuto la sua legittimazione passiva sulla base dell’errata interpretazione dell’atto di acquisto. Si costituivano in giudizio Co.Se.,Po.Gi., (…) Srl, Ga.Cl., Fo.An. e Ma.Ni. insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

5. La Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 333/2018, in riforma della sentenza gravata, dichiarava la legittimazione passiva di (…) Srl, Ga.Cl. (quale erede di Co.Do.), Fo.An. e Ma.Ni.; riconosceva l’illegittimità della costruzione realizzata dagli appellati (originari convenuti) sul confine, per violazione della distanza di dieci metri, prescritta dal D.M. 2/4/1968 n. 1444 e per l’effetto, condannava gli stessi, in solido, all’arretramento/demolizione della nuova costruzione alla distanza di dieci metri dalla parete finestrata dell’edificio dove si trova l’unità immobiliare degli attori, oltre la condanna al risarcimento del danno.

6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Co.Se., Po.Gi., (…) Srl, Fo.Gi., Ga.Cl., Fo.An. e Ma.Ni., affidandosi a cinque motivi di ricorso.

7. Ca.An. e Sa.Ma. hanno resistito con controricorso notificato il 21.12.18.

8. In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Autonoma Sardegna 19 maggio 1981 n. 17 nonché dell’art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, con riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha erroneamente omesso di applicare la normativa regionale a statuto speciale, da considerarsi prevalente rispetto a quella statale.

In particolare eccepiscono che la sentenza gravata, nel ritenere applicabile l’art. 9, secondo comma, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 in quanto emanato su delega dell’art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica) e dunque avente efficacia di legge dello Stato, ha erroneamente ritenuto che lo stesso prevalesse sugli strumenti urbanistici locali non conformi, senza tener conto delle peculiarità (e quindi della prevalenza) delle fonti normative che governano il territorio nella regione a statuto speciale e che avrebbero imposto di ritenere invece applicabili ratione temporis e ratione loci, gli articoli 4 e 5 della legge regionale sarda n. 19 maggio 1981 n. 17, nonché il decreto assessoriale del 22 dicembre 1983 n. 2266/U (secondo cui, ove non sia tecnicamente opportuno costruire sul confine, le distanze non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, con la possibilità di costruire a confine previa ponderazione di ragioni di opportunità tecnica da parte della competente autorità amministrativa, sulla base di una valutazione discrezionale sottratta al sindacato del giudice ordinario).

2.- Il secondo motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 41-quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150 e dell’art. 9 ultimo comma, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ex art. 360, n. 3 c.p.c.”.

Con esso i ricorrenti deducono, in via subordinata rispetto al primo motivo, che in ogni caso la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 9 secondo comma, D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 senza tenere in alcun modo conto di quanto previsto all’ultimo comma dello stesso articolo secondo cui “Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”. La Corte d’Appello avrebbe dovuto tenere conto di tale ultimo aspetto, data l’inclusione dell’immobile all’interno di un piano particolareggiato con previsioni planovolumetriche.

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3.- Con la terza doglianza i ricorrenti deducono lo stesso vizio di cui al motivo precedente, sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., contestando l’erroneità della sentenza per non avere la stessa chiarito per quale motivo non sarebbe ricorrente nel caso di specie l’eccezione di cui all’ultimo comma del suddetto articolo 9 D.M. n. 1444/1968, pur essendo pacificamente sussistente la condizione dell’inclusione dell’immobile controverso in un gruppo di immobili ricadenti all’interno di un piano particolareggiato corredato da previsioni planovolumetriche.

4.- Con il quarto motivo i ricorrenti invocano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1350 e 1117 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

Deducono che la sentenza impugnata, nell’affermare l’esistenza del rapporto litisconsortile con (…) Srl, Fo.Gi., Ga.Cl., Fo.An. e Ma.Ni., ha fatto malgoverno delle norme che regolano la ripartizione della prova nel processo civile ed in particolare dell’art. 2697 c.c. In particolare, evidenziano i ricorrenti, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere il litisconsorzio sulla base della circostanza per cui sarebbe incontestato che tutti i chiamati in causa siano proprietari quanto meno delle autorimesse poste al piano seminterrato, nonostante tale rilievo fosse stato contestato dagli odierni ricorrenti.

Sotto altro profilo, aggiungono gli istanti, è altresì errata la sentenza nella parte in cui la stessa afferma che, in ogni caso, la circostanza della comproprietà delle autorimesse sarebbe “indirettamente” desumibile dagli atti di acquisto, risultando tale affermazione in aperta contraddizione con l’art. 1350 comma 1 n.1 c.c.

Infine, i ricorrenti evidenziano l’omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nel mancato esame del certificato di destinazione urbanistica 16 maggio 1991, allegato alla memoria autorizzata dei chiamati in causa, dove è dato chiaramente desumere che l’unità immobiliare dei chiamati stessi ricade in una diversa unità edilizia rispetto all’intervento edificatorio dedotto in lite.

5.- Con il quinto motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 9 L. 24 marzo 1989 n. 122, ex art. 360 n. 3 c.p.c.”) i ricorrenti lamentano che, anche a volere ipotizzare che i chiamati in causa del primo grado fossero comproprietari delle autorimesse e pertanto comproprietari, in virtù della presunzione di cui all’art. 1117 c.c. delle parti comuni, l’estensione a costoro del litisconsorzio contrasta con il generale criterio sancito dall’art. 873 c.c., per cui la normativa sui distacchi si applica esclusivamente alle distanze tra costruzioni e non anche ai manufatti interrati.

Distanze tra costruzioni e la deroga alla disciplina quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati

6.- Per ragioni di priorità logica, devono essere anzitutto scrutinati il quarto e il quinto motivo di ricorso, che investono il profilo della legittimazione passiva dei terzi chiamati in causa.

7.- Il quarto motivo è destituito di fondamento.

La Corte di appello ha ritenuto i terzi chiamati correttamente evocati in un giudizio tendente al ripristino della situazione preesistente alla demolizione/arretramento del fabbricato sulla scorta di un duplice ordine di motivazioni:

– la prima è che parrebbe incontestato (oltre che desumibile indirettamente dagli atti di acquisto) “che tutti i chiamati siano proprietari quantomeno delle autorimesse poste al piano seminterrato, con conseguente presunzione di titolarità delle parti comuni ex art. 1117 c.c., tra le quali rientrano i muri perimetrali della costruzione destinata all’abbattimento o arretramento alle distanze di legge e il passo carraio di accesso alle autorimesse”, considerato che nei rispettivi atti di acquisto degli stessi si fa riferimento “tanto alla presenza del vecchio fabbricato abusivo sul confine, destinato alla demolizione per l’allargamento del passo carraio, che all’acquisto di tutti i diritti sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.”;

– la seconda, conseguenziale, è che l’unicità dell’intervento edilizio oggetto di causa, che ha investito il “vecchio fabbricato posto sul confine e oggetto di demolizione e di successiva costruzione in sopraelevazione … espone i diritti sostanziali delle parti coinvolte agli effetti dirompenti derivanti dall’accoglimento della domanda di demolizione/arretramento”.

La Corte distrettuale, nel compiere accertamenti fattuali, ha dato decisivo rilievo al legame materiale e di incorporazione esistente tra le proprietà singole ed il muro perimetrale sul quale si innestano le medesime. Da qui, la corretta evocazione dei terzi chiamati in giudizio in qualità di comproprietari quantomeno delle parti comuni, certamente dei muri perimetrali e dei locali seminterrati ad uso cantine nonché del retrostante cortile vincolato alla realizzazione dei parcheggi.

La censura rivolta a tali argomentazioni involge un apprezzamento di fatto che non può essere richiesto al giudice di legittimità, il quale viene anche impropriamente chiamato ad esaminare i titoli di acquisto o altri atti di causa, ivi incluso l’atto di destinazione urbanistica del 16 maggio 1991 allegato alla memoria autorizzata dai chiamati, dal quale sarebbe dato chiaramente desumere l’inclusione dell’unità immobiliare coinvolgente i medesimi chiamati in una diversa unità edilizia, rispetto all’intervento edificatorio dedotto in lite.

Distanze tra costruzioni e la deroga alla disciplina quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati

8.- Il quinto motivo è inammissibile.

Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (v. tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; v. anche Cass. ord. n. 8247/2024 (non massimata). Nel caso in esame, la censura mostra di non cogliere la ratio della motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale non si è limitata a porre l’accento sul dato oggettivamente certo che tutti risultavano proprietari delle autorimesse poste al seminterrato, ma ha specificamente affermato che dai titoli d’acquisto era altresì desumibile la proprietà in capo ad essi di tutti i diritti sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., compresi i muri perimetrali degli appartamenti ai diversi piani di altezza e al passo carraio facente parte della costruzione da abbattere, pervenendo così alla conclusione per cui l’unicità dell’intervento edilizio oggetto di causa li aveva esposti alle conseguenze ripristinatorie derivanti dall’accoglimento della domanda.

9.- Ciò precisato, si può passare all’esame dei restanti motivi di ricorso.

10.- Il primo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, formatasi nel solco della giurisprudenza costituzionale, alla quale il Collegio intende dare continuità, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, realizzata dagli strumenti urbanistici regionali, deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati (“gruppi di edifici”) che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spaziodimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi.(Cass. sez. II, n. 27638/2018; Cass. n. 18588/2018; Cass. n. 26518/2018).

La condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati, introdotte dalle Regioni nell’ambito della propria competenza legislativa concorrente – da individuarsi nell’inserimento della prescrizione derogatoria in strumenti urbanistici e nella funzionalità della stessa rispetto alla conformazione dell’assetto urbanistico complessivo ed unitario di determinate zone del territorio – operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali solo entro tali limiti possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n. 1444/1968 (Cass. nn. 26518/2018; 27638/2018; 38285/2021).

Il principio non è posto in discussione nemmeno in relazione alla potestà normativa delle Regioni a statuto speciale, avendo la Corte Costituzionale, in più occasioni, affermato che la materia delle distanze rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ovvero nell’ordinamento civile dello Stato.

Lo stesso è stato ribadito proprio in relazione alla Regione Sardegna con decisione del 13/03/2014, n. 46, che, ritenendo infondata la q.l.c. dell’art. 2 I. reg. Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4, ha rilevato che lo statuto assegna alla Regione, in virtù della “clausola di maggior favore”, dettata dall’art. 10 I. cost. n. 3 del 2001, una potestà legislativa primaria, ossia piena, nella materia dell'”edilizia ed urbanistica”; ha riconosciuto che il “sistema della pianificazione”, come “principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica” ed espressione degli “interessi nazionali”, non può ritenersi assoluto ed è censurabile laddove si investano profili di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quale, in particolare, la disciplina delle distanze tra i fabbricati rientrante nella materia dell’ordinamento civile”.

Distanze tra costruzioni e la deroga alla disciplina quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati

La disciplina delle distanze fra costruzioni ha, infatti, la sua collocazione nel codice civile, ed in particolare negli artt. 873 e 875 ed attiene, in via primaria e diretta, ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi. Quando, però, i fabbricati insistono su di un territorio che può avere rispetto ad altri, per ragioni naturali e storiche, specifiche caratteristiche, la disciplina che li riguarda investe anche interessi pubblici, la cui cura deve ritenersi affidata anche alle Regioni, perché attratta all’ambito di competenza concorrente del governo del territorio. Nel delimitare i rispettivi ambiti di competenza – statale in materia di “ordinamento civile” e concorrente in materia di “governo del territorio” – il punto di equilibrio deve essere individuato nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di particolare efficacia precettiva e inderogabile, in quanto richiamato dall’art. 41-quinquies I. 17 agosto 1942, n. 1150.

Pertanto, secondo le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale (precisate da Corte Cost. nn. 50 e 41/2017 e n. 134/2014 e ribadite, da ultimo, anche da Corte cost. n. 119/2020), e come poi disposto dall’art. 2-bis del TUE, introdotto dall’art. 30, comma 1, lettera a) del d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, nella l. n. 98/2013, è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo se inserite in strumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi di diritto affermati dal giudice delle leggi e da questo Giudice di legittimità, che si è pronunciato specificamente proprio sul decreto assessoriale 22.12.1983 n. 17, il c.d. decreto Floris, con Cass. n. 20188/2019, la quale ha stabilito che detto decreto precede la deroga alle distanze previste dal D.M. 1444/68 “qualora il rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti l’inutilizzabilità dell’area o una soluzione tecnica inaccettabile” e ha chiarito che “In tema di distanze fra costruzioni nei rapporti fra privati, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, realizzata dagli strumenti urbanistici regionali, anche da parte delle Regioni a Statuto speciale, deve ritenersi legittima quando faccia riferimento a una pluralità di fabbricati (“gruppi di edifici”) che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte territoriale che aveva disapplicato il decreto assessoriale 22 dicembre 1983 n. 17, il c.d. decreto Floris, in quanto la normativa regionale prendeva in esame gli edifici confinanti isolatamente considerati)”.

L’applicazione del c.d. decreto Floris comporta, per un qualunque lotto, la deroga alla normativa primaria in ragione della sua inutilizzabilità edificatoria ovvero in caso di soluzioni tecniche inaccettabili. Il riferimento ad “aree inutilizzate” o a “soluzione tecnica inaccettabile” è estraneo ad un regolamento complessivo ed unitario del territorio, non rientrando tale previsione nei “piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche”, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 1444/68. Le ipotesi contemplate dal decreto assessoriale non sono finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone e non è, quindi, giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio, ma riguardano rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati.

Distanze tra costruzioni e la deroga alla disciplina quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati

Questa Corte ha in più occasioni precisato che le norme in materia di distanze fra edifici costituiscono principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze. In particolare, “data la connessione e le interferenze tra interessi privati e interessi pubblici in tema di distanze tra costruzioni, l’assetto costituzionale delle competenze in materia di governo del territorio interferisce con la competenza esclusiva dello Stato a fissare le distanze minime, sicché le Regioni devono esercitare le loro funzioni nel rispetto dei principi della legislazione statale, potendo, nei limiti della ragionevolezza, fissare limiti maggiori. Le deroghe alle distanze minime, poi, devono essere inserite in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio, poiché la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati (sentenza n. 232 del 2005 della Consulta). Nel caso di specie, la norma in questione, attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l’introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante “Legge urbanistica” (introdotto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), avente, per giurisprudenza consolidata, un’efficacia precettiva e inderogabile. In quanto tali deroghe non attengono all’assetto urbanistico complessivo delle zone di cui si verte, il mancato richiamo alle norme statali vincolanti per la Provincia, determina l’illegittimità costituzionale delle relative norme per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera I), Cost., avendo invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile”.

Ne deriva l’obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma di applicare immediatamente la disposizione del menzionato art. 9 del DM n. 1444/68, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata (Cass. n. 23136/2016).

11.- Anche il secondo motivo è infondato e va rigettato, stante l’insussistenza delle condizioni derogatorie di cui all’ultimo comma dell’art. 9 del D.M. n. 14444/1968, dato che in motivazione il giudice distrettuale ha affermato che “le eccezioni ivi consentite – gruppo di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche – non (apparivano) ricorrenti nel caso di specie”.

In più parti della sentenza si fa riferimento “all’unicità dell’intervento edilizio oggetto di causa, interessante ‘l’intera Unità edilizia identificata D1/3”, che “si ricava dalla nutrita documentazione in atti”, a nulla rilevando che le aree ricomprese in detta Unità edilizia appartenessero anche ad altri proprietari, atteso che “l’edificio costruito a distanza illegale è unico”, costituendo il risultato della sostituzione di un preesistente fabbricato (tale dovendosi considerare una superficie coperta e di volume urbanistico esistente dagli anni Sessanta del secolo scorso) che – aggiungono i controricorrenti – si è inserito nel contesto di un isolato già edificato.

Fa dunque difetto nel caso di specie la presenza di un “gruppo di edifici”, ossia di una pluralità di nuovi fabbricati inseriti in piani particolareggiati o in lottizzazioni convenzionate, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 9 del D.M. citato e, deve aggiungersi.

Il ricorrente comunque neppure ha allegato: a) l’esistenza di un piano particolareggiato o di un piano di lottizzazione diretto all’attuazione dei programmi di edilizia convenzionata e sovvenzionata, avente funzione esecutiva della disciplina generale del P.R.G. e volto a garantire l’esistenza di un valido disegno urbanistico, nonché i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ; b) l’esistenza di tavole plano-volumetriche relative ad un gruppo di edifici tra i quali sia ricompreso quello eretto.

12.- Il terzo motivo è parimenti destituito di fondamento.

Anche per quanto specificato in ordine al precedente motivo, non sussiste motivazione apparente secondo quanto inteso dai precedenti di questo Giudice, per il quale la motivazione è solo apparente, quando, “benché graficamente esistente … non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. tra lee varie, S.U. n. 22232/2016).

Peraltro, la censura di motivazione apparente ricadrebbe sotto lo spettro applicativo dell’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., rendendo nulla la sentenza, qualora il vizio sussistesse. La doglianza del ricorrente prospetta invece l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., senza tuttavia addurre in che cosa consisterebbe tale fatto e la sua decisività e risulta per questo inammissibile.

13. – In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti devono essere condannati in solido al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Distanze tra costruzioni e la deroga alla disciplina quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati che siano oggetto di piani particolareggiati

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il giorno 15 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria l’11 aprile 2024.

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