Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15727.
La massima estrapolata:
Il dies a quo per la decorrenza del termine annuale per esercitare l’azione di disconoscimento di paternità ex art. 244 c.c. va individuato in quello della scoperta dell’adulterio o meglio dall’acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) dell’evento (relazione o incontro) sessuale idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. La prova dell’adulterio grava sull’attore e vertendosi in materia di diritti indisponibili, in cui non né ammessa né negoziazione né rinuncia, ai fini della tempestività dell’azione, l’indagine sull’epoca della conoscenza dell’adulterio inerisce ad un dato cronologico e oggettivamente neutro che può essere autonomamente provato con ogni mezzo di prova consentito. Il dies a quo può quindi decorrere dall’esito dell’indagine genetica, se non contestato, che ad ogni modo non esonera il giudice dall’accertamento degli atti in causa di un eventuale diverso termine di decorrenza che renda inammissibile l’azione.
Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15727
Data udienza 16 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20542/2018 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di curatore speciale di (OMISSIS) (minore), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e rappresentato e difeso dall’avvocato Prof. (OMISSIS) giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 689/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 12/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2019 da IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 689/2018, depositata in data 12/04/2018, pronunciando in sede di rinvio, per effetto della cassazione con sentenza di questa Corte n. 13436/2016, di pregressa decisione d’appello, in controversia concernente una domanda promossa da (OMISSIS), con citazione del luglio 2012, di disconoscimento della figlia minore (OMISSIS), nata, nel (OMISSIS), in costanza del matrimonio tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), ha riformato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la domanda, perche’ proposta oltre il termine annuale di decadenza dell’azione, di cui all’articolo 244 c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 154 del 2013, dichiarando la non paternita’ del (OMISSIS) nei confronti della minore (OMISSIS).
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che l’azione doveva ritenersi ammissibile, in quanto la conoscenza in maniera certa dell’adulterio della moglie era intervenuta per il (OMISSIS) soltanto in data 8/11/2011 allorche’ era stata eseguita la valutazione sulla compatibilita’ genetica tra il medesimo e la minore presso un laboratorio di analisi; peraltro, le parti tutte (anche il Curatore speciale della minore) avevano tenuto, al riguardo, una condotta acquiescente, contestando solo l’attendibilita’ scientifica del referto del laboratorio; ne’ si evinceva dagli atti di causa alcuna anteriore data certa di conoscenza del fatto (anzi, da una scrittura privata dell’ottobre 2011, a firma della (OMISSIS), prodotta dall’appellante in riassunzione, di cui, peraltro, il Curatore speciale della minore aveva eccepito la tardivita’, si poteva evincere comunque che la stessa (OMISSIS) avrebbe confessato, solo nel settembre 2011, al marito, l’esistenza di una relazione extraconiugale con un altro uomo dal mese di marzo sino al mese di giugno 2011). Nel merito, l’azione era fondata, dovendosi escludere la paternita’ di (OMISSIS) rispetto alla minore (OMISSIS) sulla base degli esami genetici eseguiti nel novembre 2011 e rinnovati, presso l’Universita’ degli Studi di Bari, nel novembre 2012, esami questi ultimi la cui attendibilita’ non era stata oggetto di alcuna contestazione.
Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS), in qualita’ di Curatore speciale della minore (OMISSIS), propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso) e di (OMISSIS) (che non svolge attivita’ difensiva). Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 384, 392 e 394 c.p.c., nonche’ degli articoli 2697, 244 e 2969 c.c., e articoli 115 – 116 c.p.c., avendo la Corte d’appello di Bari erroneamente affermato che la data dell’8/11/2011, indicata in citazione, nella quale il (OMISSIS) aveva acquisito certezza sull’incompatibilita’ genetica tra lui e la figlia, coincidesse con quella in cui lo stesso, al fine della decorrenza del dies a quo per l’azione di disconoscimento della paternita’, aveva avuto certa conoscenza dell’adulterio della moglie, mentre l’attore non aveva mai allegato che la confessione dell’adulterio da parte della moglie (descritta in citazione come avvenuta “recentemente”) fosse stata coeva e/o successiva a quella data. Con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 345 c.p.c., avendo la Corte d’appello comunque preso in esame un nuovo documento (la scrittura privata datata ottobre 2011), prodotto dall’appellante (OMISSIS), peraltro erroneamente interpretato come rilevante nel giudizio (atteso che, nello scritto, la (OMISSIS) avrebbe confessato una relazione extraconiugale avuta nel 2011, mentre la minore (OMISSIS) e’ nata nel 2008).
2. La prima censura e’ infondata.
Va ribadito che nel presente giudizio non opera il nuovo termine di decadenza introdotto dalla L. n. 154 del 2013, essendo stato il giudizio introdotto, in primo grado, nel luglio 2012.
Questa Corte, nella sentenza n. 13436/2016, che ha dato luogo al giudizio di rinvio nel quale e’ stata emessa la sentenza qui impugnata, ha chiarito che “in tema di azione di disconoscimento di paternita’, grava sull’attore la prova della conoscenza dell’adulterio, che si pone come dies a quo del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione ex articolo 244 c.c., in cio’ avvalendosi anche del principio di non contestazione, che opera – anche in materia di diritti indisponibili espungendo il fatto generatore della decadenza dall’ambito del thema probandum, fermo restando che l’esistenza di una non contestazione sulla data della scoperta dell’adulterio non esclude che il giudice, in ragione della preminenza dell’interesse pubblico nelle questioni di stato delle persone, non possa rilevare ex actis un eventuale ulteriore termine di decorrenza che renda l’azione inammissibile”. Nella sentenza si e’ richiamato quanto gia’ affermato da questa Corte in precedente pronuncia (Cass. n. 14 556/2014) in ordine al fatto che “l’azione di disconoscimento della paternita’ verte in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non e’ ammesso alcun tipo di negoziazione o di rinunzia, nondimeno l’indagine sull’epoca della conoscenza dell’adulterio, ai fini della prova della tempestivita’ dell’azione di disconoscimento della paternita’ fondata sull’adulterio della moglie, inerisce a un dato cronologico ed oggettivamente neutro che va autonomamente provato con ogni mezzo di prova consentito dall’ordinamento, quale evento condizionante l’ammissibilita’ dell’azione e quindi estraneo alla materia attinente allo status”. Nella sentenza, questa Corte ha osservato che, in caso di condotta acquiescente dei convenuti circa la data indicata dall’attore quale dies a quo per la proposizione della domanda, il giudice e’ tenuto comunque ad accertare se, dagli atti di causa, risulti un eventuale differente termine di decorrenza, tale da rendere inammissibile l’azione. Ove cio’ non risultasse, “dovra’ considerare senz’altro l’azione ammissibile, senza imputare all’attore le conseguenze del non avere egli stesso offerto mezzi di prova al riguardo”.
Con la sentenza n. 13436 dunque questa Corte, cassando la decisione impugnata, ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari per nuovo esame, in particolare “perche’ essa valuti se sia integrata la non contestazione circa la scoperta dell’adulterio con l’effettuazione di analisi genetiche in data 8 novembre 2011, e verifichi, secondo il suo prudente apprezzamento, se risulti ex actis la dimostrazione di un’epoca anteriore di conoscenza dell’adulterio della moglie da parte del marito, tale da implicare il decorso del termine annuale; in mancanza, proceda alla trattazione nel merito”.
Questa Corte ha gia’ ribadito (Cass., 23 ottobre 2008, n. 25623; Cass., 2 luglio 2010, n. 15777) l’esigenza di un coordinamento fra le norme contenute nell’articolo 235 c.c., e nell’articolo 244 c.c., che prevedeva un termine di decadenza per la proposizione dell’azione, individuato, a seguito della nota sentenza della Corte Cost. n. 134 del 1985, nel momento della conoscenza dell’adulterio da parte della moglie nel periodo di presunto concepimento. Al riguardo, si era rilevato che il termine annuale di decadenza, ai sensi dell’articolo 235 c.c., comma 1, n. 3, e articolo 244 c.c., comma 2, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1985, decorre appunto “dalla data di acquisizione della conoscenza dell’adulterio della moglie e non da quella di raggiunta certezza negativa della paternita’ biologica, sul rilievo che una diversa esegesi del predetto articolo 244 c.c., la quale differisse a tempo indeterminato l’azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilita’ dai risultati di un’indagine (stragiudiziale) cui non e’ dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire, sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilita’ degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma e’, invece, predisposta” (Cass. 25 febbraio 2005, n. 4090; conf. Cass. 15777/2010).
Si e’ comunque sempre riconosciuta la necessita’ di una conoscenza qualificata o “acquisizione certa della conoscenza del fatto”, vale a dire l’acquisizione certa della conoscenza di una relazione o comunque di un incontro idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. E’ stato infatti chiarito che “la scoperta dell’adulterio va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, percio’, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere” (Cass. 6477/2003; Cass. 14556/2014; conf. Cass. 19732/2017; Cass. 768/2018; Cass. 3263/2018).
Stante la natura decadenziale del termine previsto dall’articolo 244 c.c., che afferisce a materia sottratta alla disponibilita’ delle parti, il giudice, a norma dell’articolo 2969 c.c., deve accertarne ex officio il rispetto, dovendo correlativamente l’attore fornire la prova che l’azione sia stata proposta entro il termine previsto (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1512).
Cosi’ si e’ precisato (Cass. 13638/2013) che, in relazione al significato del termine “scoperta” dell’adulterio, cui si collega il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’articolo 244 c.c., quale emendato (in via additiva) attraverso la sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1985, “il termine di decadenza per l’esercizio di detta azione e’ correlato ad un evento (scoperta in maniera certa dell’adulterio) che pone il presunto padre in condizione di valutare se proporre o meno, entro un termine congruo, la domanda di cui all’articolo 235 c.c., ed al contempo garantisce sufficientemente, in ragione di tale congruita’, l’interesse del minore alla certezza del suo status”.
Nella recente pronuncia n. 6517/2019, si e’ ulteriormente precisato che “il dato della conoscenza certa dell’adulterio non puo’ ritenersi di per se’ idoneo a far maturare l’effetto decadenziale fissato dall’articolo 244 c.c., ove non sia qualificato dalla connessione alla conoscenza dell’idoneita’ dell’adulterio stesso a determinare la nascita del figlio”.
Ora, la Corte d’appello si e’ attenuta, a detti principi di diritto, avendo rilevato che, a fronte del dato certo rappresentato dal referto del laboratorio di analisi del novembre 2011, non emergesse alcun contrario elemento relativo ad una conoscenza anteriore da parte del (OMISSIS) dell’adulterio della moglie, avendo peraltro egli prospettato, nella citazione del luglio 2012, solo di avere “recentemente” appreso tale evento. In definitiva, la Corte d’appello, cui competeva l’accertamento, ha rilevato che difettava la prova di una datazione della conoscenza qualificata dell’adulterio della moglie, in capo al (OMISSIS), anteriormente ai risultati degli esami e delle prove ematologiche del novembre 2011.
3. La seconda censura e’ assorbita; in ogni caso, la doglianza risulta inammissibile, essendo rivolta non avverso un’ autonoma ratio decidendi della decisione impugnata ma una mera motivazione svolta ad abundantiam (a comprova del mancato raggiungimento della prova di una conoscenza qualificata, anteriore rispetto al termine annuale fissato per la proposizione dell’azione di disconoscimento, da parte del marito, dell’adulterio della moglie).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto ricorrente/controricorrente (OMISSIS); non v’e’ luogo a procedere alla liquidazione delle spese processuali nel rapporto ricorrente/intimata (OMISSIS), non avendo quest’ultima svolto attivita’ difensiva.
Non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, risultando dagli atti il processo esente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento delle spese processuali, in favore del controricorrente (OMISSIS), del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonche’ al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
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